12/06/2014 Apprendistato per diploma ultimi due anni scuole
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12/06/2014 Apprendistato per diploma ultimi due anni scuole
Apprendistato per il conseguimento del diploma negli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado 12/06/2014 Con l’emanazione del decreto interministeriale attuativo dell’art.8 bis del decreto legge 104/2013 dal prossimo anno scolastico si potrà sperimentare una nuova modalità di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli studenti degli ultimi due anni della secondaria superiore, sulla base di specifici accordi tra imprese interessate, Regione e Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, potranno diplomarsi attraverso un contratto di apprendistato il cui piano formativo individualizzato prevede un percorso di apprendimento in parte scolastico e in parte sul posto di lavoro. A questo fine nel D.L. 34/2014 è stata inserita una norma di modifica del D.lgs 167/11 per consentire l’assunzione in deroga al limite di 18 anni previsto per l’apprendistato di alta formazione. Inoltre l’emendamento specifica che la sperimentazione è rivolta in particolare agli studenti degli istituti professionali. Si tratta di uno strumento normativo utile a diffondere percorsi formativi che, prevedendo esperienze di effettivo apprendimento in contesto lavorativo, migliorano la formazione delle competenze tecnicoprofessionali e trasversali degli studenti e ne potenziano le opportunità occupazionali. Inoltre la sperimentazione, in controtendenza alla recente legislazione, valorizza la componente formativa del contratto di apprendistato attribuendo alla formazione in azienda una funzione importante per l’apprendimento di parte delle competenze da acquisire per conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Contribuisce a sviluppare la capacità formativa delle imprese, scarsamente diffusa nel sistema produttivo italiano, e a qualificare e diffondere esperienze di alternanza scuola lavoro non limitate a visite in azienda e stage ma basate su un effettivo apprendimento di competenze attraverso il lavoro. Nonostante la volontà espressa da più parti di considerare la formazione in apprendistato come un intralcio burocratico da alleggerire il più possibile, che genera un pregiudizio e ricadute su un sistema produttivo non orientato generalmente alla innovazione, il decreto in questione mette al centro dell’esperienza di apprendistato il piano formativo individuale (nella prima versione il decreto 34/2014 voleva abolirne l’obbligo alla redazione in forma scritta, nel percorso di conversione in legge si è reintrodotto il vincolo alla sua formulazione sia pur in forma sintetica). All’ Enel un accordo sindacale comincia a introdurre questa modalità di apprendistato per 150 studenti di sei città, altri accordi potranno essere realizzati nel corso del programma sperimentale triennale. L’accordo Enel stabilisce che la retribuzione annua lorda prevista contrattualmente per gli apprendisti sia fissata in proporzione alle ore di formazione e lavoro svolte in azienda. Inoltre prevede che, dopo il conseguimento del diploma, possa essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato professionalizzante di un anno per l’acquisizione della qualifica contrattuale nella quale avverrà l’assunzione a tempo indeterminato. La diffusione di questo modello di apprendistato basato su un’effettiva alternanza scuola lavoro e finalizzato all’acquisizione di diploma di scuola secondaria di secondo grado può contribuire a realizzare anche nel nostro paese percorsi scolastici intrecciati con lavoro capaci di contrastare la dispersione scolastica motivando all’apprendimento anche ragazzi con interessi e stili di apprendimento diversi da quelli richiesti dai modelli scolastici tradizionali. Si supera in questo modo anche l’altrettanto tradizionale abbinamento dell’intreccio formazione/lavoro con percorsi formativi brevi finalizzati ad un precoce inserimento lavorativo a tempo pieno e privo (o troppo scarsamente dotato) di opportunità di innalzamento dei livelli Cosa di istruzione prevede e formazione. il decreto Il decreto garantisce il pieno rispetto dei profili educativo, culturale e professionale dello studente previsto per ciascun percorso di studi della secondaria di II grado. Indica i requisiti delle imprese pubbliche e private che intendono assumere gli studenti come apprendisti. Dovranno essere “a norma” su aspetti di tipo generale (affidabilità economica e finanziaria, capacita gestionali, risorse professionali, certificazione della qualità dei processi aziendali, accesso ad appalti pubblici, norme sulla sicurezza) e dovranno avere capacità formativa e occupazionale (esperienze pregresse di collaborazione con le scuole e di formazione di apprendisti in profili professionali coerenti con i percorsi della secondaria di secondo grado, capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate, capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale). I protocolli d’intesa per attivare la sperimentazione sono stipulati dalle imprese interessate, anche associate in rete, con MIUR, MLPS e Regioni e definiscono gli aspetti fondamentali dei programmi sperimentali (modalità di individuazione e di adesione delle scuole, numero degli studenti e criteri di individuazione, ripartizione delle responsabilità tra scuole e imprese e del numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro, …). Sulla base dei protocolli d’intesa, le scuole, singolarmente o in rete, stipulano convenzioni con le imprese interessate per definire il progetto formativo e gli aspetti per la tutela della salute e della sicurezza. Il progetto, oltre a individuare i contenuti di apprendimento, dovrà regolare i calendari e gli orari coniugando esigenze della scuola e dell’impresa, le modalità di adesione degli studenti al programma, le responsabilità e le interazioni tra tutor scolastico e tutor aziendale, i rapporti e responsabilità tra scuola, azienda, studenti (soprattutto se minori) e famiglie, le iniziative di formazione per i docenti da svolgersi all’interno dell’impresa, i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti degli studenti e di riconoscimento e validazione dei crediti formativi, le procedure per la certificazione delle competenze professionali acquisite sul posto di lavoro, i criteri di accertamento e miglioramento della qualità dei percorsi aziendali. La progettazione dei percorsi in alternanza, con periodi di formazione in aula e periodi in azienda, è possibile utilizzando gli spazi di flessibilità previsti dall’autonomia scolastica sino ad un massimo del 35% del monte ore annuale (ossia fino a 369 ore su 1.056 annuali), nell’assoluto rispetto della dotazione organica e senza determinare esuberi di personale. Gli studenti/apprendisti provenienti da classi terze diverse, potranno essere aggregati in un’unica classe, a condizione che non si determini un aumento delle classi e quindi nuovi o maggiori oneri finanziari pubblici. Tutor scolastico e tutor aziendale, interagendo positivamente, dovranno assistere lo studente per l’intera durata del "piano formativo personalizzato" e garantire l’integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro. Le scuola valuta gli apprendimenti degli studenti/apprendisti tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor aziendale. Ogni studente ha diritto a una certificazione delle competenze, rilasciata dalle istituzioni scolastiche a conclusione dei percorsi di studio, integrata dalle competenze acquisite nei periodi di apprendimento sul posto di lavoro, che varranno come crediti ai fini dell’ammissione all’esame di maturità. Anche per la predisposizione della terza prova scritta, le commissioni d’esame terranno conto dell’esperienza di alternanza seguita dallo studente. Tutte le competenze comunque acquisite attraverso l’esperienza di apprendistato saranno certificate sulla base di quanto previsto dalla Legge 92/2012 sul diritto all’apprendimento permanente e dal conseguente D.lgs 13/2013 e pertanto saranno spendibili per la prosecuzione dei percorsi formativi e nel mercato del lavoro. Infine il decreto definisce i diritti degli studenti a partire dall’informazione sul progetto alle modalità di individuazione degli allievi nel rispetto delle garanzie di pari opportunità di accesso, mentre diritti e i doveri degli studenti apprendisti nei confronti dell’azienda sono regolati dal contratto individuale di lavoro. I punti critici da migliorare Nel corso del confronto con il Ministero dell’Istruzione la CGIL e la FLC CGIL, sulla base di un documento congiunto, hanno messo in luce i diversi punti deboli che occorre superare per valorizzare pienamente le potenzialità positive del provvedimento. Alcune proposte avanzate sono già state accolte: le Regioni, titolari della competenza formativa nell’apprendistato, saranno coinvolte direttamente nella stipula dei protocolli d’intesa con le imprese insieme ai Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro; è stata esplicitato che il progetto sperimentale non comporti riduzioni dell’organico delle scuole coinvolte. Altri aspetti potranno essere migliorati attraverso i protocolli d’intesa e le convenzioni nelle quali le organizzazioni sindacali, confederali e della categorie interessate, dovranno essere chiamate ai tavoli di confronto. In questa sede dovrà, infatti, essere regolata una questione molto rilevante e delicata come i criteri d’individuazione degli studenti che intendono partecipare ai percorsi sperimentali, ai quali si deve garantire una scelta assistita da attività di accompagnamento e consulenza orientativa. Devono anche essere maggiormente chiariti diritti e doveri degli studenti/apprendisti in rapporto a quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”. Nel confronto con modelli avanzati di formazione in contesto lavorativo, come ad esempio quello tedesco, appare evidente come il punto più debole della sperimentazione continui a essere la capacità formativa delle imprese italiane, definita ancora troppo sommariamente nei suoi requisiti minimi riferiti a spazi, attrezzature e, soprattutto, a specifiche professionalità interne. Nell’esperienza del modello duale tedesco la figura del “meister”, il suo livello formativo di livello terziario, nell’ambito del quale sono previste anche specifiche competenze educative, rappresenta un aspetto cruciale per la qualità dei percorsi formativi in contesto lavorativo. Per questo è determinante recuperare nella definizione dei protocolli di intesa e delle convenzioni percorsi di formazione e sviluppo della capacità formativa delle imprese, con particolare attenzione alle figure dei tutor aziendali, anche costituendo a questo fine reti di imprese e/o utilizzando i poli tecnico professionali e le iniziative finanziate dai fondi interprofessionali. Inoltre protocolli d’intesa e le convenzioni dovranno prevedere percorsi formativi specifici per tutto il personale scolastico e delle imprese direttamente coinvolto nella sperimentazione.