sistema duale trentino e alternanza scuola-lavoro

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sistema duale trentino e alternanza scuola-lavoro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della Conoscenza
SISTEMA
DUALE TRENTINO
E ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
IL SISTEMA DUALE TRENTINO
1.
L’istruzione e formazione professionale (IeFP) in Trentino
In Trentino, l’Istruzione e formazione professionale (IeFP) si svolge con due modalità:
• come formazione a tempo pieno presso le istituzioni formative provinciali e paritarie, che offrono percorsi triennali e quadriennali per il
conseguimento della qualifica e del diploma professionale ed, eventualmente, un corso annuale per il conseguimento del diploma di
istruzione professionale. Nell’IeFP a tempo pieno è molto valorizzata
l’alternanza scuola-lavoro: durante la frequenza del terzo anno di qualifica la formazione in impresa è di almeno 120 ore e nel quarto anno
di diploma professionale c’è una vera e propria equivalenza formativa
tra percorso realizzato a scuola e quello realizzato in impresa per un
periodo di almeno 320 ore;
oppure
• mediante il “sistema duale”, che comprende l’apprendistato formativo per la qualifica ed il diploma professionale. La formazione avviene
sia in azienda, dove l’apprendista è assunto (formazione interna), sia
nell’istituzione formativa (formazione esterna) ed è organicamente finalizzata, nei due contesti, al conseguimento del titolo finale di qualifica e/o di diploma professionale.
Accanto all’apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio per
“sistema duale”, così come definito nell’Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale, si intende anche la cosiddetta “alternanza scuola-lavoro rafforzata”, ovvero la realizzazione di periodi di applicazione pratica in impresa,
anche simulata, di almeno 400 ore, avviata anche in Trentino.
2. Obbligo di istruzione e diritto-dovere all’istruzione e formazione
In Italia, in base alla Legge n. 296/2006, i ragazzi hanno l’obbligo di frequentare la scuola per almeno 10 anni. Dopo la scuola secondaria di 1° grado,
quindi, l’obbligo di istruzione si estende per ulteriori 2 anni e può essere assolto:
• p
resso una scuola di istruzione di secondo grado;
• presso un istituzione formativa di istruzione e formazione;
• a partire dal 10° anno dell’obbligo anche in apprendistato per la qualifica professionale. Prima dell’inizio dell’eventuale periodo di apprendistato, lo studente deve aver completato il 9° anno dell’obbligo di
istruzione o aver compiuto il 15° anno di età ed essere in possesso del
diploma di scuola secondaria di 1° grado. I giovani che completano l’obbligo di istruzione nel canale dell’apprendistato devono aver stipulato
un contratto di apprendistato (trovato in autonomia o con il supporto
dell’istituzione formativa.
Dopo i primi 10 anni di scolarità l’obbligo di permanere nel sistema educativo prosegue con il diritto-dovere all’istruzione e formazione, che si assolve
con la prosecuzione del percorso di studi almeno fino al compimento 18esimo anno di età, o prima di tale età, solo nel caso di acquisizione della qualifica
professionale. Il diritto-dovere all’istruzione e formazione si assolve anche
attraverso il canale dell’apprendistato formativo, proseguendo il rapporto
in apprendistato o con l’avvio di un contratto di apprendistato entro il 18°
anno di età.
3.
L’apprendistato formativo per il conseguimento di una qualifica e
di un diploma professionale
I giovani, che hanno compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 anni d’età,
possono intraprendere un percorso di apprendistato formativo per la qualifica e per il diploma professionale.
In Trentino l’accesso all’apprendistato formativo è previsto per tutte le figure del repertorio provinciale per i percorsi di qualifica e di diploma professionale (vedi paragrafo successivo). Si tratta di qualifiche e diplomi compresi
nei settori dell’agricoltura e ambiente, dell’industria e dell’artigianato (anche
artistico) e dei servizi (amministrativo e commerciale, alberghiero e della ristorazione, acconciatura ed estetica).
La formazione avviene in 2 luoghi di apprendimento, egualmente formativi,
ovvero sul posto di lavoro e nell’istituzione formativa (e per questo è denominato “duale”). Viene predisposto un percorso di apprendimento unitario,
realizzato in parte nell’impresa dove l’apprendista è assunto (formazione
interna) e in parte a scuola (formazione esterna), che risulta coerente con le
competenze previste in esito alla figura professionale e all’esame finale per il
conseguimento del titolo formale.
Piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro
L’apprendistato formativo ha una durata massima di 3 anni per il conseguimento della qualifica o 4 anni nel caso di conseguimento di un diploma professionale.
La durata effettiva del contratto di apprendistato e la determinazione della formazione interna ed esterna sono definite nel piano formativo individuale (PFI), in rapporto alla durata prevista dall’ordinamento per il titolo di
qualifica o di diploma da conseguire, tenendo conto delle competenze possedute in ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo
stesso nell’ambito dell’inquadramento contrattuale.
Il piano formativo individuale è sottoscritto dall’apprendista (se minorenne anche dai titolari della responsabilità genitoriale), dal datore di lavoro e
dall’istituzione formativa e costituisce avvio del contratto di apprendistato e
delle eventuali proroghe.
Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo un modello standard, che contiene
questi elementi minimi:
• i dati dell’apprendista, del datore di lavoro, del tutor formativo e del
tutor aziendale;
• la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
• il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
• la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
• i risultati di apprendimento della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli
apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di
sospensione del giudizio.
Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
Per l’attivazione del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diplo
ma professionale l’istituzione formativa ed il datore di lavoro sottoscrivono
preliminarmente un protocollo, che definisce i contenuti e la durata della
formazione interna ed esterna all’impresa secondo un modello standard. La
stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.
Formazione esterna e interna all’impresa
La formazione esterna ed interna costituiscono i periodi di apprendimento
formale che si svolgono rispettivamente presso l’istituzione formativa e sul
posto di lavoro.
Il monte ore della formazione esterna ed interna all’azienda viene suddiviso
in base alla durata dell’orario annuale del contratto di riferimento.
La formazione esterna non può superare1:
• il 60% dell’orario ordinamentale (1066 ore per l’IeFP trentina) per il 1
e 2 anno (ovvero massimo 639 ore);
• il 50% per il 3 e il 4 anno (ovvero massimo 533 ore).
Rispetto a questi standard massimi è in corso di ridefinizione a livello provinciale la durata del monte ore di formazione esterna annuale e la sua articolazione, da realizzare presso le istituzioni formative.
La formazione interna è data dalla differenza tra l’orario ordinamentale del
percorso scolastico e la formazione esterna.
Il percorso di formazione esterna ed interna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento stabiliti
per il conseguimento del titolo di studio finale.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati secondo:
• le esigenze formative e professionali dell’impresa;
• le competenze tecniche e professionali, che possono essere acquisite
in impresa e che sono correlate agli apprendimenti previsti dall’ordinamento scolastico.
Tutor formativo e tutor aziendale
La funzione tutoriale ha l’obiettivo di garantire il successo formativo dell’apprendista, favorendo il raccordo didattico e organizzativo tra la scuola e l’impresa (coprogettazione, coordinamento didattico), nonchè la valutazione
1
Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 81 che prevede una durata della formazione esterna, impartita
dall’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
degli apprendimenti (valutazione congiunta, compilazione del dossier individuale …).
Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del percorso di apprendistato.
Il tutor aziendale favorisce l’inserimento dell’apprendista in impresa, lo affianca, lo assiste e collabora con il tutor formativo a progettare e valutare le
attività e l’efficacia dei processi formativi.
Requisiti del datore di lavoro
Per l’attivazione di un apprendistato formativo e per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro il datore di lavoro deve possedere i seguenti
requisiti:
a) capacità strutturali, ovvero spazi e locali idonei allo svolgimento della
formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento
o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ovvero disponibilità strumentale idonea allo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità
produttiva;
c) capacità formative, garantendo la presenza di uno o più tutor aziendali
per lo svolgimento dei compiti previsti per il tutor aziendale.
I requisiti richiesti alle imprese sono minimi per stimolare la disponibilità ad
accogliere i giovani apprendisti o studenti.
Diritti e doveri dell’apprendista
Al giovane apprendista (e nel caso di minorenne anche ai titolari della responsabilità genitoriale) è assicurata, da parte dell’istituzione formativa d’intesa con il datore di lavoro, un’adeguata informazione su:
• gli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso;
• i contenuti specifici del protocollo e del piano formativo individuale;
• le modalità di selezione degli apprendisti;
• il doppio status di studente-lavoratore per quanto concerne l’os
• servanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e
nell’impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività
di formazione interna ed esterna.
La finalità di questa attività è quella garantire al giovane “potenziale apprendista” e alla sua famiglia (se minorenne) la consapevolezza della scelta, anche
ai fini degli sbocchi occupazionali.
In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato formativo è assicurato agli apprendisti in diritto-dovere il rientro nel
percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor
formativo.
Durata del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
È prevista una durata minima di 6 mesi per tutti i contratti ed una durata
massima che è uguale alla durata ordinamentale del titolo da conseguire (3
anni per la qualifica 4 anni per il diploma professionale).
Sono previste delle proroghe fino a 12 mesi (per iscritto e previo aggiornamento PFI) nei casi in cui:
• l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale,
per l’acquisizione rispettivamente del diploma o del certificato IFTS o
del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo;
• l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato
di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale
Elenco delle qualifiche e dei diplomi per l’apprendistato formativo in
Trentino
QUALIFICHE PROFESSIONALI
OPERATORE AGRICOLO DELLE LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
OPERATORE AGRICOLO DELLE PRODUZIONI VEGETALI
OPERATORE AGRICOLO IN ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE VEGETALE
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE LATTIERO-CASEARIA
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE DELLA LAVORAZIONE CARNI
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DI CARPENTERIA METALLICA
OPERATORE DELLA CARPENTERIA IN LEGNO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE MECCATRONICO
OPERATORE DELLE COSTRUZIONI EDILI
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE AI SERVIZI D’IMPRESA
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
OPERATORE DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
OPERATORE DELL’ACCOGLIENZA E L’OSPITALITA’
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
ACCONCIATORE
ESTETISTA
DIPLOMA PROFESSIONALI
TECNICO AGRICOLO INDIRIZZO LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
TECNICO AGRICOLO INDIRIZZO PRODUZIONI VEGETALI
TECNICO AGRICOLO INDIRIZZO ORTOFLOROVIVAISMO E DEL VERDE
TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE INDIRIZZO TRASFORMAZIONE VEGETALE
TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
INDIRIZZO TRASFORMAZIONE LATTIERO – CASEARIA
TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE INDIRIZZO LAVORAZIONE CARNI
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
TECNICO ELETTRICO
TECNICO EDILE
TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA- INDIRIZZO PANIFICAZIONE E PASTICCERIA
TECNICO DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA- INDIRIZZO GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
TECNICO DELL’ACCOGLIENZA E L’OSPITALITA’
TECNICO DELL’ACCONCIATURA
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
TECNICO DEL LEGNO
TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
TECNICO EDILE DI CARPENTERIA IN LEGNO
TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA
TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
TECNICO GRAFICO MULTIMEDIALE
TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO
TECNICO OPERATORE SOCIO-SANITARIO
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE
Retribuzione della parte formativa
Per la formazione esterna non è prevista alcuna retribuzione, mentre la formazione interna risulta pari al 10% della retribuzione oraria contrattuale.
Incentivi relativi all’assunzione per l’apprendistato formativo2
La nuova normativa, prevede l’abolizione del contributo previsto a carico
dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista, lo sgravio dal
pagamento dei contributi per l’ASPI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0.30% per la formazione continua, viene
inoltre dimezzata l’aliquota di contribuzione del 10% portandola al 5% per
le imprese con più di nove dipendenti.
Esempi di retribuzione per l’apprendistato formativo per la qualifica
professionale:
Settore Turismo – alberghi/pubblici esercizi
Durata 36 mesi
Tabelle retributive 01/04/2013
5
2
3
4
Apprendistato
professionalizzante
Apprendistato per la
qualifica – Protocollo
2013
Apprendistato per
la qualifica Jobs Act
( D.L. 150/2015)
1 Anno
€ 15.363,60
€ 12.290,88
€ 8.834,07 (3)
2 Anno
€ 16.323,66
€ 13.059,09
€ 9.386,14 (4)
3 Anno
€ 17.284,12
€ 13.827,30
€ 10.015,09 (5)
art. 32 del Decreto Legislativo n. 150/2015
Mancata retribuzione per n. 640 ore annue e retribuzione al 10% per n. 426 ore annue.
Mancata retribuzione per n. 640 ore annue e retribuzione al 10% per n. 426 ore annue.
Mancata retribuzione per n. 533 ore annue e retribuzione al 10% per n. 533 ore annue.
Settore Acconciatori – Estetisti Artigianato
Durata 60 mesi
Tabelle retributive 01/10/2015
Apprendistato
professionalizzante
Apprendistato per la
qualifica – Protocollo
2013
Apprendistato per
la qualifica Jobs Act
( D.L. 150/2015)
1 Anno
€ 10.047,05
€ 8.037,64
€ 5.475,17 (6)
2 Anno
€ 11.485,74
€ 9.188,59
€ 6.280,83 (7)
3 Anno
€ 13.138,45
€ 10.510,76
€ 7.222,35 (8)
4. L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Accanto alla formazione in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale secondo il “modello duale”di recente costituzione sono presenti
nella scuola trentina ormai da tempo raccordi sistematici con le imprese attraverso:
• le modalità previste dall’alternanza scuola-lavoro, ovvero iniziative e/o
percorsi strutturati di formazione realizzati alternativamente a scuola e nell’impresa durante il percorso scolastico (visite aziendali, project
work, tirocini curriculari)
• i tirocini estivi realizzati dalle istituzioni scolastiche e formative, che
possono sviluppare negli studenti, già a partire della conclusione del
primo anno del secondo ciclo, esperienze conoscitive nelle imprese,
correlate al percorso di studio.
L’alternanza scuola-lavoro e i tirocini curriculari
L’alternanza scuola-lavoro è un modello didattico attraverso il quale è possibile realizzare i percorsi del secondo ciclo, ovvero l’istruzione e formazione
professionale e l’istruzione secondaria di secondo grado. Prevede l’alternarsi di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in contesti lavorativi.
I percorsi di alternanza sono finalizzati a:
• collegare ed integrare le conoscenze teoriche apprese in aula con
l’esperienza pratica in un contesto di lavoro;
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
8
6
7
Mancata retribuzione per n. 640 ore annue e retribuzione al 10% per n. 426 ore annue.
Mancata retribuzione per n. 640 ore annue e retribuzione al 10% per n. 426 ore annue.
Mancata retribuzione per n. 533 ore annue e retribuzione al 10% per n. 533 ore annue.
• orientare gli studenti alle scelte formative e professionali, valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi e le attitudini;
• collegare le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile;
• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Il percorso di alternanza si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa e prevede, oltre ad una fase d’aula, un periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro presso un contesto lavorativo
(impresa o ente pubblico o privato, comprese le organizzazioni no-profit, gli
ordini professionali, gli enti che svolgono attività negli ambiti del patrimonio artistico, culturale, ambientale e di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI). Il periodo di apprendimento presso l’azienda può concretizzarsi in
diverse modalità, quali le visite aziendali, i project work e i tirocini curriculari
(detti anche stage).
L’esperienza in azienda viene attivata mediante un’apposita convenzione
con l’impresa ospitante, in possesso di determinati requisiti (strutturali, tecnologici e organizzativi) e definito con un progetto formativo coerente con
il percorso curriculare.
Il Progetto formativo, sottoscritto dalla scuola, dall’azienda, dallo studente
e, in caso di studente minorenne, da un genitore, contiene, oltre ai diritti e
ai doveri delle parti coinvolte, le attività e i risultati di apprendimento in esito all’esperienza in impresa e le modalità di realizzazione (durata, periodo e
luogo di svolgimento).
Prima dell’attivazione del tirocinio curriculare l’istituzione scolastica o formativa ha l’obbligo di realizzare la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di provvedere alle coperture assicurative (INAIL e responsabilità civile verso terzi)
In azienda il giovane rimane giuridicamente uno studente, il suo inserimento non costituisce rapporto di lavoro ed è gratuito (salvo diversa volontà
dell’impresa ospitante).
Tirocini curriculari nell’IeFP
Nell’istruzione e formazione professionale è prevista a livello ordinamentale
l’attuazione dei tirocini curricolari di 120 ore annue (su 1066 ore annue) nei
terzi anni. Per i quarti anni l’attività in alternanza è svolta da un minimo del
35% fino ad un massimo del 50% del monte ore annuo.
Per le qualifiche professionali di operatore alle vendite, operatore edile e
operatore del legno è previsto un tirocinio curriculare analogo a quello del
quarto anno, ai fini dell’ammissione all’esame finale.
I tirocini curriculari sono preceduti da un periodo di formazione e di orientamento in aula. Durante il periodo di tirocinio, lo studente, supportato dal
tutor scolastico e dal tutor aziendale, ha la possibilità di conoscere dall’interno un’organizzazione aziendale, di osservarne direttamente le attività e i
processi di lavoro e di acquisire le competenze tecnico-professionali definite
nel progetto di alternanza. La formazione presso l’impresa ha lo stesso valore della formazione in aula.
Tirocini curriculari nell’Istruzione secondaria di secondo grado
Dall’anno scolastico 2015/16 anche negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado i percorsi di alternanza scuola – lavoro sono obbligatori
e sono parte integrante del curriculum scolastico per tutti gli studenti negli
ultimi tre anni dell’istruzione secondaria di secondo grado. Prevedono una
durata di:
• almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali a partire dal terzo
anno 2015/16;
• almeno 200 ore nei licei a partire dal terzo anno 2015/16;
dell’impresa formativa simulata (a partire dal terzo anno 2015/16).
Si può realizzare anche durante la sospensione delle attività didattiche e
all’estero e con la modalità dell’impresa simulare. Nel computo delle ore previste può rientrare anche l’attività di preparazione in classe e di valutazione
al rientro. Le competenze apprese nella formazione in impresa integrano e
sviluppano i risultati di apprendimento in esito al percorso di studi dello studente e sono valutate per l’accesso agli anni successivi e all’esame di stato e
sono oggetto del colloquio nell’esame finale.
I tirocini curricolari sono definiti nel Progetto d’Istituto e possono essere
realizzati anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero.
L’individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza avviene da parte del dirigente scolastico
anche in riferimento al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di Commercio.
5. IL TIROCINIO ESTIVO
Il tirocinio estivo è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo
grado e dell’istruzione e formazione professionale, a partire dal primo anno
scolastico. E’ un esperienza aggiuntiva durante la frequenza del percorso
scolastico e formativo.
Il tirocinio estivo:
• ha finalità formative e di orientamento;
• è costruito a misura di studente, in base al suo percorso di studi;
• ha una durata massima di 3 mesi e può svolgersi in luoghi di lavoro diversi;
• può essere svolto in imprese private e in enti pubblici
• si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio
del successivo
Per attivare un tirocinio estivo servono, identicamente al tirocinio curriculare, una convenzione fra il soggetto promotore e la struttura ospitante e un
progetto formativo e di orientamento, concordato e firmato dalla scuola,
dall’azienda e dallo studente (se minorenne anche dai titolari della responsabilità genitoriale).
Lo studente interessato a realizzare un tirocinio estivo:
• segnala la sua disponibilità all’insegnante/tutor di riferimento della
propria scuola e/o valuta la proposta di tirocinio in azienda che la scuola propone agli studenti;
• avanza in alternativa una propria proposta di tirocinio, che la scuola si
incarica di valutare.
La scuola promuove i tirocini estivi, raccoglie le disponibilità delle aziende,
redige il progetto formativo e di orientamento, che contiene la durata e le
modalità di svolgimento, mette a disposizione un tutor, copre lo studente
con le assicurazioni obbligatorie e rilascia allo studente una attestazione, valida anche per il suo percorso di studi.
Le imprese accolgono gli studenti nella propria realtà inserendoli in un concreto contesto lavorativo, mettono a disposizione un referente che segue il
tirocinante per tutto il percorso, si confrontano con il tutor nominato dalla
scuola.
Il tirocinio estivo non costituisce rapporto di lavoro e lo studente percepisce
un indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili (o 70
settimanali) e non superiore a 600 euro mensili.