Tabella Ordinanza stupefacenti 16.06.09
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Tabella Ordinanza stupefacenti 16.06.09
Ordinanza 16 giugno 2009 recante "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. IN VIGORE DAL 20 GIUGNO 2009 MEDICINALI INTERESSATI DALLE NUOVE MODALITA' DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, Composti medicinali utilizzati nella superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione terapia del dolore, elencati nell'All. multidose III bis del T.U., con esclusione dei b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità composti a base di metadone e di somministrazione buprenorfina ad uso orale, c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e limitatamente alle composizioni ossimorfone seguenti: d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA (integrazione all’ordinanza, in vigore dal 08/07/2009) MODALITA' DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA ricetta non ripetibile normale ricetta SSN prescrizioni in regime privato ricetta bianca: da conservare per 6 mesi prescrizioni in regime SSN in caso di prescrizione effettuata con ricetta non ripetibile compilata su ricettario personale del medico RICETTA BIANCA validità di 30 giorni. - non si applica il limite prescrittivo dei 30 giorni di terapia. - non è obbligatoria l’indicazione della posologia. Qualora indicata dev’essere coerente con limite di terapia di 30 giorni. - resta ferma la possibilità di prescrivere in un'unica ricetta un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni. - non è richiesto l'utilizzo del buono acquisto (quelli precedenti al 20/06/2009 vanno conservati per 5 anni). - non è richiesta la registrazione nel Registro di entrata/uscita stupefacenti (i medicinali attualmente in carico vanno scaricati indicando come causale l'Ordinanza Ministeriale 16.06.2009). - prescrivibili per singola ricetta 2 medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale in 2 diverse forme farmaceutiche o in 2 dosaggi diversi tra loro in quantità, per un massimo di terapia di 30 giorni. identità dell'acquirente comunicazione riassuntiva per ASL e Ordine provinciale prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente da trascrivere nella ricetta. entro la fine di ciascun mese, inviare alla ULSS di appartenenza e all'Ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente, contenenti la prescrizione dei medicinali interessati dall'Ordinanza del 16/06/2009. la comunicazione deve recare, per ciascuna composizione: - la denominazione delle preparazioni; - il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio. La prescrizione a carico del SSN dei medicinali individuati nell'ordinanza del 16/06/2009, qualora classificati in fascia A di rimborsabilità, è ammessa: - fino a 30 giorni di terapia applicabile solo se la ricetta riporta la posologia indicata da parte del medico prescrittore - per il numero di confezioni necessarie e sufficienti a coprire tale periodo Sono confermate le disposizioni relative alle esenzioni già stabilite in materia (codici 06, 13, 48, 54, L.12). Con nota del 14 luglio 2009, l'AIFA ha precisato che le confezioni esterne dei medicinali stupefacenti interessati dal cambio di tabella debbano recare la dizione "medicinale iscritto nella tabella II, sez. D del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990 - da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". I medicinali attualmente presenti nel canale distributivo possono essere dispensati dai farmacisti secondo le previsioni dell'Ordinanza, senza necessità di aggiornare le etichette. L'ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del T.U. richiamate all'Art. 1 dell'Ordinanza del 16 giugno 2009, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010 Federfarma Veneto Unione Regionale dei Titolari di Farmacia della Regione Veneto Rev. 1.0 del 14.07.09