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APPROFONDIMENTI E PROCEDURE
Ecobonus 65%: la cessione
del credito ai fornitori
La Legge di Stabilità 2016 ha disposto che i soggetti cd “incapienti”, ove benefi-
A cura di
Raffaele Pellino
Esperto Tributario
studio Associato AS
Modena
Premessa
ciari della detrazione Irpef del 65% per interventi di riqualificazione energetica su
parti comuni condominiali, possono cedere il corrispondente credito ai fornitori
che hanno effettuato l’intervento agevolabile.
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità attuative di tale
disposizione; in particolare, oltre a definire l’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione, l’Agenzia, prevede gli adempimenti a carico dei soggetti interessati
(condomìnio/condòmino/fornitore). Il credito ceduto potrà essere utilizzato dai
fornitori in compensazione (mediante F24), in 10 quote annuali di pari importo,
a partire dal 10/04/2017; la quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni
successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso.
Come noto, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 74 L.208/2015) ha introdotto la possibilità:
- per i soggetti che si trovano nella cd “no tax area” (per i quali
non è dovuta IRPEF);
- di cedere la detrazione fiscale del 65% loro spettante, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Le modalità da seguire per sfruttare questa opportunità sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n. 43434
del 22/03/2016 il quale ha fornito le seguenti indicazioni per il trasferimento della detrazione:
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Il soggetto che effettua la cessione deve essere “incapiente” per l’IRPEF nel 2015
La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a
interventi di riqualificazione energetica iniziati in anni precedenti.
La volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale a sua volta deve
comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
Il condominio deve, entro il 31/03/2017, trasmettere alle Entrate: il totale della
spesa sostenuta nel 2016, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito.
Il credito ceduto va utilizzato dai fornitori, in compensazione (mediante F24), in 10
quote annuali di pari importo a partire dal 10/04/2017; la quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso.
Ambito soggettivo
I soggetti interessati dal provvedimento in esame sono:
a) coloro che, nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili (2015), ricadono nella cd “no tax
area” ossia: pensionati, dipendenti e autonomi che non devono
scontare IRPEF. Si tratta dei possessori di redditi esclusi dalla
imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni.
Detti contribuenti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica
in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Tuttavia, la Stabilità 2016 consente loro di cedere, sotto
forma di credito, la detrazione.
b) i fornitori di beni e servizi che hanno eseguito i lavori di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione
IRPEF del 65%; questi che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.
Condòmini
incapienti
Tenuto conto del richiamo agli artt. 11 e 13, TUIR, la disposizione in
esame riguarda i soggetti che presentano un reddito complessivo:
- costituito solo da redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l’intero anno, redditi di terreni non superiori a € 185,92
e reddito dell’abitazione principale e pertinenze (art. 11, TUIR);
- di ammontare non superiore a € 8.000 (art. 13, co.1, lett. a),
TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono:
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- redditi ex art. 49, esclusi quelli di cui al co. 2, lett. a), ossia
redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- redditi ex art. 50, co.1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), ossia:
a)
Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del
20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di
servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli nonché della piccola pesca.
b)
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
esclusi quelli che vanno contrattualmente riversati al datore di lavoro e quelli che per legge vanno riversati allo Stato.
c)
Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio/assegno/premio / sussidio per fini di studio o addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
c-bis) Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro
di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente ex art. 49, co. 1, o nell’oggetto
dell’arte / professione ex art. 53, co. 1, esercitate dal contribuente.
d)
Remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a), e 34,
L. 222/1985, congrue e supplementi di congrua di cui all’art. 33,
co. 1, L. 343/1974.
h-bis) Prestazioni pensionistiche (complementari) di cui al D.Lgs.
124/1993.
l)
Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
- di ammontare non superiore a € 4.800 (art. 13, co. 5, lett. a),
TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono:
- redditi ex art. 50, co. 1, lett. e), f), g), h) e i), esclusi quelli indicati nell’art. 10, co. 1, lett. c) quali oneri deducibili, ossia:
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e)
Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del SSN, del personale di cui all’art. 102, D.P.R. 382/1980
e del personale di cui all’art. 6, co. 5, D.Lgs. 502/1992, alle condizioni
di cui all’art. 1, co. 7, L. 662/1996.
f)
Indennità, gettoni presenza e altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte/professione ex art. 53, co. 1, e non siano effettuate nell’esercizio
d’impresa commerciale.
Compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, esclusi quelli da
riversare per legge allo Stato
g)
Indennità percepite da membri del Parlamento nazionale o europeo e
indennità, comunque denominate, percepite per cariche elettive e per
funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla L. 816/1985
nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
di dette cariche elettive/funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica
h)
Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.
i)
Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lett. d)
del co. 1, art. 10 tra gli oneri deducibili (assegni periodici corrisposti
in forza di testamento o donazione modale e assegni alimentari corrisposti ai familiari ex art. 433, c.c.) ed esclusi quelli indicati alla lett. c),
co. 1, art. 44 (rendite perpetue e prestazioni annue perpetue ex artt.
1861 e 1869, c.c.).
- redditi ex artt. 53, 66 e 67, co. 1, lett. i) ed l), ossia:
Redditi di lavoro autonomo, compresi:
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite
in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
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c) le associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e soci fondatori di
spa, sapa e srl;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali.
66 Reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata.
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Credito cedibile
redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i);
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l).
Il credito che può essere ceduto:
- corrisponde alla detrazione IRPEF prevista per il singolo intervento di riqualificazione energetica effettuato sulle parti comuni
dell’edificio;
- fermi restando i massimali previsti dalle varie fattispecie, è pari
al 65% delle spese, sostenute 01/01/2016 al 31/12/2016, a carico del condomino “incapiente” sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle stesse.
La cessione del credito è consentita per le spese pagate nel 2016
per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali, anche se iniziati in anni precedenti.
Tuttavia, in applicazione delle regole generali dettate per la detrazione in esame, ai fini della cessione, è necessario che il condominio
effettui, entro il 31/12/2016, il pagamento delle spese corrispondenti
alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione nonché il codice
fiscale/partita IVA del beneficiario del bonifico.
Modalità di cessione
del credito
La volontà da parte degli aventi diritto di cedere il proprio credito deve
risultare alternativamente:
- dalla delibera assembleare di condominio che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
- da apposita comunicazione (si ritiene anche successiva alla
delibera stessa), inviata dal condomino al condominio il quale,
a sua volta, è obbligato a trasmetterla ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condominio di
accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del
corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
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Poiché la norma esplica i propri effetti dal 1° gennaio di quest’anno
si ritiene che i condomini possano rettificare le delibere a suo tempo
adottate al fine di recepire la volontà dei propri condomini i quali, d’altro canto, potrebbero cedere solo parte del proprio credito. Tale comportamento potrebbe risultare conveniente per coloro che nel 2015 si
fossero trovati nella “no tax area” ma non lo sarebbero più nell’anno
in corso e quindi potrebbero usufruire, anche solo parzialmente, dei
crediti.
Obblighi di
comunicazione
all’Agenzia
delle Entrate
Entro il 31 marzo 2017, il condomìnio dovrà inviare (direttamente o
tramite un intermediario abilitato):
all’Agenzia delle Entrate (mediante Entratel/Fiscoonline) una apposita comunicazione che indichi:
Il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica
L’elenco dei bonifici effettuati
Il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l’importo ceduto da
ciascuno di essi
Il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto da ciascuno di essi
Il condominio, pena l’inefficacia della cessione, è tenuto a comunicare ai fornitori i dati di tale invio.
Spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni del condominio
e cessione della detrazione IRPEF 65% da parte di condòmino incapiente
Comunicazione volontà condomino
di cessione detrazione 65%
Condominio
Comunicazione telematica
entro il 31/03/2017
Agenzia delle Entrate
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Fornitore beni/servizi per
riqualificazione energetica
Comunicazione accettazione credito
a titolo di pagamento
Notizia dell’avvenuto invio
della comunicazione alle Entrate
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Utilizzo del credito
Con riferimento alle modalità di utilizzo da parte dei fornitori del credito ceduto, il provvedimento precisa che il credito può essere utilizzato
dai fornitori, a partire dal 10 aprile 2017:
- in compensazione con qualunque debito fiscale, mediante F24
da inviare esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto
dell’operazione di versamento;
- in 10 quote annuali di pari importo. La quota del credito che
non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Nel caso in cui l’importo del credito risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo Modello F24 è scartato.
Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello
F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio
telematico Entratel o Fisconline.
Con una prossima Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel Modello F24.
Controlli
L’Amministrazione finanziaria si riserva di effettuare una serie controlli:
- in capo ai condòmini: per la verifica della sussistenza dei requisiti;
- in capo ai fornitori: per verificare il corretto utilizzo dei crediti.
In particolare, laddove l’Amministrazione accerti:
- la non spettanza (anche parziale) della detrazione in capo al
condòmino: il recupero del relativo importo avverrà nei suoi
confronti, maggiorato di interessi e sanzione;
- l’indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del fornitore: il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Detrazione del 65% parti comuni di edifici - cessione ai fornitori: sintesi
Ambito
La cessione del credito può essere effettuata dai contribuenti
soggettivo che ricadono nella cd. no tax area, cioè i possessori di redditi
esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF, per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni
di cui all’art. 13, TUIR.
Credito
cedibile
-
-
il credito cedibile è pari al 65% delle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali,
sostenute 01/01/2016 al 31/12/2016, poste a carico del
singolo condòmino “incapiente” in base alla tabella millesimale di ripartizione;
la cessione del credito è consentita anche per le spese
pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.
Destinatari La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori
del credito dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla
detrazione d’imposta.
Utilizzo
Il credito ceduto è fruibile dal fornitore a partire dal 10 aprile
del credito 2017:
- in compensazione (mediante F24) con qualunque debito
fiscale;
- in 10 quote annuali di pari importo.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza
è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere
chiesta a rimborso.
Controlli
Riferimenti
normativi
L’Amministrazione finanziaria si riserva di effettuare controlli:
- in capo ai condomini: per la verifica della sussistenza dei
requisiti;
- in capo ai fornitori: per il corretto utilizzo dei crediti.
Provvedimento n. 43434, 22/03/2016;
- Art. 16-bis, TUIR;
- Art. 14, D.L. 63/2013;
- Art. 1, co. 74, L. 208/2015.
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