Fiscal News
Transcript
Fiscal News
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 142 06.05.2016 Risparmio energetico per incapienti Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% L’articolo 1, comma 74, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016) prevede che “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, detta le modalità attuative della norma, cui devono attenersi i contribuenti interessati (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir), il condominio (tramite l’amministratore o il condomino incaricato) e i fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo condomino. Premessa Come noto, l’art. 1, comma 74, Finanziaria 2016, modificando l’art. 14, DL n. 63/2013, ha prorogato il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2016. Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-ter al citato art. 14, a favore di determinati soggetti in luogo della predetta detrazione è riconosciuta la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori dei beni/sevizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili. In particolare tale possibilità riguarda esclusivamente: • le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it i c.d. “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, • lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22.3.2016, prot. n. 43434, ha individuato i soggetti interessati, le spese da cui origina il credito nonché le modalità di cessione dello stesso. Soggetti interessati La disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che ricadono nella «no tax area», in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e dell’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5 lett. a) del T.U.I.R. Si tratta dei possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni (art. 13 del T.U.I.R.). Rientrano nella categoria in esame, ad esempio: • i titolari di redditi lordi di pensione fino a 7.500 euro; oppure: • i titolari di redditi di lavoro dipendente fino a 8.000 euro (in relazione ai quali le detrazioni spettanti, pari a 1.880, determinano l’azzeramento dell’imposta lorda). La norma contenuta nella Legge di Stabilità non fornisce alcuna indicazione in merito alla data cui fare riferimento ai fini della verifica del requisito dell’incapienza. In particolare, non era chiaro se si dovesse fare riferimento all’anno in cui e` stata sostenuta la spesa ovvero all’anno precedente. Il punto 2 del provvedimento stabilisce che la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione (ossia il 2015). Dal lato degli operatori economici, il provvedimento precisa che la cessione del credito può essere eseguita nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta. Non essendo previste limitazioni di sorta, è ragionevole sostenere che la cessione possa effettuarsi, in presenza dei relativi presupposti, non solo nei confronti di imprese (ad esempio nell’ambito di un contratto di appalto) ma anche dei professionisti incaricati (architetti, geometri, etc.). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Il punto 3 del Provvedimento stabilisce che il credito che può formare oggetto di cessione è pari al 65% delle spese agevolate poste a carico del singolo condomino sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle stesse. In conformità alle regole generali previste per la detrazione in commento, inoltre, è previsto l’obbligo per il condominio di effettuare entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale «parlante» (art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007). La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 ma riferite a interventi iniziati in anni precedenti. Cessione del credito Il Provvedimento n. 43434/2016 definisce nel merito le procedure da seguire per formalizzare la cessione del credito, delineando una serie di adempimenti che interessano sia il condominio sia i fornitori, secondo le modalità e i termini illustrati di seguito. La volontà, da parte degli aventi diritto, di cedere il proprio credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica, oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. Questi, a loro volta, sono tenuti a comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. La norma introdotta dalla Legge di Stabilità è in vigore dal 1º gennaio 2016. Pertanto, con riferimento al periodo caratterizzato dall’assenza delle relative modalità attuative (ricompreso tra il 1º gennaio e il 22 marzo 2016), è ragionevole ritenere che il condominio possa procedere alla modifica delle delibere adottate al fine di dare evidenza della volontà da parte dei condomini interessati di cedere integralmente, o in parte, il proprio credito. Si ricorda inoltre che: il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF (prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006) spettante per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Ai fini dell’agevolazione in esame, il condominio deve, a pena di inefficacia della cessione, comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati: • totale spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell’edificio; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it • elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese; • codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno; • codice fiscale dei fornitori ai quali è stato ceduto il credito e importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione va inviata telematicamente (tramite Entratel/Fisconline) direttamente dal condominio ovvero tramite un intermediario abilitato entro il 31.3.2017. Il condominio deve informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Utilizzo del credito Il credito ceduto è fruibile dai fornitori • in 10 quote annuali di pari importo; • esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997). Si fa presente inoltre che: • le eventuali quote non fruite nell’anno saranno utilizzabili negli anni successivi ma non possono formare oggetto di richiesta di rimborso; • per esigenze di controllo, è previsto che il Modello F24 per la compensazione debba essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici; in caso contrario il versamento si considererà non eseguito; • l’Agenzia delle Entrate, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da utilizzare per la compensazione. Il Provvedimento n. 43434/2016 (§ 6.2) chiarisce che qualora l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il Modello F24 telematico verrà scartato. Tale circostanza formerà oggetto di comunicazione al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite ricevuta. Qualora l’Amministrazione finanziaria, all’esito delle operazioni di controllo, accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, provvederà al recupero del relativo importo nei suoi confronti, con applicazione di sanzioni e interessi. - Riproduzione riservata - Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it