Infortunio in itinere: incidente con il proprio mezzo di trasporto

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Infortunio in itinere: incidente con il proprio mezzo di trasporto
Infortunio in itinere: incidente con il proprio mezzo di trasporto
Renzo La Costa
L’infortunio in itinere accaduto utilizzando il proprio mezzo di trasporto è indennizzabile
dall’Inail solo se tale uso è effettivamente necessitato: se invece l’utilizzo del proprio mezzo
è motivato da ragioni di comodità personale, ciò non può far ricadere l’indennizzabilità
sulla collettività. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione in sentenza 7 luglio 2016,
n.13950. La Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale di rigetto della
domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell'INAIL ed intesa al riconoscimento di
postumi invalidanti permanenti derivati dall’infortunio “in itinere” verificatosi mentre esso
ricorrente si stava recando, con la propria autovettura, presso un comune limitrofo ove
prestava
propria
attività
lavorativa
come
lavoratore
socialmente
utile.
Ad avviso della Corte territoriale l’uso del mezzo di trasporto privato non era necessitato
stante la “...esistenza del mezzo pubblico che regolarmente (ossia ogni giorno) collegava il
luogo di lavoro con l’abitazione, sia all’andata, al mattino, che, al ritorno. Precisava la Corte
che l’assunto sacrificio di tempo ( l’orario di lavoro aveva inizio alle ore 8,00 del mattino e
terminava alle ore 12,00) dovuto alla necessità di attendere alla fermata l’autobus — tanto
all’andata che al ritorno - non solo era stato “...condotto in termini generici, non essendo
specificato quali esigenze personali e familiari non possano essere soddisfatte per il
maggior tempo impiegato nell’attesa... ”, ma neppure erano state allegate circostanze di
fatto tali da far ritenere “necessitato” l’uso del mezzo proprio costituendo il “risparmio di
tempo” un “...interesse personale del ricorrente che nulla ha a che fare con le esigenze di
lavoro”.
Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso il lavoratore.
Ha premesso la suprema Corte che si è già avuto modo di chiarire in giurisprudenza che
l’art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, in materia di infortuni sul lavoro, ha espressamente
ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere",
inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 2, indicando anche dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o
deviazione del tutto indipendenti da lavoro o comunque, non necessitate") che delimitano
l'operatività della garanzia assicurativa. La norma, in sostanza, recependo i principi già
affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte, prevedendo, che "l'assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato", richiede che
tale uso sia effettivamente "necessitato", cioè funzionalizzato, in relazione alle circostanze
di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti
lavorativi".
In particolare, è stato specificato che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal
lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di
lavoro, postulava: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento,
nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro
e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra
itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore
percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità
dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e
luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione
stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di
trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e
comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti .
E' stato, infine anche precisato che "in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in
itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi
rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul
lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in
un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del
lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare
condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non
assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a
carico della collettività" Tali principi fissati con riferimento alla disciplina anche
antecedente alla entrata in vigore dell’art. 12 del d.Lgs. n. 38 del 2000, ovviamente tuttora
utilizzabili per verificare se l’utilizzo del mezzo proprio da parte del lavoratore sia
“necessitato”, sono stati correttamente applicati dalla Corte di appello sulla scorta di una
valutazione di merito degli elementi emersi dall’istruttoria. Ne è conseguito il rigetto del
ricorso.