crediti di firma iva

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crediti di firma iva
FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DI FIRMA IVA
CT03
Garanzie fidejussorie rilasciate dalla Banca a favore di terzi nell'interesse del cliente.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
RovigoBanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale/amministrativa: Via Casalini, n. 10 - 45100 – ROVIGO
Tel.: 0425-427811 - Fax: 0425-28005
Email: [email protected] - PEC: [email protected]
Sito internet: www.rovigobanca.it
Cod. ABI 08986.2 - Codice Fiscale/P.Iva 01088920291
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5359.5
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A156645
Registro delle Imprese della CCIAA di Rovigo REA n. 125998
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA
Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente nei confronti di un
soggetto terzo.
In particolare se la Banca autorizza il cliente a emettere o a far emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle,
essa concede un credito di accettazione; se la Banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di
avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la
garanzia è data in altra forma.
Con le aperture di credito di firma, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita
per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare
rilievo le cd. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio
cliente.
Principali rischi
Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla
Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.
La variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo
SPESE
Spese di istruttoria su Linea di Credito
Fino a € 5.000: 1,00% con min. € 50,00
Fino a € 10.000: 0,75% con min. € 75,00
Fino a € 15.000: 0,67% con min. € 100,00
Fino a € 25.000: 0,40% con min. € 100,00
Fino a € 100.000: 0,15% con min. € 150,00
Oltre € 100.000: 0,10% con min. € 250,00
Commissione Anticipata Annua o Frazione Di Anno
3% Minimo: €
Spese Rilascio Di Ogni Singola Fidejussione
0,25% Minimo: €
100,00 Massimo: €
500,00
Spese Rinnovo/Proroga Di Ogni Singola Fidejussione
0,25% Minimo: €
100,00 Massimo: €
500,00
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/03/2017
(ZF/000009435)
100,00
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Spese Scarico Rata
€
0,00
Spese Notarili
€
50,00
Spese Addebito Rata
€
0,00
Spese Fondo Di Garanzia
0,5%
Spese Per La Stesura Del Testo
€.
75,00
Spese Per La Fidejussione Escussa
€.
50,00
Imposta di bollo
Come da legge attualmente in vigore
Stampa Elenco Condizioni
€
3,00
Trasparenza Informativa Precontrattuale
€
0,00
Trasparenza Documentazione Periodica - Posta
€
2,50
Trasparenza Documentazione Periodica - On Line
€
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Trasparenza Documentazione Variazioni
€
0,00
GIORNI
VALUTA
In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE
ADDEBITO UNICO
SPESE PER COPIA DI CONTABILI (per ciascun Recupero
spese
effettivamente
documento)
preventivamente comunicate
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE
sostenute
e
A carico del cliente, secondo legge
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei
casi e con le modalità di volta in volta concordate.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Casalini, n.10 – CAP – 45100 - Rovigo, indirizzo di posta
elettronica: [email protected] indirizzo di PEC: [email protected]) che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la
mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
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ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
Spese di istruttoria
Avallo
Fidejussione
Spese Fondo di Garanzia
Consumatore
Microimpresa
Cliente al dettaglio
Cliente che non riveste la
qualifica di cliente al
dettaglio
Spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca e volte a determinare la capacità
di indebitamento del cliente al fine di istruire la pratica di fido.
Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il
quale è stata data.
Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo
patrimonio) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Nel caso in cui l’apertura del rapporto di castelletto rientri nell’ambito degli adempimenti
della Legge n. 210/2004 e del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 “Tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire” è previsto l’addebito del
contributo obbligatorio fissato nella misura del cinque per mille dell’importo complessivo
di ciascuna fidejussione rilasciata.
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti
senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le
Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.
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