regolamentazione dell` orario di lavoro dell`istituto

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regolamentazione dell` orario di lavoro dell`istituto
REGOLAMENTAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
INDICE
PREMESSA....................................................................................................................................................................... 2
ART. 1 FONTI, CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ ED OBIETTIVI........................................................ 3
ART. 2 NORME GENERALI ....................................................................................................................................... 4
1. ORARIO DI SERVIZIO ............................................................................................................................................ 4
2. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO ................................................................................................................ 4
3. ORARIO DI LAVORO .............................................................................................................................................. 5
a.
Durata giornaliera dell’orario di lavoro...................................................................................................................... 5
b.
Periodo di riposo giornaliero .................................................................................................................................... 5
c.
Durata settimanale dell'orario di lavoro ..................................................................................................................... 5
4. RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE.................................................................................... 5
5. PAUSE ....................................................................................................................................................................... 5
a.
Pausa pranzo....................................................................................................................................................... 5
b.
Pause ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell’8.4.2003 ............................................................................................ 6
6. BUONI PASTO.......................................................................................................................................................... 6
7. ORARIO DI LAVORO AI FINI DELLA CONCENTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA..................... 6
a.
Concentrazione dell'orario di lavoro per attività programmate ......................................................................................... 6
b.
Concentrazione dell’orario di lavoro per attività non programmabili. ................................................................................ 7
8. PRESTAZIONI DI LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO (SABATO) E FESTIVI................................................... 7
9. ORARIO DI LAVORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI MISSIONE ED EROGAZIONE
DI BUONI PASTO .................................................................................................................................................. 7
10. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ................................................................................................. 8
11. ORARIO DI LAVORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN
TELELAVORO ....................................................................................................................................................... 8
12. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORARIO DI LAVORO PER PARTICOLARI SITUAZIONI............. 8
ART. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO .................... 9
1. ORARIO DI LAVORO .............................................................................................................................................. 9
a.
Autonoma determinazione del tempo di lavoro ............................................................................................................ 9
b.
Periodo di riposo giornaliero .................................................................................................................................... 9
c.
Computo della prestazione lavorativa settimanale......................................................................................................... 9
d.
Durata media settimanale dell'orario di lavoro ............................................................................................................ 9
e.
Riassorbimento crediti e debiti orari .......................................................................................................................... 9
2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PAUSE ..................................................................................................... 10
a.
Pausa pranzo..................................................................................................................................................... 10
b.
Pause ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell’8.4.2003 ........................................................................................ 10
3. REGOLAMENTAZIONE DI PARTICOLARI SITUAZIONI: .............................................................................. 10
ART. 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI IV-IX ............ 11
1. ARTICOLAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO ................................................................................................. 11
2. ARCHI ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA .................................................. 11
3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PAUSA PRANZO .................................................................................... 12
4. COMPUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE............................................................... 12
5. RITARDI.................................................................................................................................................................. 12
6. FLESSIBILITA’........................................................................................................................................................ 12
7. RIASSORBIMENTO CREDITI E DEBITI ORARI E RECUPERI COMPENSATIVI .......................................... 12
8. PRESTAZIONI LAVORATIVE PER PROGETTI SPECIALI ............................................................................... 13
9. CONTO ORE INDIVIDUALE ............................................................................................................................... 13
10. ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO IN TURNI .............................................................................................. 13
PREMESSA
Il presente documento è finalizzato alla raccolta, coordinata in un testo unico, di tutte le
disposizioni interne vigenti in materia di orario di lavoro dell’Istituto nazionale di statistica.
L’intera disciplina viene riportata ed aggiornata alla luce del nuovo accordo sull’orario di lavoro
sottoscritto lo scorso 29 febbraio 2008 dall’Amministrazione unitamente alle Organizzazioni sindacali.
Il testo è articolato in quattro sezioni: nella prima vengono stabilite le fonti ed il campo di
applicazione del nuovo Regolamento, la seconda sezione riguarda le norme generali sull’orario di
lavoro, le due restanti sono dedicate rispettivamente alle disposizioni specifiche per il personale
ricercatore e tecnologo ed alle disposizioni relative al personale inquadrato nei livelli IV-IX.
Sono, dunque, riportate per la prima volta - e coordinate con l’accordo appena sottoscritto tutte le norme interne che dal 1987 ad oggi regolano l’orario di lavoro.
La regolamentazione è corredata da undici disposizioni che costituiscono parti integranti della
stessa. Esse sono disposizioni specifiche relative alle seguenti materie:
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registrazione della prestazione lavorativa
rapporto di lavoro a tempo parziale
orario di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in telelavoro
permessi e riposi
adesioni a scioperi
partecipazione a corsi di formazione
svolgimento di altre attività
infortuni in servizio ed in itinere
allontanamenti dalla sede di lavoro per malore
formazione professionale autonoma.
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Art. 1 FONTI, CAMPO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ ED OBIETTIVI
1 La presente regolamentazione disciplina l’orario di lavoro del personale dell’Istituto nazionale di
statistica con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato a tempo pieno e
parziale ed è emanata ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001, del Decreto
Legislativo n. 66 dell’8.4.2003 e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
2 La regolamentazione, oltre ad ottemperare alle normative di cui al precedente comma, volte a
stabilire la disciplina del rapporto di lavoro connessa all’organizzazione dell’orario di lavoro, si
pone l’obiettivo di raccogliere e coordinare in un unico testo tutte le disposizioni interne
emanate in materia, compreso il più recente accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in
data 29 febbraio 2008, fra l’Amministrazione e le OO.SS., al fine di migliorare l’efficienza
organizzativa in un quadro di coerenza con le esigenze del personale e con i principi di tutela
della salute dei lavoratori.
3 Le disposizioni interne dalle quali è stato tratto il presente testo sono le seguenti:
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ordine di servizio n. 7 del 14 gennaio 1987;
ordine di servizio n. 91 del 12 luglio 1995 e relativo allegato;
ordine di servizio n. 32 del 29 marzo 1996;
ordine di servizio n. 153 del 2 dicembre 1996;
ordine di servizio n. 169 del 23 dicembre 1996;
ordine di servizio n. 17 del 21 gennaio 1997;
ordine di servizio n. l35 del 16 luglio 1997;
ordine di servizio n. 100 del 27 luglio 1999 e relativo allegato;
ordine di servizio n. 125 del 13 settembre 1999;
ordine di servizio n. 20 del 2 febbraio 2000;
ordine di servizio n. 33 del 22 febbraio 2000;
ordine di servizio n. 140 del 10 settembre 2002;
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accordo decentrato del 1 febbraio 1989;
accordo di contrattazione decentrata del 23 maggio 1997;
accordo di contrattazione integrativa del 17 dicembre 2002;
accordo di contrattazione integrativa del 29 febbraio 2008;
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disposizione del Direttore centrale del personale dell’8 marzo 2006;
comunicato n. 45/06 del 19 giugno 2006 – allegate linee guida al telelavoro
disciplinare sull’orario di lavoro allegato all’OdS. n. 95 del 1 giugno 2007.
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Art. 2 NORME GENERALI
1. ORARIO DI SERVIZIO
L’orario di servizio dell’Istituto nazionale di statistica è il periodo di tempo giornaliero
necessario per assicurare il funzionamento dell’Istituto.
L’orario di servizio è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 19:00.
Il personale addetto ad alcuni servizi generali può essere impiegato, nel numero e per il periodo
di tempo ritenuto necessario, a partire dalle ore 07:30, per garantire la funzionalità degli uffici dalle
ore 07:45. Il servizio per tutti gli uffici è comunque garantito dalle ore 07:45 alle ore 17:00.
Per le segreterie degli organi di vertice (Uffici di diretta collaborazione, Direzione generale,
Dipartimento per la produzione statistica ed il coordinamento tecnico scientifico, Direzioni
centrali) è assicurato dalle ore 07:45 alle ore 19:00, salvo eccezionali esigenze.
2. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
L’assistenza agli utilizzatori dei dati è assicurata dal Centro diffusione dati che è funzionante
anche per la vendita di pubblicazioni statistiche. Esso, nella sede di Roma, è aperto al pubblico,
durante l’orario di servizio, con il seguente orario1:
lunedì - giovedì: 09.00 – 17.00
venerdì
: 09.00 – 14.00
L’assistenza agli organi di stampa e uffici stampa di enti nazionali ed internazionali pubblici e
privati è, altresì, assicurata dall’Ufficio della comunicazione con orario 2 9.00– 19.00 dal lunedì al
venerdì.
La Biblioteca della sede di Roma è aperta al pubblico nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì: 09.00 – 17.00
mercoledì, venerdì
: 09.00 – 14.00
Per esigenze particolari di soggetti esterni (candidati a concorsi, consegna bandi di gara, ecc.) e
per i periodi necessari, gli uffici competenti osservano il medesimo orario di apertura al pubblico
del Centro diffusione dati.
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Orario di apertura al pubblico stabilito con disposizione interna del Centro diffusione dati
Orario di assistenza organi di stampa e uffici stampa di enti nazionali ed internazionali pubblici e privati stabilito con
disposizione interna dell’Ufficio della comunicazione
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3. ORARIO DI LAVORO
L’ orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore
di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nell'ambito dell'orario di servizio.
In Istat l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
a. Durata giornaliera dell’orario di lavoro
La durata media giornaliera è pari a 7 ore e 12 minuti di lavoro.
La prestazione eccedente o inferiore a 7 ore e 12 minuti di lavoro è considerata
rispettivamente credito o debito orario.
Ai fini del computo mensile delle ore da prestare, ogni giorno di assenza, a qualsiasi titolo, è
considerato pari a 7 ore e 12 minuti. Analogo computo è fatto per eventuali giornate festive
infrasettimanali
La prestazione giornaliera continuativa non può essere superiore a 6,30 ore effettive.
L’effettiva presenza minima dovrà essere correlata al concreto impegno lavorativo del
dipendente.
La prestazione di lavoro giornaliera non può superare le tredici ore, tenuto conto del
necessario periodo di riposo giornaliero.
b. Periodo di riposo giornaliero
Il periodo di riposo giornaliero del lavoratore è stabilito in undici ore consecutive ogni
ventiquattro ore, calcolate a decorrere dall’inizio della prestazione lavorativa che si considera.
c. Durata settimanale dell'orario di lavoro
La prestazione lavorativa settimanale è pari a trentasei ore effettive.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di
sette giorni, le quarantotto ore, considerate al lordo delle ore di lavoro straordinario e al netto
dei recuperi di prestazioni lavorative. Essa viene calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a dodici mesi.
4. RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRESENZE
Tutti i movimenti in entrata e in uscita durante l'arco della giornata sono registrati a mezzo
badge.
La disciplina relativa alla rilevazione nelle presenze delle sedi di Roma è riportata nella
Disposizione n. 1.
5. PAUSE
a. Pausa pranzo
La pausa pranzo, non frazionabile, deve essere fruita per un periodo minimo continuativo
di 30 minuti.
5
Nel caso in cui viene effettuata all’interno della sede di lavoro questa non deve essere
rilevata attraverso le timbrature a mezzo badge poiché in presenza di una prestazione giornaliera
superiore alle 6 ore e 30 minuti, il sistema inserisce automaticamente la pausa pranzo minima di
trenta minuti.
La pausa pranzo fruita al di fuori della sede di lavoro deve essere rilevata attraverso le
relative timbrature ed è memorizzata dal sistema con la durata minima di trenta minuti.
Per la fruizione del servizio tavola calda presso la sede di Roma di Via Balbo da parte del
personale dipendente proveniente dalle sedi limitrofe ( via Magenta, via Depretis, via Torino), è
considerato il tempo di percorrenza per accedere a Via Balbo e per ritornare alle predette sedi
limitrofe. Tale tempo di percorrenza, che è considerato servizio a tutti gli effetti, è quantificato
per un massimo di venti minuti per ciascuna tratta delle sedi di Roma di via Magenta/via Balbo
e viceversa, e per un massimo di cinque minuti per ciascuna tratta delle sedi di via Depretis/via
Balbo, via Torino/via Balbo e viceversa.
Il personale deve segnalare lo spostamento per tale motivo utilizzando, solo in uscita, il
relativo codice orario (cod. 260), tramite il quale sono computati i tempi di percorrenza nei
limiti suddetti; eventuali eccedenze a tali limiti rientrano nella flessibilità dell’orario e, come tali,
debbono essere recuperate.
Il codice 260 può essere utilizzato solo all’interno dell’arco orario stabilito per la pausa
pranzo, ossia tra le 12,45 e le 15.
b. Pause ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell’8.4.2003
Nelle seguenti tipologie di orario, che eccedono il limiti di sei ore, è prevista una pausa
minima di dieci minuti, non frazionabile, da fruire in qualunque momento della prestazione
lavorativa stessa, che si aggiunge alle prestazioni lavorative predefinite:
• articolazione dell’orario di lavoro del personale inquadrato nel livello IV-IX con prestazione
lavorativa continuativa di 7 ore e 12 minuti senza erogazione del buono pasto;
• orario articolato in turni di lavoro;
• orario di lavoro svolto in part time orizzontale con prestazione lavorativa pari al 90 %.
6. BUONI PASTO
L’erogazione dei buoni pasto avviene in presenza di una prestazione lavorativa complessiva
superiore alle 6 ore e 30 minuti, comprensiva della pausa pranzo di cui al comma 5, lettera a).
Nei giorni in cui i permessi di varia tipologia, diversi da quelli per servizio, allattamento o
handicap, sono fruiti in uscita, la durata degli stessi non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6 ore,
oltre la pausa pranzo minima prevista.
7. ORARIO DI LAVORO AI FINI DELLA CONCENTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ
LAVORATIVA
a. Concentrazione dell'orario di lavoro per attività programmate
Per esigenze di carattere straordinario che comportino in delimitati periodi dell'anno la
necessità di prestazioni lavorative superiori a quelle dovute, si farà ricorso sia a prestazioni di lavoro
straordinario, per il personale che ne ha diritto, che alla concentrazione dell'orario, con
riassorbimento programmato delle maggiori prestazioni nel periodo successivo.
Le attività per le quali è possibile fare ricorso a tali articolazioni sono quelle relative al Rapporto
annuale, Relazione economica, Conti economici trimestrali, ribasamento dei prezzi, e le altre che
potranno essere individuate con programmazione annuale
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Alle "predette attività" collabora il personale che verrà indicato dal dirigente responsabile del
progetto.
Il periodo di riassorbimento è stabilito nei tre mesi successivi alla cessazione dell’evento che ha
determinato la maggiore prestazione.
Le ore prestate a titolo di concentrazione sono riassorbite a giornate intere fino a concorrenza
di 7 ore e 12 minuti o multipli oppure ad ore.
Non oltre venti gg. prima dell'inizio dei periodi indicati, il responsabile del progetto individuerà
i dipendenti da impegnare, indicandone - di massima - le ore individuali e complessive da prestare,
informandone gli interessati e fornendone informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
b. Concentrazione dell’orario di lavoro per attività non programmabili.
In relazione alle esigenze che si manifestano, di volta in volta, in maniera non programmata
nonché alle esigenze straordinarie degli Uffici di diretta collaborazione, degli uffici di staff della
Direzione generale e del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico
scientifico, il personale può essere autorizzato alla concentrazione oraria secondo quanto previsto al
precedente punto.
Il direttore centrale competente dovrà fornire alle organizzazioni sindacali l’informazione
preventiva, facendo pervenire tempestivamente, almeno cinque giorni prima, una nota, nella quale
siano esplicitati i motivi per i quali si rende necessaria una prestazione lavorativa oltre i limiti
definiti e le modalità di svolgimento di tale prestazione, salvo casi eccezionali e motivati, nei quali,
comunque, l’informazione verrà resa con immediatezza.
8. PRESTAZIONI DI LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO (SABATO) E FESTIVI
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, si può ricorrere sia a prestazioni di lavoro
straordinario, per il personale che ne ha diritto, che a prestazioni lavorative nei giorni di riposo
(sabato) e nei giorni festivi. Le prestazioni lavorative effettuate nelle giornate di riposo (sabato)
sono conteggiate a titolo di lavoro straordinario, per il personale che ne ha diritto, salvo le eventuali
compensazioni su base mensile dell’orario di lavoro svolto.
Le prestazioni lavorative fino a 7 ore e 12 minuti svolte nei giorni festivi danno il diritto al
recupero delle giornate.
Per prestazioni superiori a 7 ore e 12 minuti, per la sola eccedenza, compete il compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione festiva per il personale che ne ha diritto.
Il recupero delle giornate festive deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi immediatamente
successivi; in casi eccezionali, connessi ad impedimenti oggettivi, il recupero può avvenire al
cessare dei suddetti impedimenti.
In ogni caso il dipendente non è obbligato ad effettuare prestazioni lavorative per due festività
consecutive, qualora queste non siano intervallate da un giorno di recupero.
Per la procedura da seguire al fine dell’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative
in giornate di riposo o festive vedasi Disposizione n. 1 “Accessi in orari diversi dall’orario di
servizio o in giornate di riposo o festive”
9. ORARIO DI LAVORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI MISSIONE
ED EROGAZIONE DI BUONI PASTO
Le prestazioni lavorative durante lo svolgimento di missioni superiori alle 7 ore e 12 minuti
giornaliere, debitamente autocertificate e convalidate a cura del dirigente che ha disposto la
missione, ove presente o se sussistono riscontri oggettivi, saranno riconosciute a titolo di credito
orario. Nel caso di missioni svolte in più giorni tale riconoscimento è limitato a dieci ore .
Nel caso di missione di durata inferiore alle otto ore, ma superiore alle sei, viene erogato il
buono pasto.
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10. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale in Istat è disciplinato dalle disposizioni interne riepilogate
nella Disposizione n. 2.
Le parti si impegnano a rivedere entro sei mesi dalla stipula dell’accordo sottoscritto in data 29
febbraio 2008 la regolamentazione dell’orario di lavoro a tempo parziale con particolare riferimento
alle anticipazioni orarie ed al lavoro supplementare al fine di integrare l’accordo sulla
regolamentazione dell’orario di lavoro.
11. ORARIO DI LAVORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA IN TELELAVORO
La disciplina dell’orario di lavoro relativamente a prestazioni svolte in telelavoro è contenuta nella
Disposizione n. 3
12. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORARIO DI LAVORO PER PARTICOLARI
SITUAZIONI
La disciplina delle sottoelencate fattispecie è contenuta nelle disposizioni indicate:
• Permessi e riposi (Disposizione n. 4)
• Adesioni a scioperi (Disposizione n. 5)
• Partecipazione a corsi di formazione (Disposizione n. 6)
• Svolgimento di altre attività (Disposizione n. 7)
• Infortuni in servizio ed in itinere (Disposizione n. 8)
• Allontanamenti dalla sede di lavoro per malore (Disposizione n. 9)
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Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE RICERCATORE E
TECNOLOGO
1. ORARIO DI LAVORO
a.
Autonoma determinazione del tempo di lavoro
Il personale inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo è responsabile dell'autonoma
determinazione del proprio tempo di lavoro.
I ricercatori e tecnologi, per garantire la funzionalità dell'organizzazione e nell'esercizio
dell'autonoma determinazione dell'orario di lavoro, devono partecipare alle attività dell'area di
appartenenza, assicurando, per la parte di propria competenza:
• il raggiungimento degli obiettivi di produzione, di diffusione e amministrativi entro i tempi
stabiliti dal piano operativo;
• l’ottimale gestione del personale e dei processi produttivi che siano loro affidati;
• la puntuale uscita dei comunicati stampa e delle pubblicazioni, secondo i calendari
programmati e, per i comunicati stampa, resi pubblici;
• la piena operatività dei centri di informazione statistica negli orari di apertura previsti;
• l’adeguato supporto informatico e logistico alle attività di produzione, durante tutto l’arco
orario di apertura delle sedi e in relazione a esigenze straordinarie;
• la presenza alle riunioni di commissioni, gruppi di lavoro ed organi simili, secondo i
calendari concordati o eventualmente fissati dai responsabili, nonché alle riunioni di area o
di servizio funzionali al regolare svolgimento dell’attività;
• lo svolgimento di ogni altra attività di servizio che venga loro affidata.
Le prestazioni di lavoro sono effettuate nell'esercizio dell'autonoma determinazione del
proprio tempo di lavoro e in relazione con l'attività svolta.
Pur non essendo prevista una fascia obbligatoria di presenza il ricercatore/tecnologo deve
tuttavia essere nella propria sede di servizio, ove non sussistano, a giustificazione dell’assenza,
i motivi espressamente previsti dalle disposizioni contrattuali.
b. Periodo di riposo giornaliero
Il personale dei primi tre livelli professionali responsabile di strutture organizzative non è
soggetto all’obbligo di riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, calcolate dall’ora
di inizio della prestazione lavorativa che si considera.
c. Computo della prestazione lavorativa settimanale
Il computo della prestazione lavorativa settimanale, pari a trentasei ore, è su base trimestrale
solare.
d. Durata media settimanale dell'orario di lavoro
Al personale dei primi tre livelli professionali con responsabilità di strutture organizzative non si
applica la disciplina del limite massimo della durata media di quarantotto ore dell’orario
settimanale.
e. Riassorbimento crediti e debiti orari
• Ogni 7 ore e 12 minuti di credito, si può fruire di un giorno di riposo compensativo, per
un totale complessivo annuo non superiore a ventidue giorni. Il credito orario può essere
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•
riassorbito anche con minori prestazioni. Gli eventuali residui al 31 dicembre di ciascun
anno sono riportati a quello successivo.
L’eccedenza di debito orario oltre le 20 ore, deve essere recuperata entro il trimestre solare
successivo.
2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PAUSE
a. Pausa pranzo
Nel caso in cui nella medesima giornata venga effettuata una prestazione lavorativa superiore
alle 6 ore e 30 minuti e risulti una pluralità di uscite dalla sede di lavoro non tipizzate da codici
orari, il sistema di rilevazione delle presenze considera pausa pranzo quella di durata maggiore
con eventuale estensione a trenta minuti, qualora questa sia di entità inferiore a mezz’ora.
Il personale ricercatore/ tecnologo proveniente dalle sedi limitrofe alla sede di Roma di Via
Balbo (Via Depretis, Via Torino e Via Magenta), che fruisca della pausa pranzo presso la sede
centrale di via Balbo, non può utilizzare il codice 260 al di fuori dell’intervallo 12,45 – 15,00.
b. Pause ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell’8.4.2003
I ricercatori e tecnologi con orario di lavoro svolto in part time orizzontale con prestazione
lavorativa pari al 90 % osservano una pausa minima di dieci minuti, non frazionabile, da fruire
in qualunque momento della prestazione lavorativa stessa .che si aggiunge alle prestazioni
lavorative predefinite (vedi Disposizione n. 2)
3. REGOLAMENTAZIONE DI PARTICOLARI SITUAZIONI:
•
•
Formazione professionale autonoma (Disposizione n. 10)
Attività per arricchimento professionale (Disposizione n. 11)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE
INQUADRATO NEI LIVELLI IV-IX
1. ARTICOLAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO
Le articolazioni dell’orario di lavoro del personale inquadrato nei livelli professionali IV-IX sono le
seguenti:
a) Orario con rientri pomeridiani ed erogazione del buono pasto
07:45 – 09:30
09:30 – 12:45
12,45– 15:00
13:15– 19:00
Flessibilità in entrata
Fascia obbligatoria di presenza.
Arco orario in cui va effettuata la pausa pranzo di almeno 30 minuti
Arco orario in cui va effettuata la prestazione pomeridiana
Flessibilità in uscita (dalle 12.45 alle 19.00)
b) Orario con prestazione lavorativa continuata senza erogazione del buono pasto
07:45 – 09:30
09:30 – 12:45
12:45 – 19.00
Flessibilità in entrata
Fascia obbligatoria di presenza
Flessibilità in uscita
Le opzioni da esprimere per le articolazioni sub a) e b) devono essere espresse entro il giorno
10 del mese precedente a quello di riferimento attraverso la compilazione dell’apposito modello (mod.
Q) da inoltrare alla Direzione centrale del personale.
Sull’opzione decide il Dirigente del servizio, sentiti i dirigenti le unità operative, tenendo conto
delle esigenze di servizio.
L’articolazione dell’orario di lavoro, fortemente flessibile, esige una equilibrata programmazione
da parte dei dirigenti in modo da assicurare la funzionalità dei servizi in orario antimeridiano e
pomeridiano, dal lunedì al venerdì, comunque fino alle ore 17. La programmazione è definita su base
mensile. I dirigenti dei servizi, su indicazione dei dirigenti delle unità operative regoleranno la flessibilità
in relazione alla funzionalità del servizio.
2. ARCHI ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
PRESTAZIONE ANTIMERIDIANA
La prestazione antimeridiana deve essere effettuata nell’arco orario dalle ore 7.45 alle ore 12.45.
Nell’ambito della prestazione antimeridiana è compresa una fascia obbligatoria di presenza dalle
ore 9,30 alle ore 12,45.
PRESTAZIONE POMERIDIANA
La prestazione pomeridiana deve essere effettuata nell’arco orario dalle ore 13:15 alle ore 19.00
dopo una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti. In tale arco orario possono anche essere
effettuati recuperi di permessi e flessibilità, nonché eventuali prestazioni di lavoro straordinario e
progetti speciali.
Non è prevista una durata minima della prestazione lavorativa pomeridiana, che,
conseguentemente, può essere svolta anche per un periodo di tempo inferiore a un’ora.
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3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PAUSA PRANZO
Il personale inquadrato nei livelli IV-IX deve fruire la pausa pranzo nell’intervallo tra le ore 12,45
e le ore 15,00.
4. COMPUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE
Il computo della prestazione lavorativa settimanale è su base mensile.
5. RITARDI
Sono considerati ritardi gli ingressi in ufficio oltre le ore 9,30 (inizio fascia obbligatoria di
presenza) che non siano giustificati a titolo di permesso per altri motivi.
6. FLESSIBILITA’
Ai dipendenti è concesso di usufruire di flessibilità nelle seguenti fasce orarie :
¾ in entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.30
¾ in uscita dalle ore 12.45 alle ore 19.00
Viene inoltre prevista, nell’ambito della fascia obbligatoria di presenza, una flessibilità, da
recuperare, della durata massima di trenta minuti, eventualmente utilizzabile, anche in maniera
frazionata, all’interno della stessa. Tale flessibilità può essere fruita anche in uscita ma non in
entrata. L’eventuale uscita alle ore 12.15 per fruizione della flessibilità non modifica l’arco orario
della pausa pranzo come determinato.
7. RIASSORBIMENTO CREDITI E DEBITI ORARI E RECUPERI COMPENSATIVI
Ad eccezione di quanto previsto sul conto ore e sulla concentrazione dell’attività lavorativa il
dipendente può anticipare le prestazioni lavorative, costituite da undici ore con autorizzazione
preventiva del Dirigente del servizio o, in assenza, del Direttore centrale e da undici ore anticipate
dal dipendente stesso senza autorizzazione preventiva, fino ad un massimo di ventidue ore di
credito al termine del mese, oltre il quale le ore eventualmente eccedenti non costituiscono credito.
Tali ore, possono essere cumulate dal dipendente ogni mese con quelle maturate negli altri mesi e
fruite anche nei mesi successivi a quello di maturazione in modo frazionato o in giornate lavorative
intere (7 ore e 12 minuti) sotto forma di recuperi compensativi.
I recuperi compensativi, a qualsiasi titolo definiti, possono essere fruiti nel limite massimo di
ventidue giornate per anno solare. Entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento le ore di credito
dovranno essere riassorbite e non sarà possibile rinviare all’anno successivo più di ventidue ore.
Le giornate di recupero compensativo, a qualsiasi titolo definite, ad eccezione di quelle
cumulate per la concentrazione oraria, possono essere fruite fino a un massimo di sei in
connessione con quelle di ferie o recupero festività soppresse.
Il dipendente deve recuperare le ore in debito, costituite a titolo di flessibilità o di permessi
brevi, integralmente entro il mese successivo a quello di riferimento.
12
8. PRESTAZIONI LAVORATIVE PER PROGETTI SPECIALI
La partecipazione a progetti di lavoro speciali è registrata con l’utilizzo di codici a quattro cifre
(a partire dal numero 1001, pertanto lo standard è 1xxx) creati all’occorrenza e “dedicati” a ciascun
progetto. In proposito, si precisa quanto segue:
• la partecipazione a progetti di lavoro speciali non prevede una durata minima quotidiana;
• le prestazioni in questione possono essere effettuate dopo la pausa pranzo, a decorrere dalle ore
13.15;
• possono seguire a prestazioni ordinarie di entità anche minima.
9. CONTO ORE INDIVIDUALE
I responsabili delle strutture che autorizzano mensilmente, nei limiti massimi previsti dal CCNL
e dal contratto collettivo integrativo, le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente
nel rispetto sia del monte ore assegnato alla struttura sia del limite di budget complessivo,
acquisiscono, contestualmente, la richiesta di accantonamento di tali prestazioni in un conto ore
individuale e la trasmettono tempestivamente alla Direzione centrale del personale.
La richiesta di fruizione delle ore accantonate nei termini stabiliti dal contratto e, comunque,
non oltre il 31 marzo dell’anno successivo all’accantonamento, avviene dietro presentazione al
superiore gerarchico di apposito modello almeno cinque giorni prima dell’assenza; l’eventuale
diniego del superiore gerarchico è motivato esclusivamente da esigenze di servizio, che devono
essere esplicitate e, in tal caso, a richiesta del dipendente, deve essere definita la nuova data di
utilizzo delle ore accantonate. La fruizione può essere effettuata ad intere giornate, anche
consecutivamente, e a frazioni di esse.
10. ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO IN TURNI
Servizi a turno e relativi orari
Ai servizi per i quali è attualmente accertata la necessità di istituire turni di lavoro, presso tutte le
sedi di Roma, viene applicato il seguente orario, che prevede due turnazioni articolate su dieci giorni
per adeguare il servizio all'orario di apertura delle sedi:
Antimeridiano 07.30 – 14.52
Pomeridiano 12.05 – 19.27
E’ ammessa una flessibilità massima di quindici minuti all’inizio della prestazione e quindici minuti
alla fine della stessa. Eventuali assenze a titolo personale, al di fuori delle flessibilità suddette, sono
configurate a titolo di permesso privato previamente autorizzato dal superiore gerarchico; inoltre, in tale
fascia oraria obbligatoria, non è applicabile l’ulteriore flessibilità per i primi 30 minuti come previsto per
l’orario con rientri pomeridiani.
E’ previsto l’obbligo della prestazione minima giornaliera di 3 ore e 36 minuti.
Poiché l’orario dei turni supera le sei ore, è prevista la pausa minima di dieci minuti che comporta
un anticipo dell’inizio dell’orario di lavoro del turno pomeridiano e una prosecuzione di quello
antimeridiano.
Eventuali recuperi sono consentiti al termine della prestazione giornaliera, se il turno è
antimeridiano o all’inizio, per un massimo di due ore giornaliere, a decorrere dalle ore 10.05, se il turno
è pomeridiano.
13
Pertanto le articolazioni orarie relativi ai turni antimeridiani e pomeridiani sono le seguenti:
TURNI ANTIMERIDIANI
Ora apertura 07.30
Ora chiusura 19.27
Entrata minima 07.30
Entrata obbligatoria 07.45
Uscita obbligatoria 14.37
Uscita massima 14.52
TURNI POMERIDIANI
Ora apertura 07.30
Ora chiusura 19.27
Entrata minima 12.05
Entrata obbligatoria 12.20
Uscita obbligatoria 19.12
Uscita massima 19.27
Qualora si renda necessario prolungare il turno di servizio, per sopravvenute esigenze di lavoro,
l'eccedenza all'orario del turno è computata come credito orario e a fine mese valutato a titolo di lavoro
straordinario se previamente autorizzato.
Al fine della fruizione della relativa indennità, i turni si devono avvicendare con periodicità
settimanale, una per ciascun turno (antimeridiano-pomeridiano) ed il cambio del turno da antimeridiano
a pomeridiano e viceversa è ammesso soltanto per motivi di servizio da notificare alla DCPF Servizio
GFI, Ufficio B con nota del Dirigente del servizio.
I cambi di turno non motivati da esigenze di servizio non comportano il pagamento dell’indennità
Nel caso di cambio turno rispetto all’alternanza programmata, occorre far precedere l’uso del badge
dalla digitazione del codice “500”
14
Disposizione 1
REGISTRAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA GIORNALIERA
NELLE SEDI DI ROMA
1. Nel sistema informativo del personale la rilevazione della prestazione lavorativa giornaliera avviene
tramite badge con due registrazioni: una in entrata e l’altra in uscita. Tuttavia, se il dipendente si
allontana dalla sede di lavoro durante la prestazione lavorativa a qualsiasi titolo deve, con le
apposite registrazioni, memorizzare tali allontanamenti.
Nel caso di uscita o entrata collegata alla fruizione di permessi o ad altro titolo, tra quelli previsti, è
necessario utilizzare i relativi codici che sono memorizzati nel lettore di badge. L’utilizzo avviene
selezionando, prima di passare il badge, il codice che si intende impiegare desumendolo dall’elenco
contenuto nel menù dei codici di permesso, al quale si può accedere digitando l’apposito tasto sul
lettore.
2. Modalità d’uso del badge
Il badge deve essere inserito con il lato foto rivolto verso il basso e verso l’utilizzatore/trice;
La registrazione è valida sia passando il badge da sinistra verso destra che da destra verso sinistra.
Quando si effettua la registrazione, si manifestano i seguenti avvisi:
- un segnale acustico;
- la comparsa sul display del cognome/matricola dell’utilizzatore/trice e l’evento che si è
inteso registrare: entrata/uscita.
La registrazione dell’entrata o dell’uscita risulta valida solo nel caso in cui l’utilizzatore/trice
transiti completamente attraverso il varco, superando le cellule fotoelettriche di controllo.
Dopo una registrazione validamente effettuata, il sistema informativo del personale non
considera valida una ulteriore registrazione effettuata con lo stesso badge a meno di un minuto dalla
precedente.
I varchi riservati al personale diversamente abile possono essere utilizzati solo da quest’ultimo,
previa specifica autorizzazione.
3. Movimento tra le sedi ISTAT di Roma
a) Motivi di servizio
Gli spostamenti per motivi di servizio tra le diverse sedi di Roma dell’Istituto, previamente
autorizzate dal dirigente, debbono essere effettuati senza compilazione di modulistica,
utilizzando il codice 250 . Tale codice deve essere digitato solo in uscita dalle sedi e non in
entrata in quelle di destinazione . Il tempo impiegato per la movimentazione tra le sedi di Roma
è considerato servizio a tutti gli effetti .
b) Fruizione del servizio tavola calda presso la sede di Roma di Via Balbo
Per la fruizione del servizio tavola calda presso la sede di Roma di Via Balbo da parte del
personale dipendente proveniente dalle sedi limitrofe ( via Magenta, via Depretis, via Torino), è
considerato il tempo di percorrenza per accedere a Via Balbo e per ritornare alle predette sedi
limitrofe. Tale tempo di percorrenza, che è considerato servizio a tutti gli effetti, è quantificato
per un massimo di 20 minuti per ciascuna tratta delle sedi di Roma di via Magenta/sede via
Balbo e viceversa, e per un massimo di 5 minuti per ciascuna tratta delle sedi di via Depretis, via
Torino/sede via Balbo e viceversa.
Il personale deve segnalare lo spostamento per tale motivo utilizzando, solo in uscita, il codice
orario 260, tramite il quale sono computati i tempi di percorrenza nei limiti suddetti; eventuali
eccedenze a tali limiti rientrano nella flessibilità dell’orario e, come tali, devono essere
recuperate.
15
Il codice 260 può essere utilizzato solo nell’orario di intervallo pranzo, ossia tra le 12,45 e le
15,00.
UTILIZZO DEI VARCHI IN CASO DI EMERGENZA
In caso di emergenza il personale di portineria provvederà a disarmare i varchi (apertura totale).
In caso di evento grave il personale potrà uscire dalle aperture di emergenza che sono ubicate a
fianco dei varchi.
Tali aperture sono dotate di dispositivo di allarme che si attiverà automaticamente all’apertura.
Per ulteriori specifiche in merito si rinvia alla parte dedicata alle principali misure di sicurezza.
ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELLA RILEVAZIONE DELLA
PRESENZA
1. Mancata registrazione o mancata apertura del varco
In caso di mancata emissione del segnale acustico e di non comparsa sul display del
cognome/matricola dell’utilizzatore/trice e dell’evento che si è inteso registrare (entrata oppure
uscita), occorre reinserire il badge ed, eventualmente, fare uso di altro varco. In caso di persistenza
dell’anomalia sarà necessario rivolgersi al personale di portineria.
2. Registrazione tramite badge e apertura del varco senza entrata/uscita del dipendente
Il dipendente deve varcare l’accesso entro 11 secondi dal passaggio del badge; qualora ciò non
avvenga, un segnale sonoro segnala il mancato passaggio e la registrazione non viene memorizzata.
3. Interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica
Nel caso di interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica i dipendenti devono comunque
effettuare regolarmente la registrazione con il badge e attraversare i varchi, i quali in tale circostanza
verranno disattivati. I lettori di badge sono infatti dotati di batterie tampone che ne consentono
comunque il funzionamento.
4. Lettori di badge inutilizzabili “in toto” presso una sede
L’addetto alla portineria provvede:
- ad avvertire la struttura DCMT – GSS e il posto distaccato della sede del non funzionamento
dei lettori di badge;
- all’apertura manuale e permanente dei varchi di accesso;
- a mettere a disposizione del personale dipendente i fogli di firma della presenza;
- a trasmettere, al termine della giornata, i fogli di firma al posto distaccato della sede;
Il dipendente provvede a documentare la presenza con la firma presso la portineria della sede di
appartenenza.
5. Utilizzo anomalo dei varchi
L’utilizzo anomalo dei varchi comporta l’emissione di un segnale acustico di allarme.
16
SMARRIMENTO, FURTO, DIMENTICANZA O MALFUNZIONAMENTO
DEL BADGE
Nel caso in cui il dipendente non sia provvisto di badge per smarrimento, furto,
malfunzionamento o dimenticanza dello stesso, può accedere alle sedi dell’Istituto con un apposito
badge sostitutivo, che sarà per l’occasione attivato e consegnato a cura del personale di portineria.
Il dipendente, al termine della prestazione lavorativa, deve restituire il badge sostitutivo che viene
disattivato. Nel caso in cui la mancanza di possesso del badge perduri per i giorni successivi, per
ciascuna giornata lavorativa sarà rilasciato, a cura della portineria, un badge sostitutivo secondo la
procedura precedentemente descritta.
La portineria della sede di via Balbo provvede a svolgere tali attività anche per la sede di Via
Depretis n. 77.
IL DIPENDENTE
a) in caso di dimenticanza:
• deve presentarsi all’addetto alla portineria della sede di lavoro per ottenere il badge sostitutivo,
previa esibizione del documento di identità;
• al termine della prestazione lavorativa, deve utilizzare il badge sostitutivo e riconsegnarlo
all’addetto alla portineria.
b) in caso di malfunzionamento del badge:
• deve presentarsi all’addetto alla portineria della sede di lavoro per ottenere il badge sostitutivo,
previa esibizione del documento di identità;
• al termine della prestazione lavorativa, deve utilizzare il badge sostitutivo e riconsegnarlo
all’addetto alla portineria;
• deve richiedere all’archivio del personale una nuova edizione del badge, che sarà funzionante solo
dal giorno successivo;
c) in caso di furto/smarrimento del badge:
• deve recarsi presso il commissariato competente o altra autorità di polizia e sporgere denuncia;
• deve presentarsi all’addetto alla portineria della sede di lavoro per ottenere il badge sostitutivo,
previa esibizione del documento di identità;
• deve produrre copia della denuncia all’archivio del personale per ottenere una nuova edizione del
badge, che sarà funzionante solo dal giorno successivo;
• al termine della prestazione lavorativa, deve utilizzare il badge sostitutivo e riconsegnarlo
all’addetto alla portineria.
L’ADDETTO ALLA PORTINERIA/VIGILANZA
identifica il dipendente mediante un documento di identità e compila l’apposito modello di accesso;
• disabilita il badge smarrito/rubato o dimenticato/malfunzionante e abilita il badge sostitutivo
attraverso l’apposita funzione del sistema di accesso, che si interfaccia direttamente con il sistema
informativo del personale;
• consegna il badge sostitutivo al dipendente e, nel caso di malfunzionamento, ritira il badge;
• disattiva il badge sostitutivo alla riconsegna da parte del dipendente; in ogni caso alle ore 24 della
giornata, il badge sostitutivo è automaticamente disattivato dal sistema.
• controlla il regolare funzionamento e il corretto utilizzo delle apparecchiature
17
L’IMPIEGATO DELL’ARCHIVIO DEL PERSONALE
• riceve dal dipendente comunicazione scritta dell’avvenuto smarrimento o del furto, unitamente alla
copia della denuncia all’autorità di polizia;
• nel caso di malfunzionamento, ritira il badge malfunzionante e lo distrugge;
• procede alla emissione della nuova edizione del badge dopo avere aggiornato il sistema informativo
del personale per quanto attiene anche alla edizione del badge medesimo;
• provvede alla consegna al dipendente del nuovo badge che sarà funzionante dal giorno successivo
ACCESSO DI DIPENDENTI TEMPORANEAMENTE NON IN SERVIZIO
(Accordo orario 29 febbraio 2008 punto 12 )
I dipendenti assenti dal servizio a diverso titolo (ferie, aspettative, congedi parentali, ecc.) che
abbiano necessità di accedere alle sedi Istat per motivi personali, devono utilizzare il badge digitando
l’apposito codice (codice 333) .
ACCESSI IN ORARI DIVERSI DALL’ORARIO DI SERVIZIO O IN
GIORNATE DI RIPOSO O FESTIVE
L’introduzione dei varchi elettronici non comporta modifiche rispetto alla regolamentazione
dell’orario di lavoro già vigente.
Il sistema di controllo degli accessi dovrà ricevere anticipatamente le necessarie informazioni, per
consentire l’accesso e/o l’uscita del personale interessato ed il computo delle prestazioni lavorative
effettuate.
Pertanto, si sottolinea la necessità di rispettare la procedura attualmente in vigore che, oltre alla
preventiva comunicazione alle OO.SS. almeno cinque gg. prima (salvo casi di impossibilità per i quali
l’informazione sarà fornita appena possibile), prevede che il Direttore centrale di competenza
comunichi alla Direzione generale, al Servizio SEL e alla DCPF-GFI/B, l’elenco dei dipendenti
interessati alle prestazioni al di fuori del normale orario di servizio o in giorni di chiusura delle sedi
Istat, nonché i limiti di tempo definiti e le modalità di svolgimento di tali prestazioni di lavoro.
Le esigenze lavorative possono essere:
•
programmate: riguardano quelle incluse nel calendario annuale definito dall’Istituto e nei successivi aggiornamenti
trimestrali. Tale calendario, nonché i successivi aggiornamenti, sono notificati alle Organizzazioni sindacali.
L’ufficio dirigenziale generale interessato trasmette al Servizio SEL ed alla DCPF una richiesta
di erogazione delle prestazione nella quale dettaglia:
1) le tipologie dei servizi necessari in relazione alla natura delle attività da svolgere;
2) l’elenco dei dipendenti coinvolti;
3) l’orario di ingresso e di uscita dei dipendenti.
Il Servizio SEL cura e coordina l’attività istruttoria finalizzata ad analizzare le richieste
pervenute.
La DCPF provvede ad autorizzare il personale alla presenza nelle giornate di riposo o festive.
•
sopravvenute: non erano prevedibili all’epoca della formulazione del programma annuale e dei suoi aggiornamenti.
18
L’ufficio dirigenziale generale interessato procede alla formulazione di specifica richiesta, da
trasmettere al Servizio SEL per l’allestimento, e di erogazione dei servizi richiesti in relazione alla
natura delle attività da svolgere e al numero di lavoratori coinvolti ed alla DCPF per l’autorizzazione
del personale alla presenza nelle giornate di riposo o festive.
REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA PER
SVOLGONO ALL’INTERNO DELLE SEDI ISTAT
ATTIVITA’
CHE
SI
Per la registrazione della presenza per attività che si svolgono all'interno delle sedi Istat di Roma
(es. assemblea sindacale) sono disponibili uno o più lettori di badge collocati all’interno delle sedi.
REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
PRESSO LA SEDE DI VIA LICORIDE E PRESSO IL CENTRO
DIFFUSIONE DATI
I dipendenti della sede di via Licoride continuano ad utilizzare le apparecchiature attualmente in
uso. I dipendenti in servizio presso il Centro diffusione dati devono effettuare le timbrature
sull’apposita apparecchiatura collocata nel locale stesso.
19
Disposizione 2
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Regolamentazione
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire solo
con riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo
determinato interessato alle procedure di stabilizzazione e non durante il periodo di prova.
Tale rapporto di lavoro non può essere costituito relativamente a profili professionali che
comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento o l'obbligo della resa del
conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare caratterizzazione preventivamente individuate
dagli enti. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei
profili in questione, non svolga le suddette funzioni o vi rinunci
Adempimenti e documentazione
La trasformazione del rapporto di lavoro avviene su domanda, redatta sul Modello C da
presentarsi alla Direzione centrale del personale - Servizio GFI - almeno 60 giorni prima della
decorrenza.
Tipologia di prestazioni lavorative a tempo parziale
1. Tempo parziale orizzontale antimeridiano o pomeridiano:
la prestazione di servizio è uniforme nei cinque giorni lavorativi settimanali.
Dal 30% al 90% dell’orario settimanale a tempo pieno, con scansione del 10%; è prevista,
altresì, una prestazione all’85%;
% Prestazione a
tempo pieno
30
40
50
60
70
80
85
90
Ore settimanali
10h
50'
14h
25’
18h
00’
21h
35’
25h
10’
28h
50’
30h
35’
32h
25’
All’85% e al 90% solo nelle ore antimeridiane.
2. Tempo parziale verticale su base mensile:
la prestazione di servizio è svolta limitatamente ad alcuni giorni della settimana.
Dal 30% al 90% dell’orario settimanale a tempo pieno, con scansione del 10%;
% Prestazione a
tempo pieno
30
40
50
60
70
80
90
Ore settimanali
10h
48'
14h
24’
18h
00’
21h
36’
25h
12’
28h
48’
32h
24’
20
3. Tempo parziale verticale su base annuale; la prestazione di servizio è svolta limitatamente ad
alcuni mesi dell'anno. L’astensione dal lavoro può riguardare un periodo massimo di quattro
mesi nell’anno solare, anche non continuativi;
4. Tempo parziale misto:
La prestazione di servizio si svolge secondo una combinazione delle seguenti due modalità:
-
tempo parziale orizzontale e tempo parziale verticale su base mensile. Deve essere rispettato
il periodo minimo di sei mesi e la percentuale delle due tipologie deve essere la stessa.
tempo parziale orizzontale o verticale su base mensile combinato con tempo parziale
verticale su base annuale. Devono essere rispettati i periodi minimi relativi alle singole
tipologie.
Limite numerico: 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale
Ordine di priorità:
•
•
•
•
•
•
•
avere familiari portatori di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non
autosufficienti, nonché figli minori in relazione al loro numero;
essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni
obbligatorie;
avere persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18;
avere persone a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo
cronico o grave debilitazione psico-fisica;
avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;
avere superato i sessanta anni di età, ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
avere motivate esigenze di studio.
Durata del tempo parziale
•
•
•
orizzontale e verticale su base mensile: minimo sei mesi solari, anche relativi ad anni diversi
consecutivi.
verticale su base annuale solare per un massimo di quattro mesi di astensione anche non
consecutivi;
i rientri anticipati, la revoca del provvedimento o la modifica della tipologia/percentuale richiesta
possono avvenire compatibilmente con l’organizzazione del lavoro se è comprovata la cessazione
dei motivi indicati nella richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro.
Part time e pensione
La facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta solo nei
confronti di coloro che, all’atto della trasformazione, siano in possesso dei requisiti di età e/o di
contribuzione richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità.
La prestazione a tempo parziale, orizzontale o verticale mensile, del personale delle pubbliche
amministrazioni è fissata in misura non inferiore al 50 per cento dell’orario pieno.
L’istanza deve essere prodotta utilizzando il modello C1.
21
Regolamentazione degli istituti contrattuali, in relazione alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale
Orario di lavoro
1) Tempo parziale orizzontale su opzioni, integralmente:
•
•
nella fascia oraria antimeridiana: tra le 7,45 e le 15,00 (o le 16,00 se la percentuale è dell'80%,
dell'85% e del 90%)
nella fascia oraria pomeridiana: tra le 13,00 e le 19,00
Percentuale Prestazione Prestazione
prestazione giornaliera settimanale
Ore di fascia
obbligatoria
Fascia oraria obbligatoria
settimanale giornaliera antimeridiana pomeridiana
30
2h 10’
10h 50’
4h50’
0h 58’
9:30-10:28
15:00-15:58
40
2h 53’
14h 25’
6h30’
1h 18’
9:30-10:48
15:00-16:18
50
3h 36’
18h 00’
8h05’
1h 37’
9:30-11:07
15:00-16:37
60
4h 19’
21h 35’
9h45’
1h 57’
9:30-11:27
15:00-16:57
70
5h 2’
25h 10’
11h20’
2h 16’
9:30-11:46
15:00-17:16
80
5h 46’
28h 50’
13h00’
2h 36’
9:30-12:06
15:00-17:36
85
6h 07’
30h 35’
13h50’
2h 46’
9:30-12:16
90
6h 29’
32h 25’
14h35’
2h 55’
9:30-12:25
22
2) Tempo parziale verticale: in misura uniforme per il numero di giorni previsto tra le ore 7:45 e le
19:00.
Percentuale Prestazione Prestazione
Giorni di
prestazione giornaliera settimanale effettuazione
Ore di fascia
settimanale
Obbligatoria Fascia oraria
giornaliera
giornaliera
30
5h 24’
10h 48’
2
4h52’
2h 26’
9:30-11:56
40
7h 12’
14h 24’
2
6h30’
3h 15’
9:30-12:45
40
4h 48’
14h 24’
3
6h30’
2h 10’
9:30-11:40
50
6h 00’
18h 00’
3
8h06’
2h 42’
9:30-12:12
60
7h 12’
21h 36’
3
9h45’
3h 15’
9:30-12:45
60
5h 24’
21h 36’
4
9h44’
2h 26’
9:30-11:56
70
6h 18’
25h 12’
4
11h24’
2h 51’
9:30-12:21
80
7h 12’
28h 48’
4
13h00’
3h 15’
9:30-12:45
90
8h 06’
32h 24’
4
14h36’
3h 39’
9:30-13:09
Per le articolazioni orarie con prestazione giornaliera di 7h 12’, è necessario scegliere tra due modalità:
•
•
prestazione continuativa di 7h 12’ con pausa di 10 minuti;
prestazione con interruzione di almeno mezz’ora per il pranzo nell’arco orario 12:45-15:00
Mensa e servizi sostitutivi (buoni pasto)
•
•
Tempo parziale orizzontale: non è compatibile
Tempo parziale verticale: compatibile per i giorni con rientro valido; non compatibile nel caso
di opzione per la prestazione oraria continuativa di 7h 12’.
Ferie - recupero festività soppresse
a) tempo parziale orizzontale: stesso numero di giornate di ferie previsto per i lavoratori a tempo
pieno; per i giorni di ferie maturati a tempo pieno va corrisposta la retribuzione in misura intera;
per quelli maturati a tempo parziale, in misura proporzionale.
23
b) Tempo parziale verticale
Giornate di ferie/recupero festività soppresse (28 giorni lavorativi)
Prestazioni su
gg/mesi
2 gg.
3 gg.
4 gg.
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
spettanti per anno
spettanti per semestre
ferie
recupero
festività
ferie
recupero
festività
11
17
22
19
21
23
26
2
2
3
3
3
3
4
6
8
11
-
1
1
2
-
Giornate di ferie/recupero festività soppresse (26 giorni lavorativi)
Prestazioni su
gg/mesi
2 gg.
3 gg.
4 gg.
8 mesi
9 mesi
10 mesi
11 mesi
spettanti per anno
spettanti per semestre
ferie
recupero
festività
ferie
recupero
festività
10
16
21
17
19
22
24
2
2
3
3
3
3
4
5
8
10
-
1
1
2
-
Lavoro straordinario
Ammesso nel part time verticale
24
Permessi per motivi privati
Percentuale o mesi di prestazione
Ore spettanti per anno
30%
11
40%
14
50%
18
60%
22
70%
25
80%
29
85%
31
90%
32
8 mesi
24
9 mesi
27
10 mesi
30
11 mesi
33
Aspettativa per motivi personali
I termini temporali non subiscono riduzioni
Assenze per malattia
I termini temporali non subiscono riduzioni. La retribuzione di riferimento è riproporzionata
25
Permessi per diritto allo studio
I permessi spettano in misura proporzionale rispetto al numero di ore previste per il personale a
tempo pieno:
Percentuale o mesi di prestazione
Ore spettanti per anno
30%
45h
40%
60h
50%
75h
60%
90h
70%
105h
80%
120h
85%
127h
90%
135h
8 mesi
100h
9 mesi
112h
10 mesi
125 h
11 mesi
137h
Permessi per allattamento
Spettano 2 ore se l'orario osservato è superiore a 6h; spetta 1 ora se è inferiore a tale limite
Permesso “banca”
Non spetta
Permesso per lavoratori diversamente abili portatori di handicap grave o per lavoratori con familiare
diversamente abile portatore di handicap grave (legge 104/92)
La fruizione di tali permessi è riproporzionata come segue:
1) 3 giorni (utilizzabili a giornate intere o in modo frazionato fino a 21 ore e 36 minuti mensili)
riproporzionati nel part-time verticale
2) 2 ore giornaliere riproporzionate nel part-time orizzontale nella misura di 1 ora per orario
giornaliero inferiore alle sei ore.
Permesso ad ore per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati – codice 529
Il limiti stabiliti non subiscono riproporzionamento.
26
Disposizione 3
ORARIO DI LAVORO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA IN TELELAVORO
Il telelavoro non comporta l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro, ma si realizza
attraverso una variazione del rapporto stesso che determina una diversa organizzazione del lavoro e una
maggiore flessibilità che incidono sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’inserimento volontario nel progetto di telelavoro non comporta per il telelavoratore modifiche alla
natura giuridica del proprio rapporto di lavoro subordinato, fatti salvi gli aspetti di seguito indicati.
Per "sede di lavoro", nei giorni di rientro, si intende quella dell'ufficio al quale il lavoratore è
assegnato; negli altri giorni si intende per "sede di lavoro" il domicilio del telelavoratore.
Il telelavoratore garantisce il rientro in ufficio per almeno un giorno alla settimana da definire con il
Dirigente della propria struttura al momento dell'attivazione del progetto di telelavoro.
I rientri in ufficio non comportano alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori.
Per particolari esigenze, sia del telelavoratore che dell'Amministrazione, i rientri concordati possono
variare nella distribuzione settimanale ma non nel numero.
L’attività di telelavoro ha la durata prevista dal normale orario giornaliero definito dalla normativa
vigente e sarà distribuito, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata (00:00 —
24:00), con la sola eccezione di due ore, anche non continuative, da concordare con il Dirigente
responsabile, preferibilmente nell'ambito della fascia oraria obbligatoria per i livelli IV/IX (9:30-12:45),
durante la quale deve essere garantita la possibilità di comunicazioni telefoniche o telematiche da parte
dell'Amministrazione; comunque, possono essere concordate con il Dirigente responsabile differenti o
ulteriori fasce orarie di reperibilità telefonica o telematica.
Il telelavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute proprio o dei suoi familiari
o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante le due ore concordate, deve darne comunicazione
preventiva al Dirigente responsabile. Le ragioni di assenza durante le due ore in questione devono
essere, a richiesta, documentate.
Nei giorni di telelavoro, il telelavoratore, indipendentemente dal livello e profilo professionali rivestiti,
deve garantire una prestazione media giornaliera di 7 ore e 12 minuti ed è tenuto a compilare l’apposita
modulistica (modello T), predisposta dall'Amministrazione, che deve pervenire con cadenza mensile ai
Posti Distaccati della Direzione centrale del personale.
Fermo restando il rispetto dei limiti massimi di lavoro giornaliero, delle pause durante l’orario
lavorativo e del monte orario mensile d'obbligo, il dipendente in telelavoro può articolare la propria
attività lavorativa su fasce orarie diverse nell'arco dell'intera giornata.
Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive, straordinarie o in giorni non lavorativi, né permessi brevi ed altri istituti che comportano una
riduzione d'orario, ad eccezione di quelli a giornata intera o a frazioni di essa, per handicap personale o
di familiare ai sensi della legge n. 104/92, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in telelavoro, non spettano i buoni pasto.
Nei giorni di rientro nella sede di lavoro, il telelavoratore è tenuto a rispettare le norme vigenti in
materia di orario di lavoro definite dall'Amministrazione per i lavoratori in sede. L’eventuale flessibilità
nei giorni di rientro non può essere fruita nelle giornate di telelavoro.
Lo svolgimento di attività lavorativa in telelavoro non è compatibile con lo svolgimento dell’attività
lavorativa a tempo parziale.
27
Disposizione 4
PERMESSI E RIPOSI
Disciplina generale
Nei giorni in cui si fruisce di permessi a titolo diverso da quelli per servizio, allattamento o
handicap non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e 12 minuti) eccetto
nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12 minuti, nel qual caso le
ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della prestazione
effettiva entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera.
I permessi per allattamento o handicap possono essere fruiti anche oltre le 7 ore e 12 minuti nei
limiti massimi dell’arco orario di servizio giornaliero.
Nei giorni in cui i permessi, diversi da quelli per servizio, allattamento o handicap, sono fruiti in
uscita, la durata dei permessi stessi non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto. In tali giornate è
salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo
minima prevista.
La fruizione del permesso per gravi motivi e del permesso per handicap, qualora avvenga in modo
frazionato, non potrà superare le 21 ore e 36 minuti complessive nell’arco dell’anno solare nel primo
caso e durante il mese solare nell’ipotesi del permesso handicap. Tale modalità per il permesso per gravi
motivi non è cumulabile con l’utilizzo dei permessi stessi a giornate intere.
Permesso per motivi privati
Fruibile soltanto dal personale di livello IV/IX. Riguarda le assenze all’interno della fascia
obbligatoria di presenza.
Limiti massimi:
- annuale: 36 ore (tale limite è proporzionato ai mesi lavorati effettivamente nell’anno)
- giornaliero: 3 ore e 15 minuti
Deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di fruizione
Tutti i movimenti in uscita e in entrata vanno registrati senza digitazione di codice
Il dipendente deve compilare il modello B e deve essere autorizzato per iscritto dal Dirigente, al
quale va formulata la richiesta preventivamente, mediante sottoscrizione del modello medesimo, che
deve essere fatto pervenire tempestivamente al posto distaccato di competenza
Eventuali assenze fruite a titolo di permesso oltre le 36 ore annue comportano la trattenuta
economica corrispondente alle ore fruite in eccedenza, anche se le stesse dovessero risultare recuperate
Permesso per motivi di servizio - codice 110
Configura la prestazione lavorativa presso una entità diversa dall’Istat
1) pari all'intera giornata lavorativa
- va indicato il numero di ore prestate (entro il limite massimo giornaliero); in caso contrario
il sistema considera prestato l'orario medio dovuto di 7 ore e 12 minuti
- va compilato il modello B
2) inferiore alla giornata lavorativa
- va selezionato il codice 110
- se selezionato in entrata, decorre dall’inizio dell’orario di servizio salvo diversa indicazione
- se selezionato in uscita, si considera terminato l'orario medio dovuto di 7 ore e 12 minuti,
salvo diversa indicazione espressa nel modello B
- se fruito in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro in
servizio
28
- va compilato il modello B
Disposizioni specifiche del permesso per servizio per ricercatori e tecnologi
Le assenze dal lavoro per motivi di servizio dei ricercatori e tecnologi devono essere
autocertificate mensilmente; di esse deve essere data preventiva comunicazione al Dirigente
del servizio in modo che possano essere adottate le misure necessarie per il buon
andamento dell'attività . Tali assenze devono essere regolarizzate compilando il modello B,
previa controfirma del superiore gerarchico. Dall’onere della controfirma sono esonerati i
ricercatori e tecnologi appartenenti al primo livello professionale responsabili o meno di
servizio e quelli di secondo livello professionale con incarico di dirigenza di servizio. Tale
controfirma si configura quale mero “visto” e non come “momento autorizzatorio” con la
finalità esclusiva di assicurare la conoscenza ed il monitoraggio dell’operato e del
comportamento dei suoi più stretti collaboratori da parte del Dirigente (Estratto da
disposizione del DCPF del 8 marzo 2006 sentiti il Presidente, il Direttore generale ed il
Direttore del DPTS)
Permesso per riscossione competenze in banca - codice 200
-
-
-
è fruibile nel limite massimo di 2 ore e 30 minuti; l’eventuale ulteriore periodo è considerato
automaticamente come permesso privato e/o flessibilità
può essere fruito nel limite di una volta al mese; l'eventuale seconda digitazione è considerata
dal sistema permesso privato e/o flessibilità
non è frazionabile
va selezionato il codice 200
se selezionato in entrata, la prestazione si considera iniziata 2 ore e 30 minuti prima della
timbratura (non anteriore all’inizio dell’orario di servizio)
se fruito in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro in
servizio
le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della
prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12
minuti
se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e
12 minuti)
se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni
pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle
6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista.
non va recuperato.
Permesso per diritto allo studio - codice 300
Può essere utilizzato per la frequenza di corsi post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
29
pubblico, anche se non direttamente ed immediatamente correlati alla professionalità ed alle mansioni
espletate dal dipendente.
Può essere utilizzato anche per il sostenimento dei relativi esami compreso quello di discussione
della tesi, nonché per i colloqui con il relatore riguardanti la stesura della stessa.
In particolare:
- è fruibile nel limite di 150 ore per anno solare; se la richiesta avviene dopo l'inizio dell'anno
le ore sono ridotte in proporzione;
- può essere utilizzato dai dipendenti successivamente al ricevimento della apposita
autorizzazione;
- va compilato il modello B corredato della documentazione giustificativa
- non va recuperato
- la fruizione può essere:
1) pari all'intera giornata lavorativa
2) inferiore alla giornata lavorativa
- va selezionato il codice 300
- se selezionato in entrata, decorre dall’inizio della fascia obbligatoria di presenza
- se fruito in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro
in servizio
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con
quelle della prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della
prestazione giornaliera esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni
effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12 minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere
dovute (7 ore e 12 minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva
superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista
Riposo giornaliero per maternità - codice 107
Può essere fruito dai genitori di bambino di età inferiore ad un anno o i genitori adottivi di
minore.
- è fruibile nel limite massimo di 2 ore (4 nel caso di parto plurimo) se l'orario osservato è
superiore a 6 ore oppure nel limite di 1 ora (2 per parto plurimo) se l’orario osservato è
inferiore a tale limite;
- l'ulteriore periodo è considerato permesso privato e/o flessibilità
- va selezionato il codice 107
- se selezionato in entrata, la prestazione si considera iniziata 2 ore prima della timbratura
- se selezionato in uscita, la prestazione si considera ultimata 2 ore dopo la timbratura
- se selezionato in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro
in servizio
- se fruito per un'ora in entrata ed un'ora in uscita, va selezionato il codice sia in entrata che
in uscita, così che il sistema considera la prestazione iniziata un'ora prima della timbratura
e ultimata un'ora dopo la timbratura
- la durata del permesso stesso è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto
- non va recuperato
30
Permesso per altri motivi da documentare - codice 450
-
-
-
spetta al personale inquadrato nei livelli IV-IX. I ricercatori e tecnologi in luogo di tali
permessi si avvalgono della autodeterminazione del tempo di lavoro)
è fruito all'interno della fascia di presenza obbligatoria; i periodi ulteriori devono essere
considerati come flessibilità
la fruizione è consentita fino a 36 ore annue con dichiarazione del dipendente e, in misura
eccedente, solo se debitamente documentata e autorizzata dal Direttore centrale
competente (tale autorizzazione non è necessaria nel caso in cui venga utilizzato per
l’effettuazione di accertamenti diagnostici e/o specialistici)
è ammessa la fruizione a giornata intera nella sola ipotesi in cui sia finalizzato
all’effettuazione degli accertamenti diagnostici e/o specialistici per i quali è sempre
necessaria la relativa documentazione medica
per la fruizione ad ore/minuti, va selezionato il codice 450
se selezionato in entrata, decorre dalle ore 9.30
se selezionato in uscita, termina alle 12:45
deve riguardare periodi limitati e predefiniti
deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di fruizione
non rientra nel calcolo del limite delle 36 ore annue relative ai permessi privati
deve essere compilato il modello B corredato della eventuale documentazione
giustificativa.
Permesso ad ore per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati – codice 529
La fruizione del permesso per gravi motivi nei limiti e con le modalità previste dalla
contrattazione di comparto (tre giorni annui) è possibile anche in misura frazionata ad ore. Qualora
avvenga in modo frazionato non può superare le 21 ore e 36 minuti complessivi nell’anno solare. Tale
modalità non è cumulabile con l’utilizzo dei permessi in questione a giornate intere.
.
- può essere fruito da tutto il personale dipendente
- può essere utilizzato durante tutto l’arco orario di servizio dalle ore 7,45 alle ore 19
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della
prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12
minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e 12
minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6
ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- va compilato il modello B corredato della documentazione giustificativa
- non va recuperato
- è interamente retribuito
- va selezionato il codice 529
31
Permesso per lavoratori diversamente abili portatori di handicap grave o per lavoratori con
familiare diversamente abile portatore di handicap grave (legge 104/92)
Codici 108 (due ore di permesso giornaliero) e 550 (tre giorni di permesso mensili fruibili a
giornate intere o in modo frazionato per un totale mensile di 21 ore e 36 minuti)
Requisiti
Adempimenti e
Documentazione
Regolamentazioni
Può fruire, alternativamente, per ogni
mese di due ore di permesso retribuito al
Lavoratore portatore di handicap
giorno oppure di tre giorni di permesso •
grave
retribuito al mese (anche frazionato a
ore)
Lavoratore portatore di handicap
grave (convivente o meno), con
familiare lavoratore, parente o
affine entro il 3° grado, portatore
di handicap grave
Può fruire, oltre che dei permessi
personali, anche di quelli per l'assistenza
al familiare portatore di handicap grave
compatibilmente con il proprio stato di
salute (debitamente certificato)
•
Lavoratore con familiare parente
o affine entro il 3° grado,
portatore di handicap grave,
convivente o meno
Può fruire di tre giorni di permesso al
mese, anche frazionati, se sussiste il
requisito dell'assistenza sistematica e
adeguata
Il lavoratore non disabile può fruire dei
tre giorni di permesso mensili anche se
ne fruisce portatore di handicap grave in
prima persona a condizione che:
a. il lavoratore portatore di
handicap grave pur fruendo dei
Lavoratore con familiare, parente
propri permessi abbia una
o affine entro il 3° grado,
effettiva necessità di assistenza
lavoratore portatore di handicap
b. nel nucleo familiare non sia
grave, convivente o meno
presente un altro familiare non
lavoratore in grado di prestare
assistenza
c. familiare e disabile devono
utilizzare i permessi in modo
contemporaneo
Inoltro una
tantum della
domanda redatta sul
modello D con la
certificazione della
Commissione
esaminatrice ASL
attestante lo stato di
gravità dell'handicap.
Contestualmente,
deve essere
presentato l’apposito
modello D 3 circa
l’opzione prescelta di
fruizione che resta
valida fino ad una
nuova opzione .
Ciascuna opzione ha
la durata minima di
un mese solare
32
Modalità di fruizione
a) 3 giorni al mese:
- a giornata intera – Cod. 550
o spetta al lavoratore diversamente abile portatore di handicap grave e al lavoratore con
familiare diversamente abile portatore di handicap grave
o ogni giornata di assenza va regolarizzata con il modello A.
- in modo frazionato (ore/minuti) – Cod. 550
o spetta al lavoratore diversamente abile portatore di handicap grave e al lavoratore con
familiare diversamente abile portatore di handicap grave
o deve essere selezionato il cod. 550
o il massimo fruibile mensile è pari ad ore 21e minuti 36
o deve essere compilato il modello D 3 per esprimere l’opzione della modalità di
fruizione
o deve essere compilato il modello D 2 per la regolarizzazione del permesso
o se fruito in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro in
servizio
o non va recuperato
o la durata del permesso stesso è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto
b) due ore di permesso giornaliero – Cod. 108
- spetta esclusivamente al dipendente diversamente abile portatore di handicap grave
- è fruibile in misura di 2 ore non frazionabili, se l'orario osservato è superiore a 6 ore oppure nel
limite di 1 ora non frazionabile, se l’orario osservato è inferiore a tale limite
- deve essere compilato il modello D 3 per esprimere l’opzione della modalità di fruizione
- deve essere selezionato il codice 108
- se fruito in orario intermedio, va selezionato il codice solo in uscita e non al rientro in servizio
- la durata del permesso stesso è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto
Permesso per cariche elettive – codici 117, 118, 119
È necessario produrre preventivamente la documentazione concernente il conferimento della
carica elettiva.
•
Permesso retribuito per partecipazione alle sedute degli organismi di cui fa parte l’interessato
(consiglio comunale ecc.) - codice 117
Fruibile dai dipendenti che rivestono le seguenti cariche:
- componente del consiglio comunale, provinciale, metropolitano, delle comunità
montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
o fanno parte:
- degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni
di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei
consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Tale permesso:
- è fruibile sia a giornata intera che ad ore;
- non ha un limite massimo;
33
- deve essere selezionate il codice 117
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della
prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12
minuti
- se selezionato in entrata, decorre dalle ore 9.30, salvo diversa indicazione espressa nel modello B
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e 12
minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6
ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- non va recuperato
- è interamente retribuito
- va compilato il modello B con allegate la documentazione prevista dalla legge.
•
Permesso retribuito per attività necessaria all'espletamento dei mandati relativi alle cariche rivestite codice 118
Fruibile dai dipendenti che fanno parte degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle
città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i
presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Tale permesso:
- è fruibile nel limite massimo di 24 ore mensili (o 48 ore al mese nel caso di sindaci, presidenti
delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti)
- è utilizzabile sia a giornata intera che ad ore
- è contabilizzato mensilmente
- se selezionato in entrata, decorre dalle ore 9.30, salvo diversa indicazione espressa nel modello B
- va selezionato il codice 118
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della
prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12
minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e 12
minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni
pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6
ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- non va recuperato
- è interamente retribuito
- va compilato il modello B con allegate le attestazioni previste dalla legge.
•
Permesso non retribuito per attività necessaria all'espletamento dei mandati relativi alle cariche
rivestite - codice 119
Fruibile dai dipendenti che rivestono le seguenti cariche:
- componente del consiglio comunale, provinciale, metropolitano, delle comunità montane
e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
o fanno parte:
34
-
degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Tale permesso:
- è fruibile nel limite massimo di 24 ore mensili
- è utilizzabile sia a giornata intera che ad ore
- è contabilizzato mensilmente
- va selezionato il codice 119
- non va recuperato
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle della
prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore e 12
minuti
- se selezionato in entrata, decorre dalle ore 9.30, salvo diversa indicazione espressa nel modello
B
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7 ore e
12 minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei buoni
pasto.
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore alle 6
ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- non va recuperato
- è interamente retribuito
- va compilato il modello B con allegate le attestazioni previste dalla legge.
Permesso sindacale - codici 112, 120, 124
Fruibile soltanto dai dipendenti
appartenenza.
preventivamente accreditati dalla organizzazione sindacale di
Per svolgimento della ordinaria attività sindacale – codice 112
1) pari all'intera giornata lavorativa
- va presentata la documentazione prevista dalla legge con l'indicazione delle ore fruite
2) inferiore alla giornata lavorativa
- se selezionato in entrata, il permesso decorre dalle h. 9.30, salvo diversa indicazione
espressa nel modello B
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle
della prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore
e 12 minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7
ore e 12 minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto. In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione
effettiva superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- va compilato il modello I, controfirmato dal dirigente sindacale
- non va recuperato
- è interamente retribuito
35
Per partecipare a riunioni degli organi direttivi nazionali – codice 120
1) pari all'intera giornata lavorativa
- va compilato il modello I, controfirmato dal dirigente sindacale, corredato della
documentazione giustificativa prevista dalla legge con l'indicazione delle ore fruite
2) inferiore alla giornata lavorativa
- se selezionato in entrata, il permesso decorre dalle ore 09.30 salvo diversa indicazione
espressa nel modello B
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle
della prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore
e 12 minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7
ore e 12 minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore
alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- va compilato il modello I, controfirmato dal dirigente sindacale
- non va recuperato
- è interamente retribuito per le ore assegnate alle singole OO.SS.
Per il personale facente parte delle RSU – codice 124
1) pari all'intera giornata lavorativa
- va presentata la documentazione prevista dalla legge con l'indicazione delle ore fruite
2) inferiore alla giornata lavorativa
- se selezionato in entrata, il permesso decorre dalle ore 09.30, salvo diversa indicazione
espressa nel modello B
- le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle
della prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione giornaliera
esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano superiori a 7 ore
e 12 minuti
- se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7
ore e 12 minuti)
- se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva superiore
alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista
- va compilato il modello I
- non va recuperato
- è interamente retribuito per le ore assegnate alle singole RSU
Permesso per partecipazione ad assemblea - codice 350
Fruibile per la partecipazione ad assemblea indetta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.
Per la rilevazione della partecipazione del personale alle assemblee sindacali delle sedi di Roma
restano attivi in ogni sede uno o più lettori di badges attualmente collocati nei corridoi e nelle entrate
delle sedi ove si svolge l’assemblea.
Il permesso in questione è:
- utilizzabile nel limite di 30 ore annue
36
-
-
retribuito e non deve essere recuperato
o le ore di permesso fruite all’interno o all’inizio della prestazione si cumulano con quelle
della prestazione effettiva, entro il limite della durata massima della prestazione
giornaliera esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni effettivamente rese siano
superiori a 7 ore e 12 minuti
o se selezionato in uscita, non è possibile eccedere la media delle ore giornaliere dovute (7
ore e 12 minuti)
o se fruito in uscita, la durata del permesso stesso non è utile ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto
In tali giornate è salva l’ipotesi in cui sia stata effettuata una prestazione effettiva
superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo minima prevista
non occorre compilare alcun modello, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3
A), ma occorre registrare l’assenza dal posto di lavoro usando il badge nel modo seguente:
1) Partecipazione ad assemblea nella sede di appartenenza
Il personale appartenente alla sede ove si svolge l’assemblea si limiterà ad utilizzare il
lettore interno con la sequenza Uscita cod. 350 (all’inizio della partecipazione
all’assemblea) e Entrata senza codice al termine della partecipazione all’assemblea.
2) Partecipazione ad assemblea in una sede di Roma dell’Istituto diversa da quella di
appartenenza:
Il personale proveniente da altra sede, deve utilizzare il codice 250 in uscita dalla propria
sede ed entrare nella sede ove si svolge l’assemblea senza selezionare alcun codice; tali
timbrature devono essere effettuate utilizzando i lettori di badges collegati ai varchi
elettronici. Nella sede Istat ove si svolge l’assemblea, il dipendente deve digitare all’inizio
della partecipazione all’assemblea, sul lettore interno, il codice 350 in uscita e,
successivamente, al termine, effettuare, sul medesimo lettore interno, una timbratura in
entrata senza codice.
Per il rientro nella sede di appartenenza deve effettuare l’uscita con codice 250 dalla sede
ove si è tenuta l’assemblea e rientrare presso la propria sede timbrando in entrata senza
codice; tali timbrature dovranno essere effettuate, utilizzando i lettori di badges collegati ai
varchi elettronici.
Se il dipendente non rientra nella sede di appartenenza, nella sede ove si è svolta
l’assemblea deve effettuare la timbratura in uscita, senza alcun codice utilizzando i lettori
di badges collegati ai varchi elettronici.
3) Partecipazione ad assemblea in un locale diverso dalle sedi dell’Istituto:
A) Se la partecipazione all’assemblea non consente la presenza nella propria sede di
servizio per l’intera giornata, va compilato il modello L con l’ indicazione dell’ora di
inizio e fine assemblea.
B) Se la partecipazione all’assemblea consente la presenza nella propria sede di servizio,
prima dell’assemblea o al termine della stessa, le modalità sono le seguenti:
Presenza in ufficio prima dell’assemblea
In uscita dalla propria sede di servizio, deve essere effettuata la timbratura con il cod. 350.
Se non si rientra in ufficio, va compilato il modello L, indicando l’orario di fine assemblea.
Se si rientra in ufficio deve essere effettuata la timbratura in entrata senza alcun codice.
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Presenza in ufficio dopo l’assemblea
In entrata nella propria sede deve essere effettuata la timbratura senza alcun codice. In tal caso va
compilato il modello con l’ indicazione dell’ora di inizio assemblea.
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Disposizione 5
ADESIONE A SCIOPERI
Scioperi per l'intera giornata
Il dipendente deve dare comunicazione della propria adesione allo sciopero entro il giorno
successivo allo stesso, apponendo la propria firma sull'apposito modello L disponibile presso le
segreterie delle Direzioni/Servizi.
Scioperi ad ore
In entrata: digitare il cod. 400 e compilare il modello L con l’indicazione dell’orario di inizio
dell’adesione allo sciopero.
In ore intermedie: digitare il cod. 400 in uscita e timbrare il rientro senza alcun codice.
In uscita: digitare il cod. 400 e compilare il modello L con l’indicazione dell’orario della fine
dell’adesione allo sciopero.
•
Le ore di sciopero comportano le trattenute stipendiali relative e non sono utili ai fini
dell’erogazione del buono pasto
•
In caso di sciopero ad ore è obbligatoria la presenza minima in ufficio.
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Disposizione 6
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
Il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ammesso a partecipare a corsi
di formazione organizzati dall'Istituto è tenuto ad osservare la seguente regolamentazione.
1. Corsi di formazione che si svolgono all'interno delle sedi dell'istituto:
1.1 Sede del corso coincidente con quella di servizio
Ordinaria registrazione della presenza per mezzo del badge in entrata e in uscita dall'Istituto
senza far precedere la timbratura da alcun codice, anche se il corso si svolge in tempo limitato
rispetto alla presenza giornaliera
1.2 Sede del corso diversa da quella di servizio
Come sopra; con la particolarità che la eventuale movimentazione fra sedi di Roma deve essere
registrata, come di consueto, con la digitazione del codice 250.
2. Corsi di formazione che si svolgono all'esterno delle sedi dell'istituto:
2.1 chi frequenta il corso per l'intera giornata lavorativa senza transitare per la sede di
lavoro
Firma i fogli di presenza al corso. Gli addetti al Posto Distaccato della sede di Roma Via Balbo
accrediteranno l'orario del corso.
2.2 chi si reca al corso durante la giornata lavorativa transitando prima o dopo per la sede di
lavoro dovrà effettuare quanto segue:
2.2.1 chi si reca direttamente al corso, senza prima transitare per la sede di lavoro
Timbra con il codice 110 quando rientra in sede. Gli addetti al Posto Distaccato della sede di
Roma Via Balbo accrediteranno l'orario di servizio a partire dall'orario di inizio del corso;
2.2.2 chi si reca al corso durante la giornata lavorativa, uscendo dalla propria sede
Timbra in uscita con il codice 110. Nel caso di rientro nella sede di lavoro, timbra in entrata
senza ripetere alcun codice. Gli addetti al Posto Distaccato della sede di Roma Via Balbo
accrediteranno l'orario di servizio fino all'orario di conclusione del corso (se non rientra in sede
dopo la conclusione del corso).
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In tutti i casi sopra indicati il personale dipendente:
•
•
per ogni giornata di formazione, sia nel corso della mattina che del pomeriggio, deve
firmare i fogli di presenza, che saranno distribuiti e raccolti a cura del servizio SDR della
Direzione Generale o, mediante apposita delega, dal personale della società di
formazione;
non deve essere compilato il modello B
3. Corsi di formazione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che venga avviato a corsi di formazione
la cui frequenza comporti l'osservanza di un orario che eccede quello previsto dal rapporto di
lavoro in essere (part time), la regolamentazione è la seguente:
•
le ore di frequenza al corso, prestate in eccedenza rispetto alla prestazione dovuta, saranno
conteggiate a titolo di anticipazione o di recupero; pertanto, la partecipazione a corsi di
formazione, va effettuata anche oltre l'orario previsto dal rapporto di lavoro part time.
4. Corsi di formazione e diritto ai buoni pasto
La partecipazione ai corsi di formazione dà diritto all'erogazione del buono pasto in ragione di uno
per ogni giornata di frequenza, purché la presenza sia effettivamente assicurata anche nelle ore
pomeridiane.
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Disposizione 7
SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ
Lo svolgimento di altre attività da parte dei dipendenti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs n.
165/01 e successive modifiche ed integrazioni, norma generale vigente per il pubblico impiego in
materia di incompatibilità e incarichi.
Incarichi extra istituzionali
L’autorizzazione può essere concessa soltanto se ricorrano i presupposti della occasionalità e della
saltuarietà; si terrà altresì conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’entità
dell’impegno richiesto.
La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata utilizzando il modello “Incarico/4” sezione B e
deve essere presentata almeno trenta giorni prima.
L’Amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso tale
periodo, l’autorizzazione si intende concessa se la richiesta proviene da una pubblica amministrazione,
negata se proviene da altri soggetti.
L’attività extra istituzionale può essere svolta sia nei giorni non lavorativi, sia nei giorni lavorativi; in
questo secondo caso l’attività può essere svolta sia dopo la prestazione lavorativa, sia assentandosi per
intera giornata lavorativa a titolo di ferie.
La richiesta di autorizzazione non va presentata nei casi seguenti:
- sotto il profilo soggettivo, dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
-
sotto il profilo oggettivo, allorché si tratti di:
a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica di proprie opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate;
e) incarichi che comportano collocamento in aspettativa, comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso di esse o in
aspettativa non retribuita;
g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica amministrazione.
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Disposizione 8
INFORTUNI IN SERVIZIO ED “IN ITINERE”
L'infortunio deve essere immediatamente comunicato (mod. N), per la tutela assicurativa
dell'interessato e per i conseguenti adempimenti di legge (infatti, entro due giorni dalla denuncia di
infortunio del dipendente, l'Amministrazione deve, a sua volta, denunciare l'evento all'INAIL e
all'Autorità di P.S.).
In particolare:
- il personale in servizio presso la sede di Via Balbo e limitrofe deve segnalarlo all'ufficio
GFI/B
- il personale delle sedi ausiliarie (Via Tuscolana, Via Ravà, Viale Liegi), deve segnalarlo al posto
distaccato della relativa sede
- il personale degli uffici regionali deve segnalarlo al Dirigente l’Ufficio
Ai fini della tutela assicurativa è indispensabile che l'infortunato si rechi presso un Pronto
soccorso pubblico e che la certificazione medica da questo rilasciata sia immediatamente recapitata ai
suddetti uffici unitamente ad una dichiarazione riguardante la dinamica dell’evento lesivo e le eventuali
responsabilità di terzi nella determinazione dello stesso.
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Allegato n. 2 all’O.d.s. n. 52 del 31/03/2008
Disposizione 9
ALLONTANAMENTI DALLA SEDE DI LAVORO
PER MALORE
In caso di un malore di non rilevante gravità, che comunque impedisce la prestazione di lavoro, il
dipendente può allontanarsi dalla sede di lavoro, avvertendo previamente il Dirigente, compilando
l’apposito modello N che deve essere fatto pervenire al competente Posto distaccato e timbrando l’uscita
con il badge. Il Posto distaccato provvede all’inserimento dell’assenza per malattia, per la giornata in
questione, cancellando le timbrature relative alla presenza.
Il dipendente, riguardo l’assenza, deve produrre il relativo certificato medico.
REGOLAMENTAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Disposizione 10
FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTONOMA:
LE “100 ORE”
I ricercatori e tecnologi possono partecipare, senza onere per gli enti, a iniziative di formazione
e aggiornamento che siano in linea con l’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei
contesti di riferimento per un periodo massimo di 100 ore annuali.
La richiesta di autorizzazione a frequentare le iniziative di formazione e aggiornamento di cui
sopra nei limiti previsti di n. 100 ore annue (comprensive anche degli eventuali tempi di percorrenza)
deve essere presentata al Servizio SDR utilizzando l’apposito modulo SDR/100h
Il computo delle ore è ad anno solare e non sono previsti crediti di ore fra un anno e il successivo (se,
ad esempio, un corso si svolge a cavallo di due anni solari, le ore rispettivamente fruite nei due anni
vengono sottratte corrispondentemente dal montante di 100 ore a disposizione per ciascuno di essi).
Le giornate per l’attività di formazione considerata sono certificate con l’utilizzo del codice 300
(il medesimo codice utilizzato per la fruizione del diritto allo studio) e con la presentazione del modello
B.
Le ore fruite per formazione professionale autonoma autorizzata non devono essere recuperate.
La frequenza deve essere documentata con certificazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione al termine dell’attività formativa.
L'informazione circa la frequenza al corso può essere inserita nel fascicolo personale a
condizione che non sia risultata inferiore all'80% del totale delle ore previste per il corso e che venga
prodotto un attestato della scuola che la documenti. Frequenze di intensità inferiore, anche se siano
state utilizzate dal dipendente tutte le ore disponibili, non saranno registrate nel fascicolo personale ma
soltanto nel "sistema informativo corsi" del Servizio SDR; su richiesta, verrà rilasciata la certificazione
della frequenza svolta.
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REGOLAMENTAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Disposizione 11
ATTIVITÀ PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
Lo svolgimento di altre attività da parte dei dipendenti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs n.
165/01 e successive modifiche ed integrazioni, norma generale vigente per il pubblico impiego in
materia di incompatibilità e incarichi.
Per i ricercatori e tecnologi, in virtù del contratto collettivo di comparto, è prevista una
disciplina particolare, che non esime dall'assolvimento dell'obbligo della prestazione di 36 ore medie
settimanali, computate su base trimestrale, secondo trimestri solari.
Si distinguono le seguenti:
A - Attività per arricchimento professionale: 160 ore annue (I/III l.p.);
B - Altre prestazioni e incarichi extra istituzionali ( vedi Disposizione n. 7). una volta esaurite le 160
ore annue
A- Attività per arricchimento professionale: 160 ore annue
In essa sono comprese:
ƒ ricerca libera con l’utilizzo delle strutture dell’Ente;
ƒ attività di docenza;
ƒ organizzazione di seminari e convegni;
ƒ collaborazioni professionali;
ƒ perizie giudiziarie;
ƒ attività di ricerca.
È dovuta la sola comunicazione preventiva utilizzando l’apposito modello Incarico/4 sezione
A, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Il dirigente del servizio ed eventualmente
dell’area valuteranno la compatibilità con le esigenze di servizio.
I soggetti pubblici e privati che conferiscano incarichi a dipendenti pubblici devono munirsi
dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, richiedendola o al dipendente o
all’amministrazione stessa. Sarà cura del dipendente ed eventualmente dell’Istituto, su richiesta,
rappresentare la particolare normativa del comparto.
La ricerca libera con l’utilizzo delle strutture dell’ente (limitatamente ai locali e alle attrezzature),
salvo ulteriori regolamentazioni che si rendano necessarie, deve essere condotta senza interferire
con la produzione e senza impiegare altre risorse umane e va espletata all’interno dell’orario di
apertura delle sedi. Il tempo utilizzato per tali finalità è comunicato alla Direzione centrale del
personale con la compilazione dell’apposito modulo, e controfirmato dal dirigente la struttura di
appartenenza dell’interessato.
I periodi di assenza dal servizio conseguente all'attività A non possono superare, salvo casi
eccezionali da valutare di volta in volta, tre giorni consecutivi; l’eventuale prosecuzione con ferie
non può comportare, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta, un’assenza superiore a
cinque giorni lavorativi consecutivi.
L’utilizzo delle 160 ore annue comporta la decurtazione dal credito orario del ricercatore o
tecnologi
B) Altre prestazioni e incarichi extra istituzionali eccedenti le 160 ore annue ( vedi Disposizione
n. 7).
Esaurite le 160 ore nell’anno solare, i ricercatori e i tecnologi possono svolgere attività extra
istituzionali, seguendo le norme contenute nella sezione “Altre prestazioni e incarichi extra
istituzionali” ( vedi Disposizione n. 7).
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