Fiscal News

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La circolare di aggiornamento professionale
N. 142
06.05.2016
Risparmio energetico per
incapienti
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 55%
L’articolo 1, comma 74, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) prevede che “per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da
definire con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, detta le modalità attuative della norma,
cui devono attenersi i contribuenti interessati (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e
comma 5, lettera a), del Tuir), il condominio (tramite l’amministratore o il condomino incaricato) e i
fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo
condomino.
Premessa
Come noto, l’art. 1, comma 74, Finanziaria 2016, modificando l’art. 14, DL n.
63/2013, ha prorogato il riconoscimento della detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65%, per le spese
sostenute fino al 31.12.2016.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-ter al citato art. 14, a favore di
determinati soggetti in luogo della predetta detrazione è riconosciuta la
possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori dei
beni/sevizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
In particolare tale possibilità riguarda esclusivamente:
•
le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 per gli interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni condominiali;
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i c.d. “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1,
•
lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22.3.2016, prot. n.
43434, ha individuato i soggetti interessati, le spese da cui origina il credito
nonché le modalità di cessione dello stesso.
Soggetti
interessati
La disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che ricadono nella «no tax
area», in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e dell’art.
13, comma 1, lett. a) e comma 5 lett. a) del T.U.I.R.
Si tratta dei possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per
espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni
(art. 13 del T.U.I.R.).
Rientrano nella categoria in esame, ad esempio:
•
i titolari di redditi lordi di pensione fino a 7.500 euro;
oppure:
•
i titolari di redditi di lavoro dipendente fino a 8.000 euro (in relazione ai
quali le detrazioni spettanti, pari a 1.880, determinano l’azzeramento
dell’imposta lorda).
La norma contenuta nella Legge di Stabilità non fornisce alcuna indicazione in
merito alla data cui fare riferimento ai fini della verifica del requisito
dell’incapienza.
In particolare, non era chiaro se si dovesse fare riferimento all’anno in cui e`
stata sostenuta la spesa ovvero all’anno precedente.
Il punto 2 del provvedimento stabilisce che la situazione di incapienza deve
sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le
spese per gli interventi di riqualificazione (ossia il 2015).
Dal lato degli operatori economici, il provvedimento precisa che la cessione
del credito può essere eseguita nei confronti dei fornitori dei beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui
spese danno diritto alla detrazione d’imposta. Non essendo previste
limitazioni di sorta, è ragionevole sostenere che la cessione possa effettuarsi,
in presenza dei relativi presupposti, non solo nei confronti di imprese (ad
esempio nell’ambito di un contratto di appalto) ma anche dei professionisti
incaricati (architetti, geometri, etc.).
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Il punto 3 del Provvedimento stabilisce che il credito che può formare oggetto
di cessione è pari al 65% delle spese agevolate poste a carico del singolo
condomino sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle stesse. In
conformità alle regole generali previste per la detrazione in commento, inoltre, è
previsto l’obbligo per il condominio di effettuare entro il 31 dicembre 2016 il
pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di
credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale «parlante» (art. 4 del
D.M. 19 febbraio 2007).
La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 ma
riferite a interventi iniziati in anni precedenti.
Cessione del
credito
Il Provvedimento n. 43434/2016 definisce nel merito le procedure da seguire
per formalizzare la cessione del credito, delineando una serie di adempimenti
che interessano sia il condominio sia i fornitori, secondo le modalità e i termini
illustrati di seguito.
La volontà, da parte degli aventi diritto, di cedere il proprio credito deve
risultare
dalla
delibera
assembleare
che
approva
gli
interventi
di
riqualificazione energetica, oppure può essere comunicata al condominio che
la inoltra ai fornitori. Questi, a loro volta, sono tenuti a comunicare al
condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte
del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
La norma introdotta dalla Legge di Stabilità è in vigore dal 1º gennaio 2016.
Pertanto, con riferimento al periodo caratterizzato dall’assenza delle relative
modalità attuative (ricompreso tra il 1º gennaio e il 22 marzo 2016), è
ragionevole ritenere che il condominio possa procedere alla modifica delle
delibere adottate al fine di dare evidenza della volontà da parte dei condomini
interessati di cedere integralmente, o in parte, il proprio credito.
Si ricorda inoltre che:
 il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF (prevista dall’art.
1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006) spettante per
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Comunicazione
all’Agenzia delle
Entrate
Ai fini dell’agevolazione in esame, il condominio deve, a pena di inefficacia della
cessione, comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
•
totale spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica
sulle parti comuni dell’edificio;
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•
elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;
•
codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo del
credito ceduto da ciascuno;
•
codice fiscale dei fornitori ai quali è stato ceduto il credito e importo
totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione va inviata telematicamente (tramite Entratel/Fisconline)
direttamente dal condominio ovvero tramite un intermediario abilitato entro il
31.3.2017.
Il condominio deve informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione
all’Agenzia delle Entrate.
Utilizzo del
credito
Il credito ceduto è fruibile dai fornitori
•
in 10 quote annuali di pari importo;
•
esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).
Si fa presente inoltre che:
•
le eventuali quote non fruite nell’anno saranno utilizzabili negli anni
successivi ma non possono formare oggetto di richiesta di rimborso;
•
per esigenze di controllo, è previsto che il Modello F24 per la
compensazione debba essere presentato esclusivamente attraverso i canali
telematici; in caso contrario il versamento si considererà non eseguito;
•
l’Agenzia delle Entrate, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per
la fruizione del credito d’imposta da utilizzare per la compensazione.
Il Provvedimento n. 43434/2016 (§ 6.2) chiarisce che qualora l’importo del
credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto
di precedenti fruizioni del credito stesso, il Modello F24 telematico verrà
scartato. Tale circostanza formerà oggetto di comunicazione al soggetto che
ha trasmesso il Modello F24 tramite ricevuta.
Qualora l’Amministrazione finanziaria, all’esito delle operazioni di controllo,
accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore,
provvederà al recupero del relativo importo nei suoi confronti, con applicazione
di sanzioni e interessi.
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