L`approfondimento di Federturismo Confindustria

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L`approfondimento di Federturismo Confindustria
FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA
Relazioni Industriali e
Affari Sociali
D.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale
Art.28 e seguenti
Prima di entrare nel merito dell’analisi del provvedimento riguardante il
precedente Fondo Residuale e il nuovo Fondo di Integrazione Salariale
occorre fornire un quadro completo di tutto il Titolo II del decreto in oggetto
denominato Fondi di Solidarietà.
Ricordo che il sistema dei fondi bilaterali nasce con la riforma Fornero che
introduce all’articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed
integrazioni una specifica disciplina.
Il legislatore del 2015 partendo dal modello Fornero ne modifica alcuni aspetti
sostanziali quali ad esempio la contribuzione, i destinatari e le prestazioni
erogabili.
Nel titolo II del D.lgs. n. 148/2015 vengono disciplinate 3 tipologie differenti di
Fondi:
1) Fondi di solidarietà bilaterali
2) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
3) Fondo residuale – che a partire dal 1 gennaio 2016 si chiamerà Fondo di
Integrazione salariale (FIS)
Il primo tipo di fondo è costituito tramite un accordo a livello nazionale tra le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative e
riguarda quei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del
presente decreto, ovvero non sono destinatari di trattamenti di integrazione
salariale. Questi fondi bilaterali sono disciplinati dall’ articolo 26 del D.lgs. n.
148/2015.
Il secondo tipo riguarda quei fondi bilaterali già costituiti dalle parti sociali che
necessitano però di un armonizzazione con le norme previste precedentemente
dalla Fornero ed ora dal presente decreto legislativo. Si tratta quindi di un
armonizzazione non solo normativa ma anche contributiva e sulle prestazioni
erogabili.
Il terzo tipo invece è quello che riguarda le aziende del nostro settore in quanto
come Organizzazioni Datoriali non abbiamo proceduto insieme alle
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Organizzazioni Sindacali né con l’istituzione di un fondo bilaterale nuovo né
tantomeno all’armonizzazione dei fondi bilaterali già in essere ad esempio presso
l’EBIT.
Come avvenuto già per il 2014, sono destinatari del fondo di solidarietà
residuale, quindi obbligati al pagamento, quei datori di lavoro, che occupano
mediamente più di 15 dipendenti. Fino al 2016 quindi non ci sono novità per
quanto riguarda i destinatari del fondo e la contribuzione che ricordo essere dello
0.50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di cui 1/3 a carico
lavoratore e 2/3 a carico azienda.
L’articolo 29 del D.lgs. n. 148/2015 prevede invece delle novità in quando
disciplina il nuovo Fondo di Integrazione Salariale che sostituisce il precedente
fondo residuale.
Il comma 1 infatti dell’articolo 29 prevede che: “a decorrere dal 1°gennaio 2016 il
fondo residuale di cui all’articolo 28, assume la denominazione di Fondo di
Integrazione Salariale”.
Il Fondo di Integrazione Salariale, da ora in poi FIS, è stato aperto anche alle
aziende minori di 15 dipendenti diventando di fatto quasi un ammortizzatore
universale intersettoriale per tutti qui settori privi di fondi bilaterali propri.
Sono infatti soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo
26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti.
Il requisito dimensionale risulta quindi essere cambiato, comprendendo anche le
aziende che occupano più di 5 dipendenti e non solo quelle sopra i 15.
Occorre prestare particolare attenzione alle modalità di calcolo della soglia
dimensionale sulla quale avevamo già definito un apposito approfondimento a
seguito dell’emanazione della circolare Inps n. 100 del 02/09/2014. Prima di
riprendere quanto già detto in precedenza e che in linea di massima, salvo
ulteriori interventi dell’Inps e del Ministero del Lavoro, dovrebbe essere
confermato partiamo subito dall’ultimo periodo dell’comma 2 dell’articolo 29 nel
quale il legislatore a differenza della disciplina pregressa, inserisce gli apprendisti
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nel calcolo della soglia dimensionale e anche come soggetti beneficiari del
trattamento.
Ciò significa che fino al 1 gennaio 2016 continuano a trovare applicazioni le
precedenti disposizioni ovvero gli apprendisti ai sensi della circolare Inps n. 100
continuano ad essere esclusi dalla base di calcolo per la soglia dimensionale dei
15 dipendenti. Questo è confermato anche dal comma 3 dell’articolo 47 del
D.lgs. n.81/2015 che dispone che: “fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l’applicazione di particolari normative ed istituti”.
Dal 1 gennaio 2016 invece anche gli apprendisti saranno inseriti nel computo per
arrivare alle soglie dimensionali in quanto il provvedimento legislativo n. 148 lo
prevede esplicitamente.
Per quando riguarda le modalità di computo riprendiamo quanto disciplinato nella
circolare Inps n. 100.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla
media occupazionale nel semestre precedente.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere
ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (anche dirigenti). Fino al 1 gennaio
2016 vanno esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e
reinserimento lavorativo.
I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato
al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che
eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno. La fonte normativa relativa al calcolo dei lavoratori in parttime è prevista all’articolo 9 del d.lgs. n. 81/2015.
Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti essi sono conteggiati nell’organico
dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun semestre ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 81 del 2015.
Per quanto riguarda il lavoratore assente ancorché non retribuito è escluso dal
computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto
un altro lavoratore, in tal caso sarà computato il sostituto.
La circolare dell’Inps precisava anche che “nel determinare la media
occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di
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attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il
requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in
relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si
farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese”.
Per quanto riguarda l’obbligo contributivo soprattutto nel caso di oscillazioni del
numero dei lavoratori, questo sussiste nel periodo di paga successivo al
semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non
sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati
occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
Aliquota di finanziamento
Tornando all’articolo 29, passiamo ora ad analizzare le novità contributive a
partire dal 1 gennaio 2016.
Il legislatore ha previsto due quote di finanziamento diverse nel caso in cui i
datori di lavoro superino i 15 dipendenti o i 5 dipendenti.
Il comma 8 dell’articolo 29 dispone infatti che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016,
l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per
cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E'
stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della
retribuzione persa”.
Ricordo che il calcolo va effettuato sulla retribuzione mensile utile ai fini
previdenziali e che la quota è ripartita nel modo seguente, ovvero 1/3 a carico
dipendente e 2/3 a carico azienda.
Da sottolineare anche l’elemento della contribuzione aggiuntiva nel caso di
accesso al FIS.
Erogazione delle Prestazioni
Il comma 3 dell’articolo 29 disciplina le prestazioni che vengono garantite dal
fondo di integrazione salariale, ovvero l’assegno di solidarietà che analizzeremo
successivamente.
Nel caso dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il
fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile,
l’ulteriore prestazione, ovvero l’assegno ordinario in relazione alle causali di
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riduzione o sospensione dell’attività lavorativa limitatamente alle causali di
riorganizzazione e crisi aziendale.
L’Assegno di solidarietà
Per beneficiare dell’assegno di solidarietà, che diventa operativo a partire dal
1°gennaio 2016, i datori di lavoro devono stipulare con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative accordi aziendali che
stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge
n. 223 del 1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12
mesi in un biennio mobile.
Il trattamento ammonta all’80%della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di
ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. La disciplina della
misura dell’assegno di solidarietà è prevista all’articolo 3 del D.lgs. n. 148/2015.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun
lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può
essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di
solidarietà è stipulato.
Cosa devono contenere gli accordi sindacali aziendali? Il legislatore oltre a
definirne i contenuti prevede anche in linea generale cosa devono contenere gli
accordi ovvero:
-
Individuare tramite un elenco i lavoratori interessati dalla riduzione oraria
Le modalità attraverso le quali il datore di lavoro, per particolari esigenze,
può modificare in aumento, sempre nei limiti del normale orario di lavoro,
l’orario ridotto.
In base a quanto previsto nel secondo punto, si avrà una corrispondente
diminuzione dell’assegno di solidarietà.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15
dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
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Modalità di presentazione della domanda e avvio delle prestazioni
Il datore di lavoro una volta raggiunto l’accordo sindacale dovrà presentare in via
telematica all’INPS domanda di concessione, corredata dell’accordo sindacale,
entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo.
La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30esimo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda.
Assegno ordinario
Come disciplinato dal comma 3 dell’articolo 29, il fondo per i datori che occupano
mediamente più di 15 dipendenti, garantisce l’ulteriore prestazione dell’assegno
ordinario per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile,
limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
La misura della prestazione in base a quanto previsto dall’articolo 30 dovrebbe
essere pari a quella dell’assegno di solidarietà.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda essa deve essere
presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Limite alle erogazioni delle prestazioni
Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio il FIS provvederà ad erogare prestazioni
nei limiti delle risorse finanziari acquisite. In ogni caso comunque, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
Per maggiori informazioni:
Matteo Nevi
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Tel. 06/5903383 - Fax 06/5910390
E-mail: [email protected]
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