Sintesi EBTT sull`apprendistato

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Sintesi EBTT sull`apprendistato
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il 17 aprile 2012 è stato firmato l’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo
ai sensi ed in attuazione del Dlgs 14 settembre 2011 n. 167.
L’accordo entra in vigore il 26 aprile 2012.
RETRIBUZIONE
Nulla cambia in termini di retribuzione infatti, la retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento
alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello secondo le proporzioni:
• Primo anno 80%
• Secondo anno 85%
• Terzo anno 90%
• Dal quarto anno 95% (per le figure omologhe all’artigianato)
Le percentuali di retribuzione restano valide anche in caso di conferma anticipata dell’apprendista. Eventuali
trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula dell’accordo del 17 aprile 2012 sono conservati ad
personam. La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute
contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
DURATA
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è:
Livello di inquadramento
2,3,4,5, 6s
6
Durata (mesi)
36
24
Nell’accordo del 17 aprile 2012 non è stata prevista una durata minima del contratto di apprendistato
professionalizzante (nonostante la formulazione del nuovo disegno di legge di riforma del mercato del lavoro
4 aprile 2012 – nuova lettera a-bis dell’articolo 2, cina 1, Dlgs n. 167/2011.
FIGURE PROFESSIONALI OMOLOGHE E SOVRAPPONIBILI ALL’ARTIGIANATO
Livello di inquadramento
2° livello
3° livello
4° livello
Figura professionale
Capo cuoco, capo laboratori
gelateria/pasticceria, capo
barista/capo barman/ primo
barman, capo banconiere di
pasticceria
Cuoco unico, Primo pasticcere,
Coordinatore Housekeeping
villaggi turistici, Primo barman,
barman unico, Governante Unica,
Addetto alle prenotazioni (imprese
viaggi e turismo).
Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo,
Cuoco capo partita, Cuoco di
cucina non organizzata in partita
Durata massima
48 mesi
48 mesi
42 mesi
NUMERO DI APPRENDISTI
Secondo l’articolo 3 dell’Accordo il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la
proporzione di un apprendista per ogni lavoratorie qualificato. In ogni caso l’imprenditore che non ha alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre. Il datore non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in
servizio almento il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi
precedenti. Alla fine del computo non si considerano gli apprendisti che si siano dimessi, qualli licenziati per
giusta causa o giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti
stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza.
FORMAZIONE
Il Dlgs n. 167/2011 ha previsto che, per l’apprendistato professionalizzante, la disciplina degli aspetti
formativi sia demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva oppure agli accordi interconfederali
(art. 4, c. 2). Rimane alle Regioni il compito di offrire, ad integrazione ed aggiunta, una formazione di
carattere trasversale e di base. In ogni caso, secondo la previsione dell’art. 7, c. 7, Dlgs 167 la mancanza
dell’offerta formativa pubblica non impedisce l’attivazione del contratto. La formazione a carattere
professionalizzante o di mestiere continua a poter essere svolta direttamente dal datore di lavoro, anche
avvalendosi di strutture formative esterne orgranizzate o dall’ente bilaterale.
Rimane altresì la possibilità di erogare formazione e-learning, anche l’attività di accompagnamento può
avvenire attraverso l’utilizzo di ICT (video-comunicazione, tele-affiancamento ecc).
Il periodo di formazione terminerà almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. Il
datore dovrà auto-certificare la capacità formativa ed il rispetto di quanto previsto all’art. 59 del CCNL
Turismo 20.2.2010. Tale certificazione andrà inviata all’Ente Bilaterale del turismo del territorio competente
(in Toscana, anche le multilocalizzate possono mandare il parere all’EBTT e non all’EBNT).
Altro aspetto interessante introdotto dall’Accordo prevede l’affidamento alla contrattazione di II livello
(aziendale/territoriale), la definizione delle specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza
con le cadenze dei periodi lavorativi e della stagionalità delle attività.
La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche stabilita
ai sensi dell’art. 4, c. 2, Dlgs n. 167/2011 è la seguente:
Livello di inquadramento
2, 3
4, 5, 6s
6
Ore medie annue
80
60
40
La durata è ulteriormente decrementabile nella misura di un quarto, ove l’impresa di avvalga dell’ente
bilaterale per la verifica del piano formativo individuale. In realtà a tale monte ore occorre aggiungere la
(eventuale) offerta formativa pubblica che, come citato nell’art. 4 c. 3 del Dlgs 167, si caratterizza per essere
“interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte
complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite la parti
sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”.
Per i territori in cui non sia operativo l’ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di un quarto è
comunque applicabile per gli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da
svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo). Inoltre
l’azienda potrà anticipare del tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Da notare inoltre che il monte ore di formazione è riproporzionato per i rapporti di apprendistato stagionale e
per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero in base alla effettiva durata di ogni
singolo rapporto di lavoro.
Con la contrattazione di secondo livello si può stabilire anche una durata diversa della formazione oltre alle
modalità di svolgimento. Gli apprendisti potranno essere messi in formaizone nell’ambito della progettazione
formativa nei piani aziendali, settoriali e territoriali finanziati dal fondo interprofessionale For.te (art. 118,
legge 388/200 e art. 12 Dlgs 276/2003 e successive modifiche).
PROFILO FORMATIVO E PIANO INDIVIDUALE
I profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono previsti nell’accordo ed indicati in allegato in
attuazione dell’art. 6, c. 2 Dlgs 167/2011. Qualora l’azienda intenda attivare percorsi formativi per profili non
previsti dalla parte speciale dell’Accordo potrà ottenere apposita autorizzazione dell’Ente Bilaterale
competente. Il piano formativo dovrà essere predisposto, utilizzando la modulistica predisposta dagli enti
bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, nei termini individuati dai soggetti
competenti. È possibile per le OO.SS. territoriali dei datori e del lavoratori aderenti alle parti stipulanti
l’Accordo, affidare agli enti bilaterali la veridica della conformitò dei paini formativi alle disposizioni di legge
dell’Accordo. In tal caso, con il parere dell’ente bilaterale, l’impegno formativo potrà essere ridotto di un
quarto.
APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI
L’Accordo, utilizzando la disposizione di cui all’art. 4, comma 5, del Dlgs 167/2011, prevede l’apprendistato
un più stagioni attraverso rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro
48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Tale modalità di svolgimento
dell’apprendistato stagionale era già prevista nell’Accordo del 2007 alla condizione che lo svolgimento dei
diversi rapporti di lavoro fosse compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario,
rispetto quindi alla precedente formulazione, il limite dei 48 mesi è ora previsto solo come data limite entro la
quale far iniziare l’ultimo dei rapporti a tempo determinato. L’apprendista assunto a tempo determinato per la
stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nalla stagione
successiva (vedi comma 4 quinques dell’art. 5 del Dlgs n. 368 del 2001 e l’articolo 81 del CCNL turismo
19/7/2003).
ASSISTENZA SANITARIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’art. 10 dell’Accordo ricorda poi che gli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenz asanitaria
integrativa di cui all’art. 163 del CCNL Turismo 20/2/2010. Peraltro già nel rinnovo del CCNL Turismo del
27/7/2007 le parti sociali avevano stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione dal 1° luglio 2009. Quanto alla
previdenza complementare, l’Accordo riconosce che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al
fondo di previdenza complementare di categoria (Fon.Te), secondo le disposizioni contrattuali previste.
RIEPILOGO IN SINTESI
Accordo Turismo - 17 aprile 2012
Limiti massimi e
condizioni
di
utilizzo
Contratto e piano
formativo
Durata del
contratto e
apprendistato
stagionale
Inquadramento
professionale
Formazione
Recesso
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare
il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere
apprendisti in numero non superiore a 3.
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro
mesi precedenti.
Nel contratto, in forma scritta, devono essere indicati i seguenti elementi:
• il periodo di prova;
• il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che
potrà essere acquisita al termine del rapporto;
• la durata del periodo di apprendistato.
La capacità formativa viene autocertificata e deve essere inviata all’ente bilaterale del
turismo territorialmente competente.
È possibile articolare il contratto di apprendistato, a tempo determinato, in più
stagioni, l’ultima delle quali dovrà iniziare entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla
data di prima assunzione.
La retribuzione è percentualizzata nei seguenti termini:
• 1° anno: 80%;
• 2° anno: 85%;
• 3° anno: 90%;
• 4° anno: 95%.
Le ore medie annue di formazione sono pari a:
• 2° e 3° livello: 80 ore;
• 4°, 5° e 6°s livello: 60 ore;
• 6° livello: 40 ore.
Le ore di formazione sono modulate, in base alla durata del contratto,
nell’apprendistato stagionale.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti possono recedere solo per giusta
causa o giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art.2118 c.c., si applica la disciplina
contrattuale nazionale del terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto,
sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla
scadenza del periodo di formazione.
Di seguito si riportano i profili del CCNL Turismo per l’apprendistato, allegati al contratto ed all’Accordo.
REGIONE TOSCANA
All. “A“
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.
Alcuni articoli dell’allegato A. DGR 408 del 14/05/2012
Art. 40
Formazione nell'apprendistato
1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna
delle seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Art. 41
Piano formativo individuale
1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del
periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
Contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Capo III
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 50
Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard
dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;
b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;
c) realizzazione mediante una specifica progettazione;
d) produzione di esiti verificabili e certificabili.
Art. 51
Contenuti, durata e strumenti dell’attività formativa
1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla
Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50.
2. La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali
è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3.
3. La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:
a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una
qualifica o di un diploma professionale;
b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.
4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo
individuale, di cui all’articolo 41.
5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare
presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con
modalità di formazione a distanza.
6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. Nell’ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Nella seduta del 15 marzo 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto l’accordo per la regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (forme di apprendistato da tener ben distinte
dall’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) che, di fatto, consente di attuare
compiutamente l’apprendistato per i giovanissimi disciplinato nel c.d. Testo Unico dell’apprendistato e
riassunto qui di seguito:
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Soggetti destinatari
Durata
Dai 15 anni fino al La durata è commisurata
compimento del 25° alla qualifica o al diploma
anno di età.
da conseguire, ma non
può superare, per la sua
componente formativa, i 3
anni o i 4 anni nel caso di
diploma
quadriennale
regionale.
Formazione
I profili formativi sono disciplinati dalle
Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, oltre
che con le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul territorio (accordo 15
marzo 2012).
Oggetto di tale accordo è:
la definizione delle qualifiche e dei diplomi
professionali;
la previsione di un monte ore di formazione
interna o esterna all’azienda;
la possibilità di rinvio ai Ccnl per la
determinazione
delle
modalità
di
erogazione della formazione aziendale
rispetto agli standard generali comunque
fissati dalle Regioni e Province autonome.
L’accordo fissa un monte minimo di 400 ore annue per l’attività di formazione (interna o esterna all’azienda)
lasciando aperta la possibilità, per gli apprendisti che hanno compiuto 18 anni, di uno “sconto” per il
riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui sono già in possesso. Ulteriormente viene
ribadito quanto già sancito dall’art.3 del Testo Unico dell’apprendistato ovvero la regolamentazione da parte
delle Regioni dei singoli profili realizzabili oltre, ovviamente, alla disciplina del rapporto da parte della
contrattazione collettiva o dagli accordi interconfederali. Le Regioni sfecificheranno, per diplomi e qualifiche,
il relativo monte ore e rinviare al Ccnl la definizione dell’ulteriore formazione “aziendale” e le rispettive
modalità di attuazione. L’accordo è stato pubblicato nella G.U. n.77 del 31 marzo 2012..