chiarimenti inail per l`istituzione e la vidimazione del libro unico del
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chiarimenti inail per l`istituzione e la vidimazione del libro unico del
SEAC S.P.A EDITORIA FISCALE CHIARIMENTI INAIL PER L’ISTITUZIONE E LA VIDIMAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO Premesso che dal 18 agosto 2008 è da ritenersi abolito il libro matricola, dalla stessa data è entrato in vigore il nuovo Libro unico. Il Decreto attuativo prevede però che le aziende possano continuare ad utilizzare il registro delle presenze e il cedolino paga fino al mese di dicembre 2008. La sede centrale dell’INAIL con nota interna del 2 settembre 2008 ha precisato a tutte le strutture territoriali l’obbligo di procedere alla vidimazione del libro paga con le modalità previste dal DM 9 luglio 2008. A tal riguardo l’INAIL fornisce i primi chiarimenti per l’istituzione e la vidimazione del Libro unico. Con l’entrata in vigore del DM 9 luglio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2008), è da ritenersi integralmente operativo il Libro unico del lavoro introdotto dall’articolo 39 del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Tra le incisive modifiche in materia di adempimenti nella gestione dei rapporti di lavoro è stata prevista l’abrogazione dell’istituzione e della tenuta dei libri paga e matricola. PERCORSO NORMATIVO Il Libro unico del lavoro è entrato in vigore con il giorno 18 agosto 2008 e ha sostituito il libro matricola e il libro paga. Il Decreto attuativo ha previsto che le aziende possano continuare ad utilizzare il libro paga, nelle sue sezioni registro presenze e cedolino paga fino al mese di dicembre 2008, rinviando l’adozione definitiva del nuovo libro obbligatorio a gennaio 2009. Il passaggio al Libro unico è obbligatorio per la generalità dei datori di lavoro privati a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno e dal settore di appartenenza. Fanno eccezione i datori di lavoro domestici. Il Legislatore indica come termine ultimo al periodo transitorio, e quindi l’obbligo di tenuta del Libro unico, il 16 gennaio 2009. La circolare n. 20/2008 ha ulteriormente precisato il significato della previsione contenuta nel decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui i libri utilizzabili transitoriamente devono essere “preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati”. Da ciò ne consegue che durante il periodo transitorio, per i datori di lavoro resta l’obbligo di vidimare il libro paga secondo le vecchie regole. OBBLIGO DI VIDIMAZIONE PER AGRICOLI E MARITTIMI Con nota protocollo n. 6902 del 4 settembre 2008, l’INAIL ha comunicato alle proprie strutture territoriali che, a differenza di quanto indicato nel DM del 9 luglio 2008, non sarà possibile che tutti i datori di lavoro provvedano alla vidimazione del Libro unico presso lo stesso Istituto. Quindi, nonostante il Legislatore abbia individuato l’Istituto assicurativo come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione, tale operatività allo stato attuale è inverosimile poiché l’INAIL non possiede una banca dati di tutti i soggetti. Da ciò ne consegue che per i datori di lavoro agricolo e per quelli marittimi non è l’INAIL che provvederà alla vidimazione dell’eventuale libro paga nel periodo transitorio, ma l’autenticazione dei registri sarà di competenza rispettivamente dell’INPS e dell’IPSEMA, come prima della “Manovra d’estate”. A riguardo si attende comunque il parere del competente Ministero del lavoro; seguiranno poi apposite istruzioni da parte dell’INAIL. AUTORIZZAZIONE ALLA VIDIMAZIONE CON STAMPA LASER L’INAIL, con nota interna n. 7095/2008, ha predisposto: • il modello che i datori di lavoro dovranno utilizzare per la richiesta di nulla osta alla vidimazione con stampa laser del Libro unico del lavoro e • la copia del modello per la successiva autorizzazione da parte dell’Istituto. A tale riguardo preme ricordare come il DM del 9 luglio 2008 individui i tre sistemi di tenuta del nuovo Libro unico in: stampa meccanografica su fogli mobili a modulo continuo; supporti magnetici; stampa laser. • • • E’ assodato che il sistema più diffuso risulta essere la stampa laser. Tale sistema di tenuta, come specificato nella nota, richiede un’iniziale e preventiva richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa. L’azienda, l’associazione, il professionista abilitato in possesso dell’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser dei documenti di lavoro sono tenuti, a pena di revoca, ad osservare tutte le condizioni fissate dell’Istituto assicuratore e, di norma, riportate nella lettera di rilascio. Queste prevedono l’obbligo di stampare con la laser, apponendo il marchio dell’INAIL, esclusivamente i tracciati (moduli) preventivamente vidimati e autorizzati, completi della data e dell’ora di stampa, nonché del numero progressivo di ogni foglio e degli estremi dell’autorizzazione rilasciata. Si pone ora il problema per i soggetti che già sono in possesso di un’autorizzazione alla stampa laser del libro paga se gli stessi debbano richiedere una nuova autorizzazione per poter stampare il Libro unico. A riguardo si ritiene che per tali soggetti non sia necessaria la richiesta di una nuova autorizzazione. Tale considerazione è avvallata da quanto indicato nella circolare n. 20/2008 dove per inciso è indicato che “i soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei soggetti assistiti all’INAIL”. Preme comunque sottolineare come si stiano attendendo informazioni chiarificatrici sulla reale applicabilità di quanto inteso dalla lettura della circolare. SEMPLIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEL LIBRO UNICO Rispetto al “vecchio” libro paga la gestione del nuovo Libro unico appare notevolmente semplificata. Nella nota n. 7095 del 10 settembre 2008 l’INAIL ricorda come i prospetti riepilogativi mensili non dovranno più essere prodotti. Inoltre, è abrogato l’obbligo di inoltrare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il prospetto riepilogativo annuale dei fogli utilizzati e di quelli annullati o deteriorati. A tale proposito si sottolinea come il mancato invio all’Istituto dei fogli riepilogativi annuali entro la scadenza prevista (31 marzo), comportava per l’azienda o il professionista abilitato l’automatica revoca dell’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. \ A cura degli esperti dell’Editoria fiscale SEAC