sentenza - CGIL Bergamo
Transcript
sentenza - CGIL Bergamo
REPUBBLICA Sent. N. 197/13 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. Gen. N. 481/12 La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio MATANO Consigliere Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 14/09/12 iscritta al n. 481/12 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del 02/05/13 da RISTORANTE DEL CENTRO SRL, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avv.to Roberto MAZZETTI di Bergamo e dall’Avv.to Claudia BRIONI di Brescia, OGGETTO: quest’ultimo domiciliatario giusta delega a margine della memoria in Lavoro interinale 1° grado. RICORRENTE APPELLANTE contro BERNAREGGI ROBERTA, rappresentata e difesa dall’Avv.to Mirko GRASSI di Bergamo e dall’Avv.to Paolo BROGGI di Milano, quest’ultimo domiciliatario giusta delega a margine della memoria. RESISTENTE APPELLATA In punto: appello a sentenza n. 234/12 del 14/03/12 del Tribunale di Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e Sigg.: -2- Bergamo. Conclusioni: Del ricorrente appellante: Come da ricorso Del resistente appellato: Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 26.8.2011 avanti al Tribunale di Bergamo, Roberta Benareggi ha chiesto l’accertamento della illegittimità di due contratti di somministrazione ex D. L.vo 276/03 e relative proroghe in forza dei quali aveva prestato lavoro presso i Mac Donald di proprietà della società Ristorante del Centro s.r.l. a partire dal 5.2.2008 sino al 30.9.2010, prima nel centro commerciale di Curno e poi in quello di Orio al Serio, e l’accertamento della sussistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate. Allegava la genericità assoluta della causale e comunque la non pertinenza della stessa con le mansioni in concreto svolte che non attenevano alla ristorazione, ma semplicemente alle pulizie dei locali e del magazzino. La società convenuta, eccepita la decadenza ex art. 6 l 604/66 come modificato dall’art. 32 L.183/10, contestava anche nel merito la domanda. Con la sentenza appellata il Tribunale ha respinto l’eccezione e ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione per Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e Come da memoria -3- indeterminatezza, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato tra le parti fin dal primo contratto e ha condannato la convenuta al risarcimento del danno pari a tutte le mensilità maturate dalla messa in mora (21.1.2011). Ha proposto appello la società Il Ristorante del Centro domande proposte dalla lavoratrice e in subordine la riduzione del risarcimento del danno, con l’applicazione del collegato lavoro. La lavoratrice si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, del quale ha eccepito l’inammissibilità. All’odierna udienza la Corte, dopo la discussione delle parti, decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura. Motivi della decisione L’appello non è inammissibile in quanto contesta adeguatamente la sentenza di primo grado sia con riferimento alla reiezione dell’eccezione di decadenza, sia nel merito, segnalando sa la particolarità dell’organizzazione del lavoro nell’ambito dei Mac Donald, sia il fatto che i contratti erano stati certificati dalla DPL competente. Sull’eccezione di decadenza la Corte osserva quanto segue. L’art. 32, primo comma, della legge 183/2010 (pubblicata in G.U. 9.11.2010 n. 262 suppl. ord. n. 243) prevede che “Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: "Il licenziamento deve essere impugnato a Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e riproponendo l’eccezione di decadenza, chiedendo il rigetto delle -4- pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento stesso…(omissis)”. I successivi commi 2,3 e 4 estendono la portata applicativa della decadenza ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del licenziamento, stabilendo che: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento -5- 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.” Successivamente, resosi conto della necessità di consentire la sedimentazione, a beneficio di tutti gli operatori del settore, di una riforma tanto invasiva nell’introdurre una fittissima serie di severi termini decadenziali sino ad allora confinati al licenziamento nell’ordinamento lavoristico, il legislatore, entrata in vigore sin dal 24.11.2010 la legge n. 183, con la successiva legge n. 10 del 26.2.2011, pubblicata sulla G.U. dello stesso giorno ed in vigore dal successivo 27.2.2011, ha introdotto, in sede di conversione del c.d. decreto milleproroghe 2010 (d.l. 225 del 29.12.2010), un comma 1bis al riportato art. 32, che dispone: “In sede di prima applicazione, le Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge -6- disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.” In primo luogo, l’art. 32 introduce, nel regime della decadenza, un’inequivocabile distinzione tra l’impugnazione dei contratti a termine e quella delle altre tipologie di contratti flessibili o di cui è contestata la qualificazione. Solo per i primi, infatti, viene dettata una disposizione transitoria che impone espressamente l’applicazione della disposizione in questione ai rapporti in corso ed a quelli già esauriti, con termine da computarsi a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge (e quindi con facoltà di contestazione della validità del contratto sino al 23.1.2011). Ne consegue, per quanto interessa nella specie, che i rapporti contrattuali di somministrazione in corso o già esauriti al 24.11.2010 sono da considerarsi sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti e ciò in quanto, diversamente opinando, si dovrebbe considerare del tutto priva di senso la disposizione transitoria dettata in tema di contratti a termine, mentre la stessa è indispensabile – nei limiti di materia in cui opera – ad introdurre una decadenza nuova e con un regime del tutto speciale che ne ancora la decorrenza all’entrata in vigore della norma e non alla scadenza contrattuale. Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e L’eccezione è infondata per due autonomi ordini di ragioni. -7- In secondo luogo, mero scrupolo motivazionale (essendo l’osservazione che precede del tutto assorbente ai fini di disattendere l’eccezione di decadenza), merita rilevare che la proroga dell’efficacia della decadenza è applicabile non solo ai licenziamenti, ma a tutte le ipotesi disciplinate dalle modifiche apportate al novellato dei termini per le impugnazioni. La conclusione attinente l’ambito applicativo della norma è sorretta, solidamente e concordemente, dai canoni ermeneutici letterale e sistematico: il comma 1-bis differisce l’efficacia delle disposizioni del novellato art. 6 e detta norma abbraccia, oltre al licenziamento, tutte le nuove ipotesi di decadenza enumerate dai commi 2,3 e 4 dell’art. 32 della legge 183/2010. L’ipotesi contraria, che valorizza il riferimento espresso al termine “per l’impugnazione del licenziamento”, per un verso, trascura di considerare che detta espressione va letta nell’ottica della tecnica di redazione normativa che ha usato la disciplina del licenziamento come paradigma di riferimento per l’estensione della decadenza all’impugnazione di altri atti negoziali e, per altro verso, confligge in maniera insanabile con l’esigenza sistematica perseguita dalla disposizione che consiste nel mitigare gli effetti prodotti dall’entrata in vigore di un nuovo, severo, termine di decadenza ad amplissimo spettro proprio con riferimento alle impugnative diverse dal licenziamento in relazione al quale la decadenza stragiudiziale è stata prevista dal nostro ordinamento sin dall’originario testo della legge n. 604/1966 e rispetto al quale il Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e art. 6, primo comma, della legge 604/1966 e comporta la riapertura -8- novum è quindi confinato al ben più comodo termine ulteriore per l’accesso al Giudice di 270 giorni previsto dal secondo alinea del nuovo primo comma dell’art. 6 della legge 604/1966. La riapertura dei termini per l’impugnazione dei contratti deve considerarsi avvenuta con effetto retroattivo e ciò comporta la temporale corrente tra il 24.11.2010 (data di entrata in vigore della legge 183/2010) e il 23.1.2011 (scadenza del termine di 60 giorni per l’entrata in vigore della novella che introduce la decadenza); diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe per la maggior parte il senso e lo scopo della disposizione che è quello di consentire la decantazione degli effetti delle nuove decadenze non tanto per i nuovi rapporti, quanto per la massa di quelli in corso e/o già esauriti, assegnando agli interessati un tempo congruo per compiere le valutazioni del caso. Nel caso di specie, peraltro, il fatto che l’ultimo contratto di somministrazione fosse scaduto il 30.9.2010 e quindi prima del termine del 24.11.2010, fa ritenere che gli stessi fossero sottoposti unicamente agli ordinari termini di prescrizione dei diritti e ciò in quanto, come già precisato, in caso contrario perderebbe senso la disposizione transitoria dettata in tema di contratti a termine, mentre la stessa è indispensabile – nei limiti di materia in cui opera – ad introdurre una decadenza nuova e con un regime del tutto speciale che ne ancora la decorrenza all’entrata in vigore della norma e non alla scadenza contrattuale. Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e neutralizzazione degli effetti medio tempore prodottisi nell’arco -9- Passando al merito, l’appello è infondato. La Bernareggi ha impugnato i due contratti commerciali di somministrazione, e le relative proroghe senza motivazione, intercorsi tra la società Il Ristorante del Centro e la Ergon Line S.p.a., il primo, che riguardava 15 lavoratori somministrati, e la During S.p.a. il La causale del primo è di natura produttiva indicata in “incrementi di lavoro non programmabili”, quella del secondo è “intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con un normale organico” e la Bernareggi, in forza dei contratti che ne sono derivati e delle successive proroghe, è rimasta continuativamente alle dipendenze della società per 2 anni e sette mesi. Entrambe le causali sono state ritenute generiche dal primo giudice e la Corte condivide tale valutazione. L’art. 20, comma 4, d. legisl. n. 276/03 consente la somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo “anche se riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore” e l’art. 22 del medesimo decreto, comma 2 dispone che a questi rapporti si applichi la disciplina del d .legils. n. 368/01 per quanto compatibile, con esclusione dell’art. 5 comma 3 e 4 sulla successione dei contratti ed essendo inoltre consentita la proroga, con contratto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e secondo, che riguardava 25 lavoratori somministrati. - 10 - Posto che la direttiva 1999/70 CE espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione i lavoratori messi a disposizione di una impresa utilizzatrice da parte di una agenzia di lavoro interinale, ma non esclude che gli stati nazionali possano disciplinare i rapporti di lavoro somministrato in modo da non consentire l’elusione della stessa, l’indicazione, quale presupposto della somministrazione di lavoro a tempo determinato, della necessità di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e il contemporaneo richiamo della disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato comportano necessariamente una identità di tipologia delle esigenze aziendali per le quali è riconosciuto lecito il ricorso a rapporti di lavoro a termine, tipologia che non può che essere individuata nella temporaneità delle esigenze aziendali per le quali i contratti a tempo determinato vengono stipulati. Una conferma di questa conclusione si trae dall’art. 27 comma 1 d. legisl. n. 276/03 che sanziona, con la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, l’assenza delle condizioni previste dall’art. 20 e quindi delle ragioni di carattere tecnico ecc., con previsione analoga a quella dell’art. 1 del d. legisl. n. 368/01 che subordina la validità della clausola di apposizione del termine a dette esigenze. Non solo si deve trattare di esigenze temporanee, come chiaramente si desume dalla correlazione fra la previsione della natura oggettiva dei presupposti e la temporaneità del rapporto, ma l’onere di provare l’esistenza delle ragioni oggettive e la temporaneità Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e direttiva - 11 - delle stesse è posto a carico, secondo i principi generali, del datore di lavoro (ossia del soggetto che si avvantaggia della deroga alla disciplina del rapporto a tempo indeterminato). La genericità della causale, tra l’altro, rende difficile se non addirittura impedisce (e quindi si riverbera a danno del datore di l’esistenza un fatto specifico e temporaneo posto a giustificazione del ricorso alla somministrazione. Era quindi onere della società Ristorante del Centro provare che il ricorso alla somministrazione era motivato da ragioni, non necessariamente eccezionali, ma che, benchè attinenti all’ordinaria attività, avessero carattere temporaneo. Allegare, invece, che il tipo di lavoro che si svolge nei fast-food siti all’interno dei centri commerciali è, di per sé, soggetto a fluttuazioni di clientela è già una argomento che nulla ha a che vedere con il ricorso al personale somministrato ma piuttosto dovrebbe ricadere nel rischio imprenditoriale (e, quindi, nella sua capacità di provvedere con contratti ad orario flessibile e magari part-time, senza gravare l’azienda di costi eccessivi anche nei momenti di scarso afflusso) e non sul lavoratore. Questo onere non è stato soddisfatto. Per essere compatibile con la normativa sopra richiamata, e non difettare per genericità, la causale “incrementi di lavoro non programmabili” deve essere intesa nel senso di un incremento di produzione dovuto all’afflusso di clienti, pur inerendo alla normale Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e lavoro, una volta convenuto in giudizio) di ricostruire a posteriori - 12 - attività aziendale e pur costituendo evenienza prevedibile (e quindi non straordinaria), comportavano un sensibile scostamento, ma solo temporaneo, dagli standard quantitativi usuali sulla base dei quali era parametrata la capacità produttiva dell’impresa. Si tratta di nozioni piuttosto elastiche, che consentono ampia lavoro, il cui contenuto però deve rimanere ancorato a circostanze oggettive, verificabili, perché diversamente verrebbe introdotta una nozione del tutto soggettiva del concetto di “temporaneo”, che andrebbe a svuotare di significato l’intera disciplina, divenendo del tutto evanescente il presupposto della ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive per la legittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, ancorché somministrato. Sotto questo profilo l’allegazione dell’attuale appellante è del tutto insufficiente e irrilevante. Ma anche qualora si volesse ritenere sufficientemente specifica la causale, il contratto con la Bergnareggi sarebbe comunque invalido in quanto la stessa, e la circostanza non è contestata, non è mai stata addetta al reparto ristorazione e preparazione pasti ma solo alla pulizia dei bagni, degli spogliatoi del personale, delle cucine, dell’ufficio direzione, delle celle frigorifere, dei pozzetti delle fogne, della zona lavaggio e del locale immondizia, mansioni svolte, nella quasi totalità, in orario di chiusura al pubblico, il che rende del tutto irrilevante quanto detto in ordine agli Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e libertà organizzativa e discrezionalità di valutazione al datore di - 13 - imprevedibili afflussi di clientela. Questa osservazione, a tacer del fatto che la valutazione dell’organo amministrativo sulla validità dei contratti non vincola il giudice, è sufficiente a respingere l’appello anche con riferimento alla questione della “certificazione” dei contratti, che ovviamente non lavoratore in mansioni del tutto estranee alla causale addotta nel contratto di somministrazione. La clausola di apposizione del termine va quindi ritenuta nulla ex art. 27 d. legisl. n. 276/03, con conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore sin dalla stipulazione del contratto, come già correttamente deciso dal primo giudice. Il secondo motivo di appello, relativo alla misura della liquidazione del risarcimento del danno, merita invece accoglimento. Premesso che il Tribunale ai fini della liquidazione del danno ha utilizzato il criterio precedentemente adottato per i contratti con il termine nullo (retribuzioni dalla messa in mora alla riammissione in servizio), ritiene la Corte che debba, invece, farsi applicazione dell’art. 32, co. 5, legge 183/2010, come invocato dall’appellante. Secondo la lavoratrice l’art. 32, co. 5, legge 183/2010, che prevede il meccanismo liquidatorio dell’indennità «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato», è una norma speciale che non può essere applicata nel caso in esame dove si non avrebbe una conversione ma l’accertamento della sussistenza di un Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e copre mai la questione, meramente in fatto, dell’utilizzo del - 14 - rapporto ab origine a tempo indeterminato. Come già più volte deciso da questa Corte, si deve ritenere, in base all’interpretazione non solo letterale ma anche sistematica delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a termine, che le ipotesi di invalidità contemplate dall’art. 27 d. legisl. n. 276/03 rapporto di lavoro, dovendo poi il contratto a termine intercorrente direttamente con quest’ultimo essere vagliato alla luce della disciplina di cui al d. legisl. n. 368/01. Da ciò consegue l’applicabilità anche in queste fattispecie dell’art. 32 cit. La diversa affermazione contenuta in un passaggio della motivazione della sentenza n. 303/11 della Corte Costituzionale, oltre a non essere vincolante trattandosi di mera argomentazione in una pronuncia di rigetto, non appare, infatti, convincente, venendo oltretutto ad introdurre una ingiustificata disparità di trattamento fra datori di lavoro (prima ancora che fra lavoratori) per il solo fatto di essersi o non essersi rivolti al servizio di collocamento gestito dalla agenzie di somministrazione, attività questa che non è affatto considerata con disfavore né dall’ordinamento interno, né da quello comunitario (il servizio di collocamento privato è stato anzi introdotto per adeguare l’ordinamento interno agli obblighi comunitari: Corte di Giustizia 11.12.97, n. C-55/96, 8.6.00 n. C-258/98). Tali considerazioni risultano estensibili de plano alle ipotesi in cui la costituzione del rapporto con l’impresa utilizzatrice debba essere dichiarata per effetto della irregolare fornitura di lavoro temporaneo, figura questa con lo Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e abbiano quale sanzione la riconduzione in capo all’utilizzatore del - 15 - stesso schema contrattuale della somministrazione della quale, invero, costituisce la versione primitiva. In tal senso, del resto, si è pronunciata recentemente anche la Corte di Cassazione, con sentenza 17.1.2013, n. 1148, che, giudicando nel caso analogo del contratto di fornitura di lavoro che «l’espressione “casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato”, senza ulteriori precisazioni, non esclude, in conclusione, che il fenomeno di conversione possa avvenire nei confronti dell’utilizzatore effettivo della prestazione, né che possa essere l’effetto sanzionatorio di un vizio concernente il contratto di fornitura». Significativamente la Corte ha aggiunto: «Deve aggiungersi che il legislatore è intervenuto sull‘art. 32, quinto comma, della legge 183 del 2010 con una norma interpretativa, il comma 13 dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, che si esprime così: “La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. l profili della interpretazione autentica sono molteplici. Ai fini del problema in esame, l’utilizzazione del termine ricostituzione vuole probabilmente indicare che il concetto di conversione Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e temporaneo, ha affermato con riferimento al comma 5 dell’art. 32, - 16 - comprende non solo provvedimenti di natura dichiarativa, ma anche di natura costitutiva, quale potrebbe essere considerato quello previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 276 del 2003, con riferimento alla somministrazione irregolare (non anche quello previsto dall’ art. 21, ult. comma, del medesimo decreto legislativo)». Corte, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 8 legge 604/66 , ritiene adeguato il pagamento di un'indennità onnicomprensiva in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Gli interessi e la rivalutazione decorrono, ex art. 429 cpc, dal 30.9.2010, data di cessazione di fatto del rapporto a termine. Infatti, poiché l’art. 32 della L n. 183/10 introduce un parametro predeterminato, esaustivo di ogni possibile pregiudizio patrimoniale, vincolandone la liquidazione, fra un massimo e un minimo, solo ai parametri di cui all’art. 8 L n. 604/66, e poiché la nuova norma attribuisce il diritto all’indennità esclusivamente in ragione conversione del rapporto, senza alcuna altra condizione o presupposto, si deve ritenere che, analogamente alla disciplina del licenziamento in regime di tutela obbligatoria, il diritto all’indennità risarcitoria non implichi alcuna preventiva messa in mora e non sia inciso dall’aliunde perceptum. La soluzione è coerente con i principi generali in materia di ristoro del danno attraverso l’attribuzione di una indennità, riduttiva rispetto al pregiudizio patrimoniale effettivo, nella determinazione della quale tutti i fatti che possono incidere sull’ammontare della diminuzione patrimoniale o sul mancato guadagno vengono considerati in via Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e Tenuto conto della durata dell’intero periodo lavorato, la - 17 - preventiva nella liquidazione dell’indennità medesima, mentre la decorrenza degli accessori è determinata dall’epoca di riferimento dei valori assunti nella liquidazione. La parziale fondatezza dell’appello è motivo per compensare per metà le spese di lite tra la società appellante e la lavoratrice, P.Q.M. in parziale riforma della sentenza n. 234/12 del Tribunale di Bergamo condanna s.r.l. Il Ristorante del Centro al risarcimento del danno, liquidato in una somma pari a 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.9.2010; dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna l’appellante alla rifusione della metà residua, liquidata per l’intero come nella sentenza appellata e in € 2.500 per il secondo grado, oltre accessori di legge; Brescia, 2.5.2013 Il Presidente dott. Antonella Nuovo Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f0a55 - Firmato Da: GRAVANTE PATRIZIA VITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88f6e condannando la prima alla rifusione della metà residua.