elemento fiduciario del rapporto di lavoro.
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elemento fiduciario del rapporto di lavoro.
Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE CONTRATTI COLLETTIVI Articoli L’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro dei dipendenti bancari Olimpio Stucchi LabLaw Studio legale Ai fini della giusta causa di licenziamento, la valutazione dell’idoneità del comportamento tenuto dal lavoratore rispetto ad una lesione del vin colo fiduciario appare più severa nelle ipotesi in cui sia coinvolto un dipendente bancario: un’analisi an che alla luce della giurisprudenza formatasi in mate ria e della contrattazione collettiva di settore N. 12 - 16 marzo 2012 21 novembre 2000, n. 15004). Nel rapporto di lavoro, la fiducia può essere definita, anche sulla base del combinato disposto degli art. 2094 e 2104 c.c., come l’affidamento riposto dal datore di lavoro nell’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel singolo contratto di lavoro. Affidamento che, in tali rapporti, assume massimo rilievo, non solo trattan dosi di rapporti di durata, aventi (normalmente) ad oggetto un «facere», ma anche perché trattasi di La recente sentenza della Corte di Cassazione n. rapporti in cui vi è necessariamente l’immissione di 1403 del 31 gennaio 2012 (in Guida al Lavoro n. un parte (il prestatore) nella sfera di interessi della 8/2012, pag. 16), costituisce un valido spunto per controparte, tanto che la scelta del dipendente ten affrontare il tema del ruolo dell’elemento fiduciario de di fatto ad essere guidata da un intuitus personae. nel lavoro subordinato, in particolare rispetto alle Affidamento e intuitus personae crescenti proporzio nalmente in ragione delle funzioni ri valutazioni che di solito debbono esse coperte in azienda dal singolo lavorato re svolte in materia di sussistenza o me re, e che assumono connotazioni di Art. 4 Ccnl no della giusta causa di licenziamento particolare genere in relazione al setto nelle aziende del settore creditizio (nel Dirigenti Credito re merceologico in cui l’azienda opera, caso di specie, la Corte Suprema ha e art. 34 alla singola normativa di settore ed agli ritenuto legittimo il licenziamento irro Ccnl Credito interessi generali potenzialmente in gato ad un direttore di filiale di un noto gioco. Non a caso, si è detto che: «Ai Istituto di Credito, per aver questi più volte effettuato operazioni sul mercato finanziario fini della fiducia, assumono rilievo il potere di scelta senza le necessarie provviste, in evidente spregio discrezionale (attribuito al dipendente): potere che, della vigente normativa, e per aver più volte conces presupponendo pieno affidamento, determina la dila so aumenti di fido senza la necessaria valutazione zione della fiducia necessaria alla specifica mansione; del merito creditizio e la sussistenza di adeguate alla dilazione di questa fiducia astrattamente necessa ria, corrisponde la restrizione del comportamento con garanzie). Nel nostro ordinamento esistono, come ben noto, cretamente idoneo ad escludere la fiducia stessa (più disposizioni definite clausole generali, le quali, in ampia è la fiducia necessaria, più limitato è il fatto ragione del contenuto normativo generico, necessi sufficiente ad escluderla)» (Cass., sez. lav., n. 15004/ tano di una specificazione derivante dall’interpreta 2000). zione e dall’applicazione delle stesse. Finalità di sif Nei casi concreti, quindi, l’elemento fiduciario si fatto meccanismo è l’adeguamento della norma alla atteggia diversamente per ogni singola posizione lavorativa e, a parità di posizioni omologhe, si realtà e alla modificazione indotta dal tempo. Tra le clausole appena ricordate, rientrano sicura connota diversamente nei singoli settori merceo mente gli articoli 2104, 2105 e 2119 c.c. In partico logici di appartenenza. Posto che l’elemento fidu lare, a riguardo di tale ultima disposizione, la giuri ciario ha intensità che si differenzia in ragione sprudenza ha da tempo riconosciuto come: «Poiché della qualità e della natura del singolo rapporto, il rapporto di lavoro, per l’oggetto della prestazione nonché della tipicità anche normativa del singo (attività di collaborazione) e per la sua protrazione nel lo settore merceologico, ne consegue che esso tempo, è fondato sulla fiducia, questa essendo fattore deve, volta per volta, modularsi sia in funzione che nella protrazione deve pur tacitamente permanere, della posizione delle parti e dell’oggetto delle come condiziona, con la propria esistenza, l’afferma mansioni, sia del grado di affidamento che esse zione del rapporto, in egual modo ne condiziona, con richiedono. Nell’ambito di questa concreta valuta la propria cessazione, la negazione» (Cass., sez. lav., zione, proprio perché il rapporto di lavoro è desti 93 CONTRATTI COLLETTIVI Articoli nato a protrarsi nel tempo e la funzione della fiducia ha natura permanente, poiché si esplica in siffatta protrazione, ogni condotta del lavoratore assume determinante rilievo non solo ai fini del l’adempimento degli obblighi a suo carico, ma anche rispetto alla prognosi di correttezza in itine re dell’adempimento futuro (ex plurimis, Cass., sez. lav., 2 febbraio 1998, n. 1016). N. 12 - 16 marzo 2012 94 Elemento fiduciario e settore credito Quanto sopra diviene oggetto di valutazione mol to più rigorosa tutte le volte in cui i lavoratori interessati appartengano al settore creditizio. Det to altrimenti, la valutazione della idoneità del comportamento tenuto dal dipendente rispetto ad una lesione del vincolo fiduciario è solitamente molto più severa nelle ipotesi in cui sia coinvolto un dipendente bancario. E tutto ciò non deve stupire, non solo in ragione di un orientamento giurisprudenziale sicuramente consolidato in virtù del quale: «Nell’ipotesi di un dipendente di un istitu to di credito, l’idoneità del comportamento contesta to a ledere il rapporto fiduciario, rapporto che è più intenso nel settore bancario, deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di danno effettivo per il datore di lavoro, venendo minato non solo l’affidamento che quest’ultimo ripo ne nei confronti del proprio dipendente, ma anche quello, particolarmente delicato, che il pubblico ripo ne nella lealtà e nella correttezza dei dipendenti e funzionari bancari» (Cass., sez. lav., 12 aprile 2010, n. 8641), ma anche in ragione dell’applica zione del criterio posto dall’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui: «Nell’adempimento delle obbliga zioni inerenti all’esercizio di un’attività professiona le, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla na tura dell’attività esercitata». Se, dunque, per qualsiasi rapporto di lavoro, può oggi ritenersi superata l’idea che il lavoratore pos sa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro e ciò in quanto si richiede che la prestazione lavorativa sia esegui ta con l’impegno e la professionalità tipica delle mansioni affidate, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta dal lavoratore ed osservando le disposizioni impartite dall’impren ditore, allora, nel caso specifico dei dipendenti bancari, la valutazione del corretto adempimento degli obblighi assunti e la valutazione prospettica della correttezza futura sarà estesa a tutti quegli obblighi che gravano in capo agli stessi. In poche parole, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte comporta che il dipendente debba puntualmente dare esecuzione non solo alle obbligazioni principali, più legate alla presta zione lavorativa, ma anche a tutti gli obblighi ac Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE cessori che contraddistinguono lo specifico rap porto di cui si discute e che, nel caso precipuo dei dipendenti bancari atterrà anche (se non addirit tura principalmente) al rispetto della specifica nor mativa di settore (a titolo esemplificativo, si pos sono ricordare: Dlgs n. 58/1998 e suo regola mento attuativo, Dlgs n. 385/1993, Dlgs n. 231/ 2007), persino nelle condotte extralavorative. L’affermazione precedente risulta coerente con quanto statuito dal vigente Ccnl Credito (8 dicembre 2007, rinnovato il 19 gennaio 2012) all’art. 34, ove è previsto che: «Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità». Anche il Ccnl dei Dirigenti del Credito (10 gennaio 2008) prevede all’articolo 4 quanto segue «Al diri gente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell’im presa, o comunque incompatibile con i doveri d’ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finan ziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di Organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge». I Ccnl Dopo il recente rinnovo del Ccnl del Credito, è stato rinnovato in data 29 febbraio 2012 anche il Ccnl per i Dirigenti del settore (in questo stesso numero di Guida al Lavoro). L’intesa prevede la proroga al 30 giugno 2014 del Ccnl 10 gennaio 2008 sia per la parte economica, sia per la parte normativa e si inserisce nel quadro delle previsioni di cui all’Accordo quadro sugli assetti contrattuali del 24 ottobre 2011, recependo gli obiettivi di crescita, competitività e sviluppo per il settore definiti nell’accordo di ottobre, anche alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare. È chiaro, quindi, al di là degli specifici contenuti dell’intesa, i quali non toccano direttamente le tematiche oggetto del presene approfondimento, che la valutazione dell’elemento fiduciario, quale elemento caratterizzante il rapporto di lavoro, acquisisce in questo scenario un valore ancora più significativo per l’intero settore, come opportunamente evidenziato anche dal nuovo testo dell’art. 38 del Ccnl per i quadri direttivi e il personale del credito 8 dicembre 2007, rinnovato il 19 gennaio 2012, laddove si fa riferimento alle tutele per i fatti commessi nell’esercizio delle funzioni. La tutela prevista dal contratto collettivo, infatti, non trova attuazione in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa. CONTRATTI COLLETTIVI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Osservazioni conclusive Ciò premesso, risulta allora più agevole comprende re la ragione per cui, proprio nel caso dei dipendenti bancari, possono assumere rilevanza, ai fini della valutazione del corretto adempimento degli impegni assunti, anche le condotte tenute nella vita privata, in quanto idonee a ledere il vincolo fiduciario sotto stante il rapporto lavorativo. Condotte extralavorati ve che possono rivelarsi indici di una più o meno labile propensione al rispetto degli obblighi assunti e rilevare, dunque, nell’ottica della valutazione pro spettica dell’adempimento futuro, poiché potenzial mente atte a ledere gli interessi dell’impresa, tra cui rientra anche la reputazione del datore di lavoro (principi, peraltro, accolti da costante giurisprudenza a cui si rinvia: Cass., sez. lav., 19.12.2000, n. 15919; 6.3.2003, n. 3379; 9.8.2004, n. 15373). La valutazione più rigorosa della idoneità della con dotta del dipendente a ledere il vincolo fiduciario nel settore creditizio, trova ulteriore giustificazione nella peculiare configurazione degli interessi che contraddistinguono tale rapporto di lavoro: da un lato, l’interesse del datoreBanca al corretto adempi mento degli obblighi contrattuali, dall’altro l’interes se del pubblico (risparmiatoriinvestitori) alla corret tezza ed onestà dei dipendenti bancari anche in ragione della portata e dell’entità dei potenziali dan ni discendenti dall’inadempimento o dalla violazio ne di tutto quell’apparato normativo volto, appunto, a tutelare i risparmiatori. Coerenti con tutto quanto appena precisato, sono le varie pronunzie di giuri sprudenza, le quali nel corso degli anni, hanno con sentito di definire una casistica variegata di ipotesi atte ad individuare quei comportamenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare è stato afferma to che: «In materia di licenziamento disciplinare la valutazione della proporzionalità tra addebito e san zione va operata con riferimento ad almeno tre para metri: a) alla qualità del singolo rapporto, tenendo conto che, nell’ipotesi di dipendenti di Istituti di credi to, l’idoneità del comportamento censurato a ledere il rapporto fiduciario più intenso nel settore bancario deve essere valutata con particolare rigore e a prescin dere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro; b) al grado di affidamento richiesto per le specifiche mansioni del dipendente, tenendo con to che il vincolo fiduciario si amplia in relazione alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore: tanto più elevato è l’inquadramento del lavoratore, e tanto più severa deve essere la valutazione della gravità del com portamento; c) alla portata oggettiva dei fatti, attribu endo rilievo alla consapevolezza del dipendente delle proprie azioni ed omissioni, ed alla consapevolezza da parte di quest’ultimo di infrangere con la propria con dotta la normativa aziendale e tenendo conto che, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamen to disciplinare di un dipendente bancario, non può incidere la buona fede del dipendente né i suoi succes sivi tentativi di rimediare al danno, senza che in con trario possa addursi il rischio intrinseco all’attività bancaria il che esige comportamenti particolarmente prudenti per evitare danni» (Cass., sez. lav., 30 no vembre 2010, n. 24209). Limitando l’esame ai casi più significativi e recenti in cui la giurisprudenza ha avuto modo di confermare e applicare i principi sopra esposti, si possono menzionare: Cass., sez. lav., 8.8.2011, n. 17092; 30.11.2010, n. 24209; 12.4.2010, n. 8641; 23.4.2008, n. 10541. Analo ghe, inoltre, risultano le decisioni delle Corti di meri to, tra cui meritano menzione: Trib. Piacenza, 13.9.2011; Trib. Torino, 22.2.2010; Corte d’Appello di Napoli, 11.6.2009. In conclusione, può ritenersi oggi consolidato nel nostro ordinamento il principio in forza del quale gli obblighi gravanti sul lavoratore assumono una valenza particolare nel caso in cui questi sia un bancario, di talché la valutazione del giudice sul futuro adempimento degli obblighi su di questo gravante dovrà essere molto più rigorosa in virtù del peculiare ruolo che nel settore del credito è svolto dall’affidamento che tanto il datore quanto i risparmiatori devono poter riporre nella lealtà e cor rettezza dei singoli operatori. anche su Twitter N. 12 - 16 marzo 2012 http://twitter.com/GuidaalLavoro 95