disciplinare di produzione
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AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Consorzio Allevatori Carni Bresciane DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA Approvato con D.M. n° 15812 del 14 novembre 2008 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 1 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA “AB CARNI” INDICE CAPITOLO 1 1.1 Definizioni 1.2 Sistema Informativo CAPITOLO 2 INFORMAZIONI IN ETICHETTA 2.1 Informazioni obbligatorie riportate in etichetta 2.2 Informazioni ulteriori che possono essere riportate in etichetta 2.2.1 Altre informazioni 3 3 3 4 4 5 5 2.3 Esempio di etichetta CAPITOLO 3 – IDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA. 3.1 Diagramma di flusso 3.2 Procedure di rintracciabilità. 3.3 Allevamento 3.4 Macello. 3.5 Sezionamento 3.6 Punto vendita. 3.7 Etichetta (allegato III) CAPITOLO 4 – TECNICHE DI ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE 4.1 Tecniche di allevamento 4.2 Alimentazione 6 7 7 8 9 9 10 11 12 15 15 15 4.3 Tecniche di allevamento ed alimentazione - Informazioni in etichetta. CAPITOLO 5 – NON CONFORMITA'E SANZIONI 5.1 Provvedimenti disciplinari (art. 10, comma 2, DM 30.08.00) ALLEGATO I – Modulo di accompagnamento bovini ALLEGATO II – Modulo di accompagnamento mezzene, quarti, sesti e tagli anatomici ALLEGATO III - Etichetta. 17 18 18 21 22 23 4.2.1 Alimentazione priva di grassi animali aggiunti (solo bovino adulto). 4.2.2 Qualifica del mangimificio. 4.2.3 Mangimifici certificati. 16 16 17 2 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 CAPITOLO 1 1.1 DEFINIZIONI • • • • • • • • • • • • CONSORZIO: organizzazione di operatori che intende etichettare la carne bovina secondo il presente disciplinare di etichettatura. CENTRO: Centro Miglioramento Qualitativo del Latte e della Carne Bovina di Brescia del quale è socio il Consorzio e che esercita, su affidamento di quest’ultimo, l’attività di autocontrollo. La responsabilità dello svolgimento dell' autocontrollo ricade comunque sul Consorzio. ORGANISMO DI CONTROLLO: organismo indipendente designato dal Consorzio rispondente ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011. SISTEMA INFORMATIVO: sistema informativo centrale fornito da una azienda indipendente designata dal Consorzio. ISPETTORE: incaricato dell’organismo di controllo che effettua visite di controllo e verifiche dei dati. TECNICI: veterinari e periti agrari del Centro Miglioramento Qualitativo del Latte e della Carne Bovina di Brescia. PRODUTTORE: allevatori che aderiscono al Consorzio. ETICHETTATURA: apposizione di un etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non pre-imballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell' esercizio di vendita. LOTTO: mezzene, quarti, sesti o tagli anatomici identificati giacenti nel punto vendita che presentano informazioni obbligatorie e facoltative omogenee. Il numero di lotto raggruppa i numeri di matricola degli animali da cui è composto. E’ sempre possibile, conoscendo il numero di lotto, risalire ai numeri di matricola degli animali che lo costituiscono. MACELLO: stabilimento di macellazione autorizzato ad effettuare la macellazione di capi bovini riconosciuto e convenzionato con il consorzio, registrato in un "elenco di macelli". LABORATORIO DI SEZIONAMENTO: laboratorio autorizzato ad effettuare il sezionamento, la lavorazione e la porzionatura delle carni bovine riconosciuto e convenzionato con il consorzio, registrato in un "elenco di laboratori di sezionamento". PUNTO VENDITA: esercizio commerciale riconosciuto e convenzionato con il consorzio, registrato in un “elenco di punti vendita”. 1.2 SISTEMA INFORMATIVO Il Sistema informativo registra i seguenti dati: o Elenco allevamenti e relativo numero di iscrizione all’anagrafe nazionale. o Elenco dei bovini interessati, con il rispettivo numero di matricola conforme ai regolamenti dell’anagrafe animale nazionale. o Elenco macelli con il rispettivo codice univoco. o Laboratori di sezionamento con il rispettivo codice univoco di identificazione. o Elenco punti vendita. o Elenco trasportatori. o Identificazione dei capi e dei lotti in carico e scarico nei punti vendita i dati del controllo e dell’autocontrollo, fornendoli al punto vendita come informazione per il consumatore. 3 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 CAPITOLO 2 INFORMAZIONI IN ETICHETTA L’etichetta è l’insieme delle informazioni stampate su ciascuno scontrino e/o, solo per i prodotti venduti al taglio, in un documento informativo esposto nei punti vendita. Le stesse informazioni presenti sullo scontrino sono presenti sul documento informativo in modo che il consumatore possa conoscere le informazioni riguardanti la carne prima di effettuare l’acquisto. Per ogni lotto di carne bovina in vendita e per ogni parte da esso derivata vengono indicate le informazioni obbligatorie come previsto dal Regolamento CE n° 1760/2000 e quelle facoltative previste dal seguente disciplinare. Tali informazioni saranno esposte al punto vendita e fornite attraverso lo scontrino emesso per ogni acquisto di carne. Per i prodotti pre-confezionati (art. 1, par. 1, capoverso 3 del D.M. 30 agosto 2000) in un laboratorio di sezionamento o pre-incartati (art. 1, par. 1, capoverso 4 del D.M. 30 agosto 2000) nell’esercizio di vendita le informazioni obbligatorie e facoltative vengono riportate sull’etichetta attaccata al prodotto pre-confezionato o pre-incartato. Tali informazioni vengono riportate in etichetta in forma chiara, esplicita e leggibile (art. 2 del D.M. 30 agosto 2000). Lo scontrino riportando anche il codice identificativo del lotto permette al cliente di identificare il prodotto acquistato con le informazioni esposte. Ad ogni acquisto di carne viene rilasciata al consumatore un’etichetta con le informazioni descritte. 2.1 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RIPORTATE IN ETICHETTA 1. Il numero di matricola o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra carni e animale o animali. 2. Stato membro o il paese terzo di nascita. 3. Gli stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso. 4. Il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo stato membro o paese terzo in cui è situato tale macello. L’indicazione contiene le parole “Macellato in (nome dello stato membro o paese terzo dove ha sede il macello) e numero di approvazione del mattatoio”. 5. Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L’indicazione contiene le parole “sezionato in (nome dello stato membro dove ha sede il sezionamento) e numero di approvazione del sezionamento”. 4 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 2.2 INFORMAZIONI ULTERIORI CHE POSSONO ESSERE RIPORTATE IN ETICHETTA 1. Categoria: lettera e descrizione come previsto dalla Circolare 5/2001 del Mi.P.A.A.F (esclusivamente per bovini adulti). 2. Informazioni relative all’animale: data di nascita, tipo genetico e sesso. 3. Informazioni relative all’allevamento di ingrasso: titolare dell’allevamento di ingrasso, sede dell’azienda, data di ingresso in allevamento, periodo minimo di allevamento. (se sono presenti in etichetta le informazioni relative al titolare dell’allevamento di ingrasso e alla sede dell’azienda deve essere indicato anche il periodo minimo di allevamento: 140 giorni per il vitello e 5 mesi per il bovino adulto). 4. Denominazione e sede del macello dove è avvenuta la macellazione. 5. Denominazione e sede del laboratorio dove è avvenuto il sezionamento. 6. Tempo di frollatura (3 giorni per i quarti anteriori e 7 giorni per i quarti posteriori come da piano di autocontrollo). 7. Informazioni riguardanti la tecnica di allevamento: modalità di stabulazione (se sono presenti in etichetta le informazioni relative alla modalità di stabulazione deve essere indicato anche il periodo minimo di allevamento: 140 giorni per il vitello e 5 mesi per il bovino adulto). 8. Informazioni relative all’alimentazione: alimentazione priva di grassi animali aggiunti durante la fase di ingrasso in allevamento (Se sono presenti in etichetta le informazioni relative all’alimentazione devono essere presenti anche quelle previste dal punto 3 ad eccezione della data di ingresso in allevamento). 2.2.1 ALTRE INFORMAZIONI 1. Denominazione del punto vendita. 2. Logo e sito web del Consorzio 3. Categoria come da Reg. CE 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni (solo per i bovini di età inferiore ai 12 mesi; 4. Codice alfanumerico attribuito dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali (in etichetta deve essere presente esclusivamente se compare almeno una informazione facoltativa). 5 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 2.3 ESEMPIO DI ETICHETTA Macelleria-Rossi. Taglio anatomico (costate). Lotto: 7534 Matricola: IT34792. Nato in: Italia 01-01-2000. Allevato in Italia. Macellato in Italia: XXM. Sezionato in Italia XXS. Categoria: A Vitellone. Tipo Genetico: incrocio di Limousine. Allevamento Bianchi Indirizzo: Calcinato (BS). Data di ingresso in allevamento: 30/9/2000. In allevamento da almeno 5 mesi. Frollatura giorni 3 o 7. Sito web del Consorzio (www.abcarni.com). Stabulazione libera stallina in box. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti durante la fase di ingrasso in allevamento. 6 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 CAPITOLO 3 – IDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA. 3.1 DIAGRAMMA DI FLUSSO ! ! CENTRO $ " ! ! $ " CENTRO " CENTRO " # SEZIONAMENTO " Modulo di accompagnamento % $$ " ' ( ! & ) * ) Codice allev. Provenienza N° di matricola N° di macellazione Data Peso della carcassa Acquirente del prodotto Macello…………N°…… Sezionamento……N°….. Data di macellazione.. Specie………………... N° di auricolare………... N° di macellazione……... Paese e/o az. di ingrasso.. Paese e/o az. di nascita… ' # MACELLERIA ILLUSTRAZIONE DATI SU VIDEO 7 AB Carni Rev. 12 Disciplinare di etichettatura bovini 15/10/2008 3.2 PROCEDURE DI RINTRACCIABILITÀ. FASE DEL PROCESSO METODO DI IDENTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE LUOGO, ARCHIVIAZIONE Acquisto degli animali N° matricola, documenti di trasporto. Passaporto, registro di stalla, registrazione sul software del Sistema informativo. Allevamento. Allevamento N° matricola, codice allevamento. Passaporto, Registro di stalla Uscita animali dall’allevamento. N° matricola, codice allevamento. Passaporto, Registro di stalla, Modulo di Accompagnamento; comunicazione di vendita, Certificato di intervento fecondativo - CIF (se presente). Arrivo degli animali al macello N° matricola, codice allevamento, N° progressivo di macellazione. Passaporto, Modulo di Accompagnamento; comunicazione di acquisto, Certificato di intervento fecondativo - CIF (se presente). Macello, sistema informativo. Macellazione N° matricola, N° progressivo di macellazione, sistema informativo del macello. Modulo di accompagnamento, registro di macellazione, etichetta, registrazione sul software del Sistema informativo. Macello sistema informativo. Sezionamento Etichetta Etichetta, registrazione sul software del Sistema informativo Sezionamento sistema informativo Arrivo di mezzene quarti sesti o tagli al punto vendita Etichetta, modulo di accompagnamento. Modulo di accompagnamento registrazione del quantitativo di carne sul software del Sistema informativo. Punto vendita Vendita dei tagli. Etichetta rilasciata dalla bilancia. Sistema informativo, registro di scarico. Sistema informativo, punto vendita. Centro, sistema informativo. Allevamento. Sistema informativo. Allevamento, Sistema informativo. 8 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 3.3 ALLEVAMENTO Gli allevatori, i macelli ed i punti vendita che intendono distribuire e vendere la carne con logo AB CARNI devono siglare un’apposita convenzione con il Consorzio. Nel caso in cui, durante le verifiche a sorpresa, si rilevi un non rispetto dei punti previsti nel menzionato accordo sarà applicata una non conformità come previsto nel Capitolo 5. Entro 7 giorni dall’arrivo dei capi in azienda o dalla nascita dei vitelli, l’allevatore deve informare i tecnici e fornire loro i dati contenuti nel passaporto: N° di matricola, tipo genetico (mediante l’invio della copia del Certificato di intervento fecondativo – CIF e/o del passaporto se questo riporta il numero di identificazione e la razza del padre, anche in modo codificato), sesso, paese e data di nascita dei singoli capi. I tecnici registreranno questi dati nel Sistema informativo del Consorzio che collegandosi al sistema centrale darà inizio al percorso di tracciabilità il quale sarà aggiornato e verificato ad ogni passaggio del diagramma di flusso. Prima di inviare i capi al macello, sempre tramite il Consorzio, l' allevatore trasmette al sistema centrale la "comunicazione di vendita". I tecnici del Centro effettueranno un minimo di 2 visite di controllo annuali compilando una check list di verifica di conformità al Disciplinare. 3.4 MACELLO. Il macello all' atto dell' acquisto dei capi trasmette al sistema centrale la "comunicazione di acquisto", il sistema quindi valida la compravendita. Quando gli animali arrivano al macello devono essere tenuti separati da animali di altra provenienza fino all’inserimento nella catena di macellazione tale separazione è effettuata fisicamente con sistemazione dei bovini in box distinti. Ciascun macello dispone di un collegamento telematico con il Consorzio e con il sistema informativo di gestione della banca dati. La banca dati archivia e gestisce tutte le informazioni relative agli allevamenti, agli animali allevati, ai macelli, alle macellerie. Al macello è presente un tecnico o altra persona identificata tra gli operatori dello stesso che presiede alle seguenti operazioni: 1) identificazione della provenienza del capo (riscontro passaporti, N° di matricola e modulo accompagnamento, allegato I); 2) Acquisizione dei dati nel sistema informativo del macello. Per garantire la veridicità dell’informazione “tipo genetico” si procede come segue (se tale informazione compare sull’etichetta applicata alla mezzena e/o quarti e/o sesti). • L’informazione “Tipo genetico” viene registrata nel sistema informatico dello stabilimento di macellazione rilevandola dal Certificato di Intervento Fecondativo - CIF sul quale è riportata la razza del padre. Il CIF attestante quanto sopra deve essere conservato dallo Stabilimento di macellazione per 2 anni. Tale documento deve essere messo a disposizione, per presa visione, dei tecnici ispettori incaricati dell’autocontrollo o del controllo da parte dell’organismo Indipendente, per verificare la veridicità dell’informazione al momento dell’inserimento dei dati nel sistema informatico. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura “Tipo genetico: incrocio”. Le condizioni sopra riportate si applicano anche nel caso di bovini nati all’estero. Per i bovini con passaporto francese, in particolare, poiché detto documento riporta, tra l’altro, il numero di identificazione e in forma codificata la razza del padre e il riproduttore maschio (sulla base della normativa vigente nella UE) deve essere di razza pura, ne deriva che per i soggetti muniti del solo passaporto dal quale risulti l’identificazione e la razza del padre è possibile riportare in etichetta la dizione “Tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)”. 9 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 3) attribuzione del numero di macellazione: all’atto dell’ingresso in catena di lavorazione viene assegnato alla carcassa un numero progressivo di macellazione associato al numero di identificazione della marca auricolare. Il numero di macellazione è quello che, inserito nei registri di macellazione del macello come previsto dall’art. 2 comma 7 del D.M.30-8-2000, consente alle mezzene o derivati (quarti) di mantenere costantemente la propria identità in catena ai fini identificativi e di tracciabilità. 4) catena di macellazione: il macello deve attuare le procedure necessarie atte a garantire la completa rintracciabilità delle carni bovine ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 punto 1 del Regolamento CE n° 1760/2000 e chiarito dal par. 5.2 della circolare Mi.P.A.A.F. n° 1 del 9 aprile 2003. (Lo stabilimento di macellazione individua le carcasse, le mezzene, i quarti e i sesti, indicando, sempre in etichetta, il numero identificativo del singolo animale da cui provengono. Ciò anche quando per motivi organizzativi vengono costituiti lotti). 5) trasmissione dei dati relativi all’animale macellato (codice allevamento di provenienza, N° di matricola, N° di macellazione, data, peso della carcassa e acquirente del prodotto) al sistema informativo centrale; 6) emissione di un documento (allegato II) contenente il numero di macellazione associato al numero di matricola dell’animale che accompagnerà ogni mezzena, quarto, sesto dall’animale macellato e destinato al punto vendita. Tale documento conterrà inoltre: • le informazioni obbligatorie previste dall’art.2 del D.M.30-08-2000; • il logo di riconoscimento della AB CARNI; • la data di macellazione; • la firma della persona identificata tra gli operatori del macello. Il sistema informativo, avute le informazioni via internet, provvede: • a verificare l’esistenza dell’animale; • ad abilitare l’immissione dell’animale nel circuito della AB CARNI; • a verificare l’abilitazione del sezionamento, quando presente, alla commercializzazione del prodotto AB-Carni; • a verificare l’abilitazione del punto vendita alla commercializzazione del prodotto AB CARNI; • a determinare il peso netto della carne vendibile sottraendo dal peso della carcassa il 25% in caso di mezzena e il 20% in caso di quarto posteriore (scarti, ossa, ritagli…..). Nel caso il macellatore sia anche il punto vendita della AB CARNI si impegna a garantire la rintracciabilità con i medesimi obblighi. Quando ciò si verifica non esiste il documento di accompagnamento perché tutte le operazioni dalla macellazione alla vendita sono fatte nella medesima struttura. Le modalità di tali operazioni sono incluse nella convenzione firmata con i responsabili del Consorzio. I tecnici del Centro effettueranno un minimo di 3 visite di controllo annuali compilando una check list di verifica di conformità al Disciplinare. 3.5 SEZIONAMENTO La mezzena, il quarto o il sesto giungono al sezionamento identificati dal numero di macellazione e/o dal numero identificativo dell’animale. Il sezionamento riceve dal sistema informativo centrale i dati relativi all’animale macellato. Ciascun operatore durante le operazioni di sezionamento deve lavorare un animale alla volta, in caso di rintracciabilità per singolo animale, o un lotto alla volta nel caso di rintracciabilità per lotti 10 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 di animali. Tale lavorazione deve avvenire in postazioni separate per poter garantire l’impossibilità di commistione tra i singoli animali o tra i lotti di animali in lavorazione. L’operatore ripone i tagli anatomici derivanti dalla mezzena, quarto o sesto in un contenitore sul quale viene apposta una etichetta adesiva che può riportare il numero di macellazione e/o il numero di matricola dell’animale e/o il numero di lotto del sezionamento. Da uno di questi numeri si deve sempre poter risalire alla matricola del singolo animale o, in caso di lavorazione di lotti di animali, alla matricola degli animali che compongono il lotto. Su tutti i tagli derivanti da questa operazione verrà posta almeno una etichetta contenente tutte le informazioni obbligatorie previste dal Regolamento CE n° 1760/2000. Procedure per la formazione di un lotto omogeneo: individuate le carni facenti parte del lotto, si verifica che siano omogenee per tutte le informazioni obbligatorie e per le informazioni facoltative che si intendono riportare in etichetta. Tali carni vengono pesate e ad esse viene attribuito e registrato il n di lotto. Il programma informatizzato evidenzia eventuali disomogeneità. Il sistema informativo permette la stampa in etichetta solo delle informazioni comuni a tutti gli animali del lotto. Tutte le procedure attuate devono rispettare quanto previsto dall’art. 13 punto 1 del Regolamento CE n° 1760/2000 e chiarito dal par. 5.2 della circolare Mi.P.A.A.F. n° 1 del 9 aprile 2003. (Nel laboratorio di sezionamento o di macinatura delle carni, dove la lavorazione oltre che per singolo animale, può avvenire per gruppo di animali (lotto), sempre però omogeneo per le informazioni oblligatorie e facoltative fornite, la rintracciabilità è comunque assicurata, ove sia impossibile indicare il numero identificativo del singolo animale, dal numero identificativo del lotto che consente di risalire agli animali che ne fanno parte). Il laboratorio di sezionamento trasmette al sistema informativo centrale i dati relativi alla carne inviata al Punto Vendita, con le stesse modalità previste per il macello. Tale contenitore sarà accompagnato fino al punto vendita dall' apposito modulo di accompagnamento (allegato II). I tecnici del Centro effettueranno un minimo di 3 visite di controllo annuali compilando una check list di verifica di conformità al Disciplinare. 3.6 PUNTO VENDITA. Il punto vendita può acquistare mezzene, quarti, sesti o tagli anatomici derivati. Il responsabile del punto vendita deve verificare la provenienza delle mezzene, dei quarti, dei sesti e dei tagli anatomici controllando anche il tempo di frollatura. Qualora il periodo di maturazione della carne risulti inferiore a quello previsto dal disciplinare si procederà a completare la frollatura nelle celle della macelleria, comunque il tempo di frollatura minimo è validato dal sistema informatico. Il punto vendita che vende carne bovina ESCLUSIVAMENTE della “AB CARNI” può esporre in vetrina e sul banco vendita la dicitura: “IN QUESTO ESERCIZIO SI VENDE ESCLUSIVAMENTE AB CARNI”. La macelleria esclusivista deve predisporre le celle frigorifere ed attuare le procedure necessarie, durante lo stoccaggio e la lavorazione, al fine di garantire la separazione di carne proveniente da lotti differenti. La macelleria che non pratica solo questo tipo di vendita deve obbligatoriamente predisporre le strutture, dalla cella al banco vendita, in modo da evitare qualsiasi tipo di confusione tra i due tipi di carne. 11 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Sul banco vendita in corrispondenza dello spazio riservato alla AB CARNI dovrà essere esposta la dicitura: “AB CARNI”. In caso di assenza del prodotto tale spazio deve rimanere vuoto. Presso il punto vendita ad ogni fornitura di carne viene consegnata al responsabile dal trasportatore la documentazione di accompagnamento (All. II). Il punto vendita convenzionato con la AB CARNI dispone obbligatoriamente di una bilancia che stampa l’etichetta, collegata a un PC costantemente in contatto via internet con il sistema informatico centrale. Quando il Sistema Informativo ha avuto dal macello o dal sezionamento le informazioni della avvenuta vendita alla macelleria, effettua le seguenti operazioni: • costituisce e attribuisce il numero di lotto, da utilizzarsi presso il punto vendita per l’etichettatura della carne. Questo numero raggruppa i numeri di matricola degli animali da cui derivano le mezzene, i quarti, i sesti o i tagli anatomici identificati e che presentano informazioni obbligatorie e facoltative omogenee, acquistati in tempi diversi e giacenti in macelleria. Il programma informatizzato evidenzia eventuali disomogeneità. Ogni acquisto di mezzene, quarti, sesti o tagli effettuato da un punto vendita, anche nel caso venga fatto quando la carne in giacenza non è stata completamente venduta, genera l’attribuzione automatica di un nuovo numero di lotto. Il numero di lotto è modificato ad ogni nuovo approvvigionamento di mezzene, quarti, sesti o tagli anatomici; comunque è sempre possibile, conoscendo il numero di lotto, risalire ai numeri di matricola degli animali che lo costituiscono (nel caso di vendita per lotti il sistema informativo permette la stampa in etichetta solo delle informazioni comuni a tutti gli animali del lotto); • archivia il nuovo numero di lotto; • aggiorna la contabilità in grammi di carne (peso netto) in carico al punto vendita; • predispone i dati per l’emissione automatica dell’etichetta presso il sistema di gestione dell’etichettatura del punto vendita; provvede a stampare una copia del documento descrittivo del lotto tramite il computer del punto vendita e ad aggiornare i quantitativi di carne a magazzino e venduta. Il documento descrittivo del lotto viene esposto nel punto vendita in modo visibile al pubblico anche tramite il monitor del computer. I dati in esso contenuti sono conservati per cinque anni nella memoria del sistema informativo per l’eventuale controllo e verifica. I tecnici del Centro effettueranno un minimo di 3 visite di controllo annuali compilando una check list di verifica di conformità al Disciplinare. 3.7 ETICHETTA (ALLEGATO III) L’etichetta è l' insieme delle informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell' esercizio di vendita. Per ogni lotto di carne bovina in vendita e per ogni parte da esso derivata vengono indicate le informazioni obbligatorie così come previsto dal Regolamento CE n 1760/2000 e quelle facoltative riportate in questo disciplinare. L’esposizione di tale documento consente al consumatore di avere le informazioni sulla carne prima dell’acquisto. Per i prodotti pre-confezionati (art. 1, par. 1, capoverso 3 del D.M. 30 agosto 2000) in un laboratorio di sezionamento o pre-incartati (art. 1, par. 1, capoverso 4 del D.M. 30 agosto 2000) nell’esercizio di vendita le informazioni obbligatorie e facoltative vengono riportate sull’etichetta attaccata al prodotto pre-confezionato o pre-incartato. Tali informazioni vengono riportate in etichetta in forma chiara, esplicita e leggibile (art. 2 del D.M. 30 agosto 2000) 12 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Lo scontrino riporta il codice identificativo del lotto permettendo al cliente di identificare il prodotto acquistato con le informazioni esposte. Informazioni obbligatorie riportate in etichetta 1. Il numero di matricola o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra carni e animale o animali. 2. Stato membro o il paese terzo di nascita. 3. Gli stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l’ingrasso. 4. Il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo stato membro o paese terzo in cui è situato tale macello. L’indicazione contiene le parole “Macellato in (nome dello stato membro o paese terzo dove ha sede il macello) e numero di approvazione del mattatoio“. 5. Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L’indicazione contiene le parole “sezionato in (nome dello stato membro dove ha sede il sezionamento) e numero di approvazione del sezionamento”. Informazioni ulteriori che possono essere riportate in etichetta 1. Categoria: lettera e descrizione come previsto dalla Circolare 5/2001 del Mi.P.A.A.F.(esclusivamente per bovini adulti). 2. Informazioni relative all’animale: data di nascita, tipo genetico e sesso. 3. Informazioni relative all’allevamento di ingrasso: titolare dell’allevamento di ingrasso, sede dell’azienda, data di ingresso in allevamento, periodo minimo di allevamento. (se sono presenti in etichetta le informazioni relative al titolare dell’allevamento di ingrasso e alla sede dell’azienda deve essere indicato anche il periodo minimo di allevamento: 140 giorni per il vitello e 5 mesi per il bovino adulto). 4. Denominazione e sede del macello dove è avvenuta la macellazione. 5. Denominazione e sede del laboratorio dove è avvenuto il sezionamento. 6. Tempo di frollatura (3 giorni per i quarti anteriori e 7 giorni per i quarti posteriori come da piano di autocontrollo). 7. Informazioni riguardanti la tecnica di allevamento: modalità di stabulazione (se sono presenti in etichetta le informazioni relative alla modalità di stabulazione deve essere indicato anche il periodo minimo di allevamento: 140 giorni per il vitello e 5 mesi per il bovino adulto). 8. Informazioni relative all’alimentazione: alimentazione priva di grassi animali aggiunti durante la fase di ingrasso in allevamento (Se sono presenti in etichetta le informazioni relative all’alimentazione devono essere presenti anche quelle previste dal punto 3 ad eccezione della data di ingresso in allevamento). Altre informazioni 1. Denominazione del punto vendita. 2. Logo e sito web del Consorzio; 3. Categoria come da Reg. CE 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni (solo per i bovini di età inferiore ai 12 mesi) 4. Codice alfanumerico attribuito dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali (in etichetta deve essere presente esclusivamente se compare almeno una informazione facoltativa). 13 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Stampa dell’etichetta: la stampa dell’etichetta avviene attraverso una bilancia costantemente collegata al computer a sua volta collegato con il Sistema informativo. Sullo scontrino, stampato dalla bilancia, vengono riportate informazioni sia obbligatorie che facoltative. L’etichetta attaccata ai prodotti pre-confezionati in un laboratorio di sezionamento o pre-incartati nell’esercizio di vendita riporta tutte le informazioni obbligatorie e quelle facoltative che si intendono fornire al consumatore. Tale etichetta non può essere rimossa se non rompendo la confezione. Tale connessione consente che ad ogni vendita di carne venga scalato automaticamente il relativo peso dal quantitativo totale in carico nel punto vendita. Una volta esaurite le scorte di carne delle AB CARNI disponibile nel punto vendita, il Sistema informativo blocca automaticamente l’emissione di etichette e dei documenti di lotto. 14 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 CAPITOLO 4 – TECNICHE DI ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE 4.1 TECNICHE DI ALLEVAMENTO I bovini durante la fase di ingrasso possono essere allevati secondo le seguenti tipologie e modalità di stabulazione: 1. Stabulazione allo stato brado: quando gli animali sono liberi di muoversi per tutto l’anno su un territorio non coltivato, utilizzando o meno eventuali ricoveri di fortuna, senza ricevere alcuna alimentazione dall’uomo, ad eccezione di sporadici e limitati interventi di soccorso in condizioni climatiche estreme. 2. Stabulazione allo stato semibrado: quando le condizioni di allevamento del brado vengono mantenute per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, ovvero quando ai bovini allevati al brado vengano messi a disposizione alimenti allo scopo di integrarne la razione. 3. Al pascolo: quando il bovino è libero di muoversi su terreni tenuti a pascolo o prato-pascolo, alimentandosi in prevalenza, attraverso il pascolamento, delle risorse foraggiere. 4. Con ricorso al pascolo: quando il bovino ha accesso al pascolo per periodi più limitati. In questo caso va indicato anche il tipo di stabulazione in cui il bovino è prevalentemente tenuto. 5. Stabulazione libera all’aperto: quando il bovino viene tenuto per tutto l’anno in recinti che, al massimo, possono essere parzialmente coperti da una tettoia. 6. Stabulazione libera parzialmente all’aperto: quando il bovino viene tenuto in recinti al chiuso (box) che consentono l’accesso libero in recinti all’aperto (paddocks). 7. Stabulazione libera stallina su lettiera: quando il bovino viene allevato in box con il pavimento interamente a lettiera. 8. Stabulazione libera stallina su pavimento continuo: quando il bovino viene allevato in box con pavimento solido continuo (né fessurato né grigliato) per almeno il 50% della superficie. 9. Stabulazione libera stallina su pavimento fessurato: quando il bovino viene allevato in box con pavimento fessurato o grigliato. 10. Stabulazione fissa: quando il bovino viene tenuto legato al chiuso. I punti 7, 8, 9 possono anche essere indicati in etichetta anche nella forma “Allevamento libero stallino in box”. Il sistema di allevamento viene dichiarato dall’allevatore al momento dell’adesione al consorzio e viene verificato dai tecnici durante le visite ispettive come previsto dal piano di autocontrollo. 4.2 ALIMENTAZIONE Le tecniche di alimentazione e la formulazione della razione, pur essendo a discrezione dell’allevatore, devono rimanere nei limiti presenti in codesto Disciplinare di Etichettatura. L’allevatore dichiara al momento dell’adesione al Disciplinare sotto la sua responsabilità che la durata della fase di ingrasso è di almeno 5 mesi per il bovino adulto e di almeno 140 giorni per il vitello a carne bianca. L’allevatore si impegna a registrare, su un apposito documento conservato in azienda, gli acquisti di alimenti che effettua durante l’anno riportando per ogni fornitura: nome della ditta fornitrice, quantità acquistata, tipologia di prodotto e data di consegna della merce. L’allevatore si impegna a conservare, per un periodo di almeno due anni per tutte le forniture di 15 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 mangime acquistate, i documenti o cartellini su cui viene riportata la composizione del prodotto fornito. L’allevatore si impegna a definire annualmente il piano di coltivazioni aziendali da cui si evince la quantità di produzioni foraggiere, suddivise per tipo di prodotto, destinate all’alimentazione dei bovini detenuti in azienda. L’allevatore si impegna a fornire tale piano ai tecnici del Consorzio e all’organismo di controllo durante le visite di controllo. Il piano di coltivazioni aziendali deve essere conservato in azienda fino ad esaurimento delle scorte di prodotto e, in ogni caso, per almeno due anni. L’allevatore deve registrare su apposito documento la composizione (tipologia alimento e quantità somministrata per capo) della razione alimentare somministrata ai soggetti presenti in allevamento, ad eccezione dei vitelli durante lo svezzamento. Tale obbligo non si applica agli animali destinati unicamente alla produzione di latte se sono allevati in strutture nettamente separate da quelle degli animali da ingrasso. Le vacche da latte sono escluse dal campo di applicazione di codesto Disciplinare. Le schede di razionamento devono riportare per ciascun alimento utilizzato la provenienza (acquisto o autoproduzione) e devono essere conservate per almeno tre anni. I tecnici effettuano due volte l’anno controlli per verificare che le quantità degli alimenti acquistati e degli alimenti prodotti in azienda siano compatibili con il razionamento adottato durante il periodo di ingrasso. 4.2.1 ALIMENTAZIONE PRIVA DI GRASSI ANIMALI AGGIUNTI (SOLO BOVINO ADULTO). L’allevatore dichiara al momento dell’adesione al Disciplinare sotto la sua responsabilità che l’alimentazione somministrata agli animali durante la fase di ingrasso è priva di grassi animali aggiunti. (Per fase di ingrasso si intende il periodo di tempo, espresso in mesi, che intercorre tra la fine del periodo di svezzamento e il completamento della fase di finissaggio degli animali). Gli alimenti acquistati non considerati a rischio ai fini della alimentazione priva di grassi animali aggiunti sono: i foraggi, i mangimi semplici (per mangime semplice si intendono le materie prime: mais, orzo, soia ecc..) e gli integratori minerali e vitaminici. Gli alimenti acquistati considerati a rischio sono: i nuclei, i mangimi composti e i restanti integratori alimentari. Questi prodotti devono essere acquistati o da un mangimificio che dispone di un proprio sistema di certificazione di prodotto controllato da un organismo di certificazione indipendente (mangimificio certificato) o da un mangimificio qualificato dal Consorzio stesso. Le fatture di acquisto dei suddetti alimenti devono essere conservate per almeno cinque anni. La verifica dell’assenza di grassi animali aggiunti è effettuata, da parte dei tecnici incaricati, due volte l’anno in tutti gli allevamenti come indicato nel piano di autocontrollo. I tecnici effettuano ogni anno un campione di alimento dalla mangiatoia per la ricerca di grassi animali aggiunti sul 100% degli allevamenti. Il campionamento viene effettuato secondo quanto previsto dalla Dir 2001/22/CE. La metodica e i limiti minimi di accettabilità sono quelli suggeriti dalla SSOG di Milano e indicati dalle Circolari del Mi.P.A.A.F.: n. 1 del 9 aprile 2003 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 93 del 22/4/2003, e n. 1 del 15 Febbraio 2008 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Gli allevatori di vitelli a carne bianca non sono obbligati ad attuare le procedure previste dal paragrafo 4.2.1, in questo caso la dicitura “alimentazione priva di grassi animali aggiunti” non può comparire in etichetta. 4.2.2 QUALIFICA DEL MANGIMIFICIO. Il mangimificio per essere qualificato deve siglare un’apposita convenzione con il Consorzio. Con tale convenzione il mangimificio entra a far parte della filiera, si impegna a fornire agli allevamenti consortili alimenti a rischio privi di grassi animali aggiunti. Nel caso in cui si rilevi un non rispetto dei punti previsti nel menzionato accordo sarà applicata una non conformità. 16 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Il mangimificio per essere qualificato deve possedere requisiti strutturali e gestionali che permettano di gestire la produzione di mangimi privi di grassi animali aggiunti in modo tale da evitare contaminazioni crociate tra questi ed altri mangimi prodotti in azienda lungo tutto il processo produttivo. Il mangimificio deve garantire: 1. la rintracciabilità del sistema produttivo; 2. individuazione dei lotti di lavorazione e di fornitura che consenta di risalire alla materia prima; 3. autocontrollo interno; 4. separazione temporale/spaziale della lavorazione dei mangimi oggetto del protocollo di fornitura da altri non conformi. I tecnici incaricati effettueranno una verifica al momento dell’entrata in filiera del mangimificio durante la quale valuteranno i requisiti strutturali, gestionali ed effettueranno i campionamenti previsti. Tale qualifica verrà rinnovata annualmente dal Consorzio attraverso una verifica presso il mangimificio durante la quale verrà controllata: la catena produttiva, i siti di stoccaggio, le procedure di tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito (mangime). I tecnici effettueranno un campione annuale di tutti i mangimi considerati a rischio utilizzati negli allevamenti, iscritti al Consorzio, che intendono esporre in etichetta le informazioni sull’alimentazione. Su tali campioni verrà effettuata un analisi per la ricerca di grassi animali aggiunti con la metodologia prevista dalla Circolare n. 1 del Mi.P.A.A.F. del 9 Aprile 2003 pubblicata sulla G.U. n. 93 del 22/4/2003 ed integrazioni. Il campionamento, in mangimificio, verrà effettuato secondo quanto previsto dala Dir 2001/22/CE. 4.2.3 MANGIMIFICI CERTIFICATI. Il mangimificio che dispone di un proprio sistema di certificazione di prodotto, controllato da un organismo di certificazione indipendente, deve firmare con il Consorzio un protocollo di fornitura come stabilito dalla Circolare n. 5 del Mi.P.A.A.F. del 15 ottobre 2001. Il consorzio, al momento della firma del protocollo di fornitura, acquisisce la certificazione del mangimificio e, annualmente, ne verifica il mantenimento come da piano di autocontrollo. 4.3 TECNICHE DI ALLEVAMENTO ED ALIMENTAZIONE - INFORMAZIONI IN ETICHETTA. Le informazioni relative alle tecniche di allevamento ed all’alimentazione vengono inserite nel sistema informativo al momento dell’adesione dell’allevamento al consorzio. Tali informazioni vengono verificate durante le visite ispettive, come da piano di autocontrollo, e vengono inserite nel sistema informativo al momento della trasmissione dei dati al Punto vendita. In ogni caso tali informazioni non compariranno in etichetta qualora l’allevamento non fosse conforme a quanto previsto da questo capitolo (come previsto dal piano di autocontrollo). 17 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 CAPITOLO 5 – NON CONFORMITA'E SANZIONI L’autocontrollo è di responsabilità del Consorzio, ma demandato operativamente ai tecnici del Centro, per i quali il Consorzio stabilisce l’operato. Le non conformità che sono elencate in questo disciplinare di etichettatura saranno seguite da interventi correttivi decisi e pianificati dai Tecnici del Centro e soggetti a verifica successiva (La registrazione di tali NC è effettuata su appositi moduli e registrata su supporto cartaceo o informatico). Nei casi previsti dai paragrafi successivi potrà essere decisa da parte dei suddetti Tecnici l’esclusione del singolo animale dalla certificazione oppure “dai responsabili del Consorzio” l’annullamento temporaneo o permanente della convenzione che lega gli operatori al Consorzio. Le non conformità rilevate dal Centro devono essere comunicate al Consorzio e all’Ente di Controllo. Le non conformità possono essere lievi, secondarie e gravi: • grave: non conformità che pregiudica il sistema di etichettatura e compromette le caratteristiche del prodotto o la rintracciabilità • secondaria: non conformità che non pregiudica il sistema di etichettatura ma potrebbe compromettere le caratteristiche del prodotto o la rintracciabilità • lieve: non conformità che non compromette il sistema di etichettatura, le caratteristiche del prodotto e/o la rintracciabilità. Se vengono riscontrate NC riguardanti le tecniche di allevamento o l’alimentazione tali informazioni non potranno comparire in etichetta per tutti i bovini presenti in allevamento e fintanto che non siano ripristinate le condizioni previste dal Disciplinare. 5.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ART. 10, COMMA 2, DM 30.08.00) I provvedimenti disciplinari adottati in caso di rilievo di non conformità sono i seguenti: Verbale di ammonizione. Sanzione applicata a fronte di NC lieve. Sanzione pecuniaria. Sanzione pecuniaria applicata a fronte di NC di secondaria entità. Varia, a seconda del grado di reiterazione della NC, da un minimo di 51,65 a un massimo di 258,22. Sospensione Viene applicata nei seguenti casi: • Uso improprio del logo. • Opposizione al libero esercizio dell’autocontrollo da parte del Centro o del controllo da parte dell’organismo di controllo. • Provvedimenti cautelativi dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento di sospensione determina l’esclusione dal sistema di etichettatura per i prodotti interessati. Il verbale di ammonizione è redatto dal Tecnico del Centro, la sanzione pecuniaria e il provvedimento di sospensione sono adottati dal Consorzio e devono essere motivati. Il provvedimento di sospensione deve contenere l’indicazione della sua durata, oltre al divieto di usare per il periodo considerato il logo del Consorzio. 18 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Al termine del periodo di sospensione non può essere concessa l’autorizzazione alla marchiatura se non dopo che sia stata data evidenza del ripristino delle condizioni stabilite nella documentazione di riferimento. Espulsione o revoca Viene stabilita nei seguenti casi: • Reiterazione di NC che hanno condotto alla sospensione. • Uso fraudolento del logo. • Provvedimento dell’Autorità giudiziaria. L’espulsione o la revoca sono stabilite dagli organi direttivi del Consorzio. La sanzione di una NC grave - poiché comporta l’intensificazione dei controlli e pertanto un aggravio dei costi - può, a discrezione del Consorzio, essere accompagnata da una sanzione pecuniaria di ammontare variabile, ma comunque tale da coprire l’incremento dei costi dell’autocontrollo, rapportato l’anno, per il segmento di filiera interessato. Il valore incrementale complessivo sarà ripartito tra tutti i soggetti nei confronti dei quali sono state rilevate le NC gravi. 19 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 Consorzio Allevatori Carni Bresciane DISCIPLINARE DI ETICHETTATURA ALLEGATI 20 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 ALLEGATO I – MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO BOVINI I BOVINI CARICATI OGGI …………………..SONO ANIMALI DELLA AB CARNI IDENTIFICAZIONE DELL’ANIMALE O DEL GRUPPO DI ANIMALI TOTALE ANIMALI VENDUTI SPECIE: Bovino SESSO: F ❑ Tipo genetico: __________________ M❑ N° di matricola degli animali: ETÀ alla macellazione: ________________ PESO alla macellazione: ________ Kg Negli ultimi _______ mesi l’animale è stato allevato presso: AZIENDA _____________________________________________________________ COMUNE ___________________________________ Codice aziendale____________ Data_______________________ Firma allevatore_______________________ Firma del trasportatore________________________________ Firma titolare macello__________________ Le informazioni facoltative (come da Reg. 1760/2000 CE) presenti in questo modulo di accompagnamento non possono essere utilizzate in alcun modo da operatori che non aderiscono al Disciplinare di Etichettatura AB-Carni (autorizzazione ministeriale IT025ET). Il Consorzio AB-Carni diffida qualsiasi operatore non aderente a tale Disciplinare ad utilizzare in modo diretto od indiretto tali informazioni. 21 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 15/10/2008 ALLEGATO II – MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO MEZZENE, QUARTI, SESTI E TAGLI ANATOMICI Macello Mezzena Quarto sesto Laboratorio di sezionamento Tagli anatomici:…………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………..…………………………… N° DOCUMENTO________ MACELLO__________________________________ NUMERO APPROVAZIONE__________ COMUNE___________________________________ DATA DI MACELLAZIONE______________________ IDENTIFICAZIONE DELL’ANIMALE SPECIE: Bovino Numero di matricola dell’animale_________________________________ Numero progressivo di macellazione_______________________________ Paese e/o Azienda di ingrasso_____________________________________ Paese e/o azienda di nascita_______________________________ Data_______________________ Firma della persona identificata tra gli operatori del macello _______________________ Firma titolare macello__________________ Le informazioni facoltative (come da Reg. 1760/2000 CE) presenti in questo modulo di accompagnamento non possono essere utilizzate in alcun modo da operatori che non aderiscono al Disciplinare di Etichettatura AB-Carni (autorizzazione ministeriale IT025ET). Il Consorzio AB-Carni diffida qualsiasi operatore non aderente a tale Disciplinare ad utilizzare in modo diretto od indiretto tali informazioni. 22 AB Carni Disciplinare di etichettatura bovini Rev. 12 Autocontrollo e controllo dei punti critici in punto vendita 15/10/2008 ALLEGATO III - ETICHETTA. CONSORZIO ALLEVATORI CARNI BRESCIANE Etichetta di rintracciabilità ed identificazione della carne venduta. MACELLERIA:________________________________________________________________ TAGLIO ANATOMICO _________________________________________________________ LOTTO:______________________ N° MATRICOLA__________________________________ NATO IN: ____________________ DATA DI NASCITA_______________________________ ALLEVATO IN: _______________________________________________________________ MACELLATO IN ITALIA N° MACELLO __________________________________________ SEZIONATO IN ITALIA N° SEZIONAMENTO _____________________________________ CATEGORIA: _________________________________________________ SESSO _____________________________________________ TIPO GENETICO: INCROCIO DI ______________________________________________ DATA INGRESSO IN ALLEVAMENTO _________________ ALLEVAMENTO ______________________________________________ IN ALLEVAMENTO DA ALMENO 5 MESI FROLLATO MINIMO 3 GIORNI (TAGLIO ANATOMICO QUARTO ANTERIORE) TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: _____________________________________________________________________________________ ALIMENTAZIONE PRIVA DI GRASSI ANIMALI AGGIUNTI DURANTE LA FASE DI INGRASSO IN ALLEVAMENTO SITO WEB DEL CONSORZIO (www.abcarni.com) ENTE CERTIFICATORE: AGROQUALITÀ 23