Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è

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Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione è
Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali. Il legame di filiazione
è un fatto economico e non biologico
di C. Carta - 26 luglio 2016
Secondo l’avvocato generale, può godere del sussidio economico per studi superiori previsto
dal diritto Lussemburghese anche il lavoratore transfrontaliero (occupato in Lussemburgo da
più di cinque anni) che abbia un figlio acquisito, nonostante l’assenza di un legame di
sangue fra i due soggetti, qualora tale genitore contribuisca di fatto al mantenimento.
Poiché i figli sono definiti dalla dir. 2004/38 come «i discendenti diretti di età inferiore a
ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner» e poiché in base al reg. 429/2011 un
lavoratore di uno Stato membro deve godere in qualsiasi altro Stato membro degli stessi
vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, secondo l’avvocato generale occorre
intendere il termine “figlio” in modo conforme alla più estesa definizione di origine
comunitaria.
In altre parole, la nozione di figlio, nel caso del beneficiario di vantaggi sociali per il
genitore lavoratore transfrontaliero, per essere conforme al diritto comunitario, deve
rispondere ad una logica economica e non biologica.
Cinzia Carta, dottoranda di ricerca nell’Università di Bologna
Visualizza il documento: Concl. Avv. gen. UE, 9 giugno 2016, n. 401_15 et al.
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