Guy de Maupassant
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Guy de Maupassant
Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Luigi Foglia: TRASFERIMENTO DI QUOTE SRL, RITORNO AL PASSATO? - Antonio Piccolo: COMUNIONE LEGALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI - Davide Prinari: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE IN PRESENZA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Thomas Jefferson LETTERA A SAMUEL KERCHEVAL (12 LUGLIO 1816) RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE LAVORO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO - CASSAZIONE PENALE: RESPONSABILITÀ PENALE DELLA TESTA DI LEGNO - CASSAZIONE TRIBUTARIA: IL LEASE BACK INTRASOCIETARIO È UN ABUSO DI DIRITTO TRIBUTARIO - CASSAZIONE LAVORO: LIMITI ALL'AZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - CASSAZIONE CIVILE: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON ASSEGNO SOCIALE - GARANTE PRIVACY: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE FRA SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE BANCARIO Guy de Maupassant LA VEGLIA FOCUS - PARLAMENTO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Frédéric Bastiat PROPRIETA' E LEGGE CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - COME LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEVONO EFFETTUARE E/O RICEVERE PAGAMENTI E VERSAMENTI - Massimiliano Giua e Pietro Accardi - CONFUSIONE SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO: IL LIBRO UNICO DEL LAVORO SI STAMPA! ANZI, NO! - Andrea Lisi - CHRISTIAN DIOR / COPAD: DIRITTI DEL TITOLARE DI UN MARCHIO APPOSTO SU PRODOTTI DI PRESTIGIO - Michele Giannino - LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO DELLO STALKING - Vincenzo Boncristiano Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Albert Camus LO STRANIERO APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto societario, diritto processuale civile: TRASFERIMENTO DI QUOTE SRL, RITORNO AL PASSATO? Luigi Foglia - Diritto della famiglia e delle successioni, diritto societario: COMUNIONE LEGALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI Antonio Piccolo - Diritto amministrativo, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE IN PRESENZA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE Davide Prinari Thomas Jefferson (1743-1826) LETTERA A SAMUEL KERCHEVAL (12 LUGLIO 1816) Some men look at constitutions with sanctimonious reverence, and deem them like the arc of the covenant, too sacred to be touched. They ascribe to the men of the preceding age a wisdom more than human, and suppose what they did to be beyond amendment. I knew that age well; I belonged to it, and labored with it. It deserved well of its country. It was very like the present, but without the experience of the present; and forty years of experience in government is worth a century of book?reading; and this they would say themselves, were they to rise from the dead. I am certainly not an advocate for frequent and untried changes in laws and constitutions. I think moderate imperfections had better be borne with; because, when once known, we accommodate ourselves to them, and find practical means of correcting their ill effects. But I know also, that laws and institutions must go hand in hand with the progress of the human mind. As that becomes more developed, more enlightened, as new discoveries are made, new truths disclosed, and manners and opinions change with the change of circumstances, institutions must advance also, and keep pace with the times. We might as well require a man to wear still the coat which fitted him when a boy, as civilized society to remain ever under the regimen of their barbarous ancestors. It is this preposterous idea which has lately deluged Europe in blood. Their monarchs, instead of wisely yielding to the gradual change of circumstances, of favoring progressive accommodation to progressive improvement, have clung to old abuses, entrenched themselves behind steady habits, and obliged their subjects to seek through blood and violence rash and ruinous innovations, which, had they been referred to the peaceful deliberations and collected wisdom of the nation, would have been put into acceptable and salutary forms. Let us follow no such examples, nor weakly believe that one generation is not as capable as another of taking care of itself, and of ordering its own affairs. Let us, as our sister States have done, avail ourselves of our reason and experience, to correct the crude essays of our first and unexperienced, although wise, virtuous, and well?meaning councils. And lastly, let us provide in our constitution for its revision at stated periods. What these periods should be, nature herself indicates. By the European tables of mortality, of the adults living at Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama any one moment of time, a majority will be dead in about nineteen years. At the end of that period, then, a new majority is come into place; or, in other words, a new generation. Each generation is as independent as the one preceding, as that was of all which had gone before. It has then, like them, a right to choose for itself the form of government it believes most promotive of its own happiness; consequently, to accommodate to the circumstances in which it finds itself, that received from its predecessors; and it is for the peace and good of mankind, that a solemn opportunity of doing this every nineteen or twenty years, should be provided by the constitution; so that it may be handed on, with periodical repairs, from generation to generation, to the end of time, if anything human can so long endure. It is now forty years since the constitution of Virginia was formed. The same tables inform us, that, within that period, two?thirds of the adults then living are now dead. Have then the remaining third, even if they had the wish, the right to hold in obedience to their will, and to laws heretofore made by them, the other two?thirds, who, with themselves, compose the present mass of adults? If they have not, who has? The dead? But the dead have no rights. They are nothing; and nothing cannot own something. Where there is no substance, there can be no accident. This corporeal globe, and everything upon it, belong to its present corporeal inhabitants, during their generation. They alone have a right to direct what is the concern of themselves alone, and to declare the law of that direction; and this declaration can only be made by their majority. That majority, then, has a right to depute representatives to a convention, and to make the constitution what they think will be the best for themselves. But how collect their voice? This is the real difficulty. If invited by private authority, or county or district meetings, these divisions are so large that few will attend; and their voice will be imperfectly, or falsely pronounced. Here, then, would be one of the advantages of the ward divisions I have proposed. The mayor of every ward, on a question like the present, would call his ward together, take the simple yea or nay of its members, convey these to the county court, who would hand on those of all its wards to the proper general authority; and the voice of the whole people would be thus fairly, fully, and peaceably expressed, discussed, and decided by the common reason of the society. If this avenue be shut to the call of sufferance, it will make itself heard through that of force, and we shall go on, as other nations are doing, in the endless circle of oppression, rebellion, reformation; and oppression, rebellion, reformation, again; and so on forever. RASSEGNA DI NOTIZIE - Diritto del lavoro, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile: CASSAZIONE LAVORO: RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO Ancora un'applicazione dell'orientamento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale della Cassazione, dopo la Sentenza 11 novembre 2008, n.26972. In materia di danno da demansionamento la Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado ha affermato il seguente principio di diritto: "Per essere il rapporto di lavoro disciplinato da un ricco reticolato di disposizioni volte ad assicurare al lavoratore una tutela rafforzata della sua <persona>, è sovente riscontrabile nella materia giuslavoristica l'esistenza di un danno non patrimoniale che, configurabile ogni qual volta il fatto illecito datoriale abbia violato in modo grave diritti della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, consente alla vittima di ottenere il ristoro del danno scaturente dalla lesione di interessi, che per non essere regolati "ex ante" da norme di legge, dovranno essere individuati caso per caso dal giudice di merito. Detto giudice però non dovrà mai duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici e dovrà in ogni caso individuare il discrimine tra meri Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama pregiudizi, che si concretizzano in semplici disagi - o in lesioni di interessi che, per essere privi di qualsiasi consistenza e gravità, non possono trovare riconoscimento in sede risarcitoria - e danni che, per importare di contro un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale, vanno risarciti all'esito di una valutazione, che se supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia si sottrae - anche per quanto attiene alla quantificazione del danno - a qualsiasi censura in sede di legittimità>". La sentenza è integralmente consultabile sul sito (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 12 Demansionamento - Risarcimento del danno non patrimoniale). CASSAZIONE RESPONSABILITÀ della maggio 2009, Diritto PENALE DELLA TESTA Cassazione. DI n.10864: penale: PENALE: LEGNO Ribadendo il proprio orientamento in merito alla responsabilità penale della cosiddetta testa di legno nell'ambito societario, anche a seguito della riforma del 2003, la Cassazione ha rilevato che "per quanto la previsione di cui all'art. 2381 cod.civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod.civ. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l'art. 2392 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 cod.civ., risulta immutato". Pertanto, prosegue la Cassazione: "detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità". (Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 25 maggio 2009, n.21581: Responsabilità amministratori di società - Responsabilità della testa di legno). Diritto tributario, CASSAZIONE IL LEASE BACK INTRASOCIETARIO È UN diritto ABUSO DI DIRITTO societario: TRIBUTARIA: TRIBUTARIO La Sezione Tributaria della Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "Il contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati tra due società del medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario". In sostanza, secondo la Cassazione: "L'abuso del diritto ... ha fondamento in un principio costituzionale non scritto di divieto di utilizzazione di norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per cui esse sono state create (Corte di cassazione, SU, 23 dicembre 2008, n. 30055). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Nel caso specifico il giudice d'appello ha sottolineato che "l'abuso di diritto realizzato attraverso l'operazione infrasocietaria di lease back si è manifestato sia nella detrazione dei canoni di locazione finanziaria da parte della società di gruppo locataria sia nel rinnovato, e perciò, duplice, ammortamento, da parte della società di gruppo locatrice, dei beni oggetto di leasing, senza che, data l'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo, si sia realizzato - con riguardo, non alle singole società e, in particolare, alla società locataria, ma con riguardo al gruppo di società - quell'effetto economico che è proprio e caratterizzante della locazione finanziaria e che è costituito da una maggiore disponibilità di danaro". Più in generale, la Sezione Tributaria ha ricordato che "In giurisprudenza, poi, l'irrilevanza dello schermo della personalità giuridica delle singole società di gruppo è fatta valere ricorrentemente a proposito della conoscenza dello stato d'insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare. In questo senso si pronunciano le sentenze di questa Corte: 2 maggio 2006, n. 10115; 8 luglio 2005, n. 14376; 24 febbraio 2004, n. 3615; 3 giugno 1995, n. 6285 e 15 giugno 1994, n. 5812. In particolare nella sentenza 3 giugno 1995, n. 6285, si afferma espressamente che «gli "schermi" costituiti dalla personalità giuridica e dalla autonomia patrimoniale delle singole società non escludono di per sé la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza delle società del gruppo, o di una loro consistente parte, abbia contribuito, con altri elementi indiziati, a formare, nel terzo, la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l'atto della cui revocabilità si discute». La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, Sentenza 8 aprile 2009, n.8481: Contratti di sale and lease back - Società appartenenti al medesimo gruppo - Abuso di diritto). CASSAZIONE LIMITI ALL'AZIONE DALL'IMPUGNAZIONE Diritto DEL RISARCIMENTO del DEL DEL DANNO IN CASO lavoro: LAVORO: DI DECADENZA LICENZIAMENTO "Al lavoratore, che non abbia impugnato nel termine di decadenza il licenziamento, è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966. art. 8 e L. n. 300 del 1970. art. 18); inoltre, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per sè, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento. In particolare, sul piano della responsabilità contrattuale, poiché l'inadempimento (nella specie, il dedotto recesso illegittimo) costituisce presupposto del risarcimento dovuto dal contraente inadempiente a norma dell'art. 1218 cod. civ., la impossibilità di tale accertamento esclude la possibilità di riconnettere al preteso inadempimento del datore di lavoro l'obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore, ed a tal fine è irrilevante che si tratti di licenziamento individuale o collettivo, perché ciò che viene in rilievo è sempre la posizione soggettiva particolare del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria". Tuttavia, la Cassazione ricorda che "Questa stessa giurisprudenza, tuttavia, tiene a temperare il proprio assunto, affermando - come pure ha precisato Cass. 18216/2006 cit. - che, nell'area dei licenziamenti Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama disciplinati dalla normativa speciale, in caso di decadenza, l'azione risarcitoria di diritto comune può essere esercitata, in via residuale, per far valere profili di illegittimità del licenziamento che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti (individuali o collettivi), come nei casi del licenziamento ingiurioso o del licenziamento pubblicizzato con la finalità di nuocere alla figura professionale del lavoratore o, ancora, del licenziamento quale atto finale di un mobbing (per questi esempi, v. Cass. 12 ottobre 2006 n. 21833). Tale orientamento appare condivisibile perché valorizza correttamente l'intento del legislatore di attribuire valore preminente alla certezza della situazione di fatto scaturita dalla decadenza. Pertanto, se il giudice, a seguito di questa, non può conoscere della eventuale illegittimità del licenziamento, appare evidente che neppure può conoscere il tale illegittimità al fine di integrare, di per sè, la illiceità del comportamento del datore di lavoro. In altre parole il fatto ingiusto posto alla base della pretesa risarcitoria extracontrattuale non può consistere nella semplice illegittimità del licenziamento, non più conoscibile, ma deve integrare un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro ex art. 2043 c.c., che deve essere allegato e provato dal lavoratore richiedente in base ai principi generali." Pertanto la Cassazione ha riaffermato il seguente principio: "la decadenza dall'impugnativa del licenziamento preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale (in quanto l'inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale), sia sul piano extracontrattuale (ove il comportamento illecito dello stesso datore consista, in sostanza, proprio e soltanto nella illegittimità del recesso)". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 maggio 2009, n.10235: Decadenza dall'impugnativa del licenziamento - Azione per risarcimento del danno - Ammissibilità Limiti). Diritto dell'immigrazione, diritto CASSAZIONE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE della famiglia CON e delle ASSEGNO successioni: CIVILE: SOCIALE La Cassazione è stata chiamata a decidere ancora una volta in materia di ricongiungimento familiare, in specie sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, con decreto del 20 gennaio 2005, aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale milanese aveva annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, lamentava in primis la errata applicazione da parte della Corte territoriale della lettera b) dell’art. 29 d. lgs. 286/1998, in quanto la figlia aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e quindi avrebbe dovuto applicarsi la lettera b bis del citato articolo, in secundis, riteneva non dimostrata la titolarità di un rapporto di lavoro del richiedente avente durata almeno annuale. Il ragionamento dei giudici della Suprema Corte, la quale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e condannato il Ministero alla spese del procedimento, parte dalla lettera dello art. 29 comma Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama 3 del d.lgs. 286/1998 nel quale il legislatore prevede i requisiti oggettivi per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare. Essi sono: a) un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiare conviventi con il richiedente. L’importo dell’assegno sociale per il 2009 è fissato in 409 euro mensili, somma di cui lo straniero aveva fornito prova nel giudizio di primo grado mediante la produzione delle buste paga percepite. Inoltre il secondo comma dell’art. 29, così come modificato dalla legge n. 189/2992 e poi dal d. lgs. n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. “La norma – concludono i giudici della Cassazione – ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito”. (Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 20 maggio 2009, n. 11803: Ricongiungimento familiare). [Dott.ssa Angela Allegria] - Diritto della privacy, diritto societario: GARANTE PRIVACY: PRESCRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE FRA SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE BANCARIO ll Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento generale nel quale ribadendo che le società coinvolte in operazioni di fusione o di scissione sono tenute a comunicare a clienti, dipendenti, fornitori la denominazione del nuovo titolare e dell'eventuale nuovo responsabile del trattamento dei dati, ha tuttavia chiarito che potranno essere utilizzate procedure semplificate che prevedono tra l'altro la possibilità di pubblicare in un primo momento gli aggiornamenti sul sito web delle società. Ricordando che: "le operazioni di scissione e fusione trovano una disciplina apposita e articolata nel codice civile che presenta misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti, la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie", il Garante ha stabilito che le garanzie previste dal Codice privacy "possono essere assicurate fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell'informativa Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama resa dalla società scissa o dalle società incorporate o comunque partecipanti all'operazione di fusione, e tra essi, in particolare, l'indicazione della nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice". In particolare, secondo il Garante "tali aggiornamenti possono essere effettuati attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di scissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio delle ordinarie comunicazioni di natura commerciale). (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 8 aprile 2009: Prescrizioni in materia di operazioni di fusione e scissione fra società operanti nel settore bancario). DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA L'ARCHIVIO Guy de Maupassant (1850-1893) LA VEGLIA Inginocchiato accanto al letto, suo figlio, un magistrato d'inflessibili principi, e sua figlia Marguerite, in religione suor Eulalie, piangevano disperatamente. Ella li aveva sin dall'inizio fortificati con una morale intransigente, insegnando loro la religione senza cedimenti e il dovere senza patteggiamenti. Lui, l'uomo, era diventato magistrato e, brandendo la legge, colpiva spietatamente i deboli, i trasgressori; lei, la figlia, tutta imbevuta della virtù che le era stata infusa in quella famiglia austera, aveva sposato Dio, perché disgustata dagli uomini. [Racconti - 1882, Edizioni Club del Libro, 1969, p.154, Traduzione di Rosanna Pelà] FOCUS PARLAMENTO: MODIFICHE Diritto AL processuale CODICE DI PROCEDURA civile: CIVILE Dopo un lungo iter con due passaggi alla Camera e due al Senato, con 136 voti favorevoli, 92 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge 1082-B recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. In generale il provvedimento conferisce delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l'amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi. In particolare, il Disegno di Legge reca la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama amministrativo; la delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali e la delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Tra le altre disposizioni destinate ad incidere sul processo civile citiamo: - al Capo IV, articolo 45 modifiche al libro primo del codice di procedura civile; - al Capo IV, articolo 46 modifiche al libro secondo del codice di procedura civile; - al Capo IV, articolo 49 modifiche al libro terzo del codice di procedura civile; - al Capo IV, articolo 51 procedimento sommario di cognizione, di nuova introduzione; che prevedono, tra le altre, - la riduzione dei termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni; - la semplificazione delle modalità di svolgimento delle prime udienze e della procedura relativa alle consulenze; - la possibilità per il giudice, su accordo delle parti, di disporre di assumere le testimonianze per iscritto: "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato"; - l'elencazione dei casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione con la predisposizione di un filtro, presso la Corte di Cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità (articolo 47); - la fissazione di un calendario del processo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini" (articolo 52). Tra gli articoli di nuova introduzione riportiamo i seguenti: Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Identico. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e` in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Art. 702-ter. - (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. - (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non e` appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio». (Senato della Repubblica, Disegno di legge 1082-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Frédéric Bastiat (1801-1850) PROPRIETA' E LEGGE Convinto che l'ordine sociale fosse d'invenzione umana, Rousseau doveva piazzare molto in alto la legge ed il legislatore. Tra il legislatore ed il resto degli uomini egli vedeva la distanza, o piuttosto l'abisso, che separa il meccanico dalla materia inerte di cui la macchina è composta. Secondo lui, la legge aveva il compito di trasformare le persone, di creare o non creare la proprietà. Secondo me, la società, le persone e le proprietà preesistono alle leggi e, per limitarmi ad un soggetto ben preciso, dirò: Non è perché ci sono le leggi che ci sono le proprietà, ma è perché ci sono le proprietà che ci sono le leggi. [in Contro lo statalismo, Liberilibri, Macerata, 1994, p.19] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto tributario, diritto dello sport, diritto commerciale: COME LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEVONO EFFETTUARE E/O RICEVERE PAGAMENTI E VERSAMENTI (Dott. Massimiliano Giua e Dott. Pietro Accardi) - Diritto delle nuove tecnologie, diritto del lavoro: CONFUSIONE SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO: IL LIBRO UNICO DEL LAVORO SI STAMPA! ANZI, NO! (Avv. Andrea Lisi) - Diritto industriale, diritto comunitario: CHRISTIAN DIOR / COPAD: DIRITTI DEL TITOLARE DI UN MARCHIO APPOSTO SU PRODOTTI DI PRESTIGIO Nota a Corte di Giustizia CE, Sentenza 23 aprile 2009 (Avv. Michele Giannino) - Diritto penale: LA TUTELA PENALE CONTRO IL FENOMENO DELLO STALKING Prime osservazioni alla luce del D.L. 23 febbraio 2009 n.11 e accenni a profili civilistici (Dott. Vincenzo Boncristiano) Albert Camus (1913-1960) LO STRANIERO Persino da un banco di imputato è sempre interessante sentire parlare di sé. Durante le arringhe del P.M. e del mio difensore si è effettivamente parlato molto di me, e forse più di me che del mio delitto. E Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 305 - 8 giugno 2009 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama in definitiva erano tanto differenti fra loro, le arringhe dell'uno e dell'altro? L'avvocato alzava le braccia e ammetteva la colpabilità, ma con attenuanti. Il P.M. tendeva le mani e denunciava la colpabilità, ma senza attenuanti. C'era tuttavia una cosa che mi metteva a disagio. A volte, nonostante le mie preoccupazioni, ero tentato di intervenire, e allora l'avvocato mi diceva "Stia zitto, che è meglio per lei". In un certo qual modo avevano l'aria di trattare la cosa al di fuori di me. Tutto si svolgeva senza il mio intervento. Si decideva la mia sorte senza chiedere il mio parere. Di tanto in tanto avevo voglia di interrompere tutti quanti e dire: "Ma insomma, chi è l'accusato qui? E' una cosa importante, essere l'accusato! E io ho qualcosa da dire!". Ma dopo averci riflettuto un po', non avevo da dire nulla. Del resto devo riconoscere che l'interesse che si prova a tener occupate delle persone non dura molto a lungo. [Milano, Bompiani, Edizione Tascabili, 2001, pp.121-2, Traduzione di Alberto Zevi] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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