730, Unico 2016 e Studi di settore

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730, Unico 2016 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 3
09.03.2016
1
730: novità oneri detraibili e
deducibili
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare
n°3/E del 2 marzo 2016
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730
Con la Circolare n°3/E 2016 del 2 Marzo 2016 relativa a “Questioni interpretative prospettate dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti l’Agenzia delle Entrate ha
rilasciato importanti chiarimenti in merito ad alcune tipologie di spese detraibili/deducibili e in particolare
con riferimento a:

spese sanitarie;

bonus mobili;

bonus ristrutturazione e riqualificazione energetica;

pertinenza abitazione principale;

acquisto immobili da locare e deducibilità degli interessi passivi;

credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;

spese per la frequenza scolastica.
In questo elaborato ci soffermeremo sui singoli chiarimenti dell’Agenzia e su quelli che sono i risvolti
pratici al fine della presentazione del Modello 730.
Premessa
Per la predisposizione del Modello 730 precompilato, disponibile a partire dal
15 aprile, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:
–
i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia
delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro
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dipendente, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e
comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari
a carico);

gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle
Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui,
premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori
domestici, le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie ecc. Come noto
saranno oggetto di invio, quest’anno, anche le spese sostenute per le
ristrutturazioni edilizie;

gli altri dati presenti nell’Anagrafe Tributaria
come ad esempio le
informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del
registro) o i pagamenti e le compensazione effettuate con il Modello F24.
Non tutte le spese detraibili però saranno riportate direttamente nel 730
precompilato in quanto il beneficio della detrazione è spesso collegato ad
alcuni requisiti soggettivi che non possono essere a conoscenza diretta
dell’Agenzia delle Entrate; proprio per questo motivo molte spese detraibili
saranno riportate nel foglio allegato al modello, sarà poi il contribuente a
provvedere al loro inserimento o meno, in base al possesso di determinati
requisiti; il loro inserimento comporterà quindi l’accettazione del Modello 730
con
modifiche
rispetto
a
quello
originario,
qualora
tale
modifiche
comporteranno una variazione negativa a carico del contribuente dell’imposta
da pagare, lo stesso potrà essere soggetto ai controlli preventivi da parte
dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno quindi riportare gli ultimi chiarimenti
forniti dall’Agenzia in merito alla detraibilità di alcune categorie di spese per
fornire un supporto nella compilazione non solo della precompilata ma anche
del Modello 730 ordinario.
Spese sanitarie
Le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nella misura del 19%
per l’importo che eccedono la franchigia di € 129,11(previsione generale).
Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale
Il primi punto della Circolare oggetto dell’elaborato riguarda proprio le spese
per prestazione di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale.
Con il quesito riportato nella Circolare si chiede di conoscere l’ampiezza della
affermazione contenuta nella Circolare 17/E del 2006 nella parte in cui prevede
che particolari prestazioni, non rientranti direttamente nel novero delle attività
medico sanitarie (es. chiropratico), possano comunque beneficiare della
detrazione riservata alle spese sanitarie in quanto svolte sotto la supervisione
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di un medico (chirurgo nella Circolare). Si fa riferimento, ad esempio, a tutte
quelle attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento
ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. mesoterapia,
ozonoterapia, grotte di sale), ma sono svolte da personale medico (o sotto la
sua supervisione); l’Agenzia ritiene che non tutte le prestazioni rese da un
medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo
quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in
quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici
o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr.
Circolare n. 17/E del 2006). Per ciò che concerne le attività descritte nel
quesito come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o
grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia, ha precisato
che “le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito
delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli
essenziali definiti a livello nazionale”. Pertanto, le spese relative ai trattamenti
di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale
abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a
trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione.
Della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una
prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della
prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. Circolare n. 17/E del
2006).
Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o grotte di sale,
il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di
tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative
spese non sono allo stato detraibili.
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Inserimento spese sanitarie nel Modello 730/2016 –
Nel rigo E1 del quadro E devono essere indicate, nel loro intero importo, le
spese sanitarie che possono fruire della detrazione d’imposta, sostenute dal
contribuente nel corso del 2015.
Nella colonna 2 vanno indicate le spese sanitarie sostenute nel corso del
2015 per il loro intero importo, ovvero al lordo della franchigia di € 129,11.
Colonna 1 – Spese per patologie esenti: si tratta di alcune malattie e
condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha
riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni
sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del
Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it. Le spese
indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate
nella colonna 2 di questo rigo. Per queste spese spetta un’agevolazione che
consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha
trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi
presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto
di liquidazione, Mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le
spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.
Spese per pedagogista – L’Agenzia ritiene, in funzione del parere tecnico
fornito dal Ministero della Salute, che il pedagogista non può essere
considerato un professionista sanitario, alla luce del suo percorso formativo,
quindi le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano
detraibili.
Pedagogista
Non è considerato un professionista sanitario
Le spese per assistenza pedagogica non sono
detraibili, quindi non possono essere inserite nel
quadro E.
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IMPORTANTE: LE SPESE PER LE CURE OFFERTE DAL
PEDAGOGISTA NON SONO DETRAIBILI, NON È POSSIBILE
INDICARLE NEL QUADRO E, RIGO E1.
Abitazione
principalebenefici
detrazione
Con la Circolare n°3/E dell’Agenzia, sono stati rilasciati chiarimenti anche in
merito all’abitazione principale e in particolare, all’individuazione delle
pertinenze, che danno diritto alla deduzione IRPEF per un importo fino
all'ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle
relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione e in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
IMPORTANTE: NEL QUESITO POSTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SI
RICHIEDE SE DUE SOGGETTI PROPRIETARI DI DUE IMMOBILI DIVERSI
POSSANO INDICARE QUALE PERTINENZA DEI LORO IMMOBILI, PER LA
QUOTA DI COMPETENZA, LA MEDESIMA PERTINENZA DELLA QUALE
SOLO PROPRIETARI PRO QUOTA.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Due soggetti, proprietari di due distinti appartamenti nei quali dimorano
abitualmente, acquistano in comproprietà un garage che utilizzano
congiuntamente. Si chiede se tale unità immobiliare, accatastata in
categoria C/6, possa essere considerata pertinenza per entrambi i soggetti.
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Ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza,
adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso
della pertinenza stessa.
DIRETTA CONSEGUENZA DELLA RISPOSTA DI CUI AL QUESITO RELATIVO
ALLA PERTINENZA DI UN UNICO IMMOBILE RISPETTO A DUE IMMOBILI
DIVERSI, SI PONE IN MANIERA CONSEGUENTE IL DUBBIO DI QUALE LIMITE
MASSIMO DI SPESA CONSIDERARE AI FINI DELLA DETRAZIONE EX 36%
(OGGI 50%).
ECCO
COME
L’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
HA
RISOLTO
LA
QUESTIONE:
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e pertinenze - Con riferimento
invece agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per individuare il limite
di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero
delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi
edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di
spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la
pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere
riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (cfr.
Risoluzioni n. 124/E del 2007, n. 19/E e 181/E del 2008).
Esempio pratico: N°1
Spese per
Limite
la
massimo
Limite residuo spesa
pertinenza
di spesa
utilizzabile
comune
detraibile
Abitazione A
40.000
96.000
56.000
Abitazione B
60.000
96.000
36.000
Anno 2015
L’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro
100.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari 10 delle distinte
unità abitative A e B l’importo è inferiore al limite massimo di euro 96.000 per
unità abitativa;
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Esempio pratico: N°2
Spese per
Limite
la
massimo
Limite residuo spesa
pertinenza
di spesa
utilizzabile
comune
detraibile
Abitazione A
96.000
96.000
0
Abitazione B
96.000
96.000
0
Anno 2015
L’intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro
192.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità
abitative A e B l’importo rientra nel limite massimo di euro 96.000 per unità
abitativa.
La situazione:
A soggetto proprietario di un immobile, che ha già in essere ristrutturazioni
precedenti per euro 10.000;
B soggetto proprietario di altro immobile che non ha ristrutturazioni;
A e B acquistano pertinenza per euro 18.000 al 50% (A 90.000, b 90.000).
Secondo il prospetto che segue si desume:
Spesa per ristrutturazione
Soggetto
precedente (limite massimo
Plafond massimo di
euro 96.000 per ogni
spesa disponibile
immobile)
A
10.000
B
0,00
86.000 (96.00010.000)
96.000
Da tabella si desume che la spesa, pro quota di euro 90.000, potrà essere
detratta nelle seguenti misure.
Spesa per ristrutturazione
Plafond massimo di
anno 2015)
spesa disponibile
A
90.000
86.000
B
90.000
96.000
Soggetto
Ne consegue che il soggetto A potrà detrarre al massimo euro 86.000,
perdendo i rimanenti 4.000, mentre il soggetto B potrà beneficiare dell’intera
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somma, considerando tuttavia che ogni altra ristrutturazione da apportarsi al
proprio immobile non sarà in questo modo capiente se non per euro 6.000.
DICHIARAZIONE DEL
SOGGETTO A
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO
B
Bonus mobili- sostituzione caldaia
L’Agenzia ha precisato che tra gli interventi riconducibili alla manutenzione
straordinaria rientrano anche quelli finalizzati al risparmio energetico volti
all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti
essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio danno diritto alla
agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle
caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento. La sostituzione
della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente
essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento
di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in
presenza
di
risparmi
energetici
conseguiti
rispetto
alla
situazione
preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile
anche nell’ambito della lettera h) dell’art. 16-bis (ecobonus).
Sostituzione
Detrazione 50%
Bonus mobili
caldaia
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Esempio di compilazione del modello
Un contribuente ha sostenuto nel 2015 spese per la sostituzione della
caldaia paria a € 3.000. Come va compilata la parte del modello relativa a
tale tipologia di spese?
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli
interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31
dicembre 2015 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di
spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva
delle
pertinenze,
ristrutturazione,
a
o
alla
parte
prescindere
comune
dal
dell’edificio
numero
dei
oggetto
contribuenti
di
che
partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato
mediante bonifici bancari o postali, oppure
mediante carte di credito o carte di debito. In
questo caso, la data di pagamento è individuata
nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è
Condizioni di
consentito, invece, effettuare il pagamento
accesso
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
all’agevolazione
pagamento.
È necessario conservare la documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei
bonifici, ricevute di avvenuta transazione per:
i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e
le fatture di acquisto dei beni con la specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti.
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Interventi di recupero del patrimonio edilizio – sostituzione sanitari
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate –
E’ possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la
sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con
altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli
interventi come eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e)), così
come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori?
La sostituzione della vasca da bagno con sportello apribile o con box doccia
non è agevolabile né come intervento straordinario né come intervento diretto
alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre,
almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di
migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può
considerarsi
agevolabile
se
detta
sostituzione,
singolarmente
non
agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori come il
rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei
materiali che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Acquisto di elementi sanitari adeguati a persone
diversamente abili
Se tali spese non sono sostenute in un complesso di interventi più ampi
volti ad abbattere effettivamente le barriere architettoniche per la presenza
nell’immobile di un soggetto diversamente abile esse NON SONO
DETRAIBILI.
Spese di
istruzione
Una delle novità previste per la Dichiarazione 2016 è la possibilità di portare in
detrazione le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; la Circolare n°3/E ha
chiarito che le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre
erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza
scolastica rientrano tra le “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria” e hanno un limite di
detraibilità pari a € 400 per alunno o studente ( detraibilità 19%).
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Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di
cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo
grado.
Detrazione 19% - I contributi volontari per l’innovazione tecnologica
(acquisto di cartucce, stampanti) peEr l’edilizia scolastica (es. pagamento
piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), ampliamento
dell’offerta
formativa
(es.
acquisto
di
fotocopie
per
verifiche
o
approfondimenti) rientrano nell’ambito della detrazione del 19%.
Esempio compilazione del relativo quadro
Contribuente che sostiene nel 2015 ha sostenuto per tasse di iscrizione del
alla scuola media inferiore pari a € 280.
L’importo della spesa sostenuta sulla quale sarà applicata una detrazione
del 19% (€ 53,20), va indicato nel rigo E8 “altre spese” con il codice 12”.
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