Estero - Bonifici e Assegni

Transcript

Estero - Bonifici e Assegni
Conto corrente
ESTERO – BONIFICI E ASSEGNI
Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in
materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 –
P. Iva 00549950988
www.lavalsabbina.it
[email protected]
Iscrizione Albo Bankit:2875.3.0 – Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Caratteristiche:
Bonifici all’estero
il bonifico all'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente ordina alla propria
banca di pagare per proprio conto un beneficiario residente all'estero.
Bonifici dall’estero
Il bonifico dall'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente riceve una somma a
suo favore da un ordinante non residente.
Negoziazione S.B.F. assegni esteri e traveller’s cheques in euro o divisa
Con la negoziazione SBF di assegni e traveller's cheques in divisa il cliente, in base alle normative
vigenti, riceve sul suo conto corrente una somma di denaro "salvo buon fine", subordinata cioè alla
solvibilità dell'emittente del titolo.
La valuta applicata dipende dalla tipologia di assegno in questione.
Negoziazione S.B.F. assegni esteri in Euro in conto estero e traveller’s cheques in Euro
Il cliente, in base alle normative vigenti, riceve "salvo buon fine" sul conto corrente una somma di
denaro, subordinata alla solvibilità dell'emittente del titolo.
Principali rischi (generici e specifici):
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
- l'ordinante del bonifico sopporta un rischio di cambio se la divisa dell'ordinante è diversa
dall'EURO
- rischio dovuto all'incompletezza delle istruzioni fornite.
- rischio di cambio nel caso in cui l'importo arrivato sia espresso in divisa estera
- eventuali ritardi nell'accredito nel caso in cui l'ordinante non abbia specificato correttamente le
istruzioni ricevute.
- solvibilità dell'emittente
- blocco dell'assegno
- rischio di cambio
- rischio derivante dalla normativa vigente nel paese di origine della banca trassata.
- rischio di smarrimento del plico assegnato al corriere.
30/12/2016
Foglio Informativo n. 30
1
Requisiti minimi:
•
essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca. CON
TO CORRENTE
CONDIZIONI ECONOMICHE
Bonifici all’estero
Spese:
- per lettera o assegno
- per swift
€ 22,00
€ 15,00
Cambio:
cambio di riferimento (quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione
dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 %
Valuta di addebito
data operazione
Tempi massimi di esecuzione senza conversione di divisa:
1 gg lavorativo successivo alla data di ricezione
Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di divisa:
4 gg lavorativi successivi alla data di ricezione
Commissioni di intervento: 0,15% con un minimo di € 4,00
Penale per bonifici con coordinate bancarie mancanti o incomplete: € 12,00
Spese su richiesta d'intervento successiva all'esecuzione del bonifico:
€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
Spese invio documento sintesi:
€ 0,80
Bonifici dall’estero
Spese:
-domiciliati sul ns. Istituto
-domiciliati su altro Istituto
€ 7,00
€ 25,00
Cambio:
cambio di riferimento (quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione
dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 %
Valuta bonifici non PSD
Valuta bonifici PSD
data operazione + 2 gg lav.
data operazione
Commissione di intervento
0,15% con un minimo di € 4,00
Pratica di segnalazione SIGMA:
0,15% calcolato sull’importo segnalato
Spese invio documento sintesi
€ 0,80
NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI E TRAVELLER'S CHEQUES IN DIVISA
Cambio:
cambio di riferimento (quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione
dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 %
Valuta:
data negoziazione + 15 gg lav.
Commissione di intervento:
Spese:
Richiesta esito assegno:
0,15% con un minimo di € 4,00
€ 9,00
€ 25,00 + spese B.E.
30/12/2016
Foglio Informativo n. 30
2
Insoluti:
- commissione per assegno insoluto
- spese per restituzione materialità assegno
0,125% con un minimo di 15 €
13,00 €
Spese invio documento sintesi
Spese invio documenti tramite corriere
€ 0,80
in base al paese di destinazione
Condizioni di valuta e disponibilità versamenti:
(giorni lavorativi successivi al giorno di versamento)
- Versamento assegni esteri in Euro su banche italiane
4 gg valuta, 4 gg disponibilità
- Versamento assegni esteri in Euro su banche estere
15 gg valuta, 30 gg disponibilità
- Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta del paese emittente
15 gg valuta, 30 gg disponibilità
- Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta diversa dalla valuta del paese
15 gg valuta, 30 gg disponibilità
Termini di non stornabilità:
- assegni bancari del ns. Istituto tratti sulla stessa dipendenza accreditante:
- assegni bancari del ns. Istituto tratti su altra dipendenza:
Pratica di segnalazione SIGMA:
gg.
gg.
1
6
0,15% calcolato sull’importo segnalato
NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI IN EURO IN CONTO ESTERO E TRAVELLER'S CHEQUES
IN EURO O DIVISA
Valuta
data negoziazione + 15 gg lav.
Disponibilità
data negoziazione + 30 gg lav.
Commissione di intervento
0,15% con un minimo di € 4,00
Spese
9,00 €
Insoluti:
- commissione per assegno insoluto
- spese per restituzione materialità assegno
0,125% con un minimo di 15,00 €
13,00 €
Spese invio documento sintesi
Spese invio documenti tramite corriere
0,80 €
in base al paese di destinazione
Pratica di segnalazione SIGMA:
0,15% calcolato sull’importo segnalato
PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Principali norme contrattuali:
L'ordine sarà dato a rischio del cliente.
La banca non assume la responsabilità di sorta per eventuali ritardi, disguidi postali o errori di
trasmissione dell'ordine, né per l'errata interpretazione al ricevimento del medesimo, come pure
resta sollevata da ogni responsabilità in caso di mancata esecuzione del bonifico per insufficienti
disponibilità o per incompletezza delle informazioni fornitele.
La banca si riserva il diritto di addebitare al cliente ogni ulteriore spesa sostenuta a seguito di
modifiche da apportare alle istruzioni del bonifico o di rilievi delle banche corrispondenti, nonché gli
importi reclamati da queste ultime per loro spese o commissioni.
Reclami
Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione
professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.;
osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione.
30/12/2016
Foglio Informativo n. 30
3
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull’interpretazione ed applicazione del Contratto, il
Cliente può:
a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: [email protected] – posta
elettronica certificata: [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi
all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla Banca;
b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a
Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato
nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul
territorio nazionale.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della
facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo
comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda,
rivolgersi all’ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente
articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di
cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti
possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito
registro ministeriale.
In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni
tempo per tempo vigenti.
Il Cliente prende atto:
(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non
richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,
(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it,
(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro
organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
LEGENDA
Cambio
Divisa
Istruzioni
Valuta
Solvibilità
Blocco dell’assegno
30/12/2016
Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di
quella di un altro Paese
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice
esatte coordinate bancarie del beneficiario nonché
l'esattezza della sua ragione sociale e dell'indirizzo
Si intende la data da cui decorreranno gli interessi sul conto
corrente in cui l'assegno è versato
Capienza del conto corrente su cui l'assegno
Il pagamento di un'assegno può essere bloccato
dall'emittente per giustificato motivo
Foglio Informativo n. 30
4