garanzie bancarie internazionali - BCC OnLine
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Pagina 1 di 3 FOGLIO INFORMATIVO relativo alle GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI INFORMAZIONI SULLA BANCA MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa {Globale_Intestazione_Banca _SX} Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn) Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344 [email protected] – www.bcconline.it Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO Struttura e funzione economica La garanzia bancaria è un impegno irrevocabile assunto da una banca di eseguire una prestazione finanziaria. A differenza del credito documentario in cui la banca paga direttamente il beneficiario, in presenza di una garanzia, alla banca viene richiesto il pagamento (escussione della garanzia) solo in caso di inadempimento da parte del proprio cliente, (ordinante). La garanzia regolata dalla legge italiana è definita “fideiussione”. Altri stati hanno proprie disposizioni legislative (Indemnity Letter nel Regno Unito, Buergshaft in Germania, Caution in Francia e Aval in Spagna). In campo internazionale prevale la definizione di “garanzia bancaria internazionale a prima domanda”. Alla banca può essere richiesto di garantire: • la restituzione di pagamenti anticipati ricevuti dal cliente ordinante in caso di mancata consegna; • il pagamento e la restituzione di importi definiti in caso di inadempienza contrattuale del proprio cliente o di mancato funzionamento dei beni/servizi venduti; • il pagamento della merce acquistata dal proprio cliente; • il rimborso di linee di credito concesse da altre banche (normalmente all’estero in favore di filiali e aziende controllate da propri clienti). Garanzie Bancarie Internazionali emesse per conto della clientela: Mantovabanca concede Garanzie Bancarie Internazionali nelle seguenti forme tecniche: - fideiussione accessoria. Si caratterizza per la presenza del principio dell’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore, che, per tutta la durata del rapporto, sussiste in quanto e nei limiti in cui sussiste quella del debitore principale. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale; - fideiussione autonoma “a prima richiesta” (cd. contratto autonomo di garanzia). Si caratterizza per l’impegno, assunto dalla Banca, di pagare al beneficiario senza poter opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (Clientela affidata), in deroga all’art. 1945 cod. civ.. In questo caso la garanzia rilasciata dalla banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma conformemente ai principi relativi alla lettera di credito irrevocabile, costituisce per la banca un impegno diretto, autonomo ed irrevocabile che obbliga la banca ad effettuare il pagamento a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra il cliente e il beneficiario della garanzia. La banca dovrà quindi provvedere al pagamento che dovesse esserle richiesto senza obbligo di dare preventivo avviso al cliente, restando a carico del cliente (dopo aver integralmente rimborsato la banca contro sua semplice richiesta) l’incarico di agire nei confronti del beneficiario della garanzia, per la eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato. La fideiussione può essere rilasciata dalla Banca (garante) su ordine della Clientela (ordinante) a favore di un terzo beneficiario (destinatario della prestazione). Nel caso di importatori, la Banca emette fideiussione al fine di garantire al venditore il regolare incasso alla scadenza convenuta; nel caso di esportatori la Banca emette fideiussione allo scopo di garantire all’acquirente la regolare esecuzione della fornitura. Le garanzie bancarie emesse da Mantovabanca sono assoggettate alla legge italiana. 01/04/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 1/3 Pagina 2 di 3 Garanzie Bancarie Internazionali emesse da altre banche a favore della clientela: Mantovabanca in qualità di banca avvisante informa il cliente dell’emissione di un credito di firma in suo favore e a fronte di richiesta di escussione presentata dal beneficiario provvede a curarne gli adempimenti relativi ed a inoltrare la messaggistica/documentazione alla banca emittente. Principali rischi (generici e specifici) In caso di escussione la Banca si impegna a pagare il beneficiario, sempre che siano adempiuti i presupposti contenuti nel testo della garanzia CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO Commissioni e spese massime applicabili alle Garanzie Bancarie Internazionali emesse per conto della clientela: Commissione anticipata per ogni anno o frazione Spese fisse per rilascio garanzie bancarie Spese fisse per variazioni Spese per traduzioni Spese per emissione messaggi swift 3,00% 100,00€ 40,00€ 200,00€ 50,00€ Commissioni e spese massime applicabili alle Garanzie Bancarie Internazionali emesse da altre banche a favore della clientela: Spese fisse di notifica (emissione/variazioni) a carico del beneficiario Spese per traduzioni Spese fisse per gestione pratiche di escussione 60,00€ 200,00€ 100,00€ Tasso di cambio al durante : tasso di cambio praticato dalla banca per il perfezionamento dell’operazione, ottenuto applicando lo scarto (spread) massimo del +/- 0,60% rispetto al prezzo fornito dall’Istituto Centrale (Iccrea Banca). Altre Voci spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente, ovvero trasmesse, su richiesta del cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto: - certificazione interessi: - dichiarazione capacità finanziaria: - dichiarazione ai revisori contabili: - attestazioni/certificazioni in genere (es. situazione affidamenti in essere, situazione garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute): Richiesta documenti presso Mantovabanca (tutta la documentazione esclusi gli estratti conto/rendiconti/documenti di sintesi) per ogni copia Richiesta documenti presso terzi spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento spese per sollecito pagamento € 30,00 € 30,00 € 300,00 € 10,50 € 5,00 Spese reclamate da terzi € 0,00 € 30,00 per ogni sollecito RECESSO E RECLAMI Diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede 01/04/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 2/3 Pagina 3 di 3 entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi. Reclami I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale. LEGENDA Calendario Forex Divisa estera Valuta Cambio al durante Negoziazione ABF Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle operazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicato al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione Cambisti) e pubblicato tramite circuito REUTERS Divisa diversa dall’Euro Data di inizio di decorrenza degli interessi. tasso di cambio praticato dalla banca per il perfezionamento dell’operazione, ottenuto applicando lo scarto (spread) massimo rispetto al prezzo fornito dall’Istituto Centrale (Iccrea Banca). Trasformazione di una divisa di un paese nella divisa di un altro paese tramite intermediazione sul mercato dei cambi per il tramite dell’istituto centrale ICCREA Banca Spa, Roma Arbitro Bancario Finanziario 01/04/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 3/3