elemento fiduciario del rapporto di lavoro.

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elemento fiduciario del rapporto di lavoro.
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
CONTRATTI COLLETTIVI
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L’elemento fiduciario nel rapporto
di lavoro dei dipendenti bancari
Olimpio Stucchi LabLaw Studio legale
Ai fini della giusta causa di licenziamento, la
valutazione dell’idoneità del comportamento
tenuto dal lavoratore rispetto ad una lesione del vin­
colo fiduciario appare più severa nelle ipotesi in cui
sia coinvolto un dipendente bancario: un’analisi an­
che alla luce della giurisprudenza formatasi in mate­
ria e della contrattazione collettiva di settore
N. 12 - 16 marzo 2012
21 novembre 2000, n. 15004). Nel rapporto di
lavoro, la fiducia può essere definita, anche sulla
base del combinato disposto degli art. 2094 e 2104
c.c., come l’affidamento riposto dal datore di lavoro
nell’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel
singolo contratto di lavoro. Affidamento che, in tali
rapporti, assume massimo rilievo, non solo trattan­
dosi di rapporti di durata, aventi (normalmente) ad
oggetto un «facere», ma anche perché trattasi di
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. rapporti in cui vi è necessariamente l’immissione di
1403 del 31 gennaio 2012 (in Guida al Lavoro n. un parte (il prestatore) nella sfera di interessi della
8/2012, pag. 16), costituisce un valido spunto per controparte, tanto che la scelta del dipendente ten­
affrontare il tema del ruolo dell’elemento fiduciario de di fatto ad essere guidata da un intuitus personae.
nel lavoro subordinato, in particolare rispetto alle Affidamento e intuitus personae crescenti proporzio­
nalmente in ragione delle funzioni ri­
valutazioni che di solito debbono esse­
coperte in azienda dal singolo lavorato­
re svolte in materia di sussistenza o me­
re, e che assumono connotazioni di
Art.
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Ccnl
no della giusta causa di licenziamento
particolare genere in relazione al setto­
nelle aziende del settore creditizio (nel Dirigenti Credito
re merceologico in cui l’azienda opera,
caso di specie, la Corte Suprema ha e art. 34
alla singola normativa di settore ed agli
ritenuto legittimo il licenziamento irro­ Ccnl Credito
interessi generali potenzialmente in
gato ad un direttore di filiale di un noto
gioco. Non a caso, si è detto che: «Ai
Istituto di Credito, per aver questi più
volte effettuato operazioni sul mercato finanziario fini della fiducia, assumono rilievo il potere di scelta
senza le necessarie provviste, in evidente spregio discrezionale (attribuito al dipendente): potere che,
della vigente normativa, e per aver più volte conces­ presupponendo pieno affidamento, determina la dila­
so aumenti di fido senza la necessaria valutazione zione della fiducia necessaria alla specifica mansione;
del merito creditizio e la sussistenza di adeguate alla dilazione di questa fiducia astrattamente necessa­
ria, corrisponde la restrizione del comportamento con­
garanzie).
Nel nostro ordinamento esistono, come ben noto, cretamente idoneo ad escludere la fiducia stessa (più
disposizioni definite clausole generali, le quali, in ampia è la fiducia necessaria, più limitato è il fatto
ragione del contenuto normativo generico, necessi­ sufficiente ad escluderla)» (Cass., sez. lav., n. 15004/
tano di una specificazione derivante dall’interpreta­ 2000).
zione e dall’applicazione delle stesse. Finalità di sif­ Nei casi concreti, quindi, l’elemento fiduciario si
fatto meccanismo è l’adeguamento della norma alla atteggia diversamente per ogni singola posizione
lavorativa e, a parità di posizioni omologhe, si
realtà e alla modificazione indotta dal tempo.
Tra le clausole appena ricordate, rientrano sicura­ connota diversamente nei singoli settori merceo­
mente gli articoli 2104, 2105 e 2119 c.c. In partico­ logici di appartenenza. Posto che l’elemento fidu­
lare, a riguardo di tale ultima disposizione, la giuri­ ciario ha intensità che si differenzia in ragione
sprudenza ha da tempo riconosciuto come: «Poiché della qualità e della natura del singolo rapporto,
il rapporto di lavoro, per l’oggetto della prestazione nonché della tipicità ­ anche normativa ­ del singo­
(attività di collaborazione) e per la sua protrazione nel lo settore merceologico, ne consegue che esso
tempo, è fondato sulla fiducia, questa essendo fattore deve, volta per volta, modularsi sia in funzione
che nella protrazione deve pur tacitamente permanere, della posizione delle parti e dell’oggetto delle
come condiziona, con la propria esistenza, l’afferma­ mansioni, sia del grado di affidamento che esse
zione del rapporto, in egual modo ne condiziona, con richiedono. Nell’ambito di questa concreta valuta­
la propria cessazione, la negazione» (Cass., sez. lav., zione, proprio perché il rapporto di lavoro è desti­
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nato a protrarsi nel tempo e la funzione della
fiducia ha natura permanente, poiché si esplica in
siffatta protrazione, ogni condotta del lavoratore
assume determinante rilievo non solo ai fini del­
l’adempimento degli obblighi a suo carico, ma
anche rispetto alla prognosi di correttezza in itine­
re dell’adempimento futuro (ex plurimis, Cass., sez.
lav., 2 febbraio 1998, n. 1016).
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Elemento fiduciario e settore credito
Quanto sopra diviene oggetto di valutazione mol­
to più rigorosa tutte le volte in cui i lavoratori
interessati appartengano al settore creditizio. Det­
to altrimenti, la valutazione della idoneità del
comportamento tenuto dal dipendente rispetto ad
una lesione del vincolo fiduciario è solitamente
molto più severa nelle ipotesi in cui sia coinvolto
un dipendente bancario. E tutto ciò non deve
stupire, non solo in ragione di un orientamento
giurisprudenziale sicuramente consolidato in virtù
del quale: «Nell’ipotesi di un dipendente di un istitu­
to di credito, l’idoneità del comportamento contesta­
to a ledere il rapporto fiduciario, rapporto che è più
intenso nel settore bancario, deve essere valutata con
particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza
di danno effettivo per il datore di lavoro, venendo
minato non solo l’affidamento che quest’ultimo ripo­
ne nei confronti del proprio dipendente, ma anche
quello, particolarmente delicato, che il pubblico ripo­
ne nella lealtà e nella correttezza dei dipendenti e
funzionari bancari» (Cass., sez. lav., 12 aprile
2010, n. 8641), ma anche in ragione dell’applica­
zione del criterio posto dall’art. 1176, comma 2,
c.c. secondo cui: «Nell’adempimento delle obbliga­
zioni inerenti all’esercizio di un’attività professiona­
le, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla na­
tura dell’attività esercitata».
Se, dunque, per qualsiasi rapporto di lavoro, può
oggi ritenersi superata l’idea che il lavoratore pos­
sa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative
a disposizione del datore di lavoro e ciò in quanto
si richiede che la prestazione lavorativa sia esegui­
ta con l’impegno e la professionalità tipica delle
mansioni affidate, usando la diligenza richiesta
dalla natura dell’attività svolta dal lavoratore ed
osservando le disposizioni impartite dall’impren­
ditore, allora, nel caso specifico dei dipendenti
bancari, la valutazione del corretto adempimento
degli obblighi assunti e la valutazione prospettica
della correttezza futura sarà estesa a tutti quegli
obblighi che gravano in capo agli stessi.
In poche parole, il corretto adempimento delle
obbligazioni assunte comporta che il dipendente
debba puntualmente dare esecuzione non solo
alle obbligazioni principali, più legate alla presta­
zione lavorativa, ma anche a tutti gli obblighi ac­
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cessori che contraddistinguono lo specifico rap­
porto di cui si discute e che, nel caso precipuo dei
dipendenti bancari atterrà anche (se non addirit­
tura principalmente) al rispetto della specifica nor­
mativa di settore (a titolo esemplificativo, si pos­
sono ricordare: Dlgs n. 58/1998 e suo regola­
mento attuativo, Dlgs n. 385/1993, Dlgs n. 231/
2007), persino nelle condotte extralavorative.
L’affermazione precedente risulta coerente con
quanto statuito dal vigente Ccnl Credito (8 dicembre
2007, rinnovato il 19 gennaio 2012) all’art. 34, ove
è previsto che: «Il personale, nell’esplicazione della
propria attività di lavoro, deve tenere una condotta
costantemente informata ai principi di disciplina, di
dignità e di moralità».
Anche il Ccnl dei Dirigenti del Credito (10 gennaio
2008) prevede all’articolo 4 quanto segue «Al diri­
gente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di
ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell’im­
presa, o comunque incompatibile con i doveri d’ufficio,
nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finan­
ziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di
Organismi collegiali tributari, comunque denominati,
nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria
per legge».
I Ccnl
Dopo il recente rinnovo del Ccnl del Credito, è
stato rinnovato in data 29 febbraio 2012 anche il
Ccnl per i Dirigenti del settore (in questo stesso
numero di Guida al Lavoro). L’intesa prevede la
proroga al 30 giugno 2014 del Ccnl 10 gennaio
2008 sia per la parte economica, sia per la parte
normativa e si inserisce nel quadro delle previsioni di cui all’Accordo quadro sugli assetti contrattuali del 24 ottobre 2011, recependo gli obiettivi di
crescita, competitività e sviluppo per il settore
definiti nell’accordo di ottobre, anche alla luce del
peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare. È
chiaro, quindi, al di là degli specifici contenuti
dell’intesa, i quali non toccano direttamente le
tematiche oggetto del presene approfondimento,
che la valutazione dell’elemento fiduciario, quale
elemento caratterizzante il rapporto di lavoro, acquisisce in questo scenario un valore ancora più
significativo per l’intero settore, come opportunamente evidenziato anche dal nuovo testo dell’art.
38 del Ccnl per i quadri direttivi e il personale del
credito 8 dicembre 2007, rinnovato il 19 gennaio
2012, laddove si fa riferimento alle tutele per i fatti
commessi nell’esercizio delle funzioni. La tutela
prevista dal contratto collettivo, infatti, non trova
attuazione in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di
istruzioni o disposizioni emanate dall’azienda ed
in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore
sia in conflitto con l’azienda stessa.
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Osservazioni conclusive
Ciò premesso, risulta allora più agevole comprende­
re la ragione per cui, proprio nel caso dei dipendenti
bancari, possono assumere rilevanza, ai fini della
valutazione del corretto adempimento degli impegni
assunti, anche le condotte tenute nella vita privata,
in quanto idonee a ledere il vincolo fiduciario sotto­
stante il rapporto lavorativo. Condotte extralavorati­
ve che possono rivelarsi indici di una più o meno
labile propensione al rispetto degli obblighi assunti e
rilevare, dunque, nell’ottica della valutazione pro­
spettica dell’adempimento futuro, poiché potenzial­
mente atte a ledere gli interessi dell’impresa, tra cui
rientra anche la reputazione del datore di lavoro
(principi, peraltro, accolti da costante giurisprudenza
a cui si rinvia: Cass., sez. lav., 19.12.2000, n. 15919;
6.3.2003, n. 3379; 9.8.2004, n. 15373).
La valutazione più rigorosa della idoneità della con­
dotta del dipendente a ledere il vincolo fiduciario
nel settore creditizio, trova ulteriore giustificazione
nella peculiare configurazione degli interessi che
contraddistinguono tale rapporto di lavoro: da un
lato, l’interesse del datore­Banca al corretto adempi­
mento degli obblighi contrattuali, dall’altro l’interes­
se del pubblico (risparmiatori­investitori) alla corret­
tezza ed onestà dei dipendenti bancari anche in
ragione della portata e dell’entità dei potenziali dan­
ni discendenti dall’inadempimento o dalla violazio­
ne di tutto quell’apparato normativo volto, appunto,
a tutelare i risparmiatori. Coerenti con tutto quanto
appena precisato, sono le varie pronunzie di giuri­
sprudenza, le quali nel corso degli anni, hanno con­
sentito di definire una casistica variegata di ipotesi
atte ad individuare quei comportamenti che non
consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria,
del rapporto di lavoro. In particolare è stato afferma­
to che: «In materia di licenziamento disciplinare la
valutazione della proporzionalità tra addebito e san­
zione va operata con riferimento ad almeno tre para­
metri: a) alla qualità del singolo rapporto, tenendo
conto che, nell’ipotesi di dipendenti di Istituti di credi­
to, l’idoneità del comportamento censurato a ledere il
rapporto fiduciario ­ più intenso nel settore bancario ­
deve essere valutata con particolare rigore e a prescin­
dere dalla sussistenza di un danno effettivo per il
datore di lavoro; b) al grado di affidamento richiesto
per le specifiche mansioni del dipendente, tenendo con­
to che il vincolo fiduciario si amplia in relazione alle
specifiche mansioni svolte dal lavoratore: tanto più
elevato è l’inquadramento del lavoratore, e tanto più
severa deve essere la valutazione della gravità del com­
portamento; c) alla portata oggettiva dei fatti, attribu­
endo rilievo alla consapevolezza del dipendente delle
proprie azioni ed omissioni, ed alla consapevolezza da
parte di quest’ultimo di infrangere con la propria con­
dotta la normativa aziendale e tenendo conto che, ai
fini della valutazione della legittimità del licenziamen­
to disciplinare di un dipendente bancario, non può
incidere la buona fede del dipendente né i suoi succes­
sivi tentativi di rimediare al danno, senza che in con­
trario possa addursi il rischio intrinseco all’attività
bancaria il che esige comportamenti particolarmente
prudenti per evitare danni» (Cass., sez. lav., 30 no­
vembre 2010, n. 24209). Limitando l’esame ai casi
più significativi e recenti in cui la giurisprudenza ha
avuto modo di confermare e applicare i principi
sopra esposti, si possono menzionare: Cass., sez. lav.,
8.8.2011, n. 17092; 30.11.2010, n. 24209;
12.4.2010, n. 8641; 23.4.2008, n. 10541. Analo­
ghe, inoltre, risultano le decisioni delle Corti di meri­
to, tra cui meritano menzione: Trib. Piacenza,
13.9.2011; Trib. Torino, 22.2.2010; Corte d’Appello
di Napoli, 11.6.2009. In conclusione, può ritenersi
oggi consolidato nel nostro ordinamento il principio
in forza del quale gli obblighi gravanti sul lavoratore
assumono una valenza particolare nel caso in cui
questi sia un bancario, di talché la valutazione del
giudice sul futuro adempimento degli obblighi su di
questo gravante dovrà essere molto più rigorosa in
virtù del peculiare ruolo che nel settore del credito è
svolto dall’affidamento che tanto il datore quanto i
risparmiatori devono poter riporre nella lealtà e cor­
rettezza dei singoli operatori.
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