FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA GARANTITI dal FONDO

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FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DI FIRMA GARANTITI dal FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96 Riservato alle Piccole e Medie Imprese INFORMAZIONI SULLA BANCA
Società Cooperativa
Sede Legale in Moio della Civitella (SA)
Via Municipio, n.16 - Palazzo della Casa Comunale – fraz. Pellare
Sede Amministrativa in Agropoli - Via S. Pio X, n.30/32
Email: [email protected] / Web: www.bcccomunicilentani.it
Tel: 0974821011 – Fax: 0974821104
Registro delle Imprese di Salerno - C.F. 03685090650 - Cod. ABI 7066.4
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5436
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A162403
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e
al Fondi di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96” Si tratta di operazioni creditizie concesse dalla Banca a Piccole e Medie Imprese (PMI) ed a categorie
di professionisti iscritti agli Albi professionali, di seguito denominati per brevità “beneficiari finali”,
sotto forma di crediti di firma sia a breve termine ( fino a 18 mesi) che a medio e lungo termine (fino a
120 mesi), atti a garantire gli adempimenti dei “beneficiari finali” per obbligazioni di natura
tipicamente commerciale contratte con i propro fornitori l'adempimento e garantiti ex lege 662/1996
dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne
assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo
una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca
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autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha
credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma
assumono particolare rilevo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un
terzo nell'interesse di un proprio cliente.
La Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani società cooperativa opera con il Fondo di
Garanzia PMI ed in caso di richiesta da parte della clientela andrà a valutarne l’ammissibilità
all’intervento della garanzia.
Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alle legge 23 dicembre 1996, n° 662 costituito presso Medio
Credito Centrale S.p.a., è uno strumento nato per favorire l’accesso al credito mediante il rilascio, a
favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. Lgs. N. 385 del 1993), di
garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a “prima richiesta”, di cogaranzie, rilasciate
in favore delle banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di
controgaranzie (sia “a prima richiesta” che sussidiare) a favore dei Confidi o di altri Fondi di Garanzia
che prestano garanzie alle Banche.
Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l’obiettivo di sostenere i “benificiari finali” italiani concedendo
una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; pertanto, il “beneficiario finale”
che necessiti di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l’operazione con la garanzia
pubblica. L’attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la
Banca in caso di insolvenza dell’impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa.
Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia
reale, assicurativa o bancaria. Sulla parte residua del finanziamento (non garantita dal Fondo)
potrebbero essere richieste ulteriori garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su
titoli e su denaro, cessione di credito, fideiussione di terzi, fideiussioni bancarie, ecc.), con le
limitazioni previste dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia
Il “beneficiario finale” che richiede l’accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di
rimborsarlo; pertanto, deve essere economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi
modelli di valutazione, all’uopo predisposti, che utilizzano dati di bilancio (e/o delle dichiarazioni
fiscali) degli ultimi due esercizi approvati.
Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI , sulla
base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall’Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di
250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve
essere inferiore a 43 mln di euro.
La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell’operazione e della ubicazione
dei “beneficiari finali”, come previsto dal Fondo, e – allo stato - comunque non può superare l’80%
dell’ammontare dell’operazione.
L’importo massimo finanziabile è sempre commisurato ai parametri valutativi della Banca anche tenuto
conto della percentuale di copertura massima offerta dal Fondo di Garanzia; in ogni caso, l’importo
massimo che può essere complessivamente garantito dal Fondo per ciascun “beneficiario finale” non
può superare il limite massimo di € 2.500.000.
L’intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto dai “beneficiari finali” anche per il tramite di
Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il
pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.
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Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all’indirizzo
http://www.fondidigaranzia.it/.
Principali rischi (generici e specifici)
Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca
stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico
del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
VOCI DI COSTO
Spese Istruttoria:
fino a 5.000,00
- {Globale_Range_Istruttoria_5000}
da 5000,01 a 10.000,00
- {Globale_Range_Istruttoria_10000}
da 10.000,01 a 25.000,00
{Globale_Range_Istruttoria_25000}
Commissione annuale
Commissioni di accettazione
Imposta di bollo
Rimborso spese informativa precontrattuale
Spese invio comunicazioni
IMPORTI
Importo pari all'1% dell'importo nominale
con
 minimo € 500,00

massimo € 7.500,00.
3,00 %
€ ZERO
Nella misura prevista dalla tariffa vigente
(attualmente pari al 14,62%)
€ ZERO
€ 1,00Globale_Spese_Comunicazioni}
Recesso e reclami
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle
cause di estinzione del rapporto previste dal contratto.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via Pio X, 32 CAP 84043 Agropoli
(SA) o all’indirizzo e-mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni può rivolgersi a:
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 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel
tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità
della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla
conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal
Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Avallo
Fideiussione
Accettazione
Garanzia cambiaria in forza della quale il garante
risponde nello stesso modo del soggetto per il
quale la garanzia è stata data.
Garanzia in forza della quale il fideiussore,
obbligandosi
personalmente,
garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la
cambiale alla scadenza
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