Protocollo Stupefacenti 2010 versione ridotta per MMG

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Protocollo Stupefacenti 2010 versione ridotta per MMG
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE
DI MEDICINALI NELLA TERAPIA DEL DOLORE
a cura del Dipartimento Cure Primarie – U.O. Farmaceutica
(aggiornato a dicembre 2009)
sezione rivolta ai Medici prescrittori
Premessa: principali novità introdotte nel corso del 2009
Con Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 giugno
2009 (pubblicata sulla GU n. 141/2009 ed in vigore dal 20/06/2009), avente per
oggetto "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II,
sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", sono state introdotte ulteriori semplificazioni prescrittive a favore di
alcune composizioni medicinali impiegate nella terapia del dolore .
Principali novità introdotte: temporanea iscrizione nella tabella IID e conseguente
prescrizione con ricetta non ripetibile (anziché ricetta ministeriale a ricalco RMR2) delle
seguenti composizioni medicinali utilizzate nella terapia del dolore:
1. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
codeina e diidrocodeina in quantità superiore (espressa in base anidra) a 10
mg/unità posologica per le forme farmaceutiche monodose;
2. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
codeina e diidrocodeina in quantità superiore (espressa in base anidra) all'1% p/v
per le forme farmaceutiche multidose;
3. composizioni, per somministrazione rettale, contenenti codeina, diidrocodeina e
loro sali in quantità superiore (espressa in base anidra) a 20 mg/unità posologica;
4. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;
5. composizioni, per somministrazioni ad uso transdermico, contenenti buprenorfina.
sono escluse dal provvedimento:
6. le composizioni a base di metadone e buprenorfina per somministrazione orale;
7. le composizioni a base di morfina e buprenorfina per somministrazione iniettabile.
che rimangono in tabella IIA.
con Determinazione pubblicata nella G.U. n. 238 del 13/10/2009 ed entrata in vigore il
28 ottobre 2009, l'AIFA ha continuato il processo di revisione delle note, al fine di
garantire e non ostacolare l'accesso alle terapie farmacologiche in un ottica che tenga
conto delle evidenze scientifiche più aggiornate in un contesto di condivisione
scientifica dell'appropriatezza prescrittiva, abolendo la nota n. 3.
Principali novità introdotte: dal 28/10/2009 i farmaci di cui alla nota 3 (principio attivo:
Tramadolo) sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla stessa
nota.
Con DGR n. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 (Regole 2010) è stato aggiornato
l’elenco dei farmaci concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
Principali novità introdotte: per facilitare ulteriormente l’accesso alle terapie del dolore
da parte dei malati, l’elenco dei farmaci concedibili, riportati analiticamente nelle sezioni
seguenti, aggiorna e sostituisce integralmente l’elenco delle specialità medicinali
prescrivibili SSR di cui alla nota prot. RL 7891 del 18 febbraio 2005.
Di seguito vengono prese in considerazione le composizioni medicinali concedibili
SSR nella terapia del dolore a prescindere dalla loro appartenenza/non
appartenenza alla tabella II DPR 309/90.
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Composizioni Medicinali
iscritte nella TABELLA II – Sezione A DPR 309/90
Sono ricomprese composizioni medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave
dipendenza fisica o psichica.
Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art.
43 D.P.R. 309/90);
E’ prevista la prescrizione sul modello unico di ricettario ministeriale a ricalco (RMR2)
approvato con Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2006 e pubblicato sulla G.U. n.
76 del 31 marzo 2006.
1. Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A: La
prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore
a trenta giorni; in regime SSR il limite è di 2 pezzi per ricetta, fermo restando il limite di
30 giorni di terapia.
2. Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A,
utilizzate per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza
da oppiacei (metadone, buprenorfina): La prescrizione può comprendere fino a due
medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti fermo
restando il rispetto del Piano Terapeutico redatto da una struttura autorizzata; in
regime SSR il limite è di 2 pezzi per ricetta oppure 3 pezzi se sussistono le condizioni
per la multiprescrizione (esenzione per patologia), fermo restando il limite di 30 giorni
di terapia. Es: Metadone - codice esenzione 014 dipendenza da sostanze
stupefacenti psicotrope e da alcool.
N.B. La prescrizione per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcool dipendenza va effettuata nel rispetto del
Piano Terapeutico predisposto dallo Specialista operante in Struttura sanitaria pubblica
o privata autorizzata. Può comprendere con un solo modulo la prescrizione di un
medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni:
Per le prescrizioni a carico S.S.N. può essere necessario redigere più ricette;
Per le prescrizioni a carico dell’assistito può essere redatta un’unica ricetta.
3. Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A,
allegato III bis, utilizzate per il trattamento della terapia del dolore (metadone,
buprenorfina): La prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro
o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non
superiore a trenta giorni, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative
AIC, sia in regime privato che SSR (Legge 405/2001).
N.B.
La Regione Lombardia, con nota prot. n..H1.2008.0028530 del 23/07/2008 e prot.
n. H1.2008.0036471 del 6/10/2008, ha introdotto la nuova sigla TDL (terapia del
dolore) che risponde alla necessità di individuare con chiarezza la rimborsabilità
delle terapie del dolore, per periodi di terapia non superiore ai trenta giorni e, quindi,
per un quantitativo massimo che può superare due confezioni o tre per ricetta. Il
medico infatti, in tali casi, si preoccuperà di riportare sempre la sigla TDL che è ora
l'unica che autorizza la prescrizione in regime SSR di un quantitativo utile per la
copertura del fabbisogno di trenta giorni, indipendentemente dal tipo di ricetta.
In seguito all’entrata in vigore (in data 29/04/07) del DM 18/04/2007 ed ai
chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, con circolare prot. n.
DGFDM/VIII/P/I.8.d.q/15817 del 9.05.2007, la prescrizione dei medicinali compresi
nell’allegato III bis non è più riferita alle sole malattie neoplastiche o degenerative,
bensì alla terapia del dolore indipendentemente dall’origine del dolore stesso.
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Nella ricetta RMR2 che risulta firmata dal medico o dal veterinario in “originale” sulla
prima pagina e in copia sulle altre (si suggerisce di apporre il timbro anche sulle
copie) devono essere indicati:
− cognome e nome dell'assistito o proprietario dell’animale ammalato;
− la dose prescritta, la posologia, modo e tempo di somministrazione;
− indirizzo e numero telefonico professionale del medico o del veterinario;
− timbro personale, data e firma del medico o del veterinario.
− specie, razza e sesso dell’animale curato riportata dal veterinario nello spazio destinato
al codice del paziente;
− dicitura “uso veterinario” riportata dal veterinario nello spazio destinato ai bollini
autoadesivi;
La prescrizione a carico SSR viene rilasciata in triplice copia:
− originale + copia SSR: da consegnare in farmacia;
− copia assistito/prescrittore: La persona (assistito) alla quale sono prescritti i medicinali
compresi nella tabella II, sezione A e nell’allegato III-bis deve conservare la terza copia
della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli
stessi medicinali. A tale fine, gli uffici ministeriali hanno riferito per le vie brevi che nelle
more del nuovo ricettario il medico consegna al paziente la “copia prescrittore”. Per i
trattamenti di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza effettuati con medicinali
compresi nella tabella II, sezione A la persona cui sono consegnati tali medicinali in
affidamento è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico
in suo possesso.
e va integrata con:
− codice sanitario/fiscale dell’assistito ed eventuali esenzioni per patologia;
− codice regionale medico: MMG/PLS/MCA;
− codice fiscale medico: Medici dipendenti ASL o altri prescrittori (Specialisti
convenzionati e non);
− struttura di appartenenza: MCA/Medici dipendenti ASL o altri prescrittori (specialisti
convenzionati e non; es: “Servizio di continuità assistenziale”, “Servizio di guardia
turistica” Consultorio familiare di…”, “Ambulatorio di…”, “Pronto Soccorso”, Unità
Operativa Ospedaliera di…);
La prescrizione non a carico SSR o veterinaria viene rilasciata in duplice copia:
− originale: da consegnare in farmacia;
− copia assistito/prescrittore: La persona (assistito proprietario dell’animale) alla quale
sono prescritti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A deve conservare la terza
copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli
stessi medicinali. A tale fine, gli uffici ministeriali hanno riferito per le vie brevi che nelle
more del nuovo ricettario il medico consegna al paziente la “copia prescrittore”. da
conservare, a cura del prescrittore in caso di autoricettazione.
La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione;
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Autoricettazione
I medici e i veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione con
ricettario RMR2, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III bis, per
uso professionale urgente. In caso di autoricettazione il medico conserva la “copia
assistito/prescrittore” unitamente ad un registro delle prestazioni effettuate, dove annota le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che
successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello
ministeriale, non è soggetto a vidimazione preventiva né a numerazione delle pagine e
deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie
delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso
periodo del registro.
La fornitura dei medicinali non e’ a carico del SSR e non esistono limiti quali-quantitativi.
Ritiro del Ricettario RMR2 presso l’ASL
L’ASL provvede alla distribuzione delle ricette ai Medici e ai Veterinari operanti nel
territorio di competenza, con le seguenti modalità:
MMG / PLS / MCA / Medici dipendenti ASL: Distretto di competenza lavorativa, cioè
quello in cui opera il medico
Altri Medici (specialisti convenzionati e non) e Veterinari: Distretto di residenza
Il ricettario può essere ritirato dall’interessato o da altra persona munita di delega scritta,
accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido. A ciascun Medico viene
consegnato, di norma, un solo ricettario per volta.
Abilitati alla prescrizione
Tutti i Medici e i Veterinari iscritti al rispettivo Ordine Professionale possono utilizzare i
ricettari ministeriali a ricalco (RMR2) per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II
sezione A (comprese le formulazioni a base di principi attivi dell’allegato III-bis al D.P.R.
309/90 impiegate per la terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o
degenerativa). Il ricettario va utilizzato anche per le prescrizioni in regime liberoprofessionale.
Sono abilitate alla prescrizione in regime convenzionato, cioè a carico del SSR, le
seguenti figure professionali:
i medici dipendenti o convenzionati col SSR;
i medici con rapporto di incarico libero professionale con le ASL o le Strutture
Sanitarie di ricovero e cura pubbliche nell’ambito dei servizi di cure domiciliari– cure
palliative;
i medici di organizzazioni no profit che operano, con atto formale delle ASL o delle
Strutture Sanitarie di ricovero e cura pubbliche, a sostegno dei servizi domiciliari di
cure palliative;
Non sono abilitate alla prescrizione in regime convenzionato, cioè a carico del SSR,
le seguenti figure professionali:
Specialisti non convenzionati con il SSR che svolgono la propria attività nello studio
privato;
Veterinari.
La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità e alla
dimissione ospedaliera in orari coperti dalla continuità assistenziale è compilata anche dai
medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni (operanti in Strutture pubbliche).
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Limiti prescrittivi
1. in regime privato: 30 giorni di terapia;
2. In regime SSR e fermo restando il limite dei 30 giorni di terapia:
2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni;
3 confezioni per ricetta se sussistono le condizioni per la multiprescrizione (esenzione
per patologia): Es: Metadone - codice esenzione 014 dipendenza da sostanze
stupefacenti psicotrope e da alcool.
numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le
limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore).
Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II A, classificate in fascia A, prescrivibili
SSR su ricettario ministeriale a ricalco (RMR2)
TEMGESIC
TEMGESIC
cpr sub. 0,2 mg
im iv 5 fiale 1 ml 0,3 mg
Buprenorfina
Buprenorfina
EPTADONE
Os fl. 5,10,20 mg, 20 ml,
sciroppo 1 mg/ml, 40,80 ml
Soluzione orale 1 mg/ml, 5-10-20-100 ml
Sciroppo 0,1% 60-80 ml
Soluzione orale 3 mg/ml, 5 mg/ml, 20 ml
Soluzione orale 5 mg/ml 5-10-20-1000 ml
Fiale 10mg/ml, 20 mg/ml
Im 8 fiale 1 ml
Metadone Cloridrato
FORM. GEN.
FORM. GEN.
CARDIOSTENOL
Metadone Cloridrato
Morfina Cloridrato
Morfina cloridrato/Atropina solfato
2. Formulazioni magistrali, a base di buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl,
idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, prescrivibili
SSR su ricettario ministeriale a ricalco (RMR2) limitatamente a pazienti residenti o
domiciliati in Regione Lombardia in età pediatrica o pazienti adulti con problemi di
deglutizione; Tariffazione secondo tariffa nazionale di cui al D.M. 18 agosto 2003.
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Composizioni Medicinali
iscritte nella TABELLA II – Sezioni B, C DPR 309/90
Sono ricomprese:
sostanze medicinali impiegate nelle preparazioni galeniche (sezione B);
composizioni medicinali industriali non espressamente previsti nelle sezioni C, D, E:
es. Alcover, XYREM (sezione B);
composizioni medicinali contenenti barbexaclone, destropropossifene, fenobarbital,
pentazocina (sezione C) .
Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art.
43 D.P.R. 309/90);
La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in
regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere:
cognome e nome del paziente;
data di prescrizione, timbro e firma del medico.
Limiti prescrittivi
1. in regime privato: nessun limite quantitativo;
2. In regime SSR:
2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni;
3 confezioni per ricetta se sussistono le condizioni per la multiprescrizione (esenzione
per patologia): Es. Fenobarbital - codice esenzione 017 epilessia
Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
NESSUNA
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Composizioni Medicinali
iscritte nella TABELLA II – Sezioni D DPR 309/90
Sono ricomprese:
composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B,
da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese
nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
composizioni
medicinali per uso parenterale contenenti clordemetildiazepam,
diazepam, lorazepam, midazolam.
Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art.
43 D.P.R. 309/90);
La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in
regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere:
cognome e nome del paziente;
data di prescrizione, timbro e firma del medico.
L’uso della ricetta a ricalco RMR2 è obbligatoria qualora il medicinale della tabella II,
sezione D (ad esempio, Coefferalgan) sia prescritto nella medesima ricetta insieme ad uno
stupefacente della tabella II, sezione A.
La Regione Lombardia, con nota prot. n. H1.2007.0024057 del 24/05/2007 ha evidenziato
che tali modalità prescrittive debbano essere rispettate anche per le specialità concedibili
in regime assistito solo in Regione Lombardia (v. formulazioni rimborsabili SSR p.to 2).
Limiti prescrittivi
1. In regime privato: nessun limite quantitativo;
2. In regime SSR:
2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni;
numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le
limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore);
non è necessario indicare la posologia.
Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II D, classificate in fascia A, prescrivibili su
ricettario regionale (SSR)
CO EFFERALGAN 16 cpr
500 mg + 30 mg
PARACETAMOLO E CODEINA
2. formulazioni commerciali, iscritte in tabella II D, classificate in fascia C, prescrivibili su
ricettario regionale (SSR) - DGR 20954 del 16/02/2005 così come integrata dalla DGR
VIII/108041 del 16/12/2009.
DAL 24/04/2005
CO EFFERALGAN 16 cpr effervescenti
DAL 01/05/2005
TACHIDOL AD Grat. Eff. 10 buste
500 mg + 30 mg
N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA
500 mg + 30 mg
N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA
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TACHIDOL BB Sciroppo 120 ml
2,5 gr + 0,150 gr
N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA
DAL 01/01/2010
CODAMOL16 cpr effervescenti
500 mg + 30 mg
N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA
SPASMOPLUS AD 5 supposte
500 mg + 40 mg
N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA
3. Formulazioni commerciali, temporaneamente iscritte in tabella II D, classificate in
fascia A, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - Ordinanza 16/06/2009.
ACTIQ 3PASTL MUCOSA OS
dosaggi vari
FENTANIL CITRATO
DEPALGOS 28 CPR RIV
dosaggi vari
DUROGESIC 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
FENTANIL HEXAL 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
FENTANIL RATIO 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
FENTANIL SA.GMBH 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
FENTANIL SANDOZ 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
FENTANIL WINTHROP 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
JURNISTA 14CPR R.P.
dosaggi vari
OXICODONE CLORIDRATO
PARACETAMOLO
FENTANIL
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
IDROMORFONE CLORIDRATO
MATRIFEN 3 CEROTTI
TRANSDERMICI
MSCONTIN 16CPR R.P.
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
MORFINA SOLFATO
ORAMORPH OS GTT E SCIR
dosaggi vari
MORFINA SOLFATO
OXYCONTIN 28 CPR
dosaggi vari
OXICODONE CLORIDRATO
QUATROFEN*3 CEROTTI
TRANSDERMICI
TRANSTEC*3 CEROTTI
TRANSDERMICI
TWICE 16 CPS
dosaggi vari
FENTANIL
dosaggi vari
BUPRENORFINA
dosaggi vari
MORFINA SOLFATO
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Composizioni Medicinali
iscritte nella TABELLA II – Sezioni E DPR 309/90
Sono ricomprese:
Composizioni medicinali ad uso diverso da quello parenterale contenenti: alazepam,
alprazolam, bromazepam, brotizolam, clobazam, clonazepam, clorazepato,
clordizepossido, clotiazepam, delorazepam, diazepam, estazolam, etizolam,
flurazepam, ketazolam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meprobamato,
midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, ossazepam, ossazolam,
pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam, zaleplon,
zolpidem, zopiclone;
Composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o
B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo
di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art.
43 D.P.R. 309/90);
La prescrizione va effettuata con ricetta ripetibile (RR) ovvero ricetta bianca (in regime
privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere:
cognome e nome del paziente (solo in caso di prescrizione SSR);
data di prescrizione, timbro e firma del medico.
Limiti prescrittivi
1. In regime privato: 3 confezioni in trenta giorni (D.M. 7 agosto 2006); l’indicazione di
un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità.
2. In regime SSR:
2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni;
numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le
limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore);
non è necessario indicare la posologia.
Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II E, classificate in fascia C, prescrivibili su
ricettario regionale (SSR) - DGR 20954 del 16/02/2005 così come integrata dalla DGR
VIII/108041 del 16/12/2009.
DAL 01/05/2005
LONARID BB 6 supposte
200 mg + 5 mg
N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA
LONARID LATT 6 supposte
60 mg + 2,5 mg
N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA
DAL 01/01/2010
LONARID 20 CPR
400 mg + 10 mg
N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA
LONARID AD 6 supposte
400 mg + 20 mg
N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA
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Composizioni Medicinali
non iscritte nella tabella II DPR 309/90
Sono ricomprese:
composizioni medicinali contenenti tramadolo e tramadolo/paracetamolo.
Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art.
43 D.P.R. 309/90);
La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in
regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere:
cognome e nome del paziente;
data di prescrizione, timbro e firma del medico.
Limiti prescrittivi
1. In regime privato: nessun limite quantitativo;
2. In regime SSR:
2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni;
numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le
limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore);
non è necessario indicare la posologia.
Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore.
1. Formulazioni commerciali, non iscritte in tabella II, soggette a ricetta non ripetibile,
classificate in fascia A, prescrivibili su ricettario regionale (SSR).
ADAMON CPR ril prolungato
dosaggi vari
TRAMADOLO
CONTRAMAL CPR /CPS formulazioni
varie
CONTRAMAL FIALE
dosaggi vari
TRAMADOLO
dosaggi vari
TRAMADOLO
CONTRAMAL OS GTT
dosaggi vari
TRAMADOLO
FORTRADOL CPR /CPS formulazioni
varie
FORTRADOL FIALE
dosaggi vari
TRAMADOLO
dosaggi vari
TRAMADOLO
FORTRADOL OS GTT
dosaggi vari
TRAMADOLO
FRAXIDOL CPS
dosaggi vari
TRAMADOLO
FRAXIDOL FIALE
dosaggi vari
TRAMADOLO
PRONTALGIN CPR /CPS formulazioni
varie
PRONTALGIN FIALE
dosaggi vari
TRAMADOLO
dosaggi vari
TRAMADOLO
PRONTALGIN OS GTT
dosaggi vari
TRAMADOLO
TRADONAL CPS rilascio prolungato
dosaggi vari
TRAMADOLO
TRAFLASH CPR orodispersibili
dosaggi vari
TRAMADOLO
TRALODIE CPS rilascio prolungato
dosaggi vari
TRAMADOLO
TRAMADOLO CPR /CPS formulazioni
generiche varie
dosaggi vari
TRAMADOLO
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TRAMADOLO FIALE formulazioni
generiche (tranne DOROM ES)
TRAMADOLO OS GTT formulazioni
generiche (tranne DOROM ES)
TRAMALIN CPR rilascio prolungato
dosaggi vari
TRAMADOLO
dosaggi vari
TRAMADOLO
dosaggi vari
TRAMADOLO
UNITRAMA CPR rilascio prolungato
dosaggi vari
TRAMADOLO
UNITRAMARIN OS GTT
dosaggi vari
TRAMADOLO
2. Formulazioni commerciali, non iscritte in tabella II, soggette a ricetta non ripetibile,
classificate in fascia C, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - DGR n. VIII/108041 del
16/12/2009.
DAL 01/01/2010
KOLIBRI’ 20 cpr. riv.
37,5 mg + 325 mg. N02AX52 TRAMADOLO E PARACETAMOLO
PATROL 20 cpr. riv.
37,5 mg + 325 mg. N02AX52 TRAMADOLO E PARACETAMOLO
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