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PRESCRIZIONI
RIMBORSABILITA’
ASSISTENZA
FARMACEUTICA
DETRAZIONI
FISCALI
ESENZIONI
PRESCRIZIONE
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Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in cinque categorie:
Medicinali senza obbligo di ricetta medica
Medicinali soggetti a prescrizione medica
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
1. MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
Sono i medicinali che per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza
l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il
trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.
Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento, stampato o
incollato in posizione visibile su tutte le confezioni. Il bollino è unico per tutti i medicinali, deve essere visibile sulla
confezione esterna senza coprire le altre scritte delle confezioni, deve riportare chiaramente la scritta "Farmaco senza
obbligo di ricetta".
I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:
- SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: “Medicinale non soggetto a
prescrizione medica ”
- OTC (dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere
oggetto di pubblicità presso il pubblico. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura “ Medicinale di
automedicazione ”.
I suddetti medicinali SOP e OTC devono riportare sulle confezioni il seguente simbolo, così come stabilito dal Decreto
Ministeriale del 1 febbraio 2002.:
2. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico.
La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che:
a.
possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni
normali di
utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b. sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che
rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c.
contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori
indagini;
d. sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della
salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA.
I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:
“Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica”
Salvo diversa indicazione da parte del medico, la ripetibilità è consentita per un periodo non superiore a sei mesi a
partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del
medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve
le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della
salute. Questo significa che il paziente con una ricetta ripetibile, potrà acquistare al massimo dieci confezioni per ogni
medicinale prescritto nell’arco di sei mesi.
3. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA
Si tratta di medicinali che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque,
rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.
I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:”da vendersi dietro
prescrizione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”
Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal farmacista all’atto della
dispensazione. Il medico può prescrivere con ricetta non ripetibile anche più di una confezione per un certo
medicinale. Il paziente, se non ritira subito tutte le confezioni che gli sono state prescritte, deve tornare nella stessa
farmacia a ritirare le altre confezioni entro la data di validità della ricetta, che sarà obbligatoriamente ritirata dal
farmacista e conservata per sei mesi. Il paziente non è obbligato a comprare tutte le confezioni che gli sono state
prescritte.
3. MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE LIMITATIVA
Si tratta di medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici e vengono
distinti in:
o
medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile: sono i medicinali che per le
loro caratteristiche, non potrebbero essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture
ospedaliere o delle case di cura. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la
scritta:
“Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”.
o
medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: sono i medicinali che, sebbene
utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in
centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in
corso trattamento siano riservati allo specialista. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla
confezione esterna dopo le frasi ”Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la specificazione del tipo di struttura o di specialista
autorizzato alla prescrizione.
o
medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista: sono i medicinali che, per loro caratteristiche
farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la
visita ambulatoriale. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna le frasi: “Uso
riservato a ….” Con specificazione dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e “Vietata la vendita al
pubblico”.
RIMBORSABILITÀ
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Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, i medicinali si dividono in due classi:

Medicinali di fascia A

Medicinali di fascia C
1. Medicinali di fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche)
Sono medicinali impiegati per patologie gravi, croniche e acute, sono inclusi nella fascia A tutti i medicinali ritenuti
essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria.
I medicinali di fascia A sono a carico del SSN; alcuni di essi lo sono in ambito ospedaliero (Fascia A, H).
Possono essere prescritti dal medico di famiglia su apposito ricettario, dai medici di guardia medica, del pronto
soccorso, dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni delle leggi regionali.
La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore nell’ambito della regione in cui la ricetta è stata emessa. I medicinali
inclusi in fascia A sono individuati da un apposito prontuario predisposto dal Ministero della Salute che viene
periodicamente aggiornato e la cui validità si estende in tutto il territorio nazionale. In altri termini, un assistito del
Veneto, come anche uno della Calabria, potranno recarsi nella loro farmacia di fiducia e ricevere gratuitamente lo
stesso medicinale (a meno di ticket). Alcuni medicinali sono sottoposti a note limitative alla prescrizione, cioè sono
prescrivibili in fascia A solo per pazienti affetti da determinate patologie (in caso contrario sono da considerarsi in
fasciaC).
L'attuale normativa prevede che l’AIFA individui e pubblichi la “lista di trasparenza” , cioè una lista di medicinali
equivalenti di fascia A con i relativi prezzi di riferimento. Il prezzo di riferimento, rappresenta il valore massimo di
rimborso da parte del SSN per un medicinale contenente il principio attivo relativo alla confezione di riferimento
indicata. La differenza a carico dell’assistito costituisce la quota che il paziente deve pagare nel caso in cui il prezzo del
medicinale sia superiore al valore di riferimento. Se il prezzo del medicinale è minore o uguale al valore di riferimento
non vi è alcun costo a carico dell’assistito.
Il medico prescrivendo uno dei medicinali presenti nella lista di trasparenza con un prezzo superiore a quello massimo
di rimborso, può vietare, con un’apposita indicazione sulla ricetta (“non sostituibile”), la sostituzione dello stesso da
parte del farmacista. Invece, nel caso in cui il medico non ne fa espresso divieto, il farmacista può sostituire la
prescrizione
con
un
medicinale
equivalente
purché
il
paziente
accetti
la
sostituzione
proposta.
E’ importante precisare che nel caso in cui il medico indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto o
il paziente non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza di prezzo tra il medicinale dispensato e
quello massimo di rimborso è a carico dell’assistito (ad eccezione degli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui medicinali di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o
per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli
esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale ciccare qui esenzioni
2. Medicinali di fascia C (medicinali non essenziali)
Sono medicinali utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, consono considerati
“essenziali” o “salvavita”.
Con la legge 311/2004 (legge Finanziaria 2005) è stata individuata una nuova fascia di medicinali, la C-bis, che
comprende i medicinali non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico, cioè i medicinali di
automedicazione.
I medicinali delle fasce C e C-bis sono a totale carico del paziente.
ESENZIONI
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La Regione Campania con Delibera n.2266 del 30/12/2006 e successivi chiarimenti del 12/01/2007 ha stabilito,
relativamente alla spesa farmaceutica che sono esenti dal TICKET SUI FARMACI (1,50 € a confezione – massimo 3,00 €
a ricetta) i cittadini rientranti nelle seguenti categorie:
0 - (malati cronici) da 002 a 056: con reddito ISEE < € 22mila, per i farmaci correlati alla patologia
C 01 - Civili: Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
C 02 - Civili: Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
C 03 - Civili: Invalidi civili dal 67% al 99% con riduzione della capacità lavorativa >2/3
C 04 - Civili: Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
C 05 - Civili: Ciechi assoluti o con residuo visivo < ad 1/10 ad entrambi gli occhi
C 06 - Civili: sordomuti (colpiti da sordità dalla nascita o prima della lingua parlata)
E 01: Età < 6 anni o > 65 anni con reddito familiare inferiore a 36,151,98
E 02: Disoccupati e loro familiari a carico - con reddito familiare < 8,263,31 incrementato a
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 € per ogni figlio a carico
E 03: Titolari di assegno sociale e familiari a carico
E 04: Titolari pensione minima > di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare <
8,263,31 € incrementato a 11,362,05 € con coniuge e di altri 516€ per ogni figlio a carico
E 05: Soggetti di un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a Euro 10.000,00
E 06: Disoccupati di cui ai centri per l'impiego, lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa
integrazione straordinaria e i familiari a loro carico per la durata di tali condizioni
E 07: Extracom, iscritti SSN (permesso soggiorno per richiesta asilo politico/umanitario)
E 08: Trapiantati d'organo con reddito familiare ISEE < € 22mila per i farmaci correlati alla
patologia
F 01: detenuti: prestazioni a favore di detenuti ed internati
G 01: Invalidi di guerra: categoria dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in
campi di sterminio
G 02: Invalidi di guerra: categoria dalla 6a alla 8a
L 01: Grandi invalidi del lavoro - dall' 80% al 100% di invalidità
L 02: Grandi invalidi del lavoro: dal 67% al 79% - riduzione capacità lavorativa > 2/3
L 03: Invalidi del lavoro dall' 1% al 66% - riduzione capacità lavorativa < 2/3
L 04: Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
M 00: Maternità - esente per gravidanza - in epoca preconcezionale, per i farmaci correlati
da M 01 a M 41 - M+nn(settimana gravidanza) : gravidanza ordinaria, per i farmaci correlati
M 99: Esente per stato di gravidanza - in gravidanza ordinaria, per i farmaci correlati
M 50: Esente per stato di gravidanza - in gravidanza a rischio, per i farmaci correlati
N 01: complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati
N 02: per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore
R-(malattie rare) da Aannn a Qannn con reddito ISEE < € 22mila, per i farmaci correlati alla
patologia
S 01 - Grandi invalidi per servizio - titolari di specifica pensione
S 02 - Servizio: Invalidi per servizio appartenenti alla categorie dalla 2a alla 5a
S 03 - Servizio: Invalidi per servizio appartenenti alla categorie dalla 6a alla 8a
S 04 - Servizio: Obiettori di coscienza in servizio civile
V 01 - Vittime: Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Legge 5 agosto 1978, n. 484–aggiornate al gennaio 2007: Delibera n. 2266 del 30.12.06 e circolare applicativa del 12.01.07
Sui Farmaci equivalenti ( generici): Si paga la quota di differenza rispetto al medicinale con prezzo più basso. Sono
esenti solo le seguenti categorie
- G01 e G02 Invalidi di guerra
- Tutti i cittadini che prendono il farmaco equivalente a prezzo più basso.
Sono sempre esenti da ticket: Ossigeno terapeutico; Farmaci “analgesici oppiacei” nella terapia del dolore acuto e
cronico; Farmaci del PHT “distribuiti per conto dell’ASL” (ovviamente solo nelle ASL in cui si realizza questo tipo di
distruzione diretta), Farmaci equivalenti a prezzo più basso.
Per quanto riguarda l’esenzione per le visite specialistiche, per gli accertamenti di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le prestazioni riabilitative, la competenza è assegnata alla Direzione generale della programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e si invita pertanto a consultare l’area tematica Programmazione sanitaria e
qualità del sito www.ministerosalute.it/programmazione
Cosa presentare per rinnovare l’esenzione o ottenerla per la prima volta
I cittadini che si trovino nelle condizioni di rinnovare l’esenzione o di ottenerla per la prima volta devono recarsi al
Distretto Sanitario di appartenenza dove dichiareranno la propria condizione, con la seguente documentazione:

Libretto di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

Autocertificazione completa della fotocopia di un documento d’identità valido della persona
autocertificante.

Certificato attestante lo stato di disoccupazione, di mobilità e cassa integrazione, solo ove richiesto;

Modello ISEE (viene rilasciato dal CAF, Comuni, INPS) solo ove richiesto;
L’assessorato alla Sanità della Regione Campania ha istituto un numero verde consultabile da tutti i cittadini per ottenere
informazioni chiare su:farmaci equivalenti, prescrivibilità, esenzione, ticket e notizie utili sul corretto utilizzo del farmaco.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 16
800.723.270
DETRAZIONI FISCALI
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Le spese fatte per comprare medicinali non rimborsabili o per pagare il ticket di quelli rimborsati dal SSN rientrano tra
le spese sanitarie detraibili dall’annuale dichiarazione dei redditi.
Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la normativa che impone l’utilizzo dello scontrino fiscale “parlante” per la
certificazione dell’acquisto dei medicinali in sede di dichiarazione.
Clicca qui per maggiori informazioni : scontrino parlante