Circolare Badge e Timbrature

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Circolare Badge e Timbrature
COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
Ufficio di Staff del Capo Area
Palermo 01/12/2015
PIAZZA GIULIO CESARE, 52 740.3730
740.3750
e-mail: [email protected]
posta certificata: [email protected]
Prot. n. 927638
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria: Istruttore Amministrativo Mascari Giovanni
OGGETTO:
Disposizione di servizio n° 33
del
01/12/2015
.
Direttiva - Obblighi comportamentali.
A tutti i dipendenti dell’Area
Le recenti indagini della Procura che hanno coinvolto alcuni dipendenti pubblici le cui risultanze
sono state diffuse ampiamente da organi di stampa e d’informazione, inducono a volere ricordare
alcuni obblighi comportamentali, nonché alcune disposizioni che regolano istituti contrattuali
ordinariamente utilizzati dal personale, dalle cui inosservanza potrebbero scaturire l’avvio di
contestazioni e conseguenti procedimenti disciplinari e nei casi più gravi anche il licenziamento.
BADGE E TIMBRATURE
Si richiama l’attenzione di tutti i dipendenti sulla necessità di rispettare le seguenti indicazioni
sull’utilizzo del cartellino di rilevazione automatica delle presenze.
Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata che deve
essere registrata attraverso il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico (cd. Badge).
In particolare si specifica che:
- Il badge è personale e, pertanto, deve essere custodito direttamente dal dipendente;
- Il titolare è responsabile della sua custodia e dovrà denunciarne l’eventuale smarrimento
all’Ufficio preposto, chiedendo il rilascio di un duplicato.
- Le timbratura in entrata e in uscita, ivi incluse quelle per la pausa pranzo, devono essere
eseguite personalmente dal dipendente;
Il dipendente ogni volta che entra od esce dalla propria sede di lavoro deve effettuare la
timbratura passando il badge sull’apposito terminale di rilevazione delle presenze.
Il dipendente può timbrare in entrata e in uscita esclusivamente presso i lettori–badge del proprio
posto di lavoro.
In caso di mancanza del badge o dimenticata timbratura, saranno registrati come orari di entrata
e di uscita quelli in cui il dipendente si presenterà in segreteria del personale o, in alternativa,
attestati dal Responsabile delle UU.OO. dell’Ufficio di appartenenza, a dichiararne la dimenticanza.
La mancanza o la dimenticanza del badge potrà essere considerata una eccezione (occasionale)
alla regola generale delle timbrature e di conseguenza non potrà essere autorizzata per più di 3 volte
al mese, salvo gli eventuali casi di deterioramento del badge, smarrimento oppure
malfunzionamento del rilevatore delle presenze.
Nei giorni in cui non si è proceduto alla rilevazione automatica della presenza non saranno
computati i periodi temporali eccedenti l’orario di servizio se non formalmente autorizzati.
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In caso di mancata timbratura, occorre darne comunicazione alla Segreteria del Personale
attestando la propria presenza a mezzo firma.
Le timbrature devono sempre essere in numero pari (entrata e uscita ).
L’orario di lavoro è quello assegnato dal proprio profilo orario. Qualsiasi permanenza oltre il
proprio orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente di servizio o in
mancanza dal Funzionario presente. In mancanza della detta autorizzazione il credito orario
eccedente sarà automaticamente azzerato.
E’ consentita la prestazione di attività lavorativa in prosecuzione, rispetto all’orario ordinario,
per attività straordinaria (Cod. 62), per il recupero di permessi brevi già fruiti o al recupero delle
carenze del mese precedente che dovranno essere causalizzate con il Cod. 60, sempreché
preventivamente autorizzata e nei termini previsti .
Qualora la carenza oraria del mese precedente non venga recuperata entro il mese successivo ne
sarà data comunicazione al Settore Bilancio per la relativa trattenuta.
SERVIZIO ESTERNO
La richiesta di servizio esterno deve essere sempre autorizzata e compilata prima di allontanarsi
dal posto di lavoro
Il servizio esterno “orario” deve essere timbrato in uscita e al rientro nella sede di appartenenza,
digitando il Codice 46 prima di aver strisciato il badge. Tale timbratura non deve coincidere con
quella di fine orario ordinario.
L’eccedenza dell’orario ordinario del servizio esterno, in caso di partecipazione ad attività
formative, è da considerare solo a recupero.
PART TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si articola in tre tipologie: orizzontale, verticale e misto.
Il tempo parziale orizzontale prevede la prestazione del servizio in tutti giorni della settimana,
con orario ridotto.
Il tempo parziale verticale comporta la prestazione del servizio in alcuni giorni della settimana,
in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno.
Il tempo parziale misto consente la prestazione su tutti o alcuni giorni della settimana lavorativa,
con esclusione della prestazione stessa in alcuni mesi dell’anno.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale può effettuare lavoro straordinario
nella misura max del 10% della durata dell’orario di lavoro.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale può, previo consenso del
dirigente responsabile ed in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, effettuare
lavoro aggiuntivo nella misura max del 10% della durata settimanale dell’orario a tempo parziale.
BUONI PASTO - PAUSA PRANZO
Il buono pasto spetta nella giornata di rientro settimanale o di attività straordinaria e la
prestazione lavorativa giornaliera sia di almeno 8 ore, con una pausa di almeno 30 minuti, nella
fascia oraria prevista.
Chi usufruisce di un permesso sia personale che di altro tipo e non effettua le 8 ore di attività
lavorativa previste per la fruizione, non ha diritto alla liquidazione del buono pasto.
Il ritardo in pausa pranzo, oltre l’orario di flessibilità, va giustificato.
L’assemblea sindacale svolta nella giornata di mercoledì, dà diritto al buono pasto, anche se si è
svolta nell’intervallo orario 13.30 – 15.30.
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FLESSIBILITA’
La flessibilità dell’orario di entrata consiste nello slittamento, nei limiti previsti dal proprio turno
orario assegnato, dell’inizio del proprio orario di lavoro.
L’eventuale uscita anticipata rispetto l’obbligo di presenza, va richiesta ed autorizzata, altrimenti
viene considerata uscita “non autorizzata”.
RITARDO
Per ritardo si intende l’ingresso in servizio oltre la fascia di flessibilità che dovrà essere
considerato come permesso personale, rientrante nei limiti delle ore previste (36 o 26 per il parttime).
Il ritardo può essere recuperato nella stessa giornata nei limiti orari di apertura previsti
dall’Ufficio. In alternativa, entro il mese successivo, digitando in entrata ed in uscita il Codice 60.
Il recupero causalizzato con il Codice 60 deve essere sempre preventivamente autorizzato.
Nei casi in cui il dipendente non provvederà al recupero delle carenze mensili entro il mese
successivo, l’Ufficio provvederà a comunicare al Settore Bilancio di procedere alla decurtazione
delle somme dallo stipendio per un importo pari alle ore non recuperate.
GIORNATA LUNGA SETTIMANALE
I giorni previsti per l’effettuazione dell’orario prolungato possono essere modificati su richiesta
del dipendente previo consenso del Dirigente di riferimento.
PERMESSI
Il dipendente a tempo pieno può usufruire di max 36 h annue di permessi personali.
Il dipendente a part-time può usufruire di max 26 h annue di permessi personali.
I permessi personali possono essere recuperati entro il mese in cui sono stati fruiti o entro quello
successivo secondo le modalità stabilite dal Dirigente o Responsabile dell’Ufficio.
Il permesso personale non può superare la metà dell’orario di servizio.
Il permesso studio, L. 104/1992, l’uscita per malore (qualora certificata da una struttura
ospedaliera pubblica) e il permesso retribuito ( ex art. 78 C.C.D.I.) non sono da recuperare.
FERIE
I dipendenti di ruolo a tempo pieno potranno fruire di 28 giorni di ferie + 4 gg. di festività
soppresse.
I nuovi assunti, nei primi 3 anni di lavoro, hanno diritto a 26 gg di ferie + 4 gg di festività
soppresse.
La fruizione delle ferie può essere sospesa dall’evento della malattia, soltanto se il certificato
medico prevede oltre 3 gg di prognosi o nei casi di ricovero ospedaliero o assistenza di pronto
soccorso con prognosi di almeno 1 g.
La richiesta telefonica di ferie è consentita soltanto per un singolo giorno e deve essere
regolarizzata il giorno successivo, per non più di 5 richieste nell’arco dell’anno.
Relativamente alle festività soppresse, dovendo essere godute entro l’anno e non rinviabili per
l’anno successivo, appare opportuno che le stesse siano fruite in anticipo rispetto al congedo
ordinario o contemplate ad una contestuale richiesta di congedo ordinario.
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MALATTIA
Il dipendente, in caso di malattia, deve comunicare l’evento e, se nota, la relativa prognosi, alla
Segreteria del Personale (specificando se trattasi di gravi patologie/invalidità/cause di servizio/post
ricovero) entro e non oltre la ½ h di flessibilità prevista per il proprio orario lavorativo. Deve
comunicare, inoltre, eventuali uscite per recarsi dal medico o presso le strutture ospedaliere e
specialistiche.
Sarà cura dell’Ufficio stesso procedere all’acquisizione per via telematica del certificato di
malattia.
Limitatamente ai lavoratori non contrattualizzati (L.S.U.–A.S.U.) oltre l’obbligo di comunicare
l’assenza, dovranno entro le 48 ore dall’inizio dell’assenza, consegnare copia del certificato o, in
alternativa, comunicare il nr di protocollo del certificato on line rilasciato dal medico, al fine di
consentire il proprio ufficio di acquisire il certificato attraverso la procedura attiva sul sito
dell’INPS.
Il Dipendente potrà consegnare la copia del certificato rilasciata dal medico curante e prevista
per il datore di lavoro in caso di prognosi di un giorno, al rientro in servizio se non comunicato nelle
modalità descritte precedentemente a causa di difficoltà tecniche che non hanno consentito
l’acquisizione telematica.
L’attestato di malattia va presentato alla Segreteria del Personale soltanto in caso di: gravi
patologie, ricovero, post ricovero, invalidità, cause di servizio, così come le eventuali
comunicazioni di dimissioni post operatorio al fine di consentire l’inserimento delle causali di
assenze specifiche.
Coloro che sono sottoposti a terapie salvavita (chemioterapia, emodialisi, etc.), dovranno
richiedere alla struttura pubblica ospedaliera, ASP o struttura convenzionata, presso la quale si
rivolgono, di specificare sull’attestato: “grave patologia e terapia salvavita”, specificando i giorni di
effettiva prestazione della terapia salvavita. Tali pazienti saranno esonerati dalla decurtazione
prevista dalla normativa di riferimento.
I dipendenti che debbano effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche, cure od esami
diagnostici, potranno avvalersi tanto dell’istituto dei permessi retribuiti previsto dall’art. 19 del
C.C.N.L. del 06/07/1995, quanto del permesso breve da recuperare, previsto dall’art. 20 del
C.C.N.L. del 06/07/1995.
Nel caso in cui il dipendente voglia giustificare l’assenza dal servizio per effettuare visite,
terapie, prestazioni specialistiche, cure od esami diagnostici imputandola a malattia, l’assenza si
intende giustificata a seguito di presentazione di apposita attestazione, anche in ordine all’orario,
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione alla propria
Segreteria del Personale e presentare, entro le 24 h dall’infortunio, il certificato rilasciato dalla
struttura ospedaliera nonché la dichiarazione dei fatti con l’indicazione della presenza di eventuali
testimoni.
Dovrà altresì consegnare la certificazione di chiusura del periodo d’infortunio.
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico
sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la postazione di lavoro ( D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 art. 69).
Pertanto si rende obbligatorio l’uso del tesserino di riconoscimento per tutta la durata dell’orario
di lavoro. In caso di smarrimento o deterioramento i dipendenti hanno l’obbligo di darne
comunicazione alla Segreteria del Personale che provvederà al rilascio del duplicato.
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Si rimanda a tutti i Responsabili il controllo sull’uso del sopra citato tesserino di riconoscimento,
ricordando che il disattendere dell’obbligo rientra tra le violazioni del codice disciplinare.
F.to Il Capo Area
Dr. Sergio Maneri
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