Il gioco è bello se non è litigarello

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Il gioco è bello se non è litigarello
IL GIOCO E’ BELLO SE NON E’ LITIGARELLO
Autori
Elena Tripodi
Alessandra Busi
NINTENDO vs PC BOX S.r.l
Recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito ad una
vertenza che ha visto coinvolti il colosso giapponese Nintendo e una piccola società italiana
dell’hinterland fiorentino.
Partendo dai fatti, è noto che la Nintendo commercializza due tipologie differenti di
videogiochi, le console DS e le WII, dotate, nell’ordine, di un sistema di riconoscimento e di
un codice criptato atti ad impedire l’utilizzazione di giochi non originali da parte dell’utente,
nonché ogni e qualunque programma o contenuto multimediale.
La società italiana PC BOX commercializzava prodotti originali Nintendo in combinazione
con un software aggiuntivo che eludeva il sistema di protezione sopra descritto.
Nintendo, ritenendo che lo scopo principale del dispositivo fosse quello di consentire
l’utilizzazione di videogiochi contraffatti, conveniva davanti il Tribunale di Milano la PC Box
allo scopo di impedire la commercializzazione dei dispositivi, invocando la tutela prevista
dalla Direttiva CE n. 2001/29 sulla “Armonizzazione sul diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione”.
D’altro canto PC Box, costituitasi in giudizio, riteneva che l’azione di Nintendo fosse quella
di impedire non l’utilizzo di videogiochi contraffatti ma la semplice lettura di film, video ed
MP3 sulle console.
Il Tribunale adito ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in
merito all’applicazione al caso e all’esatta interpretazione della Direttiva citata.
Con sentenza del 23 gennaio 2014, La Corte ha chiarito che i videogiochi sono composti da
vari elementi grafici e sonori che sono tutelati dal diritto d’autore oggetto della Direttiva,
quali opere intellettuali dotate di valore creativo. D’altro canto ritiene che la protezione
giuridica comprende esclusivamente le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad
eliminare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione
del pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare
di un diritto d’autore. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità
senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o
un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.
In sostanza, la Corte ha statuito l’applicabilità della Direttiva e conseguentemente l’elusione
di un sistema di protezione di una console per videogiochi, quando le modifiche apportate
hanno la finalità di ampliare le possibilità di utilizzo multimediale della console e non la
violazione della protezione tecnologica per fini illeciti:
la protezione giuridica prevista dalla normativa menzionata si applica esclusivamente al fine
di proteggere il titolare nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione,
ovvero le misure tecnologiche che perseguono l’obiettivo di impedire o eliminare, per
quanto riguarda le opere, gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore. Le suddette
misure devono essere adeguate alla realizzazione di tale obiettivo e non eccedere quanto
necessario a tal fine.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha statuito che, mentre è vietato utilizzare software
contraffatti su una console per videogiochi, non può essere proibito poter modificare un
dispositivo per utilizzare giochi originali anche di altri produttori, o per la lettura di film,
video ed MP3.
Sarà quindi il giudice di Milano a verificare se gli apparecchi prodotti da PC BOX siano
destinati ad ampliare la funzionalità della console, oppure se lo scopo principale è quello di
dare libero accesso a prodotti non originali.
Ai posteri l’ardua sentenza!
© BUGNION S.p.A. - Luglio 2014