scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014
RG n. 57343/2014
N. R.G. 2014/57343
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE“A”
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 57343/2014 promosso da:
nel procedimento cautelare promosso da
-ricorrenteContro
GOLDEN BOYS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A
THE BROTHERS S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A
TICINESE S.R.L. con sede in Milano, Corso di Porta Ticinese 1
- resistentiIl giudice designato,
visto il ricorso ed i documenti allegati, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1.Con
ricorso
ai
sensi
degli
artt.
669
bis
e
segg.
700
c.p.c.,
128.132 c.p.i. depositato in data 30.9.2014, Pirelli & C. s.p.a. ha
invocato la tutela cautelare urgente nei confronti di GOLDEN BOYS
S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A, THE BROTHERS S.R.L.
con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A e TICINESE S.R.L. con sede
in Milano, Corso di Porta Ticinese 1
per pretesa contraffazione dei
propri marchi nonché per concorrenza sleale.
In particolare, ha richiamato la notorietà
del Gruppo Pirelli e dei
suoi marchi, dei quali ha evidenziato il carattere –non solo rinomato
ma
altresì-
celebre
(cfr.
i
docc.
6,7,8),
cosi
come
più
volte
riconosciuto anche in sede giudiziaria (doc. 29-36).
Tali marchi vengono utilizzati in diversi settore merceologici (cfr.
doc.5) e, per quel che qui rileva, anche in quello della produzione e
della
commercializzazione
di
articoli
di
abbigliamento,
tanto
da
essere divenuti nel mercato italiano tra i brand fashion e glamour di
maggior successo.
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PIRELLI & C. s.p.a. – con gli avv.ti E.A. Raffaelli e M. Franzosi
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RG n. 57343/2014
In questa sede, vengono specificamente azionati i marchi registrati
“Pirelli Logo” (docc. 2 e 2 bis), “P Logo” (doc. 3) e “P Logo con
punto” (doc. 4), caratterizzati tutti dalla lettera P con occhiello
allungato.
Tanto
premesso,
pubblicizzano
la
ricorrente
anche
via
web
denuncia
e
che
le
società
commercializzano
resistenti
t-shirt
e
felpe
modello “Nascar” che riportano:
-il segno ”Rebels”, inferente -per le modalità grafiche impiegate
nella riproduzione della lettera R- con il segno della “P” allungata
di Pirelli.
-il segno “Pi#elli” contraffattorio sia del marchio “Logo Pirelli”
Invoca quindi, anche inaudita altera parte, la misura dell’inibitoria
assistita da astreinte e le misure reali accessorie.
2.Quanto al fumus
Sussiste
prima
facie
la
competenza
per
territorio
della
Sezione
Specializzata adita, alla luce del criterio di collegamento sia del foro
generale delle persone giuridiche (in virtù dell’art. 120, comma 2,
c.p.i., tenuto conto che una delle resistente, Ticinese s.r.l., ha sede a
Milano ed alla luce del criterio di cui all’art. 33 c.p.c.) sia del forum
commissi delicti di cui al successivo comma 6 dell’art .120 c.p.i.tenuto conto che una delle condotte qui contestate- l’offerta in vendita
delle t-shirt litigiose- è posta in essere nel distretto milanese.
Nel
merito,
nonché
la
appare
vocazione
documentata
la
prospettata
ultramerceologica
dei
notorietà
segni
di
e
celebrità
titolarità
della
ricorrente ed in particolare del celebre del marchio “Pirelli Logo” sia
del segno “P” con occhiello allungato, riconosciuto da tempo come segno
individualizzante
i
prodotti
della
ricorrente(cfr.
docc.
29-36
parte
ricorrente).
Nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, e per quel che
qui rileva ai fini di apprezzare il fumus delle istanze anticipatorie
urgenti, appare provato che:
-le resistenti commercializzano e/o pubblicizzano anche via internet
t-shirt e felpe che riproducono a grandi dimensioni:
a) il segno “”Rebels”, mediante la rappresentazione della lettera “R”
con occhiello superiore allungato esattamente identico al marchio “P”
della ricorrente (cfr. docc. 38. 43 e 45 di parte ricorrente). E
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sia del marchio “P logo”.
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l’unica variante,consistente nell’apposizione di una stanghetta sotto
la caratteristica “P” allungata che dovrebbe evocare la lettera “R”
(Di Rebels”), nulla toglie in merito all’evidente interferenza (cfr.
per un caso del tutto analogo contro altro resistente, Trib. Milano,
17.10.2008, doc. 57 parte ricorrente).
b)il
segno
allungata,
“Pi#elli”,
con
la
riproduzione
della
celebre
“P”
interferente sia con il marchio “Logo Pirelli” sia con il
marchio “P logo”. E la mera sostituzione della lettera “r” con il
segno
“#”
non
modifica
minimamente
il
giudizio
positivo
di
contraffazione.
Sembrano pertanto sufficientemente provate, allo stato, le denunciate
sleale
confusoria
trattandosi
utilizza
quella
in
modo
l’accreditamento
indebita
e
contraria
denunciata
indebito
sul
associazione
alla
di
un’operazione
celebri
mercato.
agli
Si
occhi
correttezza
marchi
ingenera
professionale,
commerciale
altrui,
sfruttandone
infatti
dell’acquirente
che
tra
un’indubbia
i
capi
di
abbigliamento oggetto di procedimento e Pirelli. I segni litigiosi
sono utilizzati in modo da dare l’impressione che sussista un legame
commerciale tra le resistenti ed la titolare del marchio.
Il fumus è riscontrato poi sotto il profilo soggettivo in capo a
tutte le resistenti –collegate tra loro in relazione agli assetti
societari
e
destinatarie
di
precedenti
provvedimenti
giudiziari,
anche urgenti, per la contraffazione altri marchi notori - ad ognuna
delle quali è ascritta un specifica condotta, nell’ambito dell’unica
vicenda
contraffattoria:
commercializza
i
capi
ed
in
particolare:
litigiosi
The
attraverso
Brothers
il
sito
www.shophappiness.com; quest’ultimo sito è stato registrato da Golden
Boys s.r.l., la quale è titolare altresì del sito www.happiness10.com
nonché delle pagine del social network Facebook “Happiness Brand”
(segno riprodotto anche sul social network Instagram) e ”MYCloseT”;
La Ticinese s.r.l. è partecipata al 50% da Golden Boys s.r.l. ed è
titolare del punto vendita MyCloset in Milano che offre in vendita
l’abbigliamento oggetto di sindacato.
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condotte di violazione dei marchi della ricorrente, di concorrenza
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2.Quanto al periculum
Tale requisito si apprezza alla luce della attuale illecito utilizzo
a cura delle resistenti dei segni di titolarità della ricorrente, con
continuo aggravamento della lesione dei diritti di privativa-di
cui qui si invoca tutela- pregiudizio difficilmente ristorabile
per equivalente all’esito del giudizio di merito. E ciò vieppù ove
si
consideri
che
la
pubblicizzazione
si
serve
di
modalità
particolarmente invasive, quali l’impiego massiccio del mezzo web:
ed
in
particolare
il
sito
internet
www.shophappiness.com,
registrato da Golden Boys s.r.l. (doc. 46 di parte ricorrente), il
sito www.happiness 10.com, di titolarità di Golden Boys nonché le
Inoltre, sembrerebbe che il negozio “My Closet” non sia un unico
punto
vendita
isolato,
ma
faccia
parte
di
una
grande
catena
presente sia in Italia sia all’estero (cfr. proprio sul punto,
Trib. Milano, 14.9.2012,doc,. 54, pag.4).
Quanto
alla
necessità
considerato che le
di
provvedere
inaudita
altera
parte,
va
particolari ed invasive modalità nelle quali si
integra la condotta - via internet - consentono una notevole e rapida
penetrazione presso il mercato dei marchi contraffattori, integrando
quindi la necessità di eliderne immediatamente gli effetti quella
speciale urgenza ora espressamente prevista dall’art. 129 c.p.i..
E
ciò
con
riguardo
al
sequestro
(ad
esclusione
delle
scritture
contabili in relazione alle quali non sono esposti specifici pericoli
di
dispersione
o
sottrazione
che
giustificano
allo
stato
la
concessione di tale così invasiva misura inaudita altera parte e
tenuto conto degli obblighi ex lege gravanti sulle resistenti di
conservare i documenti contabili), all’ordine di ritiro dal commercio
all’inibitoria ed alla penale.
Tali
misure
prerogative
appaiono
della
dell’instaurazione
pubblicazione
a
allo
stato
ricorrente,
del
mezzo
sufficienti
mentre
contraddittorio
stampa
e
va
a
presidiare
riservato
l’eventuale
l’estensione
del
le
all’esito
ordine
sequestro
scritture contabili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 129 e 131 c.p.i.
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di
alle
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pagine del social network Facebook “Happiness Brand”.
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1)Dispone
l’inibitoria
con
effetto
immediato
a
GOLDEN
BOYS
S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Crimea 7/A; THE BROTHERS
S.R.L. con sede in Rimini (RN) via Ungheria 8/A; TICINESE S.R.L.
con sede in Milano, Corso di Porta Ticinese 1 della produzione
e/ commercializzazione e/o pubblicazione -con qualunque mezzo,
anche via web- e/o importazione e/o esportazione dei capi di
abbigliamento, ed in particolare delle t-shirt e felpe modello
“NAscar”,
di
cui
in
ricorso
o
di
qualunque
altro
articolo
comunque recante i segni “REBELS” e “Pi#ELLI”, interferenti con
i marchi della ricorrente;
2)autorizza la ricorrente a procedere al sequestro, a mezzo di
necessario procedere contemporaneamente in più sedi, di tutti i
capi di abbigliamento recanti i segni REBELS e PI#ELLI così come
indicati
in
narrativa,
nonché
di
ogni
altro
materiale
promozionale ed aziendale (a titolo esemplificativo: cataloghi
depliant,comunicazioni pubblicitarie) costituenti contraffazione
del marchio “Pirelli” nei confronti delle resistenti presso le
loro
sedi
indicate
secondarie,
stessa
al
uffici,
ovvero
punto
depositi
altro
locale
sub.1
nonché
dipendenze
appartenente
e
eventuali
pertinenze
a
terzi
che
sedi
della
abbiano
materiale disponibilità di dette res.
E ciò con modalità ed orari tali da non interferire con il regolare
svolgimento delle attività di vendita;
Autorizza la società ricorrente e i suoi difensori ad assistere
alle operazioni di sequestro.
Invita
l’Ufficiale
Giudiziari
Giudiziario
procedenti
ad
procedente
adottare
tutte
o
le
agli
misure
Ufficiali
idonee
a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
Dispone che i resistenti forniscano all’Ufficiale Giudiziario o
agli Ufficiali Giudiziari, in caso di accessi contemporanei in
sedi
diverse,
le
informazioni
e
gli
strumenti
necessari
per
l’esecuzione delle operazioni.
3)ordina ai resistenti il ritiro dal commercio dei prodotti in
questione
e
la
rimozione
delle
internet
www.shophappiness.com
foto
e
dei
medesimi
dai
www.happiness10.com,
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siti
dalle
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Ufficiale Giudiziario ovvero più Ufficiali Giudiziari ove sia
Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1478/2014 del 06/10/2014
RG n. 57343/2014
pagine
Facebook
profilo
di
“Happiness
Instagram
Brand”
e
“Mycloset”,
“Happinessbrand”
nonché
di
nonché
ogni
dal
altra
pagina di loro titolarità delle resistenti;
4)fissa a carico di ciascuna delle resistenti, in persona dei
loro legali rappresentanti pro tempore, una penale nella misura
di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell’ esecuzione del
provvedimento ed in particolare degli ordini di cui ai punti
sub.
1)
e
3)
a
partire
dal
16°
giorno
successivo
alla
comunicazione del presente provvedimento;
5)riserva ogni altro provvedimento all’esito dell’instaurazione
del contraddittorio delle parti;
giorno 28.10.2014 ore 13.
7)assegna
termine
al
ricorrente
autentica del presente decreto
per
la
notifica
di
copia
e del suesteso ricorso alle
resistenti fino al 14.10.2014;
8)assegna termine alla resistente per i deposito di memorie di
costituzione fino al 24.10.2014.
Si comunichi al ricorrente a cura della Cancelleria
Milano, 6.10.2014
Il Giudice dott.ssa Alima Zana
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6)fissa udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il