Mercato dell`Usato

Transcript

Mercato dell`Usato
CITTA’ DI AGNONE
(PROVINCIA DI ISERNIA)
REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELL’USATO DI AGNONE
RISERVATO ALLA VENDITA e BARATTO DI COSE USATE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.18 del 16.4.2012
Pubblicato all’Albo On-Line del Comune dal 27.4.2012 al 12.5.2012
Art. 1
Istituzione
1. Il MERCATO DELL’USATO di AGNONE, riservato alla vendita e baratto di cose usate da parte
dei residenti della provincia di Isernia, è stato istituito con delibera consiliare n.18 del 16 aprile 2012
in attuazione dell’art. 7-sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto con la legge di
conversione 27 febbraio 2009 n.13, al fine di far sì che, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti,
sia possibile gettare le basi di una nuova economia, non più fondata su un concetto di consumismo
estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva
usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto.
Art.2
Finalità del Regolamento
1. La finalità del presente REGOLAMENTO è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al
mercato riservato alla vendita diretta da parte dei privati e operatori professionali di cose usate.
2. In particolare il REGOLAMENTO è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e
facilitano la sua libertà di scelta.
 Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare
in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
Art.3
Caratteristiche
1. Il mercato dell’usato si svolge più volte l’anno in giornate che vengono concordate col soggetto
gestore.
2. L’ubicazione del mercato dell’usato viene stabilita Piazza IV Novembre. Eventuale spostamento
deve essere determinato con Ordinanza Sindacale.
3. L’organizzazione e gestione del mercato è affidata ad un soggetto terzo autorizzato con apposito
atto, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente REGOLAMENTO.
Art.4
Soggetti ammessi alla vendita
1. La partecipazione è riservata esclusivamente ai privati cittadini o gruppo di cittadini per l'occasione
costituitosi, residenti nella provincia di Isernia, o associazioni ONLUS aventi sede nella provincia di
Isernia.
2. Sono altresì ammesse alla vendita aziende che operano nel settore dell’usato e aventi un’unità locale
nel territorio del comune di Agnone o della provincia di Isernia.
3. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che propongono alla vendita prodotti dell'ingegno e a
carattere creativo, oggetti di antiquariato, preziosi, alimentari, piante e animali.
4. Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che in forma abituale e con partita iva svolgono
l'attività di vendita degli oggetti esposti.
Art.5
Modalità di ammissione
1. I soggetti di cui all’art.4 del presente REGOLAMENTO al fine di essere ammessi al mercato
dell’usato di Agnone devono far pervenire richiesta di partecipazione, debitamente compilata e
firmata, dovrà pervenire, per posta o e-mail, alla sede del gestore entro il termine 5 gg. antecedenti
la data di svolgimento del mercato, con allegata la copia di documento d’identità.
2. Il gestore, verificata la regolarità dell’istanza, provvede all’assegnazione in favore dei richiedenti del
relativo spazio tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Qualora oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo siano ancora disponibili spazi per la
vendita nell’area di mercato di che trattasi, il gestore può accogliere fino ad esaurimento le
successive domande ammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Per l’assegnazione dello spazio è dovuta al gestore una quota di partecipazione al mercato dell’usato
determinata dall’Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.
Art.6
Modalità di vendita
1. Nell’area del mercato adibito alla vendita degli usati la vendita può avvenire utilizzando,
preferibilmente, banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati.
2. Tra le forme di vendita è ammesso anche il baratto.
3. I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e
ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo.
4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare
nell’area del mercato.
5. In ogni caso gli operatori devono:
a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio
assegnato prima dell’orario prestabilito.
Art.7
Addetti alla vendita
1. L'attività di vendita può essere esercitata dai privati autorizzati a partecipare e dai relativi familiari
coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dai
parenti e affini del titolare dell’impresa fino al terzo grado, nonché dal personale dipendente di
ciascuna impresa.
Art.8
Obblighi dei partecipanti al mercato
1. I partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente
REGOLAMENTO, e in particolare:
a) i partecipanti al mercato sono ritenuti responsabili personalmente, a tutti gli effetti, della
provenienza e dell'autenticità della merce da essi esposta e/o posta in vendita che deve avere il
requisito di “merce usata”;
b) la gestione dello spazio espositivo dovrà essere fatta direttamente dall'assegnatario dello stesso
che dovrà:
 contenere le merci e le attrezzature entro l'area assegnata;
 esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante il proprio nome (oppure una sigla in
modo che sia possibile risalire al concessionario dello stesso);
 non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
 non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
 non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
 mantenere costantemente pulito lo spazio, riponendo i rifiuti e gli imballaggi in sacchi a
perdere, ermeticamente chiusi, i quali, a loro volta, dovranno essere riposti negli appositi
contenitori, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti
stabilite dall’Amministrazione Comunale;nel rispetto del vigente regolamento comunale
c) lo spazio espositivo non dovrà mai rimanere incustodito e non potrà essere dato in subconcessione a terzi;
d) con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti
da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui restano esclusi l'Amministrazione Comunale di
Agnone e il gestore anche per eventuali furti, danni a materiali e merci esposte, nonché per
incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercato.
L'Amministrazione Comunale e/o il gestore si riservano di allontanare l'espositore che non rispetti
uno dei punti sopra riportati o il cui comportamento possa recare danno o discredito al buon esito
della manifestazione.
L’espositore che nonostante il divieto dovesse ugualmente allestire la bancarella o rifiutare di
allontanarsi dalla manifestazione, sarà segnalato alle autorità competenti.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto nel precedente comma 1 comporta l’applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste con apposita delibera di Giunta Comunale.
Art.10
Obblighi e compiti del soggetto gestore
1. E’ affidato al soggetto gestore il compito di:
a) ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui agli artt.4 e 7 del presente
REGOLAMENTO;
b) vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente
REGOLAMENTO;
c) pubblicizzare il mercato e iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e previo patrocinio delle stesse;
d) collaborare all’organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate al riuso;
e) collaborare con l’amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
2. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno il gestore o i singoli operatori, possano arrecare al
patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il gestore autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su
chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.
Art.11
Disciplina amministrativa e controlli
1. L'esercizio dell'attività di vendita nell’ambito del mercato dell’usato non è assoggettato alla
disciplina sul commercio.
2. Il mercato dell’usato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle
disposizioni del presente REGOLAMENTO.
3. In caso di reiterate violazioni può essere disposta l’esclusione dal mercato.
Art.12
Norme di rinvio
1. Nell’apposita convenzione da stipulare, col soggetto gestore, sono definiti i punti riguardanti:
- il giorno e l’orario di svolgimento del mercato;
- l’accesso, le modalità di utilizzo e allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del
mercato;
- le modalità di intervento del Comune nel caso in cui violazioni agli obblighi imposti dal
REGOLAMENTO vengano commesse dagli operatori che partecipano al mercato e/o dallo stesso
soggetto gestore.
2. La convenzione di cui al comma 1) del presente articolo dovrà prevedere, se non espressamente
trattate nel presente REGOLAMENTO, regole comportamentali relative a:
a) Trasparenza;
b) Requisiti valorizzanti la finalità;
c) I prezzi;
d) Garanzie;
e) Controlli;
f) Obblighi per gli operatori;
g) Durata della convenzione (max 3 anni)
3. La stipula della convenzione di cui al comma 1) del presente articolo viene demandata al Dirigente
dal quale dipende il Servizio attività economiche.
Art.13
Entrata in vigore
1. Il presente REGOLAMENTO entra in vigore il giorno dopo l’avvenuta esecutività della
deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.