apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014 N R.G. 72615/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott. Claudio Marangoni Giudice a latere dott.ssa Alima Zana . Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 72615/2011 promossa da: RALPH ANTON RIFFESER con il patrocinio degli avv.ti OSWALD PERATHJONER e BIONDI CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO E CORRADO VENINI, 42 20127 MILANO presso il difensore avv. BIONDI CINZIA ATTORE contro TATA-O SRL FAMILY SPA, con il patrocinio degli avv.ti ANDREA PARINI e MARCO ANDREOLINI ed elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO, 45 20129 MILANO presso il difensore avv. PARINI ANDREA CONVENUTO OGGETTO: azione di contraffazione di marchio denominativo e pronunce accessorie di inibitoria, astreinte, pubblicazione, risarcimento del danno, domanda riconvenzionale di nullità del marchio. pagina http://bit.ly/1SRohBn 1 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 -SEZIONE A- CONCLUSIONI: come da foglio di Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 precisazione delle n.conclusioni Repert. 13238/2014rassegnate del 31/12/2014 pagina http://bit.ly/1SRohBn 2 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 all’udienza del 16.7.2014 da intendersi qui integralmente riportate Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. le vicende processuali 1.Con atto di citazione notificato in data 16.12.2011, Riffeser Ralph Anton, legale rappresentante e comproprietario del noto Grand Hotel “Il Cavallino Bianco Family Spa” sito in Val Gardena, ha convenuto in giudizio TATA-O-S.R.L. FAMILY SPA: ha lamentato la contraffazione del proprio marchio “FAMILY SPA” registrato in sede italiana al n. 001379476 in data organizzazione attività di divertimento in genere e sportive- n.43 –servizi di ristorazione e alloggi temporanei di tutti i generi, alberghiero e none n.44 -cura d’igiene e bellezza per la persona-. Parte attrice ha lamentato in particolare di avere verificato attraverso i consueti motori di ricerca la pubblicizzazione via web a cura della convenuta di un esercizio alberghiero inaugurato il 25.9.2011 avente quale denominazione “TATA-O-FAMILY SPA”, interferente con il proprio marchio. Ha dunque invocato in questa sede la tutela inibitoria assistita da astreinte, il risarcimento del danno e la pubblicazione. Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del marchio azionato da controparte, trattandosi di segno nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 c.p.i.. All’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso ad attività istruttoria, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del 16.7.2014 il Giudice ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2.La natura descrittiva del segno Oggetto della presente controversia è il marchio denominativo italiano “FAMILY SPA”, ritenuto contraffatto dall’attrice ed accusato di nullità da parte della convenuta per carenza di capacità distintiva. Trattandosi di un marchio complesso, in quanto composto da due elementi denominativi, il necessario e preliminare sindacato di nullità che il Collegio deve esprimere secondo i parametri di cui all’art. 13 c.p.i. si articola su un duplice piano: il primo prende in esame i singoli elementi che compongono il logo; il secondo indaga il brand nel suo complesso, al pagina http://bit.ly/1SRohBn 3 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 17.7.2009 rispettivamente per le classi n.39 -organizzazione viaggi- n.41 - fine di verificare se la Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 combinazione di tali elementi sia comunque Repert. n. 13238/2014 delcarente 31/12/2014 di tale capacità distintiva (cfr. Corte di Giustizia, CE, 19.4.2007, in causa C-273/05P). Per quel che qui rileva, tale vaglio non può essere a priori escluso dall’impiego nel segno di due parole mutuate da idiomi stranieri, circostanza infatti che in sé non ne esclude il carattere generico e descrittivo (Trib. Torino, 19.11.1998). Né la natura descrittiva può ritenersi esclusa a monte dalla constatazione Cass. 8.1.1998 n.91, secondo la quale il divieto di sfruttamento esclusivo come marchio di una parola di uso comune ovvero puramente descrittiva non può essere aggirato dall’utilizzo congiunto di due parole della medesima natura). Ciò premesso, entrambi i termini di cui si compone il segno litigioso evidenziano un immediato carattere descrittivo, aderendo concettualmente alla natura (SPA) ed alla destinazione (FAMILY) del servizio che il logo contraddistingue. Ed in particolare: SPA è un termine di uso comune utilizzato per indicare aziende che forniscono cure idroterapiche o in genere servizi di benessere e cura del corpo. Si tratta di un nome che trae origine dall’omonima località Belga, nota fin dall’antichità per le sue acque termali: tale denominazione è forse derivata dall’acronimo “salus per aquam” ovvero ancora dalla contrazione del termine “fontane” in lingua vallone “Espa”. Si veda sul punto il risultato della ricerca sull’web effettuata da parte della convenuta (cfr. doc. 2 di parte convenuta). Osserva dunque il Tribunale che la locuzione è oggi divenuta un termine generico, poiché entrata nel linguaggio corrente per indicare -nei paesi sia anglofoni sia neolatini- prima le attività termali in generale e poi i trattamenti termali, balneoterapici e idroterapici ed ancora servizi per la cura del corpo e della mente. Quanto alla parola inglese “Family” -termine che svolge di volta in volta la duplice funzione di nominativo e di locuzione aggettivamente- essa indica, come nome, l’intera famiglia compresi i bambini e, in funzione di aggettivo, la natura o la destinazione familiare del nome al quale accede. Nella pratica commerciale, essa è comunemente utilizzata per indicare servizi o strutture destinati all’intera famiglia ed ai più piccoli (Family Restaurant, Family Hotel ecc..).Tale accezione linguistica è confermata pagina http://bit.ly/1SRohBn 4 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 che il titolare utilizzi congiuntamente due parole di uso comune (cfr. Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 un consorzio turistico sul territorio Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014 dalla considerazione che esiste nazionale denominato “Italy Family Hotel”, che raccoglie le strutture turistiche tra le quali quelle dell’attore. Ognuna delle due parole di cui si compone il marchio dell’attore, distintamente esaminata, è dunque inidonea a svolgere un ruolo distintivo per servizi termali e di cura del corpo indirizzati a tutta la famiglia ed anche ai bambini. Il giudizio negativo sulla capacità distintiva non muta ove l’indagine si il primo termine assume la funzione di aggettivo) significa letteralmente “servizio termale e/o di benessere per la famiglia”, aderendo senza alcuno scarto concettuale al servizio indicato, impedendo quindi un ambito, seppure minimo, di validità. Del resto, la difficoltà di trovare una concisa traduzione nella lingua nazionale di tale locuzione -adeguatamente descrittiva delle strutture e dei servizi alberghieri termali destinati all’intera famiglia- è indice della bontà della soluzione interpretativa qui accolta. L’accostamento delle due parole non crea insomma un'espressione nuova (cfr. tra le altre, Trib. Milano, 29.8.2000), a sua volta non dotata di una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che la compongono. Con la conseguenza che la combinazione risultante non è in grado di assolvere alla funzione differenziatrice del marchio, non creando un'impressione sufficientemente autonoma rispetto al servizio identificato. A ciò non ostano le considerazioni svolte dall’attrice la quale ha sottolineato che: a)costituirebbe quello azionato marchio c.d. d’insieme, ove i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privativea differenza del marchio complesso- ma lo è soltanto il loro insieme(cfr. da ultimo, Cass. 1249/2013; Cass. 10071/08; Cass. 24620/10). Sul punto, osserva tuttavia il Collegio che l’esame del logo “FAMILY SPA” porta ad escludere, come sopra accennato, il riconoscimento di capacità individualizzante dello stesso nel suo insieme; b)la capacità distintiva del segno “FAMILY SPA” si sarebbe consolidata a livello nazionale prima della proposizione della domanda riconvenzionale di nullità e comunque prima della diffusione nel linguaggio comune del termine SPA: con conseguente sanatoria ex art. 13, comma 3, c.p.i. (cfr. sul punto Cass. 16.4.2008 n. 10071). Tale asserzione è tuttavia priva di riscontro, pagina http://bit.ly/1SRohBn 5 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 estenda alla combinazione dei due termini: la locuzione “FAMILY SPA” (ove Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 temporale intercorso tra la registrazione Repert. n. 13238/2014 del 31/12/2014 anche alla luce del breve lasso del segno (luglio 2009) e la domanda di nullità (marzo 2012), in assenza di prova che sul mercato il logo sia accreditato come univoco indicatore del servizio alberghiero reso da parte attrice. Del resto, è fondata la considerazione svolta dalla convenuta, la quale ha eccepito come il cuore dei segni di controparte vada ravvisata nel –diverso e noto- logo denominativo e figurativo “cavallino bianco”; c)il carattere distintivo deriverebbe dall’utilizzo di due parole di idioma assai conosciuta sul territorio nazionale come nel caso in esame, non è dirimente in senso favorevole alla convenuta(Trib. Torino, 19.11.1998); d)locuzioni di analoga natura avrebbero ricevuto tutela, benché egualmente evocativi dei prodotti da essi contraddistinti: osserva tuttavia il Tribunale che i casi segnalati da parte attrice –quali ad esempio il noto marchio “Divani & Divani”- evidenziano soluzioni linguistiche (quali la ripetizione delle medesime parole) ovvero differenziazioni grafiche non scontate e comunque idonee a segnare un deciso scarto rispetto alla mera descrizione del prodotto; e)si tratterebbe quello attoreo quantomeno di un marchio debole: osserva tuttavia il Tribunale che il riconoscimento anche di un minimo perimetro di esclusiva postula il pur lieve distacco del segno da denominazioni solo descrittive, distacco qui non riscontrato. Dunque, il monopolio vantato dall’attore si scontra con l’imperativo di libera appropriabilità dei segni che possono essere servire nel commercio a tutti gli operatori di quel settore per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi. A tale valutazione non è del resto estranea la valutazione dell’impatto sul Mercato Comune che avrebbe il riconoscimento dell’esclusiva a favore di un solo operatore di termini tanto diffusi nel mercato sovranazionale. 3.le domande volte da parte attrice Accertata la nullità del segno azionato da parte attrice, tutte le domande svolte da quest’ultima -che presuppongono la validità del proprio marchiovanno tutte rigettate. 4.Il comando giudiziale Occorre dunque, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarare la nullità del marchio “FAMILY SPA”, di titolarità di parte attrice e rigettare tutte le domande di quest’ultima. pagina http://bit.ly/1SRohBn 6 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 straniero: questa considerazione tuttavia, vieppiù ove si tratti di lingua In virtù del principio della al pagamento delle spese Sentenza n. 15451/2014 pubbl. il 31/12/2014 RG n. 72615/2011 soccombenza, l’attrice altresì condannata Repert. n. va 13238/2014 del 31/12/2014 processuali, liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto della rapida scansione nella quale si è articolato il giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di definitivamente Milano, Sezione pronunciando Specializzata sulle domande in materia formulate da di Impresa, Ralph Anton Riffeser con atto di citazione notificato in data 16.12.2011 contro Tata-O convenuta, ogni altra domanda diversamente disattesa e rigettata, così provvede: 1)in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, accerta e dichiara la nullità per difetto di capacità distintiva del marchio “FAMILY SPA” registrato al n.001379476 presso UIMB in data 17.7.2009 da Riffeser Ralph Anton; 2)rigetta tutte le domande svolte dall’attore; 3)condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00, di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese di registrazione; 4)dispone la trasmissione a cura della Cancelleria ad UIBM per quanto di competenza. Così deciso il 3.12.2014 Il presidente dott.ssa Marina Tavassi Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina http://bit.ly/1SRohBn 7 di 7 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 S.R.L. FAMILY SPA, nonché sulle domande riconvenzionali svolte da parte