CONVENZIONE Servizi per le vacanze scolastiche a favore di

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CONVENZIONE Servizi per le vacanze scolastiche a favore di
CONVENZIONE
Servizi per le vacanze scolastiche a favore di minori tra 3 e 13 anni
Estate 2014
L'anno 2014 il giorno………..........…….del mese di ...………………. in Magenta,
tra
L’Ufficio di Piano del distretto n. 6 - Comune di Magenta (MI) ente capofila – partita IVA 01082490150
– rappresentato dalla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni, Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino,
la quale interviene al presente atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ufficio di Piano,
domiciliato ai fini del presente accordo presso il Comune di Magenta, Piazza Formenti, 1;
e
I sottoscritti Gestori di Servizi per le vacanze scolastiche:
PREMESSO
che in data ……, nell’Assemblea dei Sindaci è stato approvato il piano operativo relativo alle
attività estive a sostegno delle famiglie e dei bambini e ragazzi in età 3-13 anni predisposto dall’Ufficio
di Piano in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sociali dei Comuni del Magentino;
che per quanto riguarda specificamente le famiglie con figli minori, i cui genitori svolgono attività
lavorativa, l’Ufficio di Piano intende agevolare i nuclei famigliari attraverso l’erogazione di un voucher
che integra parzialmente il costo della retta di frequenza prevista, garantendo al contempo la scelta da
parte delle famiglie del servizio;
che a questo scopo è stato pubblicato “l’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di soggetti
organizzatori e gestori di servizi per le vacanze scolastiche per bambini/e in età 3 – 13 anni”
approvato con determinazione dirigenziale n…del…….;
Che i Gestori , avendone presentato richiesta in tempo utile e dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti, sono stati conseguentemente inseriti nell’Elenco.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Adempimenti a carico del Gestore
Il Gestore si impegna, nell’organizzazione e gestione del proprio Servizio previsto per l’estate 2013, a:
utilizzare personale dotato delle necessarie attitudini e capacità;
retribuire il personale assunto (educatori, ausiliari,…) in conformità alle previsioni della vigente
normativa;
ammettere i bambini e ragazzi senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua,
religione, etc., nei limiti della capienza del centro;
Accettare il pagamento di parte della retta richiesta mediante la corresponsione di un voucher
a seguito di presentazione di fattura all’Ufficio di Piano;
prevedere adeguata copertura assicurativa sia per il personale che per i minori iscritti;
rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare
quelle relative alla sicurezza sul lavoro ed alla privacy;
nominare un Referente che dovrà essere facilmente contattabile, anche telefonicamente, dai
Funzionari dell’Ufficio di Piano per tutta la durata del Servizio Estivo.
Art. 2 – Caratteristiche del Servizio Estivo
Il Gestore conferma che il Servizio Estivo programmato per l’estate 2014 presenta tutte le
caratteristiche dichiarate in sede di presentazione della domanda di inserimento nell’elenco, come
specificato nella documentazione presentata.
Art. 3 – Corresponsione dei voucher
L’Ufficio di Piano ha stabilito di riconoscere un voucher alle famiglie che varia in corrispondenza del
livello di qualità del Servizio, individuato secondo criteri relativi al rapporto personale/minori e agli orari
e giorni di apertura, e secondo il valore ISEE misurato in quattro fasce e fino al limite di 30.000 euro.
L’elenco dei beneficiari del voucher verrà inviato dall’Ufficio di Piano ai gestori convenzionati, che si
impegnano a praticare alle famiglie una riduzione della retta nella misura corrispondente al voucher.
La decisione circa l’ammissibilità o meno delle famiglie al beneficio spetta esclusivamente all’Ufficio di
Piano.
Il conguaglio della tariffa verrà liquidato al Gestore dall’Ufficio di Piano, a conclusione delle attività
estive, previa verifica della frequenza del servizio e a seguito di presentazione di fattura.
Art. 4 - Privacy
Il Gestore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o
informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata nel pieno rispetto
della normativa in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196/2003.
Art. 6 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, i Gestori indicheranno i dati relativi al conto corrente
bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e il soggetto delegato
ad operare su tale conto.
Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Art. 7 – Verifiche e sopralluoghi
L’Ufficio di Piano si riserva, in qualsiasi momento, di operare verifiche circa l’effettiva frequenza al
Servizio Estivo dei minori ai quali sia stato concesso il voucher.
Dette verifiche potranno essere operate mediante sopralluoghi presso i Servizi, contatti con le
famiglie, ovvero prendendo visione dei registri di presenza e di tutta la documentazione del Gestore
relativa alle attività del Servizio Estivo.
Il Gestore per conseguenza è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso al Servizio Estivo
di incaricati dell’Ufficio di Piano ed a consegnare la documentazione eventualmente richiesta.
Art. 8 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 luglio 2014. Dopo tale
data decadrà senza necessità di ulteriori comunicazioni fra le parti.
Art. 9 - Controversie
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Gestore e l’Ufficio di Piano durante
l’esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro
competente è in via esclusiva quello di Milano. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque il Gestore dall’obbligo del rispetto delle previsioni della Convenzione. Ogni sospensione
sarà pertanto ritenuta illegittima.
Art. 10 - Spese contrattuali
Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a
carico del Gestore.
Art. 11 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
L’Ufficio di piano del Magentino, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, informa il Gestore sottoscrittore che tratterà i dati contenuti nella Convenzione
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
per l’Ufficio di Piano:
Il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino
Per i Gestori:
Dott. ssa Maria Elisabetta Alemanni _________________________