Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi

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Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi
CIRCOLARE n. 17 del 2 febbraio 2016
Prot. n. 167 SM/bf
OGGETTO: Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi – INPS, messaggio 26 gennaio 2016, n. 306.
Definiti dall’INPS i contributi che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, finanzieranno le prestazioni ordinarie
erogate dal Fondo di integrazione salariale, distinguendo tra datori con più di quindici dipendenti e datori di
lavoro che hanno mediamente un numero di dipendenti da più di cinque a quindici.
Come noto a seguito di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo di
solidarietà residuale, di cui alla Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014, è stato sostituito dal
Fondo di Integrazione Salariale con decorrenza 1° gennaio 2016.
A partire da questa data il Fondo di integrazione salariale sarà regolato dalle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall'articolo
28 del D.lgs n. 148/2015.
Con il messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha reso noti i chiarimenti sui criteri che
disciplinano il nuovo Fondo di integrazione salariale ed in particolare per ciò che concerne gli aspetti
contributivi.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, sono finanziate, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:
a)
b)
i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di
un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratori, con possibilità, in questo caso, di accedere alle prestazioni dalla medesima data;
i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al
versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e
un terzo a carico del lavoratori, con erogazione delle prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2016.
I datori di lavoro di cui alla lettera a), che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono
tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016.
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di
applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di
versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto
legislativo n. 148 del 2015.
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Nel rinviare ad una lettura completa del messaggio INPS si ricorda che gli uffici della Federazione
sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
Allegato n. 1
Circolari correlate
Collegamenti esterni
Parole chiave
Circolare Fipe n. 86/2015
www.inps.it
www.lavoro.gov.it
Fondo integrazione salariale;
ammortizzatori sociali;
contributi