la fiduciaria e gli accordi di ristrutturazione

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la fiduciaria e gli accordi di ristrutturazione
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
ED AFFIDAMENTO FIDUCIARIO DEL PATRIMONIO
DEL DEBITORE
L’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO DEL PATRIMONIO, QUALE
STRUMENTO ADOTTATO ALL’
ALL’INTERNO DI UN PIANO IN BASE AL
QUALE VIENE RAGGIUNTO UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE,
CHE PREVEDE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI
ESTRANEI ALL’
ALL’ACCORDO STESSO, MEDIANTE LA LIQUIDAZIONE,
LA CUSTODIA E LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO.
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La previsione di legge
Gli articoli da 6 a 14 della Legge n° 3 del 27 gennaio
2012 disciplinano “le situazioni di sovraindebitamento non
soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali
(art. 6.1)
E consentono che il debitore raggiunga con i propri creditori
“un accordo si ristrutturazione dei debiti” “sulla base di un
piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori
estranei all’accordo stesso”.
Il piano può prevedere garanzie e “l’eventuale liquidazione
dei beni” appartenenti al debitore (art. 7.1).
“Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio
del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e
la distribuzione del ricavato ai creditori”.
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Il concetto di affidamento fiduciario
vs fiducia
L’art. 7 della Legge n° 3 del 27 gennaio 2012 afferma
“il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio
del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia
e la distribuzione del ricavato ai creditori ”
Viene richiamato testualmente l’affidamento fiduciario, in un
contesto contrattuale e quindi, verrebbe da dire il “contratto
di affidamento fiduciario”, e non del vagheggiatto “contratto
di fiducia”.
Per “contratto di affidamento fiduciario” possiamo
intendere il contratto per mezzo del quale un soggetto,
affidante, conviene con un altro, affidatario,
l’individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di
uno o più soggetti in forza di un programma, la cui
attuazione è rimessa all’affidatario.
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- Il concetto di affidamento fiduciario
vs fiducia
Il concetto di “affidatario” cui rinvia l’art. 7, è quella di un
soggetto terzo tra le parti.
Non si tratta di un soggetto interposto, di un mero
mandatario soggetto alle istruzioni del mandate.
Si tratta invece idi un soggetto indipendente, che non può
trarre vantaggi per sé e deve agire unicamente nel
perseguimento del programma (la liquidazione, la custodia
e la distribuzione del ricavato ai creditori ).
Il programma (piano) è l’oggetto del contratto.
Il contratto di affidamento fiduciario (come i ltrust) è
caratterizzato da attività da compiere sui beni, in un certo
modo ed in vista di un certo fine.
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Indipendenza ed obbligazioni fiduciarie connesse nel
contratto di affidamento fiduciario
L’indipendenza di agire è necessaria per la configurazione del
contratto di affidamento fiduciario ed è accompagnata da uno
specifico connotato: la fiduciarietà e le necessariamente connesse
obbligazioni fiduciarie.
Queste ultime sono intese come nel diritto dei trust:
-Indirizzamento della attività al solo vantaggio dei beneficiari;
-Assenza di conflitti di interessi;
-Buona fede.
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Segregazione del patrimonio nel contratto di affidamento
fiduciario
La segregazione del patrimonio sul quale l’affidatario opera
diventa un elemento imprescindibile del contratto di affidamento
fiduciario. I beni non debbono essere distolti dalle finalità alle
quali l’attività è preordinata, cioè dall’attuazione del programma,
vale a dire si proceda a “la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori”.
I beni non sono disponibili per i suoi creditori personali come
invece accade nel tradizionale negozio fiduciario.
La segregazione è presente senza limitazioni:
-Nessuna obbligazione personale dell’affidatario comporta alcuna
responsabilità sui beni che gli furono trasferiti o dei diversi beni
che in un qualunque momento costituiscono il patrimonio sul
quale egli opera, mentre delle obbligazioni contratte
dall’affidatario risponde solo tale patrimonio.
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Alcuni contenuti del contratto di affidamento fiduciario
Le pattuizioni fra debitore sovraindebitato e creditori potranno
naturalmente dare specifci contenuti al programma legale (di cui
l’art. 7 della legge n° 3 del 27 gennaio 2012), adattandolo alle
specifiche circostanze, determinanado di conseguenza la stesura
del contratto di affidamento fiduciario.
Ad esempio:
- Sostituzione del fiduciario su richiesta dei creditori o su richista
del medesimo fiduciario od in conseguenza di eventi quali la morte
o la sopravvenuta incapacità;
- Cessione del contratto.
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Cenni di prassi notarile in riferimento al contratto di
affidamento fiduciario.
La prassi notarile si sta avvicinando al contratto di affidamento
fiduciario, quale alternativa civilistica al trust. Sono stati
ricevuti alcuni atti pubblici, sono avvenute alcune trascrizioni
quando i contratti riguardavano beni immobili.
Rispetto al trust, necessariamente retto da una legge straniera,
il contratto di affidamento fiduciario è rettoa da legge italiana
ed in base ad essa interpretato e adempiuto.: questo è un
indubbio vantaggio ma anche un rischio, perché spontanea è la
tendenza all’omologazione con tipi negoziali conosciuti (per
esempio il mandato) e quindi la perdita delle specificitò
delineate in precedenza.
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