Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione

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Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione
Consiglio Regionale
Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e
partenariato internazionale
RELAZIONE
Sig. Presidente Colleghi Consiglieri
la "cooperazione decentrata", intesa quale attività di cooperazione realizzata dalle
Autonomie territoriali italiane (Regioni, Province, Comuni), in partenariato con enti
omologhi di altri Paesi (partenariato territoriale, transfrontaliero, di prossimità ecc.) con il
coinvolgimento della società civile dei rispettivi territori, è la forma innovativa ed attuale
della cooperazione internazionale, che ricomprende anche il concetto classico di aiuto allo
sviluppo. Essa è caratterizzata dall’ampia partecipazione e dalla reciprocità dei benefici, ha
una propria specificità ed un rilevante valore aggiunto rispetto sia alla cooperazione
governativa che a quella non governativa (Ong), soprattutto nei settori della lotta alla
povertà e all’esclusione sociale e della promozione della democrazia. Inoltre, promuovendo
lo sviluppo economico locale, la cooperazione decentrata è in grado di creare l’ambiente
favorevole all’internazionalizzazione delle PMI Italiane.
L’efficacia della cooperazione decentrata dipende in misura rilevante dalla capacità delle
Regioni e degli Enti Locali di instaurare partenariati attivi e di coinvolgere in forma
partecipata le forze dinamiche del proprio territorio, in stretta collaborazione con il livello
governativo Statale (Ministero degli Affari Esteri in primo luogo), nell’utilizzo condiviso di
risorse e sinergie.
Il percorso effettuato negli ultimi cinque anni ha inoltre consentito di sviluppare un
importante lavoro di base volto alla costituzione di un vero e proprio Sistema regionale
della cooperazione internazionale che ha messo in rete il tessuto della società civile
abruzzese e delle sue istituzioni civili e religiose, la sua ricchezza di iniziative, di sensibilità
e di rapporti con il mondo.
La presente Legge Regionale vuole colmare un vuoto normativo a livello territoriale, ma nel
contempo essere una da modello ad una nuova riforma della legge su scala nazionale,
ancora ancorata alla L. 49/87. Tale normativa è infatti considerata superata in quanto non
tiene conto di processi come le rivoluzioni del biennio 89/91, della globalizzazione e la
migrazione dei popoli.
La norma consta di 19 articoli, di cui quelli del Titolo I (1 – 10) enunciano la finalità e
l’oggetto degli interventi. Particolare riferimento viene dato alla valorizzazione degli attori
del territorio abruzzese che operano nel settore e alla messa a sistema degli stessi (art. 1);
alla natura degli interventi che devono essere inquadrati non solo nelle linee – guida
regionali ma anche e soprattutto in quelle statali e sovrastatali delle organizzazioni
internazionali di cui l’Italia è membro (Art. 3); agli obiettivi delle azioni poste in essere che
devono creare, oltre al soddisfacimento dei bisogni primari, la creazione dello sviluppo
sostenibile attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa innescando processi si
autosviluppo (art. 4). L’art. 5 enuncia gli attori della Cooperazione abruzzese, specificando
che essi debbano avere una sede legale nel territorio regionale. Gli ambiti di intervento di
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cui all’Art. 6 sono: iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo,
iniziative straordinarie di carattere umanitario; iniziative di educazione e sensibilizzazione
della comunità regionale; iniziative di formazione di personale. La Regione Abruzzo
favorisce il partenariato internazionale (art. 7) sia attraverso finanziamenti diretti e
partecipazione alle iniziative degli organi statali e sovrastatali, sia attraverso il trasferimento
di proprio personale qualificato alle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi in Via di Sviluppo
(PVS); le azioni da svolgere sono riferite non solo a quelle ascrivibili alla Cooperazione allo
Sviluppo ma anche quelle della promozione del microcredito e dello sviluppo endogeno nel
lungo periodo. La Legge declina altresì (art.8) le azioni da porre in essere in caso di
interventi di emergenza in collaborazione con altri soggetti quali strutture regionali della
Protezione civile, O.N.G. e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza
e competenza; puntando sull’istituzione di una Forza di Intervento Rapido (F.I.R.) in
cooperazione con la Protezione Civile. Nella parte finale del Titolo I, all’art. 10, si evidenzia
come la Regione punti a favorire le iniziative di formazione di personale operante nel
settore.
Il Titolo II si compone invece degli articoli 11 e 13 presentando la Programmazione degli
Interventi. Tale programmazione avrà durata triennale (Art. 11) e sarà approvata dal
Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Il documento, passato al vaglio del Ministero
degli Affari Esteri per quanto di competenza, indica gli obiettivi generali definendo gli
interventi di cui all’art. 6; il presente articolo da mandato alla Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la
Cooperazione Internazionale di indire un bando per le proposte progettuali dei soggetti
regionali e annualmente una Conferenza Regionale quale occasione di confronto e di
verifica delle iniziative intraprese. A provvedere al Programma Regionale è deputato,
secondo l’art. 12, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Attività
Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale attuando tutti gli atti previsti
dalla presente legge. In base all’art. 13 la Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia - Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale
svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire
l’integrazione tra le politiche della Regione e di tutti gli operatori della cooperazione
internazionale presenti sul territorio d’Abruzzo, creando tra le altre attività una banca dati
regionale delle attività intraprese; realizzando altresì un sistema informatico ed informativo
sulla Cooperazione Internazionale.
Il Titolo III "Organismi tecnici e strumenti di partecipazione" consta degli articoli 14 e 16.
La composizione del Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato
internazionale, enunciata nell’art. 14, ricalca quella della L.R. 105/89 inserendo anche
rappresentanze di Enti Locali, mondo della Ricerca, dell’Economia, della Protezione Civile
e del Corpo Diplomatico. La segreteria di tale Comitato è assicurata dal Servizio Attività
Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale. Con l’intento di favorire il
coordinamento fra i soggetti della Cooperazione regionale la Giunta regionale convoca
Tavoli Paese e istituisce un Forum della Cooperazione (art. 15); aderisce altresì
all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.).
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Il Titolo IV "Norme finali e transitorie" si compone degli articoli 17 e 19, enunciando
all’art. 17 le norme finanziarie e individuando il Capitolo di bilancio 61637 quale
depositario dei fondi disponibili sul Programma e rinominandolo «Fondo regionale per le
attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale». All’art. 18 sono
elencate le precedenti leggi regionali che si intendo abrogate a seguito dell’entrata in vigore
della presente; mentre nell’ultimo art. 19 viene esplicata la modalità di entrata in vigore.
Relazione della Commissione
Il presente progetto di legge di iniziativa consiliare - RABBUFFO - rubricato con il
n. 405/12 è stato assegnato in data 15.5.2012, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno
dei lavori del Consiglio regionale alla 1^ Commissione Consiliare Permanente.
La 1^ Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e AA.GG. lo ha esaminato
nel corso della seduta del 10.12.2013. In sede di esame è stato presentato e favorevolmente
accolto a maggioranza dei consiglieri presenti un emendamento a firma del consigliere
Rabbuffo riguardante la riformulazione dell’articolo 17 (Norma finanziaria). Sull’articolo
17 così come emendato, su tutti gli altri articoli nonché sull’intero testo la Commissione ha
espresso il proprio parere di merito favorevole a MAGGIORANZA dei consiglieri presenti.
Hanno votato a favore: Nasuti, Di Matteo, Ricciuti, Mincone, Prospero, Di Luca, Paolini e
Caramanico; si è astenuto il Consigliere Acerbo