Massime diniego porto fucile - Sindacato Nazionale Cacciatori

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Massime diniego porto fucile - Sindacato Nazionale Cacciatori
S I N D A C ATO N A Z I O N A L E C A C C I ATO R I
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- Non necessariamente reati risalenti nel tempo determinano il
diniego di rilascio del porto d'armi (C.d.S., sez. III, 15 luglio
2013, n. 3865, e 10 luglio 2013, n. 3719).
- L'effetto preclusivo al rilascio del porto fucile, vincolante ed
automatico, delle condanne penali ex art. 43, T.U.L.P.S. viene
parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione
(ovvero l'estinzione ex art. 445, c.p.p.); più precisamente, viene
meno l'automatismo. La condanna, per quanto remota e
superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso
assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo. Può semmai essere
preso a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di
ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non
necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità
del reato, e simili (C.d.S., sent. n.4630/2011, n. 3842/2012 e n.
4731/2012).
- In tema di rinnovo di licenza porto di fucile, gli esiti penali delle
relative vicende incidono sulle valutazioni dell'autorità di p.s.,
ma è altrettanto vero che tali valutazioni devono essere
specifiche e non esaurirsi in considerazioni generiche. Invero,
in tali fatti possono e devono essere autonomamente valutati
dall'autorità di P.S.., che ben può su essi fondare un giudizio di
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affidabilità o meno. In definitiva, il diniego di rinnovo del porto
d'armi deve tenere conto delle particolarità di tempo e di
circostanze in cui è maturata e si è manifestata la condotta
contestata, vale a dire il reato definito con il procedimento
concluso con sentenza patteggiata (TAR Sicilia, Sez. staccata di
Catania, sent. n. 2901/2013)
- Il mero riferimento nel provvedimento di revoca della licenza di
porto di fucile per uso di caccia alla pendenza del procedimento
penale per usura si rivela - in ragione della natura del reato a
cui si riferisce il procedimento penale de quo, dello stato in cui
versava quest'ultimo ma anche dell'impossibilità di riscontrare
l'espletamento da parte dell'Amministrazione di qualsiasi
indagine circa la personalità dell'interessato - inidoneo a
concretizzare fatti e /o comportamenti effettivamente atti a
sminuire l'affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi
(TAR Roma, sent. n. 10448/2013)
Acireale, il 4 febbraio 2014
Dott. Giovanni Di Giunta
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