DAILY NEWSn.3 11.01.2016 - Studio Professionale Lorena Mori
Transcript
DAILY NEWSn.3 11.01.2016 - Studio Professionale Lorena Mori
N.3 del 11.01.2016 Le Daily News A cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Lo studio del MEF sui frontalieri In data 12 ottobre 2015 il MEF ha pubblicato un documento intitolato “I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, Carburante di qualità nel motore dell’economia elvetica, in particolare ticinese”. Il documento, che sarà oggetto della presente analisi, oltre a fornire interessanti dati statistici, permette di fare il punto sul regime fiscale dei frontalieri attuale e sulle evoluzioni future. Sono numerosi i fattori di natura geografica e storica che hanno favorito l’intensificarsi del fenomeno dei frontalieri. Non va trascurata la continuità geografica e l’uguaglianza della lingua. La Svizzera ha avuto, attraverso i lavoratori frontalieri, l’opportunità di acquisire competitività internazionale attraverso una riduzione del costo del lavoro. Si tratta di un aspetto particolarmente importante in considerazione della forte rivalutazione del franco Svizzero intervenuta negli ultimi anni. I vantaggi, tuttavia, non mancano anche per i paesi di provenienza. Infatti, per le regioni italiane di partenza, il frontalierato permette di acquisire redditi (salari e ristorni sulle imposte prelevate in Svizzera) grazie all’offerta di manodopera nei confinanti Cantoni, con una produttività in linea con quella svizzera nei ruoli lavorativi svolti. Il fenomeno, peraltro, ha comportato un certo sovraccarico della rete viaria. Il documento di recente emanazione affronta le seguenti aree tematiche: l’entità e la geografia dei flussi; il quadro giuridico del trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri italiani; analisi del mercato del lavoro nel Canton Ticino, verso il quale si dirige la quota prevalente dei frontalieri italiani; analisi dei fattori che favoriscono la mobilità dei frontalieri verso il cantone (differenziali salariali e ciclo economico asincrono). L’entità e la geografia dei flussi Le statistiche sui frontalieri sono particolarmente accurate in quanto, mentre in ambito europeo vige il principio di libera circolazione delle persone, la Confederazione elvetica prevede un regime peculiare di soggiorno e di occupazione fondato sul permesso di 1 lavoro. L’unità di analisi riguarda tutti i frontalieri stranieri, ossia i lavoratori di nazionalità straniera in possesso di un’autorizzazione specifica per frontalieri (cosiddetto “permesso G”) e che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Il permesso G è concesso ai frontalieri soltanto sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto con un datore di lavoro svizzero. Anche per esercitare un’attività come lavoratore indipendente è previsto il rilascio del permesso, con modalità lievemente differenti. Si possono presentare i seguenti tre casi, che si differenziano a seconda della durata: 1. se l’impegno lavorativo è inferiore a tre mesi per anno, non è necessario il permesso, ma vige comunque l’obbligo di completare una dichiarazione di notifica; 2. se l’impegno lavorativo è compreso tra tre mesi e un anno, è previsto un permesso “breve”, concesso a chi detiene contratti a tempo determinato e della stessa durata del contratto in questione; 3. se il contratto prevede un impegno lavorativo di durata superiore a un anno o a tempo indeterminato, è prevista la concessione di un permesso “lungo”, della durata di cinque anni, chiamato “Permesso G”. La grande maggioranza dei frontalieri ha il Permesso G, in quanto i datori di lavoro svizzeri tendono a assumere a tempo indeterminato, molto più che in Italia, perché comunque mantengono libertà di licenziare con relativa facilità. Il numero dei frontalieri italiani che nel secondo trimestre del 2015 hanno lavorato in Svizzera è risultato pari a circa 69 mila unità1. Il 90% dei frontalieri italiani opera in Ticino. Il numero è cresciuto nel tempo ma ha subito una decelerazione nelle ultime annualità. Le province italiane di provenienza più significative sono Varese e Como. Poi si colloca quella di Verbano-Cusio-Ossola (oltre 5 mila). Più contenuti risultano invece i flussi dalle altre province confinanti (Sondrio, Lecco, Aosta, Bolzano). Il lavoratore dipendente all’estero Il tema dei redditi di lavoro dipendente è disciplinato all’art. 15 del modello Ocse. Il paragrafo 1 prevede la scontata regola generale secondo cui il reddito è imponibile nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa se questo coincide con il paese di residenza del lavoratore. Se, tuttavia, il lavoro viene svolto nell’altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’altro Stato. Il mancato utilizzo dell’espressione “soltanto” non esclude la tassazione nel paese di residenza del contribuente. Ciò significa che il reddito sarà tassato in entrambi i paesi, con la concessione di un credito d’imposta da parte del paese di residenza. In sostanza, non si contempla una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista dalla normativa interna. 1 La maggior parte dei frontalieri provengono dalla Francia. 2 Una disposizione di questo tipo avrebbe potuto creare degli appesantimenti non giustificati da un distacco di breve durata. Il Modello di Convenzione ha quindi introdotto un temperamento a tale regola, prevedendo una più agevole imposizione esclusivamente nel paese di residenza del lavoratore se risultano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: il beneficiario della remunerazione soggiorna nell’altro Stato per non più di 183 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi che inizia o finisce nell’anno fiscale considerato; le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nello Stato in cui si svolge l’attività. Potrebbe essere il suo vecchio datore di lavoro italiano che lo ha distaccato; l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato in cui si svolge l’attività di dipendente. Da ciò si può agevolmente intuire come la ratio della disposizione sia quella di impedire che sugli impieghi di personale all’estero di breve durata si esercitino effetti fiscali penalizzanti, quanto meno sotto il profilo burocratico degli adempi-menti dichiarativi. Ovviamente, il Modello OCSE deve essere valutato quando si fanno discorsi di carattere generale. Quando si approccia il caso concreto, bisogna esaminare la convenzione specifica di riferimento. La convenzione tra Italia e Svizzera non deroga rispetto alle indicazioni appena fornite. Vedremo, tuttavia, come sia prevista una disciplina particolare per i frontalieri. Il quadro giuridico del trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri italiani In base all’Accordo del 3 ottobre 1974 (ratificato dall’Italia con la legge 26 luglio 1975, n. 386), a differenza di quanto accade in via generale, le remunerazioni dei lavoratori frontalieri italiani sono imponibili solo in Svizzera. L’accordo prevede poi le modalità per la compensazione finanziaria (ristorni) operata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine. In sostanza, il 40 per cento del gettito fiscale prelevato sui salari dei frontalieri viene trasferita tramite un versamento unico, effettuato nel corso del primo semestre dell’anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, su un conto aperto presso il Ministero dell’economia e delle finanze italiano. Un apposito decreto ministeriale stabilisce i criteri di ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria a favore dei Comuni, formalmente individuati come di confine, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine. Attualmente la Svizzera ha in vigore accordi bilaterali sui frontalieri con Austria, Francia, Germania, Italia e Leichtenstein. L’Italia ha stipulato accordi sui frontalieri con Austria, Francia, San Marino e Svizzera. Negli accordi esistenti, i criteri impositivi variano ma prevale la tassazione nel Paese di residenza del lavoratore. 3 La successiva tabella propone il regime fiscale dei frontalieri secondo le regole svizzere. Tabella n. 1 - I frontalieri negli accordi con la Svizzera Germania Tassazione concorrente, ma il prelievo sul lavoratore tedesco in svizzera è “plafonato” a un massimo del 4,5 percento del salario Austria Tassazione concorrente, ma l’austria riceve una parziale compensazione delle imposte prelevate in svizzera sui frontalieri austriaci Francia Cantone di ginevra la tassazione concorrente Per i cantoni francofoni escluso ginevra la tassazione esclusiva in francia, con parziale compensazione ai cantoni delle imposte prelevate in francia Italia Tassazione esclusiva in svizzera, con parziale compensazione a favore dell’italia del gettito prelevato in svizzera Leichtenstein Tassazione esclusiva nel paese di residenza (leichteinstein), senza compensazioni Come emerge dalla tabella precedente, nel caso della Germania la tassazione dei frontalieri è plafonata. Nel caso dell’Italia e dell’Austria, invece, vi sono dei rimborsi compensativi. Nel caso dei cantoni francofoni, dove non c’è la tassazione, i rimborsi compensativi giungono dalla Francia, ossia dal Paese di residenza del lavoratore. L’accordo tra Svizzera e Italia è “anomalo” rispetto agli altri accordi sopra esaminati, nel senso che è l’unico a non prevedere la tassazione nel paese di residenza, almeno come tassazione concorrente. La tassazione esclusiva in Svizzera comporta una differenza di trattamento fiscale rispetto ai residenti italiani che lavorano in Italia, o in altro paese confinante con l’Italia: dato che l’imposizione sui redditi in Svizzera è notevolmente più bassa di quella vigente in Italia (il divario si è ampliato dagli anni settanta ad oggi), i salari dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera subiscono un carico impositivo notevolmente più basso di quello cui sono assoggettati gli altri lavoratori residenti in Italia2. In materia di sicurezza sociale, si segnala l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la UE (ALCP), entrato in vigore il 1°giugno 2002, che introduce nei rapporti tra la Svizzera e l’Unione Europea (quindi anche l’Italia) le norme di libera circolazione applicate in seno alla UE. 2 Vedremo che il salario elvetico è sensibilmente superiore a quello italiano ed il divario aumenta se si valuta il netto anziché il lordo. 4 L’Articolo 9 sancisce il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori a motivo della propria cittadinanza per quanto riguarda, in particolare: condizioni di impiego e di lavoro, retribuzione, vantaggi fiscali e sociali. referendum, il Popolo svizzero si è Tuttavia, il 9 febbraio 2014, con espresso a favore di una limitazione dell’immigrazione. Italia e Svizzera hanno convenuto di rivedere l’accordo sui lavoratori frontalieri. Questi sono i principi informatori presenti nella roadmap collegata all’accordo del 23 febbraio 2015: passare dall’unilateralità dell’Accordo alla bilateralità . Attualmente l’accordo regola solo il caso del frontaliere italiano che lavora in Svizzera. Introdurre una tassazione concorrente, sia nel paese dove viene prestato il lavoro, sia nel paese di residenza. Il paese dove è esercitata l’attività lavorativa preleverà una ritenuta alla fonte, fino a un massimo del 70 per cento di quanto dovuto in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali: regionali e comunali in Italia, cantonali e municipali in Svizzera). Lo stato di residenza applicherà poi le proprie imposte sui redditi, con detrazione di quanto assolto alla fonte nell’altro stato. Il percorso sarà graduale, in quanto il livello impositivo italiano è estremamente più alto rispetto a quello elvetico. Con l'applicazione del nuovo sistema impositivo, la retrocessione del 40% dell’imposta prelevata sui frontalieri, che è destinata ai Comuni di residenza degli stessi frontalieri verrà meno in quanto anche l’Italia acquisirà potestà impositiva. Secondo il roadmap, in prospettiva, muterà anche la definizione di frontaliere. Le casistiche saranno le seguenti: i) i lavoratori frontalieri saranno lavoratori salariati che lavorano in Regioni e Cantoni posti alla frontiera tra Italia e Svizzera; ii) i lavoratori frontalieri saranno quelli residenti in Comuni posti in una fascia di venti chilometri dalla frontiera italo-svizzera; iii) in via di principio, i lavoratori frontalieri saranno coloro che fanno ritorno ogni giorno nel domicilio di residenza. La roadmap definisce anche il percorso che le due parti intendono seguire in caso di cancellazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le ipotesi prospettate sono: la tassazione esclusiva in Italia con ristorni alla Svizzera; 5 la tassazione alla fonte su una quota del salario e poi tassazione concorrente nel paese di residenza con credito dell’imposta prelevata alla fonte; la tassazione alla fonte su una quota del salario e poi tassazione nel paese di residenza solo sulla quota di salario non tassato alla fonte; la tassazione alla fonte con aliquota proporzionale, ma soggetta a un limite massimo (come nell’Accordo tra Svizzera e Germania) e poi tassazione concorrente nel paese di residenza con credito dell’imposta prelevata alla fonte. Analisi del mercato del lavoro nel Canton Ticino, verso il quale si dirige la quota prevalente dei frontalieri italiani Nel Cantone i frontalieri nel 2014 hanno rappresentato il 26,9 per cento degli occupati, a fronte del 5,8 per cento riferito a tutti i frontalieri presenti nell’intera Confederazione. Si tratta di una presenza massiva ma che, concretamente, non ha tolto opportunità occupazionali agli autoctoni. Infatti, a fronte dell’ingresso massiccio dei frontalieri non è aumentato il tasso di disoccupazione locale. Il frontaliero rappresenta un soggetto culturalmente vicino allo Svizzero ma con un livello retributivo minore. I frontalieri sono prevalentemente impiegati nel settore dei servizi e non tanto nel manifatturiero. Negli ultimi 10/15 anni, tuttavia, al fenomeno del frontalierato si è associato in maniera crescente quello della migrazione significativa di imprese a capitale e conduzione manageriale italiana. Il Canton Ticino ha attivato politiche di attrazione degli investimenti. Analisi dei fattori che favoriscono la mobilità dei frontalieri verso il cantone (differenziali salariali e ciclo economico asincrono) I trattamenti economici riservati al lavoro salariato sono notevolmente più elevati in Svizzera rispetto all’Italia: si può stimare che il rapporto tra i salari mensili lordi corrisposti in Svizzera e in Italia a parità di qualifiche sia superiore a 1,8. I differenziali sono riconducibili anche al notevole disallineamento del tasso di cambio del franco svizzero valutato a parità di potere d’acquisto rispetto all’euro. Il forte differenziale tra i salari lordi nei due paesi è il riflesso dell’analogo differenziale nel costo della vita. Del forte disallineamento nei prezzi al consumo sono evidenza empirica i forti flussi (di segno inverso rispetto a quello dei frontalieri) dei consumatori elvetici residenti nelle zone prossime al confine, che si recano abitualmente negli Stati confinanti per effettuare i loro acquisti. Il minor livello fiscale elvetico permette di affermare che il divario tra i salari netti dei due Paesi è sicuramente maggiore dei salari lordi. Un altro elemento di interesse della Svizzera è stato l’andamento anticiclico rispetto all’economia italiana. A differenza del Piemonte e della Lombardia, la Svizzera ha immediatamente superato la crisi del 2008. La tassazione dei frontalieri nelle altre disposizioni convenzionali Il documento ci offre l’opportunità per ricordare il regime fiscale dei frontalieri anche nei Paesi diversi dalla Svizzera. Come già evidenziato in precedenza, il reddito generato dal lavoratore frontaliero sarà tassato, generalmente, sia nello Stato di residenza del soggetto (worldwide principle) 6 che nello Stato ove il reddito viene prodotto, generando, di conseguenza, una doppia imposizione. Al fine di evitare la doppia imposizione, l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali (che, come noto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna). Generalmente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia seguono il modello OCSE. Come abbiamo già avuto modo di esaminare, le convenzioni prevedono un sistema di imposizione sia nel Paese della fonte che in quello di residenza del soggetto. Più eterogenee sono invece le regole previste per i frontalieri. Abbiamo già esaminato il caso del frontaliere con la Svizzera. Esamineremo ora le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi confinanti diversi dalla Svizzera. La Convenzione Italo - Francese La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia all’articolo 15, paragrafo 4, sancisce che “i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti”. La disposizione richiamata prevede, per i redditi dei lavoratori frontalieri, una potestà impositiva esclusiva nel Paese di residenza del frontaliero, che soggiace pertanto alle relative norme di diritto interno. In particolare: qualora il soggetto frontaliero sia fiscalmente residente in Francia, verrà esercitata la potestà impositiva esclusiva francese; diversamente, qualora il frontaliero sia fiscalmente residente in Italia, troverà applicazione la normativa interna italiana, precedentemente analizzata. Tuttavia, non viene precisato il limite entro il quale considerare un lavoratore frontaliero. Sul tema, il protocollo della Convenzione sancisce al punto 9 che ” per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera”. La disposizione presente nel protocollo sembra definire l’ambito soggettivo dei lavoratori frontalieri a coloro che risiedono esclusivamente nelle Regioni o Dipartimenti situati al confine. Di conseguenza, per l’Italia il confine tocca tre regioni: Valle d’Aosta; Piemonte; Liguria. Per ciò che concerne la Francia, la linea di confine interessa cinque dipartimenti: Savoia; 7 Savoia; Alte Alpi; Alpi dell'Alta Provenza; Alpi Marittime. Si propone il seguente esempio. Tizio residente a Imperia si reca tutti i giorni in Francia in quanto lì svolge un’attività di lavoro dipendente. Tizio percepisce redditi in Francia per euro 30.000. In tal caso, troverà applicazione la disposizione Convenzionale in tema di frontalieri in quanto: Tizio risiede in una Regione confinante con la Francia (Liguria); Tizio è fiscalmente residente in Italia. Di conseguenza, i redditi da lavoro dipendente percepiti da Tizio in Francia, saranno tassati esclusivamente in Italia e, quindi, tenendo conto della franchigia di euro 7.500. Si evidenzia come la ratio sia quella di semplificare gli adempimenti del contribuente lasciando peraltro la potestà impositiva al paese dove il soggetto torna a casa alla sera e dove generalmente utilizza i servizi come quello sanitario. La Convenzione Italia - Austria La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e l’Austria all’articolo 15, paragrafo 4, prevede che “allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un’attività dipendente nell’altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente”. La disposizione convenzionale richiamata sancisce una potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del frontaliero, limitatamente ai redditi derivanti dall’attività svolta nel paese estero, che rimane quindi soggetto alle norme interne di tale Stato. Pertanto: qualora il soggetto frontaliero sia fiscalmente residente in Austria, troverà applicazione la normativa interna austriaca; nel caso in cui il frontaliero sia fiscalmente residente in Italia, si rende applicabile la normativa interna italiana. Nel caso di specie è interessante segnalare che si definisce frontaliero chi attraversa abitualmente la frontiera per recarsi a lavoro; tale criterio sembrerebbe operare una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Italia. 8 Inoltre, ci si riferisce ai soggetti che abitano nei “pressi della frontiera”. Non si capisce se si faccia riferimento, come fatto nella Convenzione con la Francia, alle sole Regioni confinanti, o si utilizzi un criterio più ampio. Si propone il seguente esempio. Caio, residente a Trento, lavora in Austria ove svolge un’attività di lavoro dipendente, e ritorna in Italia nel week - end. Caio percepisce redditi in Austria per euro 60.000. In tal caso, si può ritenere ragionevole supporre che trovi applicazione il disposto convenzionale in tema di frontalieri, in quanto: Caio risiede nei pressi della frontiera; Caio è fiscalmente residente in Italia. Tuttavia, è necessario stabilire se il rientro di Caio in Italia una volta la settimana lo escluda dall’applicazione delle disposizioni in tema di frontalieri. Come detto, la Convenzione fa riferimento al ritorno “abituale” nel paese di residenza. Si segnala che, nell’incertezza applicativa delle norme convenzionali, Caio può chiedere l’avvio di una procedura amichevole regolata dall’articolo 25 della Convenzione, e sul quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la C.M. 21/E/2012. Qualora si ritenga trovi applicazione l’art. 15 della Convenzione, i redditi da lavoro dipendente percepiti da Caio in Austria saranno tassati esclusivamente in Italia e, quindi, tenendo conto della franchigia di euro 7.500. Nel caso in cui Caio non rientri nella definizione di “lavoratore frontaliero”, troverà applicazione la disciplina generale dettata dall’art. 15, paragrafo 1. In sostanza, Caio sarà tassato sia in Austria sia in Italia e l’Italia concederà un credito per le imposte pagate all’estero. La Convenzione Italia -Slovenia La Convenzione Italia – Slovenia non prevede una norma specifica per i lavoratori frontalieri. Si segnala, che norme specifiche per i frontalieri non esistono neanche nella Convenzioni stipulate con la Croazia e con la ex – Jugoslavia. Di conseguenza, troveranno applicazione le norme convenzionali relative alla determinazione alla potestà impositiva del lavoro subordinato, rinvenibili nell’articolo 15, paragrafi 1 e 2. In particolare, le norme richiamate prevedono che i redditi di un lavoratore residente in uno stato 9 contraente sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa se questo coincide con lo stato di residenza. Se, tuttavia, il lavoro è svolto nell’altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’altro Stato. Il mancato utilizzo dell’espressione “soltanto” non esclude la tassazione nel Paese di residenza del contribuente. Ciò significa che il lavoro è svolto in uno stato diverso dallo stato di residenza del soggetto, il reddito sarà tassato in entrambi i Paesi. L’art. 24 della Convenzione prevede il credito d’imposta come metodo per eliminare la doppia imposizione. La Convenzione Italia – San Marino La Convenzione tra Italia e San Marino è stata stipulata il 21.03.2002 ma non è entrata in vigore solo nel 2014. Nel protocollo aggiuntivo, parafato il 25.06.2009, all’articolo 6 si prevede che per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia. Tab. n. 1 - Le Convenzioni stipulate dall’ Italia Paese Articolo di Potestà impositiva e definizione di frontaliero riferimento Austria Art. 15, paragrafo 4 Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Si definisce frontaliero chi attraversa abitualmente la frontiera per recarsi a lavoro; tale criterio sembrerebbe operare una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Italia. Francia Art. 15, paragrafo 4 Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Si definisce che il concetto di “zona di frontiera” è il seguente: il confine dell’Italia tocca tre regioni alle quali sarà limitato l’ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali in tema di frontalieri: Valle d'Aosta; Piemonte; Liguria. Per ciò che concerne la Francia, la linea di confine interessa cinque dipartimenti: Alta Savoia; Savoia; Alte Alpi; Alpi dell'Alta Provenza; Alpi Marittime. 10 Slovenia Art. 15, paragrafo 1 e Potestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto. 2 I frontalieri: imposte patrimoniali e modulo RW Quando si affronta il tema dei frontalieri, giunge alla mente anche il tema della collegata disciplina del monitoraggio fiscale e delle patrimoniali estere (IVIE e IVAFE). In particolare è bene precisare che: i lavoratori frontalieri fiscalmente residenti in Italia scontano le nuove imposte patrimoniali sui beni esteri (immobili e attività finanziarie) che, come noto, riguardano tutte le persone fisiche residenti in Italia a prescindere dal fatto che lavorino all’estero come frontalieri; i lavoratori frontalieri sono esonerati dalla segnalazione nel modulo RW degli investimenti finanziari e patrimoniali detenuti nel paese nel quale è svolta l’attività lavorativa (articolo 38, co. 13 D.L. 78/2010 e C.M. n.45/2010). Va evidenziato come l’art. 38 co. 13 presenti un ambito applicativo più ampio rispetto a quello dei frontalieri. Infatti, la norma fa riferimento ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Innanzitutto non si pongono limiti territoriali come la fascia dei 20 km o le regioni confinanti. Inoltre non è detto che si tratti di Stati (Paesi) confinanti in quanto si fa riferimento anche ai Paesi limitrofi. Ben potrebbe ad esempio essere il caso di un soggetto fiscalmente residente a Trieste che lavora in Croazia. La categoria dei frontalieri rappresenta quindi un sottoinsieme di quella più ampia individuata dal comma 13. Va tuttavia notato come l’esonero dalla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio, non esclude la debenza delle patrimoniali estere che devono essere liquidate nel medesimo quadro RW. A conti fatti, la compilazione del quadro RW deve essere operata comunque. Possiamo comunque rilevare come, in caso di mancata compilazione, saranno dovute solo le sanzioni relative alle patrimoniale non anche le più onerose sanzioni relative al monitoraggio fiscale3. La franchigia di 7.500 euro In precedenza abbiamo avuto modo di illustrare che nel caso dei frontalieri, esiste una franchigia dal reddito imponibile che a partire dal 2015 è stata innalzata da 6.700 Euro a 7.500 Euro. Più in particolare, l’esenzione da IRPEF opera per i redditi di lavoro 3 Nel caso della Svizzera la sanzione è attualmente fissata al 6%. 11 conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi (cosiddetti lavoratori frontalieri). A ben vedere la definizione di frontaliero ai fini della franchigia coincide con quella dell'art. 38, co. 13 D 78/2010 ma differisce dalla definizione convenzionale. Il caso più eclatante è quello della svizzera, dove il frontaliero ai fini della esenzione in Italia è il lavoratore residente nella fascia dei 20 km. Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 chilometri, tuttavia, è applicabile la disciplina della franchigia (di 7.500 euro) e del credito d’imposta. L'articolo 1 Comma 690 L. 190/2014 stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro. L'art. 1 co. 175 L. 174/2013 fa riferimento al reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano. Copyright© La Lente sul Fisco 12