apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014
N. R.G. 48156/010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA
SEZIONE "A"
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
LUDOIL SRL (C.F. 07326420630),
NAPOLITANO E GIAMPIERO DI LORENZO,
MILANO, VIA Guastalla n.1
48156/2010 promossa da:
con il patrocinio dell’avv. LUCIA
presso l’ avv. LEONARDO LOVECCHIO, in
ATTORE
contro
SHELL ITALIA SPA (C.F. 01841620154), con il patrocinio dell’avv. CORNETTA
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA NIRONE, 19 20123 MILANO presso il
difensore avv. CORNETTA ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni del 15.10.2013,
qui di seguito
integralmente richiamate
OGGETTO: cessione ramo d’azienda, mancanza delle qualità promesse, domanda
di
riduzione
del
prezzo,
risarcimento
dei
danni
per
responsabilità
contrattuale e precontrattuale, concorrenza sleale, risarcimento dei danni
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TRIBUNALE di MILANO
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data
Ludoil
25.6.2010,
Ludoil s.r.l. (ora
Re s.p.a., di seguito Ludoil) ha convenuto in giudizio Shell Italia
s.p.a. esponendo di avere acquistato in data 20.11.2009 dalla convenuta un
ramo d’azienda costituito da 54 impianti stradali di distribuzione di
carbo-lubrificanti per l’importo complessivo di € 12.746.000,00.
Parte attrice ha esposto di avere comunicato in data 26.5.2009 a Shell la
propria
offerta
l’iniziale
vincolante
d’acquisto
del
citato
ramo
d’azienda
per
importo di € 12.100.000,00. Shell aveva accettato la proposta
con lettera raccomandata A.R. del 10.7.2009, alla quale era seguito il
quello definitivo il 20.11.2009 per l’importo finale di € 12.746.000,00.
Tanto esposto, Ludoil ha lamentato in particolare la mancanza delle qualità
promesse dell’azienda ceduta- in relazione al valore dell’avviamento- e,
dunque,
ha
invocato
la
riduzione
del
prezzo
per
l’importo
di
€
3.271.000,00. Ha censurato altresì la violazione dei doveri di correttezza
e
buona
fede
nella
trattative,
essendosi
Shell
rifiutata
prima
del
perfezionamento del contratto definitivo di comunicare i dati relativi ai
volumi del carburante erogato nel corso dell’anno 2009, garantendone una
inesistente conformità rispetto a quelli del 2008. Shell avrebbe inoltre
praticato aumenti del prezzo del carburante prezzo presso i punti di
distribuzione oggetto di futura cessione al fine di sviare la clientela a
favore
di
altri
distributori
dislocati
nelle
vicinanza
e
destinati
a
rimanere in sua proprietà. Infine, Ludoil ha censurato il contenuto di
alcune comunicazioni inviate da controparte ai possessori di carte “Shell
Club Smart”, con l’indicazione degli impianti presso i quali
la raccolta-
punti poteva proseguire successivamente alla cessione e con l’indicazione
di
ulteriori
più
vantaggiose
offerte.
Con
conseguente
pregiudizio
economico, quantificato in € 6.000.000,00 del quale ha invocato il ristoro.
Si
è
costituita
la
convenuta,
chiedendo
il
rigetto
delle
domande
avversarie: ha eccepito in particolare la decadenza dalla garanzia per i
vizi della cosa venduta e sottolineato che comunque nessuna garanzia era
stata prestata in relazione alla redditività degli impianti ceduti. Ha
negato
di
avere
tenuto
una
condotta
in
mala
fede
nel
corso
delle
trattative, sottolineando di avere messo a disposizione di controparte
tutte le informazioni in suo possesso, ricordando che prima del definitivo
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perfezionamento del contratto preliminare in data 4.8.2009 ed, infine, di
erano
state
effettuate
due
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diligence”.
Ha n.contestato
avere
Repert.
1383/2014 di
del 05/02/2014
“due
praticato politiche difformi dei prezzi presso i propri distributori a
scopo di sviamento a danno di quelli promessi in vendita
ed ha eccepito la
correttezza delle comunicazioni effettuate ai clienti.
Nel corso del giudizio, è stato dato ingresso ad un’indagine peritale
diretta
ad
analizzare
le
comparando quelli fissati
politiche
dei
prezzi
praticati
da
Shell,
presso i distributori oggetto di cessione con
quelli praticati ai punti-vendita destinati a rimanere in sua proprietà, al
fine di accertare la sussistenza della lamentata politica discriminatoria
lamentata dall’attrice.
15.10.2013 la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei
termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.Preliminarmente: la competenza monocratica
La presente causa afferisce unicamente alla materia della responsabilità
contrattuale ed alla responsabilità da concorrenza sleale c.d. pura. E ciò
con riguardo, sotto quest’ultimo profilo, sia alle comunicazioni ritenute
illecite rivolte ai clienti dei punti vendita ceduti sia al prezzo della
fornitura di carburante operata da Shell
presso i suoi stessi punti
vendita oggetto di futura cessione nell’imminenza del definitivo. Non si fa
quindi in questa
sede questione alcuna di condotte regolate dalla materia
Antitrust, circostanza che avrebbe potuto attrarre la controversia alla
competenza della Sezione Specializzata in composizione Collegiale.
La controversia va dunque giudicata dal Tribunale in funzione monocratica.
3. La domanda di riduzione del prezzo
Parte acquirente invoca in primo luogo l’applicazione del rimedio di cui
agli artt. 1490 e 1492 c.c. lamentando la mancanza di qualità promesse del
ramo d’azienda venduto, con riguardo al valore dell’avviamento dei punti di
distribuzione ceduti, valutato in virtù dei volumi di carburante erogato,
rivelatisi inferiori rispetto a quelli dichiarati e garantiti da parte
acquirente. In particolare, la difesa Ludoil ha sottolineato che, nell’anno
2009, il carburante erogato dal ramo d’azienda ceduto si era arrestato a
36.788.00 litri, ad un livello dunque assolutamente inferiore rispetto a
quello
raggiunto
nel
2008
(ove
il
volume
aveva
raggiunto
i
litri
41.476.000), anno sulla base del quale sarebbe stato determinato il prezzo
di cessione. Parte attrice
conclude quindi sindacando l’assenza di una
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All’esito, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate all’udienza del
qualità
della res venduta che ne
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RG n. 48156/2010
comporterebbe
un valore
inferiore
ed il
Repert.
n. 1383/2014
del 05/02/2014
conseguente diritto alla riduzione del prezzo.
La censura ha riguardo alla questione, affrontata di recente dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 5845/013, Pres. Rordorf), del rimedio utilizzabile dal
compratore di un’azienda priva di avviamento o con avviamento inferiore a
quello pattuito, nel quadro della disciplina delle garanzie dovute dal
venditore ovvero della responsabilità per mancanza delle qualità promesse o
essenziali.
I giudici di legittimità osservano come la modulazione dei principi di cui
agli artt. 1490 e 1497 c.c. all’azienda appaia problematica,
inteso
come
attitudine
che
consente
ad
una
avviamento
aziendale di conseguire risultati economici- può essere solo qualificato
come una qualità immateriale, seppure non essenziale. Il minore valore
dell’avviamento non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui
all’art. 1490 c.c. per il quale può essere eventualmente esercitabile
l’azione di riduzione del prezzo. Certamente tale qualità, nell’ambito
dell’autonomia
negoziale,
può
essere
dai
contraenti
promessa,
con
i
conseguenti rimedi restitutori e risarcitori di cui agli arrt. 1453-1458
c.c., espressamente richiamati dall’art. 1497 c.c,
ma con esclusione
tuttavia anche in questo caso dell’actio quanti minoris di cui all’art.
1492 c.c..
La prima conseguenza nel caso in esame è l’infondatezza della domanda di
riduzione del prezzo formulata da Ludoil, giacchè relativa ad una res,
l’avviamento, non riconducibile ad una “cosa” venduta per la quale si
possano predicare i vizi indicati dall’art. 1490 c.c..
La seconda conseguenza dell’arresto della Corte è che, ove il venditore non
garantisca il valore dell’avviamento, non si potrà neppure ricorrere al
rimedio
risolutorio
(nel
caso
in
esame
non
richiesto),
ovvero
quello
risarcitorio.
Sotto quest’ultimo profilo (ove si ritenesse che la richiesta risarcitoria
di Ludoil rinvenga
implicitamente la propria causa petendi anche nel
ridotto valore dell’avviamento oltre che nelle condotte illecite di seguito
esaminate) coglie nel segno la difesa Shell, la quale sottolinea come qui
una
specifica
garanzia
–presupposto
per
accedere,
come
accennato,
al
rimedio risolutorio/risarcitorio- non è stata prestata dal cedente.
L’asserita promessa sul valore dell’avviamento lamentata da Ludoil non si è
infatti
tradotta
in
alcuna
espressa
obbligazione
contrattuale:
non
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è
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l’avviamento-
giacchè
infatti
rinvenibile
immateriale,
alcuna
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RG n. 48156/2010
clausola
cheRepert.
garantisca
tale del
qualità
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05/02/2014
parametrata al volume di carburante erogato. Ed anzi, l’esame
dell’intero testo del contratto definitivo contiene chiari indici che
conducono ad escludere tale prospettazione (cfr. art .1363 c.c.).
Ed in particolare, l’art. 4, dedicato proprio alle garanzie prestate dalla
venditrice, nulla dice con riguardo in generale alla redditività degli
impianti ceduti ed in particolare al volume di carburante erogato. In esso
si prevede che “per quanto non espressamente garantito dalla Venditrice,
l’Acquirente non avrà nulla a pretendere nei confronti della Venditrice o
aventi causa”.
Ludoil, dalla
lettura dell’art. 2 del citato contratto, il quale scorpora
il corrispettivo pattuito per la compravendita pari ad € 12.7.46.000,00
in:“ € 1.242.575,00 imputati alla componente immobiliare;
€ 4.447.405,00
per le attrezzature, € 7.056.020,00 per l’avviamento”.
Invero, in difetto di una specifica garanzia sul valore dell’avviamento,
così come precisato dalla Corte,
tale riferimento deve infatti intendersi
solo utilizzato come criterio di determinazione del prezzo (cfr. tra le
altre Tribunale Napoli 11.3.2002), ma
non fonte di autonoma responsabilità
risarcitoria.
La domanda va dunque rigettata: resta assorbita ogni questione circa la
decade
nza dalla garanzia dei vizi
sollevata dalla difesa della convenuta 4.La
mala fede precontrattuale
Il pregiudizio lamentato dall’attrice per l’acquisto dell’azienda di cui è
causa non può essere neppure ravvisato nel preteso comportamento contrario
a
buona
fede
tenuto
controparte,
la
quale
si
sarebbe
rifiutata
di
documentare il carburante erogato nel corso dell’anno 2009 ridottosi,
secondo
la difesa attorea, di circa 11,30% rispetto all’anno precedente.
Tale circostanza, ove tempestivamente conosciuta da Ludoil, avrebbe potuto
motivare una riduzione del prezzo di cessione.
Le modalità e la scansione temporale con le quali le parti sono pervenute
alla
stipulazione
del
definitivo
conduce
ad
escludere
una
condotta
illecita di Shell sotto questo profilo.
Ed in effetti:
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Ad una diversa conclusione non si può neppure pervenire, seguendo la difesa
-
sin
da
maggio
2009
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
1383/2014un’offerta
del 05/02/2014
formulava,Repert.
come n.
accennato,
Ludoil
vincolante d’acquisto specificando il prezzo di cessione nell’importo
di €12.100.000,00. Si tratta di una proposta contenente tutti gli
elementi essenziali del contratto, giacchè individua precisamente beni
oggetto della cessione (riportati nell’allegato) ed il prezzo della
cessione (cfr. doc .3 di Ludoil).
Ciò ha comportato ex art. 1331 c.c.
la
potere
soggezione
dell’offerente
al
potestivo
di
controparte,
scelta che mal si concilia con la riserva del proponente di rimodulare
il corrispettivo a seconda degli esiti di successive verifiche sul
valore del bene oggetto dell’offerta. Ed in effetti con l’accettazione
intendersi ormai già perfezionata;
-
dagli atti emerge che al solo valore dell’erogato nell’anno 2008 le
parti
si
calcolare
riferivano
il
prezzo
come
di
criterio,
cessione.
E
seppure
non
ciò
nella
sia
esclusivo,
sua
per
iniziale
quantificazione sia nei suoi aggiustamenti successivi. Tale elemento
emerge
ad esempio dal tenore del documento n. 9 di parte attrice ove
Shell,
in occasione della sostituzione di un impianto con un altro ai
fini della cessione, fa riferimento ai volumi di erogato del 2008 per
chiedere un aumento del corrispettivo; la risposta di Ludoil non
accenna, e la circostanza è significativa, alla necessità di acquisire
i dati del 2009 al fine di valutare ed accettare tale modifica
parziale dell’accordo;
-
Ludoil ha iniziato a chiedere i dati dell’erogato del carburante del
2009 ormai a ridosso del perfezionamento del definitivo, ossia solo a
partire da settembre 2009, quando
era già stato sottoscritto il
preliminare (doc. 10 depositato nella memoria 11.2.2011 e docc .11
depositato con l’atto di citazione); peraltro in nessuna di tali
richieste veniva messa in correlazione la conoscenza di tale dato con
possibili
modifiche
del
corrispettivo,
ormai
vincolato
dalle
precedenti manifestazioni di volontà;
-
in
nessuno dei documenti versati agli atti emerge che Shell abbia
garantito a controparte una continuità dei valori di erogato del
carburante tra l’anno 2008 e l’anno 2009; né nelle
bozze scambiate
del contratto preliminare vi è traccia della necessità di acquisire
ulteriori
elementi
per
la
determinazione/modificazione
del
prezzo
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trasmessa da Shell il successivo 10.7.2009 la volontà negoziale deve
d’acquisto
fondata
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
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volumi
di
vendita
(cfr.del 05/02/2014
docc.
Repert.
n. 1383/2014
sui
9.9,9.11,9.12,9,16,9,19,9.20 di parte convenuta);
nel contratto definitivo di cessione, per quel che qui rileva, viene
dato atto che parte acquirente aveva analizzato “presso la sede
amministrativa della Venditrice, in data 21 e 22 maggio 2009, i
contratti e le informazioni rilevanti per la conduzione dell’ attività
commerciale del ramo d’azienda, dei quali conferma di esserne a
conoscenza” (cfr. doc .5 di parte attrice).
Dunque,
Shell
aveva
messo
a
disposizione
tutti
i
dati
ritenuti
rilevanti dalle parti al fine di valutare i profili della cessione e
la convenienza dell’affare (profilo peraltro che la migliore dottrina
esclude
ricompresa
informazione);
tra
gli
elementi
oggetto
del
dovere
di
sul punto, non va trascurata la considerazione che
l’acquirente è un soggetto qualificato, specializzato nel mercato
petrolifero, di certo non sprovveduto in relazione alle fluttuazioni
delle vendite di carburante e consapevole dunque, ove lo avesse
ritenuto, di richiedere specifiche garanzie proprio in relazione
ai
volumi di erogato.
Va dunque esclusa, alla luce del comportamento complessivo delle
parti,
dal
contratto
tenore
degli
atti
definitivo
ed
infine
cristallizzate
una
condotta
negoziali
dalle
che
hanno
pattuizioni
reticente
e
preceduto
in
maliziosa
di
il
quest’ultimo
Shell,
che
avrebbe omesso di rendere a controparte le informazioni rilevanti sui
volumi di carburante per l’anno 2009, e ciò al fine di creare una
falsa rappresentazione della realtà e di concludere la cessione a
condizioni più favorevoli rispetto
a quelle che sarebbero state
concordate a seguito di una leale trattativa.
5.Quanto allo sviamento della clientela
mediante politiche dei prezzi
sul carburante
Parte attrice si duole del depauperamento dei beni aziendali promessied in particolare dell’avviamento del ramo ceduto- attraverso lo
sviamento della clientela dirottata a favore
dei propri distributori
non oggetto di cessione e collocati in zone limitrofe. Tale condotta
si
sarebbe
articolate
secondo
due
modalità
di
lesione.
Ed
in
particolare.
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-
In primo luogo, Shell nella
maggio
2009
(quanto
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frazione temporale
daldel
mese
di
Repert. n.compresa
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l’offerta
irrevocabile
d’acquisto) al momento di perfezionamento della cessione
(intervenuta
nel successivo mese
Ludoil
formalizzò
di novembre 2009)
avrebbe posto in essere
aumenti del prezzo del carburante erogato ai gestori dei 54 impianti
ceduti, ottimizzando in tal guisa i ricavi della rete ceduta e
praticando
al
contempo
sui
propri
distributori
presenti
nelle
vicinanze avrebbe praticato una scontistica aggressiva e mirata.
Con il risultato di cagionare un illecito spostamento della clientela
dai primi ai secondi punti, con conseguente riduzione del valore
Come accennato, tale censura è stata oggetto di un’ampia consulenza
tecnica d’ufficio, la quale ha concluso nel senso di escludere, alla
luce dell’indagine peritale e della documentazione agli atti, tali
comportamenti.
L’indagine peritale ha dovuto tenere in conto la complessa dinamica di
mercato sottesa alla determinazione del prezzo del carburante ed ai
relativi sconti (distinguendo tra: prezzo di partenza, sconto da
accordi aziendali, sostegno alle vendite/sconto on top, prezzo di
cessione, prezzo consigliato, prezzo di vendita all’automobilista).
Occorre poi considerare i diversi rapporti negoziali che possono
legare di volta in volta i distinto soggetti che operano in tale
mercato, ossia la compagnia petrolifera, il gestore dell’impianto e le
società c.d. retiste, ossia proprietarie degli impianti che svolgono
il
ruolo
di
intermediario
tra
compagnia
e
gestori.
Le
diverse
ripartizioni degli assetti proprietari e gestori possono variare nei
diversi punti vendita sono poi a loro volta regolati da distinti
rapporti contrattuali.
In particolare, il CTU ha dato atto Ludoil è c.d. una società retista
e che,
in virtù della cessione del ramo d’azienda in esame, è
divenuta titolare delle 54 concessionarie cedute, delle componenti
immobiliari e dei beni strumentali. L’attrice ha mantenuto un rapporto
con quasi tutti i gestori ex Shell, subentrando nei contratti di
comodato, e sottoscritto un contratto di convenzionamento con la
compagnia petrolifera Q8, presso la quale tutti i gestori hanno
l’obbligo di approvvigionare il Carburante. Q8 riconosce una royalties
parametrata ai litri complessivamente ritirati dai Gestori della rete
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dell’avviamento del ramo d’azienda ceduto.
ed
ha stipulato un contratto
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diretto a
disciplinare
il rapporto
di
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fornitura, consigliando il medesimo prezzo ai Gestori ai quali viene
riconosciuta una royalties pro litro.
Quanto a Shell, il prezzo consigliato (che varia a seconda della c.d
trade-area,
alla
determinato
quale
contesto
di
appartengono
mercato)
impianti
viene
inseriti
stabilito
in
in
un
a
due
le
c.d
base
parametri:
-l’andamento
quotazioni
del
costo
elaborate
da
del
prodotto
una
agenzia
raffinato
secondo
specializzata
e
indipendente
(PLATTS);
tra l’altro, della contrattualistica intrattenuta con il gestore, dei
costi operativi del singolo impianto, del comportamento tenuto dagli
impianti
leader
della
zona
(e,
dunque,
dai
concorrenti),
della
partecipazione della Compagnia agli sconti praticati ai gestori- quali
sconti
previsti
da
accordi
aziendali-
,
ed
infine
del
tipo
di
relazione esistente tra la Compagnia e l’impianto in relazione alla
sua proprietà. Sotto quest’ultimo profilo: se il punto vendita è di
proprietà di Shell, sussiste un rapporto diretto tra Compagnia e
Gestore disciplinato da un contratto di comodato e somministrazione.
Se
il
punto
vendita
è
di
proprietà
di
un
terzo/retista,
viene
stipulato allora un contratto di convenzionamento tra quest’ultimo e
Shell. Qualora poi il retista ed il gestore non coincidano, Shell -a
fronte dell’esclusiva- paga al primo una “fee” per ogni litro di
carburante
mentre
lo
sconto
al
Gestore
attiene
ai
rapporti
tra
quest’ultimo ed il retista. Se infine retista e gestore coincidono,
Shell pratica un doppio sconto, ossia una prima riduzione sul prezzo
di cessione del carburante ed un secondo sconto che rappresenta la fee
pagata dalla compagnia a fronte dell’esclusiva. Le diverse tipologie
di impianti comportano diversi costi e diverse marginalità per la
compagnia.
Ciò premesso, l’indagine peritale ha messo a confronto alcuni impianti
ceduti
ed
alcuni
limitrofi
rimasti
nella
titolarità
di
Shell,scegliendo a tale fine dodici campioni omogenei, in relazione
alla vicinanza, alla uniformità dei servizi offerti (solo aree servite
e
no
“self”),
ad
alla
titolarità
dell’impianto
alla
relativa
contrattualistica.
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-la situazione di mercato di ogni singola trade area che tiene conto,
Nonostante
le
numerose
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
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variabili che
incidono
sul prezzo
del
Repert.
n. 1383/2014
del 05/02/2014
carburante, l’analisi compiuta dal CTU ha permesso di verificare che,
in generale, nel lasso temporale di riferimento (a partire dal 1
gennaio 2009,cioè da alcuni mesi cioè prima dell’offerta vincolante,
fino a marzo 2010, data finale di consegna effettiva degli impianti)
non è stata riscontrata
tale politica discriminatoria. Nella maggior
parte dei raffronti effettuati (8 su 10) la politica degli sconti
compiuta da Shell non era sfavorevole agli impianti ceduti o comunque
era “assente” una politica di sconti (cfr. tabella riepilogativa
allegata alla relazione depositata in data 12.12.2012).
impianti ceduti hanno registrato un incremento del carburante erogato
(cfr. pagina 36 CTU agli atti).
Solo infine in due casi ad una politica di sfavore è seguita una
contrazione dell’erogato: tuttavia, in uno dei due impianti tale
elemento è stato riscontrato nel mese di marzo 2009, quindi prima
dell’offerta irrevocabile d’acquisto di Ludoil:
nell’altro caso, il
CTU ha rilevato che la politica di pricing è stata attuata nei
confronti
di
altri
competitors,
ma
in
concreto
ha
sfavorito
l’impianto ceduto.
In conclusione, l’indagine tecnica d’ufficio non ha consentito di
inferire elementi univoci e concordanti dai quali si possa inferire,
anche solo con ragionamento presuntivo secondo i criteri di cui
all’art. 2729 c.c.,
il sistematico e doloso sviamento la clientela
del ramo d’azienda ceduto attraverso campagne disomogenee sui prezzi
di cessione del carburante.
Poiché era onere di parte attrice provare i fatti costitutivi della
sua pretesa, la relativa doglianza va dunque disattesa.
6. L’invio delle comunicazioni ai clienti in possesso di Club Smart/VPower Club.
Ludoil censura infine di un’ulteriore modalità di sviamenti della
clientela dei distributori ceduti,
asseritamente praticata mediante
comunicazioni inviate dalla convenuta ai clienti abituali dei punti
vendita ceduti in possesso di Club Smart/V-Power Club. Con esse, il
destinatario
veniva
invitato
a
recarsi
presso
determinati
punti
vendita Shell, indicati sul retro della confezione, per il ritiro dei
premi della campagna promozionale già avviate e per continuare la
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Per due impianti risulta un politica dei prezzi di sfavore, ma gli
raccolta di tali punti (cfr.
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
doc. 12 diRepert.
parte n.
attrice
e 5,6,7
della
1383/2014
del 05/02/2014
memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). In alcune comunicazioni, Shell
formulava contestualmente al cliente una nuova iniziativa promozionale
con
decorrenza
nell’attribuzione
dal
di
1.4.2010
un
punto
al
30.5.2010,
aggiuntivo
per
ogni
consistente
litro
di
rifornimento di carburante Shell (“per ogni litro di Shell V-Power o
V-Power Diesel riceverà tre punti anziché due, oppure che per ogni
litro di benzina Super Piombo o Diesel riceverà due punti anziché
uno”, cfr. doc. 13 di parte attrice). La circostanza non è contestata
dalla difesa Shell.
ritenersi una modalità corretta, e financo necessitata, di comunicare
al parco clienti l’impossibilità di proseguire le raccolte punti
avviate sotto la precedente gestione, la seconda non appare lecita.
E ciò sia riconducendo tale condotta all’alveo della responsabilità
contrattuale e agli obblighi di protezione che i contraenti debbono
osservare anche nella fase latu sensu esecutiva dell’accordo sia
inquadrando tale comportamento sotto l’alveo della concorrenza sleale,
in
quanto
condotta
non
conforme
agli
obblighi
di
precedente
sia
correttezza
professionale.
Invero
avere
inviato
sia
nella
fase
nella
fase
successiva al perfezionamento dell’accordo ai clienti aderenti alle
campagne- punti –non solo la notizia della dismissione di tali centri
ma, contestualmente, l’invito ad aderire ad offerte più vantaggiose,
rileva in primo luogo sotto il profilo della responsabilità negoziale.
E’ infatti in occasione della cessione che Shell ha
posto in essere
tali condotte, utilizzando a suo vantaggio informazioni (le banche
dati clienti ) che appartenevano al ramo d’azienda oggetto di cessione
ed al suo avviamento. Tale contestualità non era imposta da alcun
dovere di trasparenza e di correttezza verso i consumatori. Inoltre
non risulta che, in relazione agli obblighi di protezione
ai quali il
contraente è tenuto a favore dell’altra parte, la convenuta abbia
informato Ludoil di tale scelta promozionale, concordando con la
stessa modi e tempi dell’iniziativa. Emerge altresì la non conformità
alle regole di correttezza contrattuale nonchè alle disposizioni di
cui all’art. 2598, comma 3, c.c..
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Osserva il Tribunale che, se la prima forma di comunicazione può
Poco importa allora verificare
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
se la Repert.
campagna
promozionale
abbia
n. 1383/2014
del 05/02/2014
riguardato tutti i clienti Shell muniti di Smart-Card ovvero solo
quelli dei punti ceduti, giacchè anche nel primo caso non verrebbe
meno l’illecito, rinvenuto, si ribadisce, nella contestualità della
comunicazione.
7.Il quantum del pregiudizio patito
Tale
condotta
ha
certamente
comportato
un
pregiudizio,
patrimonialmente apprezzabile, a carico dell’attrice in termine di
spostamento di una parte clientela dai punti di
distribuzione ceduti
a quelli limitrofi della concorrente.
frazione temporale (compresa tra aprile e maggio 2010)
successiva a
quella esaminata dal CTU che si è invece arrestata a marzo 2010.
Inoltre Shell, benché sollecitata dal CTU, non ha fornito i dati
dell’incidenza dell’erogato ai titolari delle smart card sul totale
erogato nei punti vendita.
Occorre
dunque
procedere
ad
una
quantificazione
del
danno
necessariamente equitativa ex art. 1337 c.c., la quale passa dalle
seguenti considerazioni:
-come accennato, tale offerta promozionale ha ricoperto un arco
temporale pari due mesi ed ha avuto riguardo a tutti
i punti-vendita
oggetto del negozio (la circostanza non è contestata da Shell).
-
ai
fini
della
fidelizzazione
della
clientela
nel
segmento
di
riferimento, le operazioni premio accordate ai possessori delle smart
card giocano un ruolo essenziale, ai quali si
aggiungono comunque
altri profili, quali la localizzazione del punto di distribuzione, le
continue variazioni -anche minime- dei prezzi di vendita offerti dai
singoli distributori oltre che, ovviamente, il brand sotto il quale
opera il punto- vendita.
Dunque,
lo
sviamento
operato
attraverso
censurata non può ritenersi –da solo- causa
tantomeno
definitivo
spostamento
della
la
comunicazione
qui
di un né prolungato nè
clientela
a
danno
dei
distributori ceduti.
Le normali dinamiche concorrenziali, decorsi i mesi di riferimento,
tendono infatti nuovamente a riemergere.
Ed allora: tenuto conto che parte attrice ha lamentato un mancato
utile annuo per € 800.000,00 in relazione a tutte le condotte dallo
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La campagna più favorevole ha dispiegato i suoi effetti per una
stesso
censurate
Sentenza n. 1681/2014 pubbl. il 05/02/2014
RG n. 48156/2010
riscontrate soloRepert.
sotto n.un
unico profilo
e
1383/2014
del 05/02/2014
qui
limitato a due mesi, viene liquidato per tale pregiudizio in via
equitativa
nella
somma
di
€
200.000,00
già
liquidato
in
moneta
attuale, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
8.le spese di giudizio
Tenuto conto che le pretese di Ludoil sono accolte limitatamente ad un
solo
profilo
di
illecito
censurato,
con
liquidazione
assai
più
contenuta del relativo pregiudizio, le spese del giudizio vengono
compensate per la frazione di 2/3 e poste a carico della convenuta per
frazione
residua
di
1/3:
lo
scaglione
determinato in base all’importo liquidato
di
riferimento
viene
a titolo risarcitorio e non
alle somme richieste.
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto di tale regola di distribuzione
degli oneri processuali, le stesse
restano a carico della convenuta
per la frazione di 2/3 (1/3 secondo il criterio della soccombenza e
l’ulteriore 1/3 in quanto la metà di quelle compensate) e per la
frazione di 1/3 a carico dell’attrice.
P.Q.M.
Il
Tribunale
di
Milano,
in
composizione
monocratica,
definitivamente
pronunciando sulle domande formulate da Ludoil Re s.p.a. contro Shell
Italia s.p.a, con atto di citazione notificato in data 25.6.2010, ogni
altra
e
diversa
eccezione
diversamente
rigettata
e
disattesa,
così
provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande di Ludoil Re s.p.a. condanna
Shell Italia s.p.a. al pagamento a favore dell’attrice
dell’importo
di € 200.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo per le
ragioni di cui in narrativa;
2) compensate per la frazione di 2/3 le spese del giudizio, condanna
Shell Italia s.p.a. a corrispondere a Ludoil Re s.p.a. la residua
frazione di 1/3, quantificata quest’ultima nella somma di € 5.000,00
di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre accessori
di legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate in corso di causa
per la frazione di 2/3 a carico della convenuta e per la residua
frazione di 1/3 a carico di parte attrice.
Così deciso in Milano, 3 febbraio 2014
Il giudice unico
Alima Zana
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RG n. 48156/2010
Repert. n. 1383/2014 del 05/02/2014