garanzie bancarie internazionali - BCC OnLine

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FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle
GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa
{Globale_Intestazione_Banca
_SX}
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344
[email protected] – www.bcconline.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Struttura e funzione economica
La garanzia bancaria è un impegno irrevocabile assunto da una banca di eseguire una prestazione
finanziaria. A differenza del credito documentario in cui la banca paga direttamente il beneficiario, in
presenza di una garanzia, alla banca viene richiesto il pagamento (escussione della garanzia) solo in caso di
inadempimento da parte del proprio cliente, (ordinante). La garanzia regolata dalla legge italiana è definita
“fideiussione”. Altri stati hanno proprie disposizioni legislative (Indemnity Letter nel Regno Unito, Buergshaft
in Germania, Caution in Francia e Aval in Spagna). In campo internazionale prevale la definizione di
“garanzia bancaria internazionale a prima domanda”.
Alla banca può essere richiesto di garantire:
• la restituzione di pagamenti anticipati ricevuti dal cliente ordinante in caso di mancata consegna;
• il pagamento e la restituzione di importi definiti in caso di inadempienza contrattuale del proprio cliente o di
mancato funzionamento dei beni/servizi venduti;
• il pagamento della merce acquistata dal proprio cliente;
• il rimborso di linee di credito concesse da altre banche (normalmente all’estero in favore di filiali e aziende
controllate da propri clienti).
Garanzie Bancarie Internazionali emesse per conto della clientela:
Mantovabanca concede Garanzie Bancarie Internazionali nelle seguenti forme tecniche:
- fideiussione accessoria. Si caratterizza per la presenza del principio dell’accessorietà dell’obbligazione
del fideiussore, che, per tutta la durata del rapporto, sussiste in quanto e nei limiti in cui sussiste quella del
debitore principale. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale;
- fideiussione autonoma “a prima richiesta” (cd. contratto autonomo di garanzia). Si caratterizza per
l’impegno, assunto dalla Banca, di pagare al beneficiario senza poter opporre le eccezioni che spetterebbero
al debitore principale (Clientela affidata), in deroga all’art. 1945 cod. civ.. In questo caso la garanzia
rilasciata dalla banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma conformemente ai
principi relativi alla lettera di credito irrevocabile, costituisce per la banca un impegno diretto, autonomo ed
irrevocabile che obbliga la banca ad effettuare il pagamento a prima richiesta senza possibilità di opporre
eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra il cliente e il beneficiario della garanzia. La
banca dovrà quindi provvedere al pagamento che dovesse esserle richiesto senza obbligo di dare preventivo
avviso al cliente, restando a carico del cliente (dopo aver integralmente rimborsato la banca contro sua
semplice richiesta) l’incarico di agire nei confronti del beneficiario della garanzia, per la eventuale ripetizione
di quanto sia stato pagato.
La fideiussione può essere rilasciata dalla Banca (garante) su ordine della Clientela (ordinante) a favore di
un terzo beneficiario (destinatario della prestazione). Nel caso di importatori, la Banca emette fideiussione al
fine di garantire al venditore il regolare incasso alla scadenza convenuta; nel caso di esportatori la Banca
emette fideiussione allo scopo di garantire all’acquirente la regolare esecuzione della fornitura.
Le garanzie bancarie emesse da Mantovabanca sono assoggettate alla legge italiana.
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Garanzie Bancarie Internazionali emesse da altre banche a favore della clientela:
Mantovabanca in qualità di banca avvisante informa il cliente dell’emissione di un credito di firma in suo
favore e a fronte di richiesta di escussione presentata dal beneficiario provvede a curarne gli adempimenti
relativi ed a inoltrare la messaggistica/documentazione alla banca emittente.
Principali rischi (generici e specifici)
In caso di escussione la Banca si impegna a pagare il beneficiario, sempre che siano adempiuti i
presupposti contenuti nel testo della garanzia
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO
Commissioni e spese massime applicabili alle Garanzie Bancarie Internazionali emesse per conto
della clientela:
Commissione anticipata per ogni anno o frazione
Spese fisse per rilascio garanzie bancarie
Spese fisse per variazioni
Spese per traduzioni
Spese per emissione messaggi swift
3,00%
100,00€
40,00€
200,00€
50,00€
Commissioni e spese massime applicabili alle Garanzie Bancarie Internazionali emesse da altre
banche a favore della clientela:
Spese fisse di notifica (emissione/variazioni) a carico del beneficiario
Spese per traduzioni
Spese fisse per gestione pratiche di escussione
60,00€
200,00€
100,00€
Tasso di cambio al durante : tasso di cambio praticato dalla banca per il perfezionamento dell’operazione, ottenuto
applicando lo scarto (spread) massimo del +/- 0,60% rispetto al prezzo fornito dall’Istituto Centrale (Iccrea Banca).
Altre Voci
spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più
frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge,
richieste dal cliente, ovvero trasmesse, su richiesta del
cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel
contratto:
- certificazione interessi:
- dichiarazione capacità finanziaria:
- dichiarazione ai revisori contabili:
- attestazioni/certificazioni in genere (es. situazione
affidamenti in essere, situazione garanzie rilasciate e/o
garanzie ricevute):
Richiesta documenti presso Mantovabanca (tutta la
documentazione
esclusi
gli
estratti
conto/rendiconti/documenti di sintesi) per ogni copia
Richiesta documenti presso terzi
spese per attività di gestione e controllo dello
sconfinamento
spese per sollecito pagamento
€ 30,00
€ 30,00
€ 300,00
€ 10,50
€ 5,00
Spese reclamate da terzi
€ 0,00
€ 30,00 per ogni sollecito
RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e
ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la
variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede
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entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1,
46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email [email protected], che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può
rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Calendario Forex
Divisa estera
Valuta
Cambio al durante
Negoziazione
ABF
Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle
operazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde
al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione
dell’operazione. Viene giornalmente comunicato al Sistema Bancario dal
FOREX (Associazione Cambisti) e pubblicato tramite circuito REUTERS
Divisa diversa dall’Euro
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
tasso di cambio praticato dalla banca per il perfezionamento dell’operazione,
ottenuto applicando lo scarto (spread) massimo rispetto al prezzo fornito
dall’Istituto Centrale (Iccrea Banca).
Trasformazione di una divisa di un paese nella divisa di un altro paese tramite
intermediazione sul mercato dei cambi per il tramite dell’istituto centrale ICCREA
Banca Spa, Roma
Arbitro Bancario Finanziario
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