Fondo di Integrazione Salariale (FIS), i chiarimenti Inps. L`Inps, con

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Fondo di Integrazione Salariale (FIS), i chiarimenti Inps. L`Inps, con
Fondo di Integrazione Salariale (FIS), i chiarimenti Inps.
L’Inps, con la circolare nr. 176/2016, ha fornito il quadro complessivo del Fondo di
integrazione salariale (FIS), in particolare indicando qual è il campo di applicazione e le
istruzioni operative per il versamento della contribuzione dovuta; inoltre ha illustrato quali
sono le prestazioni erogate dal Fondo (che saranno analizzate nella 2° parte della prossima
circolare).
Imprese rientranti nel FIS
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai
lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi
di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dal D.Lgs. n.
148/2015.
L’Inps ha indicato in una tabella allegata alla circolare in commento l’elenco delle aziende che
rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale, con distinzione della
codifica aziendale tramite il codice statistico contributivo CSC, il codice di autorizzazione e il
Codice ATECO2007. Viene sottolineato che la tabella allegata alla circolare ha natura indicativa
dei datori di lavoro iscrivibili al FIS e non esaustiva.
Imprese artigiane e aziende che applicano CCNL del settore artigiano
Con specifico riferimento al settore dell'artigianato, le imprese con caratteristiche proprie
delle imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato),
indipendentemente dal contratto collettivo applicato, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo
di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato - FSBA - e non rientrano nel campo di
applicazione del Fondo di integrazione salariale.
L’INPS precisa invece che le imprese prive delle caratteristiche di cui alle Legge n.
443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti
collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del
settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) nel caso in cui
occupino più di 5 dipendenti.
Contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2016
L’aliquota ordinaria di finanziamento del fondo, ripartita nella misura di 2/3 a carico datore e
1/3 a carico lavoratore, è pari a:
- 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti
- 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti.
Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori con contratto di
apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio,
gli apprendisti con contratto per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato di
alta formazione e ricerca.
E’ inoltre dovuto da parte dei datori che attivano le prestazioni previste dal Fondo un
contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa (differenza tra la retribuzione
che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati e quella che
effettivamente viene erogata connessa alla riduzione/sospensione dell’attività lavorativa).
Requisito dimensionale
Al Fondo di integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che impiegano
mediamente più di cinque dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media
occupazionale nel semestre precedente.
Ciò può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo nel caso di oscillazione del
numero delle unità occupate nelle fasce 0-5 dipendenti, 6-15 dipendenti o più di 15 dipendenti:
il diverso obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre.
Si computano i lavoratori di qualunque qualifica, compresi gli apprendisti di tutte e tre
le tipologie previste (professionalizzante, contratto per la qualifica e per il diploma
professionale, di alta formazione e ricerca), i lavoranti a domicilio, i dirigenti.
I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente
svolto nel semestre; il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. gravidanza e puerperio,
per servizio militare) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto).
Sono esclusi i soli lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento lavorativo.
Per le aziende di nuova costituzione (analogamente ai casi di trasferimento di azienda) il
requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese
di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Nel determinare la media
occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di
sospensioni stagionali.
Codifica delle aziende
Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale sono
contraddistinte dal codice di autorizzazione “0J” (zero J). Poiché il contributo è dovuto
mensilmente solo dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti nel
semestre precedente, in presenza del codice "0J" il controllo del requisito occupazionale di più
di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata. L’attribuzione del
codice da parte dell’INPS non comporta automaticamente l’addebito del contributo, in quanto
sarà richiesto solo al superamento dei 5 ovvero dei 15 dipendenti nel semestre precedente.
Aziende con più matricole Inps
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori denunciati
su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di
competenza per consentire l'attribuzione dello specifico codice di autorizzazione alle matricole
con numero di dipendenti inferiore a tale limite e ai fini della corretta applicazione dell'aliquota
contributiva (c.a. "6G" per le aziende con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più
posizioni - "2C" per le aziende che operano su più posizioni tenuta al versamento dei
contributi relativi ai Fondi di solidarietà", nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera
su più posizioni.
Ai fini del requisito occupazionale (+5 o +15 dipendenti), dovranno essere sommati tutti i
lavoratori mediamente occupati (senza arrotondamenti) sulle diverse matricole in
relazione alle attività in questione (es. 1 posizione nel Commercio con 3,83 dipendenti in
media e 1 posizione nel Terziario con 1,33 dipendenti in media, totalizzano 5,16 dipendenti in
media).
Versamento dei contributi arretrati
Per i datori di lavoro che occupano mediamente tra più di 5 a 15 dipendenti l’aliquota dello
0,45% è dovuta dal 1° gennaio 2016. Stante che l’istituto ha aggiornato le procedure dal
periodo di paga di ottobre 2016, ha previsto inoltre che la contribuzione dovuta per i periodi da
gennaio a settembre 2016 dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2016 (per le imprese
con più di 15 dipendenti già iscritte al Fondo residuale, l’INPS ha già richiesto il contributo
dello 0,65% da gennaio 2016 pertanto non sono tenute ad effettuare alcuna operazione di
conguaglio).
Sul flusso Uniemens i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale>
<AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito> i datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 indicano il codice “M149”
(mentre quelli con più di 15 il codice “M131”);
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti peri quali si è tenuti al versamento;
-
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo
(da >5 a 15 dipendenti).
Le aziende possono chiedere la rateazione dei contributi arretrati, versando gli interessi di
dilazione, ed in tal caso hanno facoltà di recuperare ratealmente anche la quota a carico del
lavoratore qualora presentino istanza di dilazione entro il 16.12.2016.
Destinatari delle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale
Sono destinatari delle prestazioni del FIS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,
compresi i lavoratori con contratti di apprendistato professionalizzante.
Non sono invece destinatari delle prestazioni i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori
con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
I lavoratori per accedere alle prestazioni devono avere un'anzianità di almeno 90 giorni di
effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la
domanda, requisito escluso invece per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Le prestazioni erogate dal Fondo
Il Fondo di integrazione salariale garantisce ai lavoratori prestazioni in funzione della
dimensione media aziendale del semestre precedente:
Dimensione aziendale
da 6 a 15 dipendenti
oltre i 15 dipendenti
Tipologia di prestazione
Assegno di solidarietà
Assegno ordinario e assegno di solidarietà
Il Fondo di integrazione salariale può erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite. Per
garantire l’equilibro finanziario, è previsto un limite di accesso, cd. tetto aziendale, alle
risorse per ciascun datore di lavoro, fissato in 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari
dovuti dallo stesso, tenuto contro delle prestazioni già deliberate.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti negli anni sotto
indicati, la limitazione si applicherà sarà prevista nelle misure sotto riportate:
Anno
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 in poi
Importo massimo concedibile
Nessun tetto aziendale
10 volte l’importo dei contributi dovuti
8 volte l’importo dei contributi dovuti
7 volte l’importo dei contributi dovuti
6 volte l’importo dei contributi dovuti
5 volte l’importo dei contributi dovuti
4 volte l’importo dei contributi dovuti
Assegno di solidarietà (fascia 6-15 dipendenti e fascia oltre 15 dipendenti)
L'assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti che, al fine di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo
o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano
accordi sindacali collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. L'assegno di
solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile,
fermo restando i limiti di durata massima delle prestazioni (cumulo).
Assegno ordinario (aziende oltre 15 dipendenti)
L'assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti
di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, posti in sospensione o
riduzione di attività per le seguenti causali:
1) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti,
escluse le intemperie stagionali
2) situazioni temporanee di mercato
3) riorganizzazione aziendale
4) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di
un ramo di essa.
L'assegno ordinario può essere concesso per un periodo massimo di 26 settimane in un
biennio mobile.
Misura dell’assegno
L’importo delle prestazioni - sia per l’Assegno di solidarietà sia per l’assegno ordinario - è pari
all’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate entro il limite delle ore contrattualmente previste, in misura analoga a
quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, nel limite del
seguente massimale mensile (rivalutabile annualmente):
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Per retribuzioni mensili
Valore massimo
mensile lordo
Valore massimo mensile al netto della
riduzione del 5,84%
fino a € 2.102,24
€ 971,71
€ 914,96
oltre a € 2.102,24
€ 1.167,91
€ 1.099,70
(Fonti: circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016)