Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi
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Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi
CIRCOLARE n. 17 del 2 febbraio 2016 Prot. n. 167 SM/bf OGGETTO: Fondo integrazione salariale – aspetti contributivi – INPS, messaggio 26 gennaio 2016, n. 306. Definiti dall’INPS i contributi che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, finanzieranno le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, distinguendo tra datori con più di quindici dipendenti e datori di lavoro che hanno mediamente un numero di dipendenti da più di cinque a quindici. Come noto a seguito di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo di solidarietà residuale, di cui alla Legge n. 92/2012 e istituito con D.I. n. 79141/2014, è stato sostituito dal Fondo di Integrazione Salariale con decorrenza 1° gennaio 2016. A partire da questa data il Fondo di integrazione salariale sarà regolato dalle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall'articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Con il messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha reso noti i chiarimenti sui criteri che disciplinano il nuovo Fondo di integrazione salariale ed in particolare per ciò che concerne gli aspetti contributivi. Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi: a) b) i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori, con possibilità, in questo caso, di accedere alle prestazioni dalla medesima data; i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori, con erogazione delle prestazioni a decorrere dal 1° luglio 2016. I datori di lavoro di cui alla lettera a), che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016. In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015. Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82 www.fipe.it - [email protected] Nel rinviare ad una lettura completa del messaggio INPS si ricorda che gli uffici della Federazione sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. IL DIRETTORE GENERALE Marcello Fiore Allegato n. 1 Circolari correlate Collegamenti esterni Parole chiave Circolare Fipe n. 86/2015 www.inps.it www.lavoro.gov.it Fondo integrazione salariale; ammortizzatori sociali; contributi