Settembre 2008 - Ordine CDL Napoli

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Settembre 2008 - Ordine CDL Napoli
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Napoli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Unione Provinciale di Napoli
Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli
Prot. n° 1811/22
Circolare N° 24/2008
Settembre 2008
A tutti i colleghi
D.L. 112/08: la “Manovra d’estate” è legge.
Il libro Unico del Lavoro.
Terminate le vacanze, ci siamo immediatamente scontrati con quella realtà tanto diversa da amache
dondolanti, palme inclinate verso acque cristalline, noci di cocco, windsurf, stelle marine, sabbie bianche,
rotonde sul mare e.. sorrisi accattivanti, che tanto evocano il “poster” di Claudio Baglioni.
Il nostro quotidiano professionale, privo di tutte queste emozioni della vita (ma ce ne riserva altre), ci
ha nuovamente catapultato nel vortice delle informazioni, innovazioni, modifiche, abrogazioni, revisioni e
riorganizzazione dei nostri studi, mentre il telefono squilla a più non posso, facendoci quasi sentire colpevoli
di aver concesso a noi stessi qualche giorno di pausa dopo 350 giorni di continuo lavoro e stress mentale!
Sotto il macigno di questo “scrupolo” che qualcuno ci induce a considerare “rimorso”, eccoci pronti
a fare di più, a dare di più, a confrontarci con l’enorme carico delle innovazioni che in venti giorni hanno
rivoluzionato l’assetto giuridico nella materia del diritto del lavoro e della legislazione sociale,
iniziando ad assorbire, come quelle spugne marine che abbiamo acquistato in vacanza ma
puntualmente dimenticato sulla poltrona della hall dell’albergo mentre pagavamo il conto, tutte le
“buone nuove”, contenute in quella che, con molto eufemismo, è stata definita “la manovrina d’estate”.
Invero, il diminutivo è grazioso e lascerebbe intendere una cosa da poco conto; la norma cui ci
riferiamo, invece, attesa la sua portata, può essere definita una vera e propria legge finanziaria, varata con
alcuni mesi di anticipo. Il materiale da studiare non è stato poco: dapprima il D.L. n. 112 del 25 giugno
2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 che il legislatore ci ha regalato, quale omaggio di partenza, per
le ferie, poi, a ruota, la pubblicazione nella G.U. del 18 agosto 2008 del D.M. 9 Luglio 2008 e, corollario
pirotecnico di una ripresa trionfale, la circolare n. 20/08 del Ministero del Lavoro in materia di “Libro
Unico del Lavoro”.
Nelle precedenti circolari abbiamo accennato alle rilevanti novità di questo provvedimento che ha
richiesto da parte dell’Ordine, ANCL e Centro Studi “O. Baroncelli” un impegno gravoso. Neppure il
tempo di acclimatarci, di brindare ai nuovi componenti del Consiglio Direttivo della U.P. ANCL di
Napoli insediatisi il giorno 8/9/2008 ed augurare buon lavoro al nuovo Presidente ANCL NA Maurizio
Buonocore, che siamo stati assaliti dall’impegno di organizzare il grande Convegno di studio
egregiamente tenutosi, poi, lo scorso 3 ottobre presso l’Hotel Ramada proprio in subiecta materia.
Questo moto perpetuo, a parte il dovere istituzionale (ma basta valutare il grado di operatività degli altri
Ordini Professionali per notare la differenza), è, comunque, un rimedio genuino per rimanere giovani, per
non far congestionare il sangue nelle nostre ardenti vene e per rendersi, soprattutto, utili alla categoria.
La Commissione Consiliare addetta all’organizzazione dei Convegni si è messa subito al lavoro nel
mentre abbiamo trovato anche il tempo di partecipare il 24 Settembre scorso all’Udienza Generale del
Pontefice Benedetto XVI ed all’Assemblea dei CPO con la partecipazione del Ministro Sacconi.
Ed il 3 Ottobre u.s. , come dicevamo, l’apoteosi. Pur in periodo di buste paga e di adempimenti, circa
1.000 colleghi hanno partecipato al Convegno organizzato presso l’Hotel Ramada ascoltando, in religioso
silenzio e fino alle ore 13:20, i nostri relatori, collega Vincenzo Balzano del Centro Studi “O. Baroncelli e
Dott. Paolo Pennesi, Direttore Generale del Ministero del Lavoro- Attività Ispettive al quale la platea a
riservato particolare accoglienza, interesse ed attenzione.
Ecco l’alto concetto politico di Formazione Continua Obbligatoria. E non è finita qui! Siamo prossimi
a dare inizio al Master in Diritto del Lavoro che consegnerà ai Consulenti del Lavoro della provincia
di Napoli altre 20 ore di buona formazione specialistica.
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Riferendoci alla legge 133/2008, oggetto di trattazione del nostro ultimo incontro, è d’uopo
considerare quanto l’affluenza registrata al Convegno dello scorso 3 ottobre sia espressione di convinta
testimonianza del vivo interesse conclamato dalla nostra categoria per la rilevanza scientifica delle novità
contenute nel provvedimento. La presenza del Direttore Generale della Direzione per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, Dr. Paolo Pennesi è stata, come sempre, oltremodo gradita da tutti i presenti, un
buon motivo questo per esserci allontanati, senza indugio, mezza giornata dai nostri Studi, malgrado il
giorno tre del mese rientrasse tra quelli che noi definiamo “ giorni sacri”.
E, per gli assenti, un excursus sulla legge 133/2008 che si conclude con il pensiero del nostro Centro Studi
sul “Libro Unico del Lavoro”, fortemente voluto dalla Categoria, se sol si pensi alle filippiche partenopee
condotte contro il libro matricola (in presenza della comunicazione telematica UNILAV) e sull’odioso
sistema sanzionatorio sui libri obbligatori :
1. Novità in materia processuale: riunificazione delle controversie in materia contributiva, un solo
procedimento dunque in caso di più controversie in materia previdenziale e assistenziale, pena
l’improcedibilità della domanda (art. 20 c. 7-9);
2. Contratto di lavoro a tempo determinato : ambito di applicazione più ampio e possibilità attraverso la
contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, di superare il termine massimo di 36 mesi (art.
21);
3. Lavoro occasionale ed accessorio : tra le altre ipotesi anche il lavoro domestico, il giardinaggio, e
manutenzione di edifici (art. 22);
4. Apprendistato : eliminato il limite minimo di 2 anni per l’apprendistato professionalizzante (art. 23 c. 14), abolizione della comunicazione alla Regione dei dati dell’apprendista e del tutore, abolizione della
informativa alle famiglie per apprendisti minorenni, abolizione della comunicazione al Centro per l’Impiego
dei nominativi degli apprendisti che hanno conseguito o meno la qualifica, abrogazione della visita medica
preventiva per gli apprendisti (art. 23 c. 5);
5. Dimissioni volontarie : abrogata la procedura telematica (art. 39 c. 10);
6. Disciplina degli Appalti Pubblici: abrogati gli indici di congruità della manodopera (art. 39 c. 10);
7. Lavoro intermittente : reintrodotti gli artt. da 33 a 40 del dlgs. 276/2003 (art. 39 c. 11);
8. Abrogata la sanzione prevista per il tesserino di riconoscimento previsto dal dlgs 81/2008 (art. 39 c. 12);
9. Registri obbligatori: abrogazione dei libri paga e matricola. Istituito il “libro unico del lavoro”(art. 39).
Tenuta dei libri del lavoro presso i professionisti abilitati (art. 40 c. 1);
10. Orario di lavoro: modificato il regime dell’orario di lavoro relativamente all’orario notturno, ai riposi
giornalieri, alle pause. Abolite le comunicazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro relative al lavoro
straordinario, per le aziende con più di 10 dipendenti (art. 41);
11. Semplificate le comunicazioni ai dipendenti all’atto dell’assunzione (art. 40 c. 2);
12. Collocamento obbligatorio: denuncia annuale con modalità telematica. Esonero nel caso in cui non
siano intervenuti cambiamenti rispetto all’anno precedente(art. 40 c.4);
13. “Fannulloni”: controlli più severi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche in caso di
malattia di un solo giorno (art. 71 c. 3).
Libro Unico del Lavoro
Come precedentemente accennato, il decreto legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n° 133
del 6 agosto 2008 reca numerose novità in materia di lavoro. Fra queste, in particolare, la istituzione del libro
unico (artt. 39 e 40) in sostituzione di alcuni dei libri obbligatori finora utilizzati.
Il Ministero del Lavoro – così come previsto dal D.L. 112 - ha emanato in data 9 luglio(G.U. del 18 agosto
2008) il decreto contenente le modalità di tenuta e conservazione del libro unico prevedendo, altresì, una fase
transitoria (art. 7) - fino al periodo di paga relativo al mese di Dicembre 2008 - durante la quale si potrà
continuare ad operare ante istituzione del libro unico, con la sola precisazione che il libro matricola ed il
registro d’impresa sono abrogati a far tempo dal 18 agosto u.s., data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (n° 192) del decreto.
Ulteriori e significative precisazioni sono state, infine, diramate dal Ministero del Lavoro attraverso la
circolare n° 20/08 del 21 agosto 2008.
Ma analizziamo insieme i dettagli fosse anche per un primo più approfondito approccio alla rilevante novità
che per noi, vecchi amanuensi dei libri paga e matricola, rappresenta il crollo di un mito e dello stereotipo
della Categoria.
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Cos’è il libro unico
E’ un registro unico (anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale
o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate) nel quale devono essere annotati i dati riferiti a:
a) Lavoratori subordinati, compresi i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto si
somministrazione di lavoro ed i lavoratori distaccati;
b) Collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (quindi
con o senza progetto);
c) Collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. “mini co. co. co”);
d) Associati in partecipazione con apporto lavorativo, anche se misto (capitale e lavoro).
Per ciascun lavoratore il cui rapporto sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali menzionate devono
essere indicati nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento, retribuzione base,
anzianità di servizio e le relative posizioni assicurative e previdenziali.
Vanno, inoltre, inserite eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso spese, trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, detrazioni fiscali, dati relativi agli assegni familiari, prestazioni ricevute da enti
previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o prestazione di lavoro straordinario devono essere
individuate specificatamente.
Inoltre, il Libro Unico del Lavoro deve contenere il calendario delle presenze e per i lavoratori dipendenti,
ogni giorno, devono essere riportati: numero di ore lavorate, numero di ore di straordinario, eventuali
assenze dal lavoro anche se non retribuite, ferie e riposi.
Le annotazioni delle presenze devono essere effettuate con causali non equivoche, in base ad una
legenda tenuta anche separatamente dal Libro Unico.
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata va annotato il giorno di presenza, ma è
obbligatorio indicare la causale delle assenze. Tale ultimo obbligo è esteso anche ai collaboratori
autonomi iscritti sul libro unico con riferimento alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o
prestazione previdenziali.
Per i lavoratori, invece, che non percepiscono retribuzioni o compensi (amministratori o collaboratori
che non hanno retribuzione mensile) o che non svolga la propria prestazione lavorativa (lavoratore
intermittente nei periodi di stand by), la registrazione sul Libro Unico avviene in occasione della
immissione al lavoro e per ogni mese in cui svolgono attività lavorativa o percepiscono compensi e se
cessa il rapporto.
I datori di lavoro agricolo che adottavano il registro d’impresa semplificato, in quanto assumevano
lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione d’anno, sono esonerati dal
documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro.
Con riferimento ai lavoratori a domicilio dovranno essere indicati anche la data e ora di consegna del lavoro,
data e ora di riconsegna del lavoro e la descrizione del lavoro eseguito con la specificazione della quantità e
qualità del lavoro eseguito.
I dati sui lavoratori a domicilio potranno essere riportati sul libro unico con le modalità analoghe a quelle in
atto con riferimento all’abrogato libretto personale di controllo.
Le registrazioni vanno effettuate, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo.
Lo scopo della norma è quello di uniformare il termine delle scritturazioni a quello dei versamenti dei
contributi. Non sono tardive quelle registrazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile,
se posposto per la particolarità della data.
Per quanto riguarda la retribuzione “sfasata”, si precisa che oggetto di registrazione differita sono solo
i dati variabili retributivi, con l’obbligo di annotare le presenze sul Libro Unico per ciascun periodo
entro il 16 del mese successivo.
Il datore di lavoro può assolvere l’obbligo di consegna del prospetto paga con una copia del Libro
Unico anche priva dei dati sulle presenze.
L’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (nel testo previgente doveva contenere i dati di
iscrizione nel libro matricola) si considera assolto con la consegna al lavoratore della copia della
comunicazione obbligatoria inviata per via telematica, ovvero del contratto di lavoro nel quale sono
riportate tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro appena instaurato.
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Soggetti obbligati
Sono tenuti alla istituzione del libro unico tutti i datori di lavoro privati (le Pubbliche Amministrazioni
provvedo alle registrazioni obbligatorie mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente
per ciascun dipendente pubblico) ad eccezione di:
1. Datore di lavoro domestico;
2. Le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società per il lavoro manuale
e non manuale (supervisione del lavoro altrui) dei rispettivi soci quando con gli stessi NON sia
instaurato uno specifico rapporto di lavoro nelle forme di cui alle lettere a), b), c) e d) del
paragrafo precedente;
3. L’impresa familiare per il lavoro, anche senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri
parenti ed affini, che nell’impresa prestino attività manuale o non manuale a condizione che
con gli stessi non sia stato instaurato uno specifico rapporto come per il precedente punto 2;
4. I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori
o associati in partecipazione ma operino col solo lavoro del titolare;
5. Le società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non
occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in
partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o dei soci lavoratori;
Limitatamente alle ipotesi sub 2, 3, 4 e 5 l’Inail, con nota n° 6798 del 25 agosto, ha reso noto che riguardo ai
collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci
lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria, il datore di lavoro artigiano, il socio
artigiano nonché i collaboratori e coadiuvanti dell’impresa artigiana, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, occorrerà procedere entro il giorno
precedente l’inizio dell’attività lavorativa alla trasmissione del DNA con la indicazione anche della
retribuzione (relativamente al periodo lavorativo ovvero quella annuale nelle ipotesi di lavoro a tempo
indeterminato) tramite fax al consueto numero 800.657.657. Di fatto ripristinando un adempimento – seppur
limitato ad ipotesi molto limitate – che ritenevamo essere sepolto.
Modalità di tenuta, conservazione ed esibizione.
Relativamente alla tenuta del libro unico il decreto ministeriale ha previsto esclusivamente tre distinte
modalità:
1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere
numerata ed il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall’Inail, ovvero, in
alternativa, dagli altri soggetti all’uopo autorizzati dall’Inail.
2) stampa laser: è però necessaria l’autorizzazione preventiva alla stampa e generazione della
numerazione automatica da parte dell’Inail.
3) elaborazione su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico (avente la forma di documenti statici non modificabili ed emessi con l’apposizione del
riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica) e sia collegata alle registrazioni in
precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo, in ogni momento, oltre la
consultabilità anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle
operazioni eseguite. In questo caso, non sono necessarie né autorizzazione né vidimazione, ma
occorrerà – prima della messa in uso - comunicare per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio l’adozione di tale ultimo sistema
indicando in maniera dettagliata, peraltro, le caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Relativamente a tale ultima modalità di tenuta del neonato libro unico, occorre precisare che devono
essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in
relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data ed alle associazioni logiche di tali
dati. Inoltre, deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico
(formato “pdf”) in caso di verifiche, controlli o ispezioni.
Qualunque sia il sistema adottato, resta l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire ad ogni foglio una
numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.
La circolare, infine, precisa che deve ritenersi corretto l’eventuale elaborazione separata del
calendario delle presenze, mantenendo una numerazione sequenziale.
Contrariamente a quanto avviene attualmente per i libri paga, matricola e presenze non sarà possibile gestire
le informazioni da annotare sul libro unico manualmente.
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Il Libro Unico deve essere tenuto alternativamente:
a) presso la sede legale del datore;
b) presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati;
c) presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese anche cooperative;
d) presso la società capogruppo relativamente alle imprese collegate nell’ambito di gruppi di
imprese.
Novità fondamentale è la scomparsa dell’obbligo di tenere una copia del libro obbligatorio sui luoghi di
lavoro nel caso di più unità produttive e/o di affidamento a professionista autorizzato. Resta, tuttavia,
in vigore l’obbligo di preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro competente
dell’affidamento della tenuta del Libro Unico del Lavoro, al consulente del lavoro, al professionista
autorizzato o al servizio o centro di assistenza contenente anche l’indirizzo dello stesso.
Secondo l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, i consulenti del lavoro e gli altri
professionisti e soggetti abilitati – autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria - devono
ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, inviare, in via telematica, all’Inail, un elenco dei
suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi ed in ultimo dare comunicazione, in via
telematica, all’Inail, entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di
lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati. In
sede di prima applicazione, per i soggetti già autorizzati ala tenuta del libro paga unificato per più datori di
lavoro, occorrerà trasmettere sempre telematicamente all’Inail i dati dei soggetti assistiti entro la fine
del periodo transitorio.
L’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, prevede che il Libro Unico venga
conservato per cinque anni dopo l’ultima registrazione e per lo stesso periodo vanno conservati anche i
libri dimessi.
Se il Libro Unico è tenuto presso la sede legale, in caso di ispezione in una sede stabile operativa
diversa da quella legale, dovrà essere esibito tempestivamente, anche via fax o e-mail, prima che venga
redatto il “verbale di primo accesso ispettivo”.
Se, invece, il Libro è tenuto presso il professionista o dalla associazione di categoria l’esibizione dovrà
avvenire entro 15 giorni e sarà lo stesso verbale ad indicare l’obbligo.
Viene eliminato l’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni, ma gli ispettori possono richiedere ai datori
di lavoro di esibire un elenco riepilogativo mensile del personale occupato e di fornire eventuali dati relativi
alle presenze, alle ferie ed ai tempi di lavoro e di riposo.
La mancata esibizione dei suddetti elenchi non comporta alcuna sanzione pecuniaria amministrativa.
Sanzioni
Il D.L. 112/2008 all’articolo 39 comma 7 introduce in materia di sanzioni quella che potremmo definire la
“condizione di punibilità”, corrispondente alla sostanziale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela
dei lavoratori.
In sostanza, contrariamente a quanto avveniva in materia di omessa o errata registrazione sui libri
obbligatori, il datore di lavoro non può essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e
formale e per le omesse registrazioni che NON incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o
fiscali. Vengono, di fatto, introdotte due ipotesi di violazione, una di tipo omissivo (che si verifica
quando i dati non sono stati registrati), l’altra di tipo commissivo (i dati sono stati registrati in modo non
corrispondente al vero). Viene altresì previsto che si applica l’istituto della diffida obbligatoria in tutte le
fattispecie integranti una violazione di tipo omissiva, mentre la stessa resta preclusa per le ipotesi di
carattere commissivo.
Le sanzioni, inoltre, sono graduate, in base alla gravità della violazione, sulla scorta del numero dei
lavoratori interessati dalle violazioni. Lo spartiacque è fissato a aziende fino a 10 dipendenti e aziende
oltre i 10 dipendenti.
Per il calcolo dei lavoratori viene utilizzato il criterio indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto secondo
cui vanno computati i lavoratori subordinati (a prescindere dall’orario di lavoro), i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione iscritti nel Libro Unico e ancora in forza al
momento della commissione dell’illecito.
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Anche i lavoratori occupati “in nero”, il cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una delle tipologie
contrattuali iscrivibili nel libro unico del lavoro, sono da conteggiarsi in caso di illecito nel periodo di
riferimento.
Competenti a constatare e contestare gli illeciti amministrativi in materia di libro unico, nonché alla
conseguente irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste tutti gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Restano esclusi gli ispettori della Agenzia delle Entrate e
quelli della Guardia di Finanza, espressamente non menzionati nella circolare 20.
L’autorità competente a ricevere il rapporto, ex art. 17 della L. 689/81, è la Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Segue schema riepilogativo delle sanzioni introdotte dalle disposizioni in commento.
Tipologia di illecito
Sanzione
fino a 10 lavoratori
oltre i 10 lavoratori
omessa registrazione di
dati sul libro unico.
da 150 a 1.500
da 500 a 3.000
infedele registrazione di
dati sul libro unico
da 150 a 1.500
da 500 a 3.000
tardiva registrazione di
dati sul libro unico
da 100 a 600
da 50 a 1.500
mancata conservazione
da 100 a 600
nei termini
mancata esibizione del
da 200 a 2.000
libro unico tenuto
presso la sede legale
mancata esibizione del da 100 a 1.000 in caso di recidiva comunicazione al
libro unico tenuto
Consiglio Provinciale per l'adozione di
presso il professionista
provvedimenti disciplinari
mancata esibizione del
libro unico tenuto
da 250 a 2.000 in caso di recidiva da 500 a 3.000
presso la associazione
di categoria
mancata consegna
dichiarazione di
da 250 a 1.500
assunzione
Diffida ex D.Lgs 124/04
si
no
si
no
no
no
no
si
Con il passaggio al Libro Unico viene modificato l’approccio dell’ispezione. Infatti, con l’abrogazione del
libro matricola e dell’aggiornamento delle presenze – in linea di massima - al mese precedente all’accesso
ispettivo (se l’accesso avviene entro il 16 di un mese i dati delle presenze saranno fermi a due mesi prima),
l’ispettore avrà a disposizione solo le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro o eventuali
documenti che dimostrino la volontà del datore di lavoro di non occultare i rapporti lavorativi.
Se dall’ispezione emerge la mancanza della comunicazione preventiva di assunzione e non vi sia alcuna
scritturazione nel libro unico (o negli altri libri obbligatori nella fase transitoria), né sia possibile
rilevare l’intento di non voler nascondere eventuali rapporti lavorativi, viene applicata la
maxisanzione contro il sommerso e, se un quinto dei lavoratori è “in nero” viene applicata la
sospensione dell’impresa.
La maxisanzione contro il sommerso, giova ripeterlo, corrisponde ad una sanzione amministrativa da 1.500 a
12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, che non
risulti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
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La maxisanzione, però, non può essere applicata nel caso in cui il professionista o associazioni di
categoria a cui l’azienda ha affidato l’incarico di effettuare la comunicazione di instaurazione dei
rapporti di lavoro, si trovi nell’impossibilità di adempiere alla comunicazione in via telematica
mediante il modello “UniLAV”, perché in coincidenza con il periodo di ferie o con la chiusura degli
stessi.
Tutto ciò a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto all’invio della comunicazione
preventiva, a mezzo fax e mediante il modello “UniURG”, informando gli organi di vigilanza
dell’affidamento degli adempimenti a soggetti abilitati ed autorizzati ma momentaneamente in ferie o
chiusi.
Resta fermo l’obbligo di inviare la comunicazione nel primo giorno utile dopo la riapertura degli studi
professionali o degli uffici delle associazioni.
Riflessioni e spunti critici
Sicuramente la introduzione del libro unico è da valutare positivamente in quanto riduce i gravosi
adempimenti ricadenti sulla nostra categoria. In particolare, elimina quel perverso procedimento di copie
conformi del libro matricola da inoltrare aggiornate ad ogni movimento di lavoratori dipendenti dei nostri
clienti, specie quando l’attività degli stessi é articolata in più punti vendita e/o cantieri. Le preoccupazioni
della applicazione delle pesanti sanzioni sicuramente non avrà fatto stare tranquilli molti di noi.
Risulta, inoltre, estremamente positiva la precisazione contenuta nella circolare nel paragrafo “obbligo
di istituzione e tenuta” nel punto in cui precisa che “il sistema sanzionatorio introdotto risulta essere
più equilibrato rispetto al passato”. E’ una importante precisazione che si ritiene possa essere utilizzata in
tutti quei contenziosi nei quali i nostri clienti – anche per il nostro tramite - si siano opposti alla applicazione
della sanzione di € 4.000 relativamente alla mancata esibizione del libro matricola e/o paga, ovviamente
qualora regolarmente istituito, consentendo di fatto al giudicante di poter ritenere applicabile la sanzione
della rimozione di libri obbligatori, di fatto “riequilibrando” un notevole “squilibrio”.
Sarebbe auspicabile la introduzione anche nella materia del lavoro del principio del favor fiscale di cui
all’art. 3 comma 3 del D. Lgs. 472/97 e, conseguentemente, applicare per la violazione oggetto di due
provvedimenti legislativi la sanzione più favorevole al contribuente.
Positiva anche la introduzione di una esplicita fattispecie di non punibilità in ordine alle ipotesi di
mancata comunicazione telematica preventiva di assunzione nei casi di ferie o chiusura dei nostri studi
professionali sempre che sia stato inoltrato il fax del modello UniURG. A parte la necessità di
comunicare per iscritto ai nostri clienti il periodo di ferie e gli orari di studio, sarebbe stato utile introdurre la
predetta ipotesi di non punibilità anche ai casi di mancata comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro,
attraverso la introduzione di una apposita casella nel modello UniURG.
apposita casella nel modello UniURG.
Tuttavia, la introduzione del libro unico e la relativa soppressione di numerosi libri e registri avrebbe potuto
essere accompagnata anche dalla eliminazione del libro infortuni, dando sostanzialmente corso alla delega di
cui all’articolo 53 comma 6 del D. Lgs. 81/08.
Inoltre del libro unico preoccupa la precisazione contenuta nella circolare 20 relativamente alla indicazione
delle presenze (in alcuni casi solo delle assenze) anche per i lavoratori coadiuvanti dell’impresa artigiana,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Prima di concludere la presente circolare riteniamo sia utile, a vantaggio di tutti i colleghi, ripercorrere la
posizione dei CED alla luce sia della modifica apportata alla legge 12/79 sia dei chiarimenti pronunciati,
viva voce, del Dott. Paolo Pennesi nel corso del citato convegno del 3 ottobre u.s. Posto che l’obiettivo
primario è quello di vigilare sull'esercizio abusivo della professione e di tutelare gli interessi della collettività
- che deve ricevere servizi da soggetti all'uopo legittimati - non vi è dubbio che l’attività dei CED deve
rimanere circoscritta alle mere operazioni di calcolo e stampa, vale a dire, alle pure attività materiali e non
certamente intellettuali, a parte quelle accessorie. Queste ultime sono state correttamente individuate nella
mera consegna della documentazione elaborata. Tutto quanto è a monte ed a valle dell’operazione di
calcolo e stampa era ed è esclusiva competenza dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti
abilitati. È dunque chiaro e ribadito che assunzioni, licenziamenti, contratti, gestione dei rapporti di
lavoro e dinamiche aziendali in genere devono essere trattati dai consulenti del lavoro, nell'ambito
della loro esclusiva attività professionale. Ciò significa che i CED, né prima né tantomeno con la più
recente richiamata modifica normativa, possono effettuare una attività di integrale e autonoma elaborazione
dei prospetti in quanto anche tale attività richiede conoscenze di legislazione sociale e previdenziale
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possedute da professionisti abilitati a svolgere l'attività d consulenza del lavoro. Il Dott. Pennesi ha
precisato che l'attività di assistenza del consulente del lavoro consiste proprio nella messa a disposizione
dei CED di queste nozioni lavoristiche e previdenziali e nella corretta impostazione dei prospetti di paga.
Affinché dietro le attività dei CED non si mascherino fenomeni di abusivismo nella attività consulenziale
in materia di lavoro è necessario che vi sia una effettiva assistenza consulenziale dei professionisti nei
confronti delle strutture di servizio da essi rappresentate. Ovviamente, ha chiarito il Direttore Generale, i
CED costituiti da Consulenti del Lavoro non corrono alcun rischio in ordine alla presunta ipotesi di
esercizio abusivo della professione contemplata dall’art. 348 del codice penale.
Ne consegue che sia la tenuta che la vidimazione del libro unico del lavoro sono di esclusiva
competenza del consulente del lavoro o di altro professionista di cui alla legge 12/79 e giammai del
CED. Alla luce di quanto precede, la richiesta di autorizzazione alla stampa laser rientra tra le
competenze del consulente del lavoro anche se in veste di consulente ed assistente del CED in base
alla legge 144/99. Ed ai fini del computo dell’uso e della numerazione dei fogli riteniamo che il
consulente debba seguire una specifica numerazione connessa a tale autorizzazione, operando con
un sistema tenuto distinto da quello adotto nel proprio studio per i propri clienti.
E’ proprio il caso di ricordare, relativamente a tali riflessioni e più in generale ai vari cambiamenti ai quali
quotidianamente assistiamo, la filosofia del capo del Governo cinese Zhou En Lai che si consuma nella
citazione: “Se avrai la pazienza di invecchiare, vedrai il tutto, il contrario di tutto e poi ritornerà il tutto”.
Auguriamo a tutti una buona prosecuzione di lavoro.
Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio
A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore
A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi “O. Baroncelli”
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano
Si ringraziano i colleghi Francesco Capaccio e Francesco Duraccio per la preziosa
collaborazione.
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