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Sentenza n. 12566/2014 pubbl. il 27/10/2014 RG n. 23905/2013 Repert. n. 10741/2014 del 27/10/2014 N. R.G. 23905/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Marianna Galioto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23905/2013 promossa da: FALL.TO WEB GLOBAL RENTING SRL (C.F.11928410155), con il patrocinio dell’avv. FONNESU ANTONELLA , elettivamente domiciliato in VIA FESTA DEL PERDONO, 12 20122 MILANO, attore contro ONE AUDIT s.p.a già MAZARS SPA (C.F. 01507630489), con il patrocinio dell’avv. LONGO MASSIMO e dell’avv. PAVERI FONTANA FERRANTE (PVRFRN73A19L219J) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO; elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO convenuto RENATO VERCELLONI (C.F. VRCRNT44D24F952Z), con il patrocinio dell’avv. PAGANOTTO MASSIMO e dell’avv. RAPISARDA JACOPO (RPSJCP76B26F205X) VIA DANTE, 14 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 14 20121 MILANO, convenuto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina http://bit.ly/1KWKvly 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Sezione specializzata in materia di impresa B - Il Fallimento Web Global Renting ha citato in Mazars spa ed il socio di questa, firmatario della prima relazione sul bilancio 2007, Renato Vercelloni, deducendo che gli stessi si sarebbero resi responsabili di negligente svolgimento dell’incarico professionale di controllo contabile del bilancio al 31.12.2007 ingenerando nei creditori della società affidamento circa la floridità della Web Global Renting. L’attore deduce che la stessa Consob ha censurato le modalità di svolgimento della revisione contabile (l’autorità indipendente avrebbe ravvisato condotte negligenti nello svolgimento dell’incarico, desumibili con evidenza per il fatto che ad una relazione di revisione senza rilievi è immediatamente succeduta dopo i rilievi Consob altra relazione in cui si evidenziava uno stato di crisi tale da non consentire il prosieguo dell’attività sociale). A detta di parte attrice la condotta predetta c.d. “ negligent opinion” avrebbe causato un danno per la massa dei creditori perché cinque fornitori ( Step-Line srl, Canon Italia spa, Pietrantoni Ufficio srl, Camf di Taboni Romano e Copyrama srl,) ingannati sulla situazione di floridità e solvibilità della società avevano fornito merce alla WGR per 1.311.902,84 euro. Di detto importo ( pari alla somma dei crediti maturati da detti fornitori) il fallimento ha chiesto il ristori a titolo di danno alla massa. Parte convenuta si è costituita in giudizio eccependo da un lato la carenza di legittimazione attiva del fallimento, che non avrebbe agito nell’interesse della massa dei creditori, ma solo a tutela di cinque dei partner commerciali di parte convenuta e dall’altro l’infondatezza della domanda con riguardo, tra l’altro, all’individuazione e determinazione del danno. Si è costituito in giudizio anche il dott. Vercelloni il quale ha eccepito a sua volta la carenza di legittimazione attiva del fallimento e l’infondatezza nel merito della domanda. A fronte delle eccezioni preliminari la Curetela nella 1° memoria 183 VI ha inteso replicare precisando che non era non era stato dedotto un danno cagionato ai cinque creditori, bensì che l'importo a questi riconosciuto in sede di ammissione al passivo era stato ritenuto “la misura (quantificazione del danno causato al patrimonio della fallita e quindi alla massa dei creditori” ; l'incremento dell'esposizione debitoria di 1.311.902,84 euro avrebbe incrementato il numero dei creditori aventi diritto di soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito e ciò avrebbe comportato una diminuzione della percentuale di riparto; quindi ha ribadito che la richiesta riguarda "il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori dalla diminuzione del patrimonio sociale conseguente alle insinuazioni dei predetti creditori, determinante un decremento delle percentuali di riparto". Nella comparsa conclusionale il curatore, è ritornato sulla formulazione della domanda che ha precisato in modo, tuttavia, è inammissibile, mutando i fatti posti a suo fondamento: infatti per la prima volta la curatela deduce che la società di revisione non avrebbe evidenziato che il capitale sociale era perduto al 31 12 2007, e che l'evento dannoso dedotto sarebbe l'aumento del passivo conseguente alla non interruzione dell'attività di wgb stante la dissimulazione della reale consistenza patrimoniale della società soggetta revisione; ed ha affermato che il danno sarebbe quello generato da tutti i negozi giuridici posti in essere nell'intervallo di tempo compreso tra le 2008 l'aprile 2009 ha quantificato il danno con riguardo a tutti i crediti generati dai rapporti commerciali già indicati nell'atto di citazione pari nel loro complesso a 1..311. 902,84. *** Ciò premesso si osserva : 1. preliminarmente che non è ammissibile il mutamento della domanda effettuato dal fallimento con la comparsa conclusionale che riguarda invero proprio i fatti dedotti a fondamento della stessa, fatti che, quanto all'individuazione del danno prodotto dall'attività negligente della società di revisione, nell'atto introduttivo erano indicati nel valore delle forniture effettuate da alcuni operatori commerciali in favore della società, ovvero-come chiarito nella memoria di precisazione della domanda, nell'incremento della posizione debitoria della società stessa che avrebbe provocato un pregiudizio alla massa in termini di diminuzione della percentuale di pagina http://bit.ly/1KWKvly 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 12566/2014 pubbl. il 27/10/2014 RG n. 23905/2013 10741/2014 del spa, 27/10/2014 giudizio laRepert. società din.revisione One Audit già Sentenza n. 12566/2014 pubbl. il 27/10/2014 RG n. 23905/2013 Repert. n. 10741/2014 del 27/10/2014 vengono indicati in termini di proseguimento illecita 2. tenendo, quindi, ferma la prospettazione iniziale del fallimento, unica ammissibile, si deve rilevare: a. se la domanda dovesse essere intesa come pretesa di risarcimento del danno subito da quel creditori insinuati al passivo che avevano fatto affidamento sulla situazione della società come rappresentata all'esito della ingannevole revisione, la curatela dovrebbe considerarsi senz'altro priva di legittimazione attiva, poiché il curatore fallimentare può agire in giudizio quale sostituto processuale solo a favore della massa dei creditori e non dei creditori considerati uti singoli, in funzione di garantire la par condicio tra i creditori e l’equo soddisfacimento di tutte le pretese proporzionalmente e compatibilmente con i diritti dei creditori privilegiati; b. se la domanda va invece intesa come precisato dalla curatela come volta ad ottenere il ristoro di un danno subito dalla massa in ragione delle pretese creditorie che si sono aggiunte successivamente all'intervento di revisione ingannevole, essa risulta palesemente infondata nel merito, poiché le pretese creditorie e i correlativi debiti della società non costituiscono in sé un danno al patrimonio sociale, dal momento che ad ogni credito /debito corrisponde una fornitura e quindi un corrispondente aumento dell'attivo che sul patrimonio produce un effetto neutro; altro sarebbe considerare il risultato "netto” chiuse virgolette di nuove operazioni di fornitura, ovvero l'eventuale perdita che dette operazioni abbiano causato in termini di differenza tra costo (per l'approvvigionamento della merce) e ricavo (per la successiva vendita della stessa merce), aspetto che tuttavia nella fattispecie non è assolutamente stato dedotto; c. nella fattispecie infatti la curatela deduce quale effetto dannoso di tali operazioni la "diminuzione della percentuale di riparto“ di cui potranno godere i creditori, effetto dannoso che sarebbe imputabile solo con riguardo ai creditori preesistenti, e, quindi, anche in tale prospettiva, secondo una prospettazione del danno che attingendo solo alcuni dei creditori la società fallita, non potrebbe costituire presupposto della legittimazione ad agire del curatore fallimentare; del resto neppure considerando il danno da” diminuzione della percentuale di riparto” come danno generale riferibile a tutti i creditori insinuati, saremmo di fronte ad un danno della massa, bensì ad un danno individuale che ciascun creditore subisce in sede di riparto, per il quale, ancora, il curatore fallimentare non ha legittimazione ad agire. La domanda pertanto va respinta. Le spese seguono la soccombenza, ed in considerazione dell'impegno difensivo profuso del valore della controversia le stesse si liquidano per ciascun convenuto in euro 10.000 per onorari, oltre 15% su onorari per spese forfettarie, cpa e Iva come per legge P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. respinge la domanda proposta da Fallimento New Global Renting s.r.l. nei confronti di One Audit Spa già Mazars s.p.a. e Renato Vercelloni; 2. condanna Fallimento New Global Renting s.r.l a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite liquidate per ciascuno in euro 10.000,00 oltre 15% per spese forfettarie cpa e Iva come per legge pagina http://bit.ly/1KWKvly 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 riparto; nella conclusionale, invece, dell'attività sociale, e quantificati nella sommatoria dei crediti sorti in seguito ai negozi giuridici posti in essere dopo la perdita del capitale; Sentenza n. 12566/2014 pubbl. il 27/10/2014 RG n. 23905/2013 Repert. n. 10741/2014 del 27/10/2014 Milano, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2014 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/1KWKvly 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro