Libro paga in forma cartacea: vidimazione fino al 2009
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Libro paga in forma cartacea: vidimazione fino al 2009
RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Libro paga in forma cartacea: vidimazione fino al 2009 Virginio Villanova Funzionario Direzione provinciale del Lavoro di Lodi N. 38 - 3 ottobre 2008 44 Fino al termine del periodo transitorio previsto dalla normativa sul libro unico del lavoro, l’Inail proseguirà a vidimare il libro paga sezioni paga e presenze tenuto in forma cartacea sicuramente necessario, consente anche a coloro che hanno la necessità di vidimare un nuovo (o il primo) libro presenze di rinviare al 2009 il ricor so a modalità di tenuta diverse da quella cartacea. Tra le novità introdotte dal Dl n. 122/2008 spic ca l’eliminazione della forma cartacea quale possi bile modalità di tenuta del libro unico del lavoro. I datori di lavoro potranno tenere il libro unico mediante l’elaborazione a stampa meccanografica su fogli mobili, mediante stampa laser o su sup porti magnetici. Tuttavia, nel passaggio dal vec chio al nuovo regime, è stato previsto un periodo transitorio, durate il quale il datore di lavoro può adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e rego lare tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenza, debitamente compilati e aggiornati. L’Inail, con nota 10.9.2008, ha fornito chiarimen ti sulle nuove modalità di vidimazione del libro unico, cogliendo l’occasione per aggiornare anche i modelli in uso. In particolare la nota, al paragrafo «regime transitorio», precisa che le sedi dell’Istituto provvedono, per tutte le aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione), alla vidimazione del libro paga secondo le modalità di seguito specificate al (successivo) paragrafo «Libro unico del lavoro modalità di tenuta». Il paragrafo segnalato illustra le nuove modalità di tenuta del libro unico, senza tener conto della forma carta cea, non più contemplata dalla norma. Questa indicazione aveva lasciato intendere che fin da subito l’Inail avesse adottato la scelta di vidimare i libri tenuti esclusivamente secondo le nuove rego le consentite dal Dm 9.7.2008, escludendo per le imprese di nuova costituzione e per quelle che completano il libro presenze la possibilità di utiliz zare, durante il periodo transitorio, il registro in forma cartacea. Con nota n. 7357 del 19.9.2008 (di seguito pubblicata), l’Inail sgombra il campo da ogni possibile dubbio chiarendo che, fino al termi ne del periodo transitorio (16.1.2009), si procede rà a vidimare il registro presenze tenuto in forma cartacea a tutte le imprese che ne facessero richie sta, anche se di nuova costituzione. Il chiarimento, Aspetti controversi e possibili soluzioni L’entrata in vigore del Dl n. 112/2008 ha acceso un interessante dibattito sull’impatto delle nuove disposizioni che vede in prima fila coloro che sono chiamati a mettere in pratica tali disposizioni. Datori di lavoro obbligati I datori di lavoro obbligati ex art. 39, Dl n. 122/2008 sono indivi duati segnatamente nei datori di lavoro privati con la sola esclusione del datore di lavoro dome stico. Il riferimento al termine datore di lavoro, pur rinviando necessariamente al concetto di la voro subordinato, si intende riferito anche al com mittente, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o all’associante, nel caso di associa zione in partecipazione, valendo anche in questo caso le stesse considerazioni fatte a suo tempo in occasione della riforma del collocamento. Secon do un’interpretazione restrittiva, l’obbligo di istitu ire il libro unico potrebbe nascere già con la sem plice accettazione dell’incarico da parte dell’am ministratore e l’inizio della sua attività in favore dell’impresa. La circolare n. 20/2008, con riferi mento all’iscrizione sul libro unico dell’ammini stratore che non svolga tale attività in forma pro fessionale e non benefici di un compenso, preve de, in ottica semplificatoria, la possibilità di regi strare nel libro unico solo l’immissione al lavoro. Se venisse confermata dalle prossime circolari tale impostazione, la presenza di un collaboratore co ordinato e continuativo, sia esso anche l’ammini stratore unico, o di un associato in partecipazione, prevede l’obbligo di istituire il libro unico del lavoro, senza neppure poter utilizzare un registro carta ceo, essendo non prevista tale modalità di tenuta. Chi è il datore di lavoro privato Soggetto all’obbligo di istituire il libro unico è il datore di lavoro privato secondo l’accezione sopra richia mata. Questa definizione ex art. 39, comma 1, si sostituisce a quella contenuta nell’art. 20, Dpr n. 1124/1965 che individua i datori di lavoro tenuti all’istituzione dei libri di matricola e paga. La col RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Il testo della nota INAIL - NOTA 19 SETTEMBRE 2008, N. 7357 Oggetto: Libro unico del lavoro - Regime transitorio - Chiarimenti. Sono pervenute numerose segnalazioni da parte delle Strutture territoriali in merito alla vidimazione del libro paga durante il regime transitorio previsto dal decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro. A tale riguardo, facendo seguito alle istruzioni impartite con nota del 10.9.2008, si precisa che durante il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008) i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenze, possono continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione. Pertanto, si invitano codeste Strutture a continuare a vidimare, per tutto il periodo transitorio, alle aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione), il libro paga tenuto anche in forma manuale, nelle due sezioni paga e presenze. co, prima di adottare il provvedimento sanziona torio nei confronti del trasgressore. Numerazione del libro unico Il vero scoglio è costituito dall’obbligo di rispettare una numera zione sequenziale nella tenuta unitaria del libro, difficile da osservare in presenza di determinate condizioni: una delle difficoltà avanzate riscontra te è quella relativa al rispetto della sequenzialità della stampa tra cedolini e presenze riferiti al singolo datore di lavoro, per i consulenti autoriz zati dall’Inail alla numerazione unitaria del libro unico. Non sempre si segnala le due registrazio ni sono simultanee per cui sarebbe utile che non venisse interpretata in modo restrittivo l’indicazio ne di stampare in successione i cedolini paga e il registro presenze di ogni singola ditta assistita. Di difficile soluzione appare anche la gestione del libro unico quando siano due o più consulenti a seguire la gestione delle paghe per la stessa azien da. Pensiamo, ad esempio, ad aziende aventi sedi significative in aree geografiche lontane del terri torio nazionale. In questo caso chi tiene il libro unico? Se è l’azienda a vidimare il libro, come si potrà procedere alla stampa del registro, rispettan do la sequenzialità della numerazione se tutti e due i consulenti hanno la numerazione unitaria ed utilizzano software differenti? Lavoratori somministrati e distaccati Un ac cenno va a queste due categorie di lavoratori che devono essere registrati su due libri di due diversi datori di lavoro. Da più parti tale previsione (circ. n. 20/2008) appare come un eccessivo appesan timento per l’utilizzatore in relazione ad un adem pimento che, di regola, difficilmente verrebbe san zionato. Infatti, le omesse o infedeli registrazioni che comportano un disvalore ai fini retributivi, fiscali o previdenziali per il lavoratore in sommini strazione e per le quali è applicabile la sanzione non possono che essere solo quelle commesse dell’Agenzia per il lavoro presso la quale è incar dinato il rapporto di lavoro subordinato. N. 38 - 3 ottobre 2008 locazione fa riferimento ad un impianto normati vo che, partendo dall’art. 4 (persone assicurate), individua conseguentemente all’art. 9 i datori di lavoro soggetti all’obbligo e impone loro di istitui re e tenere nei luoghi in cui si esegue l’attività i libri obbligatori (artt. 20 e 21). Tutte le disposizio ni citate sono ricomprese nel titolo I del Dpr n. 1124/1965. Venuto meno tale rapporto organico tra luoghi di lavoro, assicurazione presso l’Inail e istituzione del libro unico, ci si chiede quale possa essere il criterio da adottare per individuare il datore di lavoro che possa utilmente sostituirsi ai riferimenti sopra citati. Anche perché un legame tra obbligo di istituzione del libro unico e obbligo di assicurazione dei lavoratori deve pur sempre rimanere in quanto l’Inail è individuato comun que come unico Ente deputato alla vidimazione del libro. Al riguardo l’Inail, nella nota 10.9 citata, prevede che a decorrere dal 16.1.2009 la vidima zione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione rapporto assicurativo (Gra) esclusivamente con riferimento al «codice cliente», lasciando intendere, seguendo un’interpretazione letterale di quanto ricordato, di riservare solo a quanti hanno già un rapporto con l’Istituto la pos sibilità di vidimare il libro unico del lavoro. Esibizione del libro unico Non poche perples sità sono legate all’obbligo di esibizione del libro unico tenuto presso il consulente. Il consulente risulta sanzionabile, si ricorda, qualora siano de corsi 15 giorni dalla richiesta espressamente formu late nel «verbale di primo accesso ispettivo» a norma dell’art. 3, comma 3, Dm 9.7.2008 (vedi circ. n. 20/2008 cit.). La sanzione in questo caso verreb be irrogata nei confronti di un soggetto terzo (il consulente) rispetto al soggetto che riceve il ver bale (il datore di lavoro), che potrebbe anche non rispettare l’impegno di trasmetterne copia all’inte ressato in tempo utile. Sarebbe opportuno, in que sto caso, pensare ad una notifica direttamente al consulente dell’ordine di esibizione del libro uni 45