Tutela del lavoratore in caso di incidente – infortuni “in itinere”.

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Tutela del lavoratore in caso di incidente – infortuni “in itinere”.
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”
26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15
Distretto n.52 tel. 0375/64090 fax 0375261002
email [email protected] C.F. 90005310199
Prot.n.
Gussola,
-
Oggetto:
A tutto il personale
All’albo
Tutela del lavoratore in caso di incidente – infortuni “in itinere”.
COPERTURE ASSICURATIVE
INAIL (Personale ATA – Docenti scuola secondaria di Educazione Fisica – Docenti di sostegno
scuola infanzia/primaria/secondaria – Docenti scuola infanzia e primaria che in orario di servizio
svolgono attività ludico-motoria – Docenti accompagnatori viaggi di istruzione se i viaggi rientrano
tra quelli programmati nel POF) – AMBIENTE SCUOLA (assicurazione dell’Istituto) –
ASSICURAZIONE del Sindacato (per gli iscritti).
INFORTUNI IN ITINERE
a) Si considera in itinere l’infortunio capitato al lavoratore durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
b) Non è considerato infortunio in itinere se l’incidente è la conseguenza di deviazioni o
interruzioni non dipendenti dal lavoro, o che non sono necessarie; in questo caso l’inabilità
al lavoro sarà considerata malattia.
c) E’ infortunio il lavoratore investito da un auto mentre rientrava a casa, ad esempio; o in
occasione di incidente causato dallo stesso lavoratore.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
1) Darà immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di
lavoro (art.52 D.P.R. n.1124/1965).
2) Ove non rispetti tale obbligo, il lavoratore perde il diritto all’assenza per infortunio per i
giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
3) Il lavoratore è obbligato a sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle visite ritenute necessarie
dall’Inail.
4) In caso di simulazione dell’infortunio o di aggravamento doloso delle sue conseguenze si
perde il diritto alle prestazioni previste dal contratto.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
L’amministrazione è tenuta alla denuncia INAIL dell’infortunio con prognosi superiore a tre giorni
ed entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico.
In caso di morte la denuncia va fatta entro 24 ore dall’evento.
RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda la firma di presenza in tutti i casi previsti di presenza in servizio. Solo la
sottoscrizione precisa della presenza a scuola Vi tutela a pieno titolo quale causa di servizio in caso
di infortunio in itinere.
E’ a conoscenza di tutti che in caso di incidente e/o infortunio, le pubbliche autorità e/o il pubblico
soccorso rilevano l’ora dell’accaduto e tale documentazione è sempre richiesta dalle società
assicurative.
Personale DOCENTE:
Registri di classe scuola secondaria
Registri di classe scuola primaria
Registri verbali consigli di classe
Fogli di presenza riunioni programmate
Per le ragioni sopra indicate il personale docente scuola infanzia è invitato a predisporre appositi
registi di presenza giornaliera.
Personale ATA:
Fogli di presenza
Il personale ATA è tenuto ai sensi art.92 punto 3 lettera g) delle Norme disciplinari –
CCNL/2007 ad una attenta compilazione dei fogli di presenza. In caso di omissione di firme di
presenza e/o indicazione di orari non veritieri l’amministrazione solleva qualsiasi
responsabilità non garantendo le dovute coperture assicurative in caso di incidenti in itinere.
Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi
Ines Maffioli