Sintesi EBTT sull`apprendistato
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Sintesi EBTT sull`apprendistato
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Il 17 aprile 2012 è stato firmato l’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi ed in attuazione del Dlgs 14 settembre 2011 n. 167. L’accordo entra in vigore il 26 aprile 2012. RETRIBUZIONE Nulla cambia in termini di retribuzione infatti, la retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello secondo le proporzioni: • Primo anno 80% • Secondo anno 85% • Terzo anno 90% • Dal quarto anno 95% (per le figure omologhe all’artigianato) Le percentuali di retribuzione restano valide anche in caso di conferma anticipata dell’apprendista. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula dell’accordo del 17 aprile 2012 sono conservati ad personam. La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. DURATA La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è: Livello di inquadramento 2,3,4,5, 6s 6 Durata (mesi) 36 24 Nell’accordo del 17 aprile 2012 non è stata prevista una durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante (nonostante la formulazione del nuovo disegno di legge di riforma del mercato del lavoro 4 aprile 2012 – nuova lettera a-bis dell’articolo 2, cina 1, Dlgs n. 167/2011. FIGURE PROFESSIONALI OMOLOGHE E SOVRAPPONIBILI ALL’ARTIGIANATO Livello di inquadramento 2° livello 3° livello 4° livello Figura professionale Capo cuoco, capo laboratori gelateria/pasticceria, capo barista/capo barman/ primo barman, capo banconiere di pasticceria Cuoco unico, Primo pasticcere, Coordinatore Housekeeping villaggi turistici, Primo barman, barman unico, Governante Unica, Addetto alle prenotazioni (imprese viaggi e turismo). Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo, Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita Durata massima 48 mesi 48 mesi 42 mesi NUMERO DI APPRENDISTI Secondo l’articolo 3 dell’Accordo il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratorie qualificato. In ogni caso l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Il datore non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almento il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Alla fine del computo non si considerano gli apprendisti che si siano dimessi, qualli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. FORMAZIONE Il Dlgs n. 167/2011 ha previsto che, per l’apprendistato professionalizzante, la disciplina degli aspetti formativi sia demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva oppure agli accordi interconfederali (art. 4, c. 2). Rimane alle Regioni il compito di offrire, ad integrazione ed aggiunta, una formazione di carattere trasversale e di base. In ogni caso, secondo la previsione dell’art. 7, c. 7, Dlgs 167 la mancanza dell’offerta formativa pubblica non impedisce l’attivazione del contratto. La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere continua a poter essere svolta direttamente dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne orgranizzate o dall’ente bilaterale. Rimane altresì la possibilità di erogare formazione e-learning, anche l’attività di accompagnamento può avvenire attraverso l’utilizzo di ICT (video-comunicazione, tele-affiancamento ecc). Il periodo di formazione terminerà almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. Il datore dovrà auto-certificare la capacità formativa ed il rispetto di quanto previsto all’art. 59 del CCNL Turismo 20.2.2010. Tale certificazione andrà inviata all’Ente Bilaterale del turismo del territorio competente (in Toscana, anche le multilocalizzate possono mandare il parere all’EBTT e non all’EBNT). Altro aspetto interessante introdotto dall’Accordo prevede l’affidamento alla contrattazione di II livello (aziendale/territoriale), la definizione delle specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi e della stagionalità delle attività. La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche stabilita ai sensi dell’art. 4, c. 2, Dlgs n. 167/2011 è la seguente: Livello di inquadramento 2, 3 4, 5, 6s 6 Ore medie annue 80 60 40 La durata è ulteriormente decrementabile nella misura di un quarto, ove l’impresa di avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale. In realtà a tale monte ore occorre aggiungere la (eventuale) offerta formativa pubblica che, come citato nell’art. 4 c. 3 del Dlgs 167, si caratterizza per essere “interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite la parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”. Per i territori in cui non sia operativo l’ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di un quarto è comunque applicabile per gli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo). Inoltre l’azienda potrà anticipare del tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Da notare inoltre che il monte ore di formazione è riproporzionato per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Con la contrattazione di secondo livello si può stabilire anche una durata diversa della formazione oltre alle modalità di svolgimento. Gli apprendisti potranno essere messi in formaizone nell’ambito della progettazione formativa nei piani aziendali, settoriali e territoriali finanziati dal fondo interprofessionale For.te (art. 118, legge 388/200 e art. 12 Dlgs 276/2003 e successive modifiche). PROFILO FORMATIVO E PIANO INDIVIDUALE I profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono previsti nell’accordo ed indicati in allegato in attuazione dell’art. 6, c. 2 Dlgs 167/2011. Qualora l’azienda intenda attivare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale dell’Accordo potrà ottenere apposita autorizzazione dell’Ente Bilaterale competente. Il piano formativo dovrà essere predisposto, utilizzando la modulistica predisposta dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, nei termini individuati dai soggetti competenti. È possibile per le OO.SS. territoriali dei datori e del lavoratori aderenti alle parti stipulanti l’Accordo, affidare agli enti bilaterali la veridica della conformitò dei paini formativi alle disposizioni di legge dell’Accordo. In tal caso, con il parere dell’ente bilaterale, l’impegno formativo potrà essere ridotto di un quarto. APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI L’Accordo, utilizzando la disposizione di cui all’art. 4, comma 5, del Dlgs 167/2011, prevede l’apprendistato un più stagioni attraverso rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Tale modalità di svolgimento dell’apprendistato stagionale era già prevista nell’Accordo del 2007 alla condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro fosse compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario, rispetto quindi alla precedente formulazione, il limite dei 48 mesi è ora previsto solo come data limite entro la quale far iniziare l’ultimo dei rapporti a tempo determinato. L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nalla stagione successiva (vedi comma 4 quinques dell’art. 5 del Dlgs n. 368 del 2001 e l’articolo 81 del CCNL turismo 19/7/2003). ASSISTENZA SANITARIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE L’art. 10 dell’Accordo ricorda poi che gli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenz asanitaria integrativa di cui all’art. 163 del CCNL Turismo 20/2/2010. Peraltro già nel rinnovo del CCNL Turismo del 27/7/2007 le parti sociali avevano stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione dal 1° luglio 2009. Quanto alla previdenza complementare, l’Accordo riconosce che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al fondo di previdenza complementare di categoria (Fon.Te), secondo le disposizioni contrattuali previste. RIEPILOGO IN SINTESI Accordo Turismo - 17 aprile 2012 Limiti massimi e condizioni di utilizzo Contratto e piano formativo Durata del contratto e apprendistato stagionale Inquadramento professionale Formazione Recesso Il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. Nel contratto, in forma scritta, devono essere indicati i seguenti elementi: • il periodo di prova; • il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto; • la durata del periodo di apprendistato. La capacità formativa viene autocertificata e deve essere inviata all’ente bilaterale del turismo territorialmente competente. È possibile articolare il contratto di apprendistato, a tempo determinato, in più stagioni, l’ultima delle quali dovrà iniziare entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. La retribuzione è percentualizzata nei seguenti termini: • 1° anno: 80%; • 2° anno: 85%; • 3° anno: 90%; • 4° anno: 95%. Le ore medie annue di formazione sono pari a: • 2° e 3° livello: 80 ore; • 4°, 5° e 6°s livello: 60 ore; • 6° livello: 40 ore. Le ore di formazione sono modulate, in base alla durata del contratto, nell’apprendistato stagionale. Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti possono recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art.2118 c.c., si applica la disciplina contrattuale nazionale del terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Di seguito si riportano i profili del CCNL Turismo per l’apprendistato, allegati al contratto ed all’Accordo. REGIONE TOSCANA All. “A“ Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato. Alcuni articoli dell’allegato A. DGR 408 del 14/05/2012 Art. 40 Formazione nell'apprendistato 1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali: a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Art. 41 Piano formativo individuale 1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla Contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Capo III Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Art. 50 Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri: a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato; b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti; c) realizzazione mediante una specifica progettazione; d) produzione di esiti verificabili e certificabili. Art. 51 Contenuti, durata e strumenti dell’attività formativa 1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50. 2. La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 3. La durata dell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a: a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale; b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea. 4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all’articolo 41. 5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza. 6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale. 7. Nell’ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità, alla disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE Nella seduta del 15 marzo 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto l’accordo per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (forme di apprendistato da tener ben distinte dall’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) che, di fatto, consente di attuare compiutamente l’apprendistato per i giovanissimi disciplinato nel c.d. Testo Unico dell’apprendistato e riassunto qui di seguito: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE Soggetti destinatari Durata Dai 15 anni fino al La durata è commisurata compimento del 25° alla qualifica o al diploma anno di età. da conseguire, ma non può superare, per la sua componente formativa, i 3 anni o i 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale. Formazione I profili formativi sono disciplinati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, oltre che con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio (accordo 15 marzo 2012). Oggetto di tale accordo è: la definizione delle qualifiche e dei diplomi professionali; la previsione di un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda; la possibilità di rinvio ai Ccnl per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale rispetto agli standard generali comunque fissati dalle Regioni e Province autonome. L’accordo fissa un monte minimo di 400 ore annue per l’attività di formazione (interna o esterna all’azienda) lasciando aperta la possibilità, per gli apprendisti che hanno compiuto 18 anni, di uno “sconto” per il riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui sono già in possesso. Ulteriormente viene ribadito quanto già sancito dall’art.3 del Testo Unico dell’apprendistato ovvero la regolamentazione da parte delle Regioni dei singoli profili realizzabili oltre, ovviamente, alla disciplina del rapporto da parte della contrattazione collettiva o dagli accordi interconfederali. Le Regioni sfecificheranno, per diplomi e qualifiche, il relativo monte ore e rinviare al Ccnl la definizione dell’ulteriore formazione “aziendale” e le rispettive modalità di attuazione. L’accordo è stato pubblicato nella G.U. n.77 del 31 marzo 2012..