INFO FIAP n° 82 - Fondo Integrazione Salariale INPS

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INFO FIAP n° 82 - Fondo Integrazione Salariale INPS
Tutta la Rete
Segreteria & Comunicazione
07.11.2016
Informativa FIAP n° 82
Fondo Integrazione Salariale INPS
SNA – Studio Della Frera-Borboni & Associati
Care Colleghe e cari Colleghi,
inoltriamo documento elaborato dallo Studio Della Frera – Borboni e trasmessoci tramite il Sindacato
Nazionale Agenti.
È un documento che interessa le Agenzie con, mediamente, più di 5 Dipendenti. Vi esortiamo ad
un’attenta lettura.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
LE SEGRETERIE CONGIUNTE
Allegati :
Fondo Integrazione Salariale INPS
G.A.L.F. – Corso Massimo D’Azeglio 55 – 10126 TORINO
Tel. 011.6395178 – Fax 011.6679511
mail : [email protected]
M.A.G.A.P. Via Edolo 26 – 20125 MILANO
Tel. 02.6696008 – Fax 02.67490116
mail : [email protected]
Studio Della Frera – Borboni & Associati
Dottori - Ragionieri - Commercialisti – Revisori - Consulenti del Lavoro – Avvocati
Brescia, lì 04/11/2016
Oggetto:
Fondo integrazione salariale INPS.
Con la presente Vi comunichiamo che con il mese di ottobre 2016 parte il versamento del contributo
ordinario al Fondo di integrazione salariale Inps diretto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il
reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 5 dipendenti appartenenti ai settori non
rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, quindi i
settori assicurazioni, commercio/servizi, turismo.
Le aziende superiori ai 15 dipendenti stanno già versando il contributo dal 01/01/2014 (fino al
31/12/2015 si chiamava Fondo di solidarietà residuale).
La contribuzione al predetto Fondo è, per legge, obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2016 pertanto
con il mese di ottobre 2016 dovranno essere versati all'INPS i contributi arretrati dal 01/01/2016 al
30/09/2016 (Circ INPS 176 del 09/09/2016).
Imprese destinatarie
Come sopra esposto sono tenute al versamento solo le imprese prive di Fondi di solidarietà di settore
che impiegano mediamente più di 5 dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata ogni mese sulla media occupazionale del semestre
precedente. A tal fine si tiene conto di tutti i lavoratori dipendenti, di qualunque qualifica, compresi
gli apprendisti. I lavoratori con contratti di lavoro part-time sono contati in proporzione all'orario di
lavoro svolto. Il lavoratore assente (maternità, ecc..) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel
caso in cui, in sua sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore; in tal caso sarà computato il
sostituito. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel
semestre precedente.
Le prestazioni
Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
· l’assegno di solidarietà;
· l’assegno ordinario come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la
data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs
148/2015, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Per tale motivo gli interventi sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.
Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di
integrazioni salariali ordinarie: procedure, massimali ecc...
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione
salariale possono scegliere di accedere, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative,
agli ammortizzatori sociali in deroga o ovvero alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
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La contribuzione ordinaria
Il contributo da versare è pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali
dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro (0,30%) e un terzo a carico del
lavoratore (0,15%).
Per le aziende superiori ai 15 dipendenti il contributo dal 01/01/2016 è pari allo 0,65% della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro (0,43%) e un terzo a carico del lavoratore (0,22%).
La contribuzione addizionale.
Il datore che ricorra alle prestazioni del Fondo per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è
tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura
del 4%.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti.
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Dott.ssa Silvia Margini
Consulente del Lavoro