12/06/2014 Apprendistato per diploma ultimi due anni scuole

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12/06/2014 Apprendistato per diploma ultimi due anni scuole
Apprendistato per il conseguimento del
diploma negli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado
12/06/2014
Con l’emanazione del decreto interministeriale attuativo dell’art.8 bis del decreto legge 104/2013 dal
prossimo anno scolastico si potrà sperimentare una nuova modalità di apprendistato di alta formazione
per
il
conseguimento
del
diploma
di
istruzione
secondaria
di
secondo
grado.
Gli studenti degli ultimi due anni della secondaria superiore, sulla base di specifici accordi tra imprese
interessate, Regione e Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, potranno diplomarsi attraverso un contratto
di apprendistato il cui piano formativo individualizzato prevede un percorso di apprendimento in parte
scolastico
e
in
parte
sul
posto
di
lavoro.
A questo fine nel D.L. 34/2014 è stata inserita una norma di modifica del D.lgs 167/11 per consentire
l’assunzione in deroga al limite di 18 anni previsto per l’apprendistato di alta formazione. Inoltre
l’emendamento specifica che la sperimentazione è rivolta in particolare agli studenti degli istituti
professionali.
Si tratta di uno strumento normativo utile a diffondere percorsi formativi che, prevedendo esperienze di
effettivo apprendimento in contesto lavorativo, migliorano la formazione delle competenze tecnicoprofessionali
e
trasversali
degli
studenti
e
ne
potenziano
le
opportunità
occupazionali.
Inoltre la sperimentazione, in controtendenza alla recente legislazione, valorizza la componente
formativa del contratto di apprendistato attribuendo alla formazione in azienda una funzione importante
per l’apprendimento di parte delle competenze da acquisire per conseguimento del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado. Contribuisce a sviluppare la capacità formativa delle imprese,
scarsamente diffusa nel sistema produttivo italiano, e a qualificare e diffondere esperienze di alternanza
scuola lavoro non limitate a visite in azienda e stage ma basate su un effettivo apprendimento di
competenze attraverso il lavoro. Nonostante la volontà espressa da più parti di considerare la
formazione in apprendistato come un intralcio burocratico da alleggerire il più possibile, che genera un
pregiudizio e ricadute su un sistema produttivo non orientato generalmente alla innovazione, il decreto
in questione mette al centro dell’esperienza di apprendistato il piano formativo individuale (nella prima
versione il decreto 34/2014 voleva abolirne l’obbligo alla redazione in forma scritta, nel percorso di
conversione in legge si è reintrodotto il vincolo alla sua formulazione sia pur in forma sintetica).
All’ Enel un accordo sindacale comincia a introdurre questa modalità di apprendistato per 150 studenti
di sei città, altri accordi potranno essere realizzati nel corso del programma sperimentale triennale.
L’accordo Enel stabilisce che la retribuzione annua lorda prevista contrattualmente per gli apprendisti
sia fissata in proporzione alle ore di formazione e lavoro svolte in azienda. Inoltre prevede che, dopo il
conseguimento del diploma, possa essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato
professionalizzante di un anno per l’acquisizione della qualifica contrattuale nella quale avverrà
l’assunzione
a
tempo
indeterminato.
La diffusione di questo modello di apprendistato basato su un’effettiva alternanza scuola lavoro e
finalizzato all’acquisizione di diploma di scuola secondaria di secondo grado può contribuire a
realizzare anche nel nostro paese percorsi scolastici intrecciati con lavoro capaci di contrastare la
dispersione scolastica motivando all’apprendimento anche ragazzi con interessi e stili di apprendimento
diversi da quelli richiesti dai modelli scolastici tradizionali. Si supera in questo modo anche l’altrettanto
tradizionale abbinamento dell’intreccio formazione/lavoro con percorsi formativi brevi finalizzati ad un
precoce inserimento lavorativo a tempo pieno e privo (o troppo scarsamente dotato) di opportunità di
innalzamento
dei
livelli
Cosa
di
istruzione
prevede
e
formazione.
il
decreto
Il decreto garantisce il pieno rispetto dei profili educativo, culturale e professionale dello studente
previsto
per
ciascun
percorso
di
studi
della
secondaria
di
II
grado.
Indica i requisiti delle imprese pubbliche e private che intendono assumere gli studenti come
apprendisti. Dovranno essere “a norma” su aspetti di tipo generale (affidabilità economica e finanziaria,
capacita gestionali, risorse professionali, certificazione della qualità dei processi aziendali, accesso ad
appalti pubblici, norme sulla sicurezza) e dovranno avere capacità formativa e occupazionale
(esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e di formazione di apprendisti in profili
professionali coerenti con i percorsi della secondaria di secondo grado, capacità formativa interna
anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate, capacità occupazionale in relazione
al
numero
degli
studenti
che
partecipano
al
programma
sperimentale).
I protocolli d’intesa per attivare la sperimentazione sono stipulati dalle imprese interessate, anche
associate in rete, con MIUR, MLPS e Regioni e definiscono gli aspetti fondamentali dei programmi
sperimentali (modalità di individuazione e di adesione delle scuole, numero degli studenti e criteri di
individuazione, ripartizione delle responsabilità tra scuole e imprese e del numero minimo di ore da
svolgere
sul
posto
di
lavoro,
…).
Sulla base dei protocolli d’intesa, le scuole, singolarmente o in rete, stipulano convenzioni con le
imprese interessate per definire il progetto formativo e gli aspetti per la tutela della salute e della
sicurezza. Il progetto, oltre a individuare i contenuti di apprendimento, dovrà regolare i calendari e gli
orari coniugando esigenze della scuola e dell’impresa, le modalità di adesione degli studenti al
programma, le responsabilità e le interazioni tra tutor scolastico e tutor aziendale, i rapporti e
responsabilità tra scuola, azienda, studenti (soprattutto se minori) e famiglie, le iniziative di formazione
per i docenti da svolgersi all’interno dell’impresa, i soggetti e le modalità di accertamento degli
apprendimenti degli studenti e di riconoscimento e validazione dei crediti formativi, le procedure per la
certificazione delle competenze professionali acquisite sul posto di lavoro, i criteri di accertamento e
miglioramento
della
qualità
dei
percorsi
aziendali.
La progettazione dei percorsi in alternanza, con periodi di formazione in aula e periodi in azienda, è
possibile utilizzando gli spazi di flessibilità previsti dall’autonomia scolastica sino ad un massimo del
35% del monte ore annuale (ossia fino a 369 ore su 1.056 annuali), nell’assoluto rispetto della
dotazione organica e senza determinare esuberi di personale. Gli studenti/apprendisti provenienti da
classi terze diverse, potranno essere aggregati in un’unica classe, a condizione che non si determini un
aumento
delle
classi
e
quindi
nuovi
o
maggiori
oneri
finanziari
pubblici.
Tutor scolastico e tutor aziendale, interagendo positivamente, dovranno assistere lo studente per
l’intera durata del "piano formativo personalizzato" e garantire l’integrazione tra i momenti di
apprendimento
in
aula
e
quelli
sul
posto
di
lavoro.
Le scuola valuta gli apprendimenti degli studenti/apprendisti tenendo conto delle valutazioni espresse
dal tutor aziendale. Ogni studente ha diritto a una certificazione delle competenze, rilasciata dalle
istituzioni scolastiche a conclusione dei percorsi di studio, integrata dalle competenze acquisite nei
periodi di apprendimento sul posto di lavoro, che varranno come crediti ai fini dell’ammissione
all’esame di maturità. Anche per la predisposizione della terza prova scritta, le commissioni d’esame
terranno
conto
dell’esperienza
di
alternanza
seguita
dallo
studente.
Tutte le competenze comunque acquisite attraverso l’esperienza di apprendistato saranno certificate
sulla base di quanto previsto dalla Legge 92/2012 sul diritto all’apprendimento permanente e dal
conseguente D.lgs 13/2013 e pertanto saranno spendibili per la prosecuzione dei percorsi formativi e
nel
mercato
del
lavoro.
Infine il decreto definisce i diritti degli studenti a partire dall’informazione sul progetto alle modalità di
individuazione degli allievi nel rispetto delle garanzie di pari opportunità di accesso, mentre diritti e i
doveri degli studenti apprendisti nei confronti dell’azienda sono regolati dal contratto individuale di
lavoro.
I
punti
critici
da
migliorare
Nel corso del confronto con il Ministero dell’Istruzione la CGIL e la FLC CGIL, sulla base di un
documento congiunto, hanno messo in luce i diversi punti deboli che occorre superare per valorizzare
pienamente
le
potenzialità
positive
del
provvedimento.
Alcune proposte avanzate sono già state accolte: le Regioni, titolari della competenza formativa
nell’apprendistato, saranno coinvolte direttamente nella stipula dei protocolli d’intesa con le imprese
insieme ai Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro; è stata esplicitato che il progetto sperimentale non
comporti
riduzioni
dell’organico
delle
scuole
coinvolte.
Altri aspetti potranno essere migliorati attraverso i protocolli d’intesa e le convenzioni nelle quali le
organizzazioni sindacali, confederali e della categorie interessate, dovranno essere chiamate ai tavoli di
confronto.
In questa sede dovrà, infatti, essere regolata una questione molto rilevante e delicata come i criteri
d’individuazione degli studenti che intendono partecipare ai percorsi sperimentali, ai quali si deve
garantire una scelta assistita da attività di accompagnamento e consulenza orientativa. Devono anche
essere maggiormente chiariti diritti e doveri degli studenti/apprendisti in rapporto a quanto previsto dallo
“Statuto
delle
studentesse
e
degli
studenti”.
Nel confronto con modelli avanzati di formazione in contesto lavorativo, come ad esempio quello
tedesco, appare evidente come il punto più debole della sperimentazione continui a essere la capacità
formativa delle imprese italiane, definita ancora troppo sommariamente nei suoi requisiti minimi riferiti a
spazi, attrezzature e, soprattutto, a specifiche professionalità interne. Nell’esperienza del modello duale
tedesco la figura del “meister”, il suo livello formativo di livello terziario, nell’ambito del quale sono
previste anche specifiche competenze educative, rappresenta un aspetto cruciale per la qualità dei
percorsi formativi in contesto lavorativo. Per questo è determinante recuperare nella definizione dei
protocolli di intesa e delle convenzioni percorsi di formazione e sviluppo della capacità formativa delle
imprese, con particolare attenzione alle figure dei tutor aziendali, anche costituendo a questo fine reti di
imprese e/o utilizzando i poli tecnico professionali e le iniziative finanziate dai fondi interprofessionali.
Inoltre protocolli d’intesa e le convenzioni dovranno prevedere percorsi formativi specifici per tutto il
personale scolastico e delle imprese direttamente coinvolto nella sperimentazione.