Massime diniego porto fucile - Sindacato Nazionale Cacciatori
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Massime diniego porto fucile - Sindacato Nazionale Cacciatori
S I N D A C ATO N A Z I O N A L E C A C C I ATO R I _______________________________________________________________ Via S. Carlo, n. 19 - 95024 Acireale (CT) www.sindacatonazionalecacciatori.it - Non necessariamente reati risalenti nel tempo determinano il diniego di rilascio del porto d'armi (C.d.S., sez. III, 15 luglio 2013, n. 3865, e 10 luglio 2013, n. 3719). - L'effetto preclusivo al rilascio del porto fucile, vincolante ed automatico, delle condanne penali ex art. 43, T.U.L.P.S. viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione (ovvero l'estinzione ex art. 445, c.p.p.); più precisamente, viene meno l'automatismo. La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo. Può semmai essere preso a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili (C.d.S., sent. n.4630/2011, n. 3842/2012 e n. 4731/2012). - In tema di rinnovo di licenza porto di fucile, gli esiti penali delle relative vicende incidono sulle valutazioni dell'autorità di p.s., ma è altrettanto vero che tali valutazioni devono essere specifiche e non esaurirsi in considerazioni generiche. Invero, in tali fatti possono e devono essere autonomamente valutati dall'autorità di P.S.., che ben può su essi fondare un giudizio di 1 di 2 affidabilità o meno. In definitiva, il diniego di rinnovo del porto d'armi deve tenere conto delle particolarità di tempo e di circostanze in cui è maturata e si è manifestata la condotta contestata, vale a dire il reato definito con il procedimento concluso con sentenza patteggiata (TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, sent. n. 2901/2013) - Il mero riferimento nel provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia alla pendenza del procedimento penale per usura si rivela - in ragione della natura del reato a cui si riferisce il procedimento penale de quo, dello stato in cui versava quest'ultimo ma anche dell'impossibilità di riscontrare l'espletamento da parte dell'Amministrazione di qualsiasi indagine circa la personalità dell'interessato - inidoneo a concretizzare fatti e /o comportamenti effettivamente atti a sminuire l'affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi (TAR Roma, sent. n. 10448/2013) Acireale, il 4 febbraio 2014 Dott. Giovanni Di Giunta ______________________________________________________ Codice fiscale n. 90051890870 2 di 2