Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
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Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero 1-2008 Direttore responsabile: Edi Sommariva IL LIBRO UNICO Area Lavoro a cura di Silvio Moretti e Federico Salis Premessa L'articolo 39 del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha introdotto alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare la norma ha previsto l'istituzione del "libro unico del lavoro", in sostituzione dei libri matricola e paga che il datore di lavoro doveva istituire ai sensi della normativa previgente. In attuazione del comma 4 dell'articolo 39 è stato approvato il decreto ministeriale 9 luglio 2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale 18 agosto 2008 n. 192, necessario per stabilire le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del regime transitorio. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 20 del 21 agosto 2008 ha fornito le prime istruzioni operative per l'applicazione del nuovo adempimento amministrativo seguito da una nota interna INAL del 2 settembre 2008 con la quale l’Istituto comunica alle proprie strutture territoriali che si dovrà continuare a vidimare i libri paga fino al periodo paga relativo al mese di dicembre 2008, in quanto il D.M. 9 luglio 2008, pur abrogando il libro matricola, ha definito che nel periodo transitorio i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro attraverso l'utilizzo del libro paga nelle sezioni paga e presenze. Si sottolinea che l’istituzione del libro unico segna, più di ogni altro intervento, un mutamento radicale nella gestione dei rapporti di lavoro e ciò non può non incidere anche sulle modalità di svolgimento della vigilanza da parte del personale ispettivo del Ministero e degli Istituti. Chiarezza frutto del confronto di Michele Tiraboschi [email protected] (Il presente articolo è stato pubblicato anche in Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 2008) Con il volgere dell’anno si avvicina la fine del periodo transitorio per la messa a regime del Libro Unico del Lavoro in sostituzione, come noto, dei libri paga e matricola. Respinte le richieste volte a concedere una dilazione dei termini, il Ministero del welfare pubblica ora un corposo vademecum che si propone di risolvere nel modo il più possibile condiviso i dubbi operativi e di dettaglio emersi in questi ultimi mesi. Il “ritardo”, se così vogliamo dire, nella formalizzazione dei chiarimenti si spiega, infatti, proprio in ragione di una paziente e, per taluni profili, davvero laboriosa opera di confronto e consultazione con tutti gli attori interessati che, nella mappatura delle principali criticità via via rilevate, non consentiva certo di procedere per tappe forzate o, peggio, con soluzioni calate dall’alto. Le istruzioni contenute nel vademecum raccolgono peraltro indirizzi che, nel contraddittorio informale con le varie categorie imprenditoriali e professionali e con le case produttrici di software, erano già stati per la maggior parte anticipati e recepiti, ricevendo ora quella formalizzazione necessaria per una uniformità di comportamenti sul territorio. In vista della scadenza del periodo transitorio (16 gennaio 2009) e dell’avvento del Libro Unico (16 febbraio 2009), il Ministero compie così un considerevole sforzo di comprensione e soluzione delle problematiche operative e, al tempo stesso, propone una visione globale di assoluta semplificazione. Per l’abbandono non traumatico dei vecchi libri di matricola (in vita fino al 17 agosto 2008) e di paga (ancora in uso per il periodo transitorio) vengono recepite, là dove possibile, interpretazioni che consentono di non incidere negativamente sulla attuale realtà operativa ancorché, da parte degli operatori, sarebbe in ogni caso impensabile pretendere di non dover affrontare alcun cambiamento o persino richiedere la legittimazione a posteriori di prassi praeter legem che, non di rado, si sono affermate nel tempo per consuetudini territoriali o di settore senza tuttavia una particolare coerenza con il dettato normativo vigente. Così è, in particolare, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti abilitati alla tenuta del Libro Unico. In questa prospettiva viene ribadito che i CED possono proseguire nelle attività di calcolo e stampa dei dati retributivi del Libro Unico, come ieri del libro paga, facendo riferimento alla elaborazione effettuata dai professionisti o dalle imprese che ad essi si rivolgono, ma certamente ad essi non è consentito elaborare il Libro Unico. Di equilibrio, e coerente con la l. n. 12/1979, è anche la posizione relativa alle associazioni di categoria, che possono svolgere il servizio, direttamente o tramite servizi da esse controllate, ma solo organizzandolo con l’assistenza di consulenti del lavoro, con incarico professionale esterno o assunti alle dipendenze delle stesse. In continuità con le indicazioni contenute nella circolare n. 20/2008, si confermano i requisiti di immediata operatività del Libro Unico e la scelta di mantenere le procedure già in atto col precedente libro paga, nelle sue sezioni paghe e presenze, per tutto quanto non è mero adempimento burocratico, ma significativa registrazione ai fini di una garanzia dei livelli di tutela sostanziale del lavoro. Il Libro Unico del Lavoro si attesta, conseguentemente, sulla unicità e sulla unitarietà che, da un lato, vengono garantite dal riferimento alla titolarità del nuovo documento obbligatorio in capo alla azienda nel suo complesso e, dall’altro lato, sono assicurate dalla sequenzialità numerica con la quale il Libro Unico viene a essere elaborato. Il Ministero va incontro alle aziende e ai professionisti anche in relazione alle modalità operative di tenuta del Libro Unico sia con riguardo alla pluralità di sedi distinte e distanti sul territorio sia con una ulteriore semplificazione documentale per la elaborazione disgiunta del calendario delle presenze e dei dati anagrafici retributivi, fiscali, contributivi e assicurativi. Inoltre, si tiene ancora conto delle abitudini operative con riguardo alla retribuzione sfasata e al calendario delle presenze sfasato, ovvero anche al pagamento anticipato della retribuzione a fine mese. Si confermano, infine, gli indirizzi per una vigilanza di tipo sostanziale e non formale, a differenza di quello che accadeva prima della riforma. La fedele e lineare applicazione delle linee guida ministeriali, oltre a rispondere a un basilare dovere di lealtà e rispetto per le istituzioni, rappresenta a questo punto il passaggio obbligato per il successo di una riforma da tempo attesa e, almeno a parole, da tutti condivisa. Solo se sapremo sintonizzarci, nei prossimi mesi, con il cambio di paradigma prospettato dal legislatore sarà possibile portare a compimento il processo di modernizzazione del nostro mercato del lavoro e con esso, nel passaggio di enfasi dai meri adempimenti formali alla gestione sostanziale dei rapporti di lavoro, migliorare la qualità del lavoro di tutti gli operatori. A partire dai consulenti, dagli ispettori e dalle case di software che, indubbiamente, sono i veri protagonisti della riforma. La messa a regime del nuovo Libro Unico assume peraltro una importanza del tutto peculiare in questa delicata fase internazionale caratterizzata da un drastico peggioramento di tutti gli indicatori economici. Di ciò pare essere consapevole lo stesso Ministero del welfare che, confermando l’impegno all’alleggerimento degli oneri e dei costi della gestione documentale dei rapporti di lavoro, stimato in oltre 4 miliardi di euro, adotta ora soluzioni interpretative pienamente compatibili con la totalità delle abitudini gestionali attualmente seguite dagli operatori economici e dai loro consulenti, neutralizzando così i paventati aumenti di costo che da qualche settore erano stati avanzati. Libro unico Il Libro unico entrerà a pieno regime, scaduto il regime transitorio il 16 gennaio 2009, a partire dalla prima scadenza : 16 febbraio 2009. Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso , oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese. Soggetti obbligati Soggetti obbligati all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Annotazioni Nel libro devono essere annotati i dati relativi a: • lavoratori subordinati, di qualsiasi livello e/o categoria; • collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto; • associati in partecipazione con apporto lavorativo, anche se in forma mista capitale e lavoro. Dati retributivi Devono essere indicate tutte le somme ed i valori erogati nel periodo di paga, compresi i rimborsi spese, con apposita evidenza di quanto corrisposto per le prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di rendimento e produttività. Rispetto agli obblighi previgenti non devono, invece, essere più indicati i dati relativi a: • il coniuge, i figli anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione attività alle di lui dipendenze; • i soci delle società di ogni tipo, anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata che prestino opera manuale o sovraintendano al lavoro altrui. Presenze Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno: • il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato; • le ore di lavoro straordinario; • le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; • le ferie; • i riposi. Dispone il D.M. 9 luglio 2008 che ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro deve rendere immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate. UNICITA’ L'unicità viene garantita da una numerazione sequenziale dei fogli, non essendo possibile suddividere il libro unico in sezioni distinte, mentre è ammessa l'elaborazione separata del calendario delle presenze. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20/2008, ha precisato che è ritenuta, comunque corretta, all'interno del libro unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo una numerazione sequenziale. Per la tenuta del libro unico del lavoro, indipendentemente dal sistema di tenuta adottato, occorre: • attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il Libro unico del lavoro; • conservare eventuali fogli deteriorati o annullati; • istituire un documento unitario. Il libro unico del lavoro dovrà essere, quindi, unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione. Modalità di tenuta Per la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro si può utilizzare uno dei seguenti sistemi: 1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo; 2. stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica; 3. su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. Luogo di tenuta Il libro unico può essere tenuto presso: • la sede legale dell'impresa; • lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato; • i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa; • la società capogruppo. Il datore di lavoro deve istituire e tenere un unico libro anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate