Tabella Ordinanza stupefacenti 16.06.09

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Tabella Ordinanza stupefacenti 16.06.09
Ordinanza 16 giugno 2009 recante "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al T.U. delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
IN VIGORE DAL 20 GIUGNO 2009
MEDICINALI INTERESSATI DALLE NUOVE MODALITA' DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra,
Composti medicinali utilizzati nella superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione
terapia del dolore, elencati nell'All. multidose
III bis del T.U., con esclusione dei b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità
composti a base di metadone e di somministrazione
buprenorfina
ad
uso
orale,
c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e
limitatamente
alle
composizioni
ossimorfone
seguenti:
d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
(integrazione all’ordinanza, in vigore dal 08/07/2009)
MODALITA' DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA
ricetta non ripetibile
normale ricetta SSN
prescrizioni in regime
privato
ricetta bianca:
da conservare per 6 mesi
prescrizioni in regime SSN
in caso di prescrizione effettuata con ricetta non ripetibile compilata su ricettario
personale del medico RICETTA BIANCA
validità di 30 giorni.
- non si applica il limite prescrittivo dei 30 giorni di terapia.
- non è obbligatoria l’indicazione della posologia.
Qualora indicata dev’essere coerente con limite di terapia di 30 giorni.
- resta ferma la possibilità di prescrivere in un'unica ricetta un numero di
confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni.
- non è richiesto l'utilizzo del buono acquisto
(quelli precedenti al 20/06/2009 vanno conservati per 5 anni).
- non è richiesta la registrazione nel Registro di entrata/uscita stupefacenti
(i medicinali attualmente in carico vanno scaricati indicando come causale
l'Ordinanza Ministeriale 16.06.2009).
- prescrivibili per singola ricetta 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso
medicinale in 2 diverse forme farmaceutiche o in 2 dosaggi diversi tra
loro in quantità, per un massimo di terapia di 30 giorni.
identità dell'acquirente
comunicazione
riassuntiva per ASL e
Ordine provinciale
prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento
dell'acquirente da trascrivere nella ricetta.
entro la fine di ciascun mese, inviare alla ULSS di appartenenza
e all'Ordine provinciale competente per territorio
una
comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese
precedente, contenenti la prescrizione dei medicinali interessati
dall'Ordinanza del 16/06/2009.
la comunicazione deve recare, per ciascuna composizione:
- la denominazione delle preparazioni;
- il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma
farmaceutica e dosaggio.
La prescrizione a carico del SSN dei medicinali individuati nell'ordinanza del 16/06/2009, qualora classificati in fascia A di rimborsabilità, è ammessa:
- fino a 30 giorni di terapia
applicabile solo se la ricetta riporta la posologia indicata da parte del medico prescrittore
- per il numero di confezioni necessarie e sufficienti a coprire tale periodo
Sono confermate le disposizioni relative alle esenzioni già stabilite in materia (codici 06, 13, 48, 54, L.12).
Con nota del 14 luglio 2009, l'AIFA ha precisato che le confezioni esterne dei medicinali stupefacenti interessati dal cambio di tabella debbano recare la dizione "medicinale iscritto nella tabella II, sez.
D del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990 - da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". I medicinali attualmente presenti nel canale distributivo possono
essere dispensati dai farmacisti secondo le previsioni dell'Ordinanza, senza necessità di aggiornare le etichette.
L'ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del T.U. richiamate all'Art. 1 dell'Ordinanza del 16 giugno 2009,
in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010
Federfarma Veneto
Unione Regionale dei Titolari di Farmacia della Regione Veneto
Rev. 1.0 del 14.07.09