Fiscal Flash n. 95 del 22.05.2014 Circolare 11 _1

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Fiscal Flash n. 95 del 22.05.2014 Circolare 11 _1
Fiscal Flash
La notizia in breve
N. 95
22.05.2014
Imposte sui redditi: i chiarimenti
delle Entrate
Circolare 11/E del 21/05/2014
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Unico
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli
oneri deducibili e detraibili con la Circolare n.11/E del 21/05/2014.
In particolare, vengono fornite risposte con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, il bonus mobili, le detrazioni per spese sanitarie e per interessi passivi.
Non vengono tuttavia tralasciati altri importanti aspetti oggetto delle ultime novità, tra i quali spicca il
rapporto tra Imu e Irpef.
Premessa
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su varie questioni
interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili con la Circolare n.11/E
del 21/05/2014.
Vengono quindi fornite risposte con riferimento alle spese sostenute per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili, le detrazioni per
spese sanitarie e per interessi passivi.
Non vengono tuttavia tralasciati altri importanti aspetti oggetto delle ultime
novità, tra i quali spicca il rapporto tra Imu e Irpef.
Rapporto ImuIrpef
Nella Circolare viene in primo luogo richiamata l’attenzione sull’effetto
sostitutivo Imu-Irpef.
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In generale rimane fermo l’effetto sostitutivo Imu-Irpef anche nel caso in cui
sia dovuto soltanto il versamento della prima e/o
seconda rata o della
cosiddetta Mini IMU.
Va tuttavia rilevato come l’Agenzia delle Entrate abbia espressamente
sottolineato nella circolare in oggetto che l’effetto sostitutivo, comunque
previsto in queste ipotesi, è limitato soltanto all’anno 2013.
Si ricorda, inoltre, che l’effetto sostitutivo trova applicazione anche nel caso in
cui l’IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio
per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo è inferiore al
minimo da versare.
Effetto sostitutivo Imu-Irpef
Anno 2013
anche nel caso in cui sia dovuto soltanto il versamento della prima
e/o seconda rata o della cosiddetta Mini IMU
Immobili situati
nello stesso
Comune
dell’abitazione
principale
Ampio spazio è inoltre lasciato ad un’altra novità di quest’anno: la rilevanza ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,
nella misura del cinquanta per cento, del reddito degli immobili ad uso
abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile
adibito ad abitazione principale.
I chiarimenti riguardano, nello specifico, la definizione di “abitazione
principale”.
A tal proposito è stato specificato che la definizione da utilizzare è quella
rilevante ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR.
Si deve quindi qualificare come “abitazione principale” quella nella quale la
persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
Reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso
comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale
imponibile al 50%
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Abitazione principale = quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente.
Canoni di
locazione non
percepiti
La circolare si sofferma anche sui canoni di locazione non percepiti.
Viene a tal proposito ricordato come i canoni di locazione debbano essere
sempre dichiarati, indipendentemente dall’effettiva percezione.
L’attenzione viene tuttavia richiamata su un’importante distinzione: quella tra
le locazioni di immobili abitativi e non abitativi.
Più in particolare viene chiarito che, mentre per gli immobili abitativi assume
rilevanza la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosità del conduttore (a decorrere dalla quale i canoni possono
non essere più dichiarati), per le locazioni di immobili non abitativi il
legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga.
Ne consegue che:
il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato
nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non
intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno
essere recuperate.
Mentre
con
riferimento
al
primo
punto
occorre
chiarire
che
tale
interpretazione appariva ormai come condivisa, lascia qualche perplessità il
secondo chiarimento, in quanto l’eventuale credito d’imposta per i canoni non
percepiti e riconosciuti dalla Giudice non appariva come una disposizione
collegata soltanto agli immobili abitativi.
Immobili abitativi -> assume rilevanza
la
conclusione
del
procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto
Canoni di locazione non
per morosità del conduttore
percepiti
Immobili abitativi -> rileva solo la
risoluzione del contratto
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Le spese
sanitarie
La Circolare n.11/E si concentra anche sulle spese sanitarie detraibili.
Viene infatti chiarito che:
-
la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie
riconosciute, pertanto le
prestazioni dallo stesso svolte non
consentono la fruizione della detrazione. Le spese potranno essere
però detratte se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute;
-
viene al contrario riconosciuta la detraibilità per i compensi al biologo
nutrizionista. Ciò in considerazione del fatto che la professione di
biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla
tutela della salute.
Osteopata -> NO
Spese sanitarie detraibili
Biologo nutrizionista -> SI
Interessi passivi
Il quesito analizzato con riferimento agli interessi passivi detraibili riguarda il
caso di un contribuente che ha acquistato due case adiacenti al fine di poterle
accorpare e trasformarle in un’unica abitazione principale.
I due acquisti non sono però avvenuti contestualmente: prima una casa poi
l’altra.
Inoltre, per ogni acquisto sono stati stipulati due distinti contratti di mutuo.
In questo caso l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di detrarre
gli interessi passivi relativi ai due finanziamenti, ma solo dopo l’accorpamento
e sempre nel limite complessivo di 4mila euro.
Un altro caso è quello relativo ad un contribuente che abbia stipulato un
mutuo cointestato con il coniuge a carico, per la costruzione dell’abitazione
principale: in questo caso viene precisato che non è detraibile la quota di
interessi passivi del coniuge fiscalmente a carico, in quanto tale possibilità è
riconosciuta solo in caso di acquisto dell’abitazione principale.
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Acquisto abitazione principale ->
Mutuo cointestato con il
interamente detraibile
coniuge fiscalmente a
carico
Costruzione abitazione principale ->
non detraibile la quota del coniuge
Infine, viene chiarito che se l’abitazione principale è stata abbandonata a
seguito di sgombero per inagibilità causata da sisma gli interessi passivi
continuano a essere detraibili in quanto la variazione della dimora dipende
esclusivamente da cause di forza maggiore.
Le spese di
ristrutturazione
Con specifico riferimento alla detrazione per le spese sostenute per interventi
di ristrutturazione edilizia viene chiarito che, se le fatture e il bonifico sono
intestati solo al proprietario ma la spesa è stata sostenuta, in parte, anche dal
familiare convivente, la detrazione spetta anche a quest’ultimo, a condizione
che nel documento di spesa siano specificate le singole percentuali di spesa.
La stessa procedura vale anche per il comproprietario dell’immobile.
Viene tuttavia ribadito che l’annotazione deve essere apposta fin dal primo
anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata nel corso degli
anni successivi.
Altra importantissima precisazione riguarda la possibilità di fruire della
detrazione per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico anche nel caso
in cui le spese siano state sostenute dal contribuente tramite finanziamento.
In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico
completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma
agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento,
partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare
una copia.
L’anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il
bonifico dalla finanziaria al fornitore.
Spese per ristrutturazioni o risparmio energetico sostenute tramite
finanziamento: sono detraibili?
SI!
Ma la finanziaria deve liquidare il fornitore con il bonifico richiesto
dalla normativa.
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Con la circolare in oggetto viene altresì stabilito che, per poter fruire della
detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni con non più di
otto condòmini per i quali non vige l’obbligo di nominare un amministratore,
devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale.
I bonifici devono riportare il codice fiscale sia del condominio sia del
condomino che effettua il pagamento, mentre è indifferente il fatto che il
conto corrente da cui parte il bonifico sia personale di chi esegue l’operazione
o sia appositamente istituito.
Le fatture di spesa, invece, devono essere intestate al condominio.
La detrazione prevista per le spese di ristrutturazione o per il risparmio
energetico è ammessa anche nel caso in cui il contribuente abbia
erroneamente indicato i riferimenti normativi nella causale del bonifico.
È tuttavia necessario che l’errore non abbia pregiudicato l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4%.
Errato riferimento
La detrazione è comunque
legislativo nella causale del
ammessa
bonifico
Deve tuttavia essere garantita l’applicazione della ritenuta d’acconto
del 4%
Con riferimento invece all’acquisto del box auto viene sottolineato come
l’agevolazione sia necessariamente subordinata al fatto che il box sia
pertinenziale.
Pertanto l’acquisto deve avvenire necessariamente da parte del proprietario o
del titolare di un diritto reale sull’immobile “principale”. Nel rispetto di questo
presupposto,
la
detrazione
spetta
al
familiare
convivente
che
ha
effettivamente sostenuto la spesa, attestando tale circostanza sulla fattura.
Infine, merita di essere ricordato che il coniuge convivente del proprietario
dell’immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
le spese relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul
conto corrente cointestato ai due coniugi.
Ciò anche nell’ipotesi in cui il documento rilasciato dall’amministratore
condominiale sia intestato al coniuge.
È tuttavia necessario che, su tale documento, il soggetto che ha effettivamente
sostenuto la spesa indichi i propri estremi anagrafici e l’attestazione
dell’effettivo sostenimento delle spese.
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Il bonus mobili
Nella circolare 11/E viene altresì chiarito che anche gli interventi per il
risparmio energetico consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili
alla “manutenzione straordinaria”.
Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici
diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere
risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.
Spese per risparmio energetico
È ammesso il bonus mobili se le spese per risparmio
energetico sono riconducibili alla manutenzione straordinaria
Al contrario non è possibile fruire del bonus mobili in caso di acquisto di box
pertinenziale: il beneficio spetta infatti solo in caso di ristrutturazione di
immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni.
Acquisto box pertinenziale
No bonus mobili
Un’altra importante precisazione riguarda gli strumenti di pagamento: al fine
di poter accedere al beneficio è infatti necessario ricorrere all’apposito
bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione
dell’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Rimane tuttavia ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte
di credito e di debito.
BONUS MOBILI
ATTENZIONE!
Bonifico con ritenuta al 4%
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Si ribadisce che l’importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila
euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità
immobiliare.
Il bonus mobili vale anche per gli acquisti effettuati all’estero. Se il venditore
non è residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento va eseguito
con bonifico internazionale, riportando il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e la causale del versamento; la partita Iva (o il codice fiscale) del
venditore può essere sostituita dall’analogo codice identificativo attribuito dal
Paese estero.
Gli altri
chiarimenti
Oltre a quelle richiamate sono state fornite altre importanti precisazioni con la
Circolare in oggetto:
-
non è imponibile ai fini Irpef il “contributo per autonoma sistemazione”
concesso dalla Regione Emilia Romagna alle famiglie “sfollate” per
inagibilità
dell’abitazione
principale
che
hanno
provveduto
autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa;
-
il soggetto residente che presta la sua attività di lavoro all’estero, è
tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è
definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che
adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi;
-
la detrazione per il risparmio energetico spetta anche per le spese
sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di
installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio
energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli
immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività;
-
non è incompatibile la fruizione contemporanea della deduzione per
l’abitazione principale e della detrazione per canoni di locazione.
- Riproduzione riservata -
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