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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Andrea Bulgarelli: DIRITTO AL RILASCIO DEI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO DEI FIGLI MINORI IN CASO DI RIFIUTO DI UN GENITORE - Faustino Petrillo: AUTODICHIA DEL QUIRINALE - Maurizio Arena: FARMACEUTICHE: IL MARKET ACCESS NELL'OTTICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Carlo Rapicavoli: SOPPRESSIONE AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI William Shakespeare TITO ANDRONICO RASSEGNA DI NOTIZIE - CORTE DI GIUSTIZIA UE: IL RECESSO COMPORTA LA RESTITUZIONE ANCHE DELLE SPESE DI CONSEGNA - CASSAZIONE CIVILE: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA COPERTURA ASSICURATIVA - TRIBUNALE DI MILANO: IL BAR CHE DIFFONDE MUSICA DI SOTTOFONDO PAGA I DIRITTI A SCF - CASSAZIONE LAVORO: IL LAVORATORE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO RICEVE STIPENDIO E CONTRIBUTI - MINISTERO GIUSTIZIA: ACQUISIZIONE PROVA TESTIMONIALE SCRITTA NEL PROCESSO CIVILE Athos Vianelli FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE FOCUS - TRIBUNALE DI MILANO: I RESPONSABILI DI GOOGLE HANNO AGITO SENZA DILIGENZA E BUON SENSO Caio Svetonio Tranquillo VITE DEI CESARI Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - MADE IN ITALY: ULTIME NOVITÀ - Riccardo degli Antonini - DISCHI CRONOTACHIGRAFI: DISCIPLINA E CONTROLLI - Anna Rita Caruso - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA: QUANDO LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ DECIDERE DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA? - Ilenia Alizzi - LA FIRMA ELETTRONICA DEL QUINTO TIPO - Gianni Penzo Doria - TARSU NON PIU’ APPLICABILE - Maurizio Villani e Stefania Attolini Ivan Reitman PERICOLOSAMENTE INSIEME APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto processuale civile, diritto della famiglia e delle successioni: DIRITTO AL RILASCIO DEI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO DEI FIGLI MINORI IN CASO DI RIFIUTO DI UN GENITORE Nota a Tribunale per i Minorenni di Bologna, Decreto 11 febbaio 2010 Avv. Andrea Bulgarelli - Diritto costituzionale, diritto pubblico: AUTODICHIA DEL QUIRINALE Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 17 marzo 2010, n. 6529 Dott. Faustino Petrillo - Diritto penale commerciale, diritto sanitario: FARMACEUTICHE: IL MARKET ACCESS NELL'OTTICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 Avv. Maurizio Arena - Diritto amministrativo, diritto dei servizi pubblici, diritto dell'ambiente, diritto regionale e degli enti locali: SOPPRESSIONE AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Legge 26 marzo 2010 n. 42 Dott. Carlo Rapicavoli Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama William Shakespeare (1564-1616) TITO ANDRONICO Atto IV - Scena III TITO - Avanti, avanti, Marco, miei parenti, da questa parte. (Al Giovane Lucio) Avanti, signorino, fammi vedere come tiri d’arco. Bada a tenderlo bene e a mirar dritto. “Terras Astraea reliquit”: ricordatelo, Marco, se n’è andata, volata via. Mano agli arnesi, amici. (A Lucio e suo figlio) Voi due andrete a scandagliar l’oceano e gettare le reti: forse in mare la potrete pescare, anche se là giustizia ce n’è poca, come in terra. No, no, Publio e Sempronio, voi due dovete fare un’altra cosa: scavare con la zappa e con la vanga fino al centro remoto della terra, e, giunti alla regione di Plutone, gli lascerete questa petizione, che chiede, ditegli, giustizia e aiuto, e che è da parte del vecchio Andronico. esacerbato nell’ingrata Roma. Ah, Roma, quanto t’ho fatto infelice nel riversare i suffragi del popolo su uno che così mi tiranneggia! Andate, su, e vi prego, state attenti a non lasciare ogni nave da guerra senza averla ben bene perquisita: perché questo malvagio imperatore può averla allontanata per via mare la giustizia, ed allora, amici miei, avremo un bel fischiarle dietro, noi! MARCO - Ah, Publio, che dolore, veder così sconvolto nella mente il tuo nobile zio! PUBLIO - Proprio per questo dobbiam sentirci tanto più obbligati a stargli accanto sempre, giorno e notte, assecondandolo affettuosamente nelle sue stramberie, signori miei, finché il tempo non generi un rimedio. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama MARCO - Rimedio ai suoi dolori, cari figlioli miei, non ce n’è più. Stringiamo dunque alleanza coi Goti, e con loro scendiamo contro Roma, in guerra di vendetta, per punirla di tanta ingratitudine, e contro il traditore Saturnino. TITO - Allora, Publio? Allora, miei signori? Che! L’avete trovata finalmente.? PUBLIO - No, mio dolce signore; Plutone tuttavia ti manda a dire che se cerchi vendetta, potrai trovarla solo nell’inferno, perché in cielo, lui pensa, o in altro posto, la giustizia è talmente indaffarata lassù con Giove, che dovrai, se no, aspettarla chissà per quanto tempo. TITO - Mi fa torto, a nutrirmi di rinvii. Vuol dire allora che mi tufferò nel lago ardente che sta sottoterra e la tirerò su per i talloni fuor d’Acheronte. Noi non siamo, Marco, che cespugli, non siamo cedri, noi, né siamo uomini dalle grandi ossa formati sullo stampo di ciclopi: metallo, siamo acciaio, Marco, sì, fino alla schiena, ma siamo gravati del peso di più torti che possan sopportare le nostre schiene. E se non c’è giustizia sulla terra né all’inferno, ci volgeremo al cielo e a smuovere gli dèi a mandar giù Giustizia a vendicare i nostri torti. E dunque, su, al lavoro. (Distribuisce le frecce, ciascuna delle quali con un messaggio attaccato alla punta) A te, Marco, tu sei un bravo arciere: questa è per te, “ad Jovem”; quest’altra prendila tu, “Ad Apollinem”; questa me la riservo a me: “Ad Martem”; qua, ragazzo, per te: questa è per Pallade; questa a te, per Mercurio; e per te, Caio, questa, per Saturno (non Saturnino, ché tanto varrebbe mandarla controvento). Pronti allora, ragazzo! Pronti, Marco attenti al mio segnale! Eh, perbacco, le ho preparate bene! Non c’è un sol dio lasciato senza supplica! [Traduzione di Goffredo Raponi, tratto da Liber Liber: http://www.liberliber.it] Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama RASSEGNA DI NOTIZIE - Diritto comunitario, diritto dei consumatori, diritto commerciale, diritto delle nuove tecnologie: CORTE DI GIUSTIZIA UE: IL RECESSO COMPORTA LA RESTITUZIONE ANCHE DELLE SPESE DI CONSEGNA Sentenza di grande interesse specie per coloro che si occupano di commercio elettronico (e pertanto di contratti a distanza). Secondo la Corte di Giustizia UE: L’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso. In sostanza la Corte ha confermato quanto richiesto dall'Avvocato Generale con le conclusioni del 28 gennaio 2010, rilevando che "Qualora le spese di spedizione dovessero parimenti essere addebitate al consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da scoraggiare quest’ultimo dall’esercizio del suo diritto di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso dell’art. 6 della direttiva ... Inoltre, un siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione l’equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni. Peraltro, il fatto che il consumatore sia stato informato dell’importo delle spese di consegna prima della conclusione del contratto non può ridurre il carattere dissuasivo che avrebbe l’addebito di tali spese al consumatore sull’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto di recesso". Ricordiamo che in Italia, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, l’articolo 67 comma 4 del Codice del consumo prevede che: “Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato”. Mentre il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”. La proposta per una Direttiva sui diritti dei consumatori, diretta ad unificare diverse disposizioni precedenti e a garantire l’armonizzazione in tutto il mercato comunitario della tutela offerta ai consumatori, stabilisce, significativamente, quanto segue: Articolo 16 Obblighi del commerciante nel caso di recesso 1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso. 2. Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni, qualunque intervenga per prima. (Corte di Giustizia UE, Sentenza 15 aprile 2010: Direttiva 97/7/CE – Tutela dei Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama consumatori – Contratti conclusi a distanza – Diritto di recesso – Addebito al consumatore delle spese di consegna dei beni). CASSAZIONE LIMITAZIONE Diritto DI RESPONSABILITÀ delle NELLA COPERTURA assicurazioni: CIVILE: ASSICURATIVA "Configura una non consentita limitazione di responsabilità, ex articolo 1229 Codice Civile la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "da qualsiasi causa determinati") in modo ampio ed indiscriminato la non "comprensione" dei danni nell'oggetto del contratto stesso. Inoltre l'esame e il giudizio sulla vessatorietà di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sottoscrizione ex art.1341, 2° comma, Codice Civile (fermo restando che tale norma, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla legge n. 52/96 prima e al Codice del consumo poi, non è applicabile all'attualità, indipendentemente dalla presente controversia, al rapporto professionista/imprenditore-consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di "parità" contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fisiche o entrambi professionisti-imprenditori)". La Cassazione ha stabilito questo principio di diritto in relazione ad una polizza per la copertura di responsabilità civile a favore di imprese industriali ed edili. Secondo la Cassazione, in via preliminare, "deve rilevarsi, sulla base di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, n. 395/2007), che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio". Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che "sotto il titolo "delimitazione dell'assicurazione-esclusioni", non si ricomprendono nel rischio assicurato "i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati": è evidente dunque, e sul punto la motivazione della Corte territoriale è carente ed illogica che, con tale clausola, l'assicuratore (quale tra l'altro "predisponente" il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall'assicurato-contraente debole), ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell'esercizio di impresa edile, da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita "specificazione" del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all'attività imprenditoriale in questione. Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi all'ulteriore argomentazione della Corte di merito sulla ritenuta validità di detta clausola, censurabile è altresì la statuizione Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola contrattuale (vale a costituire un disequilibrio nel rapporto tra contraenti, dando luogo ad "privilegio" a favore di uno solo di essi) è necessario il dato formale della approvazione per iscritto, prescindendo dal dire tale da un indebito sua specifica contenuto". (Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 7 aprile 2010, n.8235). Diritto commerciale, diritto d'autore: TRIBUNALE DI MILANO: IL BAR CHE DIFFONDE MUSICA DI SOTTOFONDO PAGA I DIRITTI A SCF Il Tribunale di Milano ha innanzitutto ammesso che "In veste di mandataria di tutti tali soggetti Società Consorti le Fonografici - SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all'utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all'art. 73 l. aut. per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all'equo compenso di cui all'art. 73 bis l. aut. per l'utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. La legittimazione all'esercizio del diritto a remunerazione (o all'equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del Primo comma dell'art. 73 l.d.a.: "L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati"), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti". Il Tribunale ha poi ricordato la diffenza tra le diverse fattispecie previste dall'articolo 73 della Legge diritto d'autore, rilevando che: "La differenza fra le fattispecie previste dall'una (art. 73 l.aut.) e dall'altra nonna (art. 73bis l.aut.) è rappresentata dalla finalità dell'utilizzazione secondaria al perseguimento o meno di uno scopo di lucro, nel senso che la prima norma disciplina il diritto al compenso in relazione alla diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. mentre la seconda norma si occupa delle medesime forme di utilizzazione ma effettuate a scopo non di lucro". Nel caso di specie, "in quanto costituito dalla diffusione in un esercizio pubblico, evidentemente effettuata per intrattenere la clientela e quindi attrarre la stessa, proponendo un beneficio aggiuntivo nell'ambito dell'esercizio bar, riveste sicuramente una valenza economica e quindi di lucro per la società che gestisce detto esercizio bar". Per la determinazione dell'importo da corrispondere, il Tribunale ha rilevato che "l'ammontare del compenso è commisurato annualmente per l'utilizzo dei fonogrammi in titolarità dei produttori che risultano essere mandanti nei suoi confronti, in forza della Convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF. In concreto, quindi, l'ammontare del compenso dovuto a SCF per l'utilizzazione dei fonogrammi dei propri mandanti e/o consorziati risulta dall'applicazione delle tariffe stabilite nella Convenzione stipulata con Confcommercio. Essendo il compenso cosi calcolato di ammontare effettivamente molto contenuto (per un esercizio di superficie inferiore ai 100 mq, la somma annua di euro 69,38, iva inclusa), ritiene questo collegio di potere aderire alla quantificazione operata da tale Convenzione, giudicandola di particolare favore Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso in oggetto". (Tribunale Civile di Milano, Sentenza 23 febbraio 2010, n.2289). Diritto del lavoro: CASSAZIONE LAVORO: IL LAVORATORE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO RICEVE STIPENDIO E CONTRIBUTI In una fattispecie di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la Cassazione ha fatto applicazione dell'articolo 2126 Codice Civile, a norma del quale "1. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (primo comma). 2. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". Secondo la Cassazione, infatti, "Il lavoratore extracomunitario assunto con un contratto di lavoro in violazione dell'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione rientra nella fattispecie dell'articolo 2126. Rientra nella previsione del primo comma, perché l'illegittimità del contratto deriva dalla mancanza del permesso di soggiorno e non attiene né alla causa (funzione economico sociale del contratto di lavoro), né all'oggetto del contratto, costituito dalla prestazione di lavoro erogata, sempre che la stessa sia una prestazione di lavoro lecita, cosa che nel caso in esame nessuno discute (in senso conforme, sebbene con riferimento al quadro normativo anteriore al t.u. del 1998, cfr. Cass., Sez. L, 13 ottobre 1998, n. 10128). Ma la fattispecie in esame rientra anche, e soprattutto, nella previsione del secondo comma della norma codicistica. Infatti, dalla lettura della norma violata (art. 22 del t.u.) si evince che tra le sue finalità vi è anche quella di garantire al lavoratore straniero condizioni di vita e di lavoro adeguate. Funzionali a questo fine sono le disposizioni che impongono al datore di lavoro di esibire "idonea documentazione indicante le modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore" (secondo comma) e subordinano il rilascio al dato re di lavoro del nulla osta per l'assunzione "al rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro" (quinto comma)". Prosegue la Cassazione: "Se, quindi, la disciplina del permesso di soggiorno ha (anche) la finalità di tutelare il lavoratore straniero, la sua violazione è "violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro" (secondo comma dell'articolo 2126, Codice Civile) e quindi, ai sensi dell'articolo 2126, qualora il contratto venga dichiarato nullo, il lavoratore ha comunque, diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito". La Cassazione chiarisce la congruità e ragionevolezza delle proprie conclusioni: "Questo esito interpretativo risulta coerente con la razionalità complessiva del sistema, laddove si consideri che, se si permettesse al datore di lavoro che ha occupato lavoratori extracomunitari in violazione di legge di essere esentato dagli oneri retributivi e contributivi, si altererebbero le regole basilari del mercato e della concorrenza, consentendo a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni incisivamente più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetta la legge. Quanto, infine, alla obiezione del ricorrente sulla duplicità delle sanzioni cui risulterebbe sottoposto, qualora, oltre alla sanzione penale, gli venisse inflitta anche la sanzione del pagamento coattivo dei contributi omessi, appare evidente che, a parte la considerazione generale per cui la previsione di una sanzione penale non assorbe Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama eventuali sanzioni civili, deve, più radicalmente, sottolinearsi che il pagamento dei contributi non può essere definito una sanzione, ma è semplicemente uno degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro". (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 26 marzo 2010, n.7380: Obbligazione contributiva del datore di lavoro - Lavoratore privo del permesso di soggiorno - Sussistenza). MINISTERO ACQUISIZIONE Diritto PROVA processuale TESTIMONIALE SCRITTA NEL civile GIUSTIZIA: PROCESSO CIVILE Sul sito del Ministero della Giustizia è disponibile un utile dossier (con scheda riepilogativa, faq e moduli) relativo all'acquisizione della prova testimoniale per iscritto nell'ambito del processo civile. Il Ministero ricorda che detta prova può essere disposta (ferma sempre la facoltà del Giudice di disporre l'assunzione della testimonianza orale) quando vi è accordo tra le parti e il giudice lo dispone sulla base della natura della causa e di ogni altra circostanza. La testimonianza scritta deve essere resa su un modello conforme a quello approvato con Decreto 17 febbraio 2010, scaricabile dal sito del Ministero. Il testimone deve apporre la propria sottoscrizione al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario e la testimonianza deve essere consegnata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende il procedimento oppure spedita al medesimo ufficio con lettera raccomandata, entro il termine fissato dal giudice. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto. (Ministero della Giustizia: La testimonianza scritta). DAL 2001 FILODIRITTO L'ARCHIVIO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA Athos Vianelli FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE Affinché gli scolari d'oltralpe si trovassero maggiormente a loro agio, incontrando ospitalità presso gente del proprio paese, si giunse persino a favorire lo stabilirsi nella città di albergatori stranieri; si ha, infatti, notizia di membri della famiglia Vom Schwert (De Spata) di Basilea che tennero per diverse generazioni una pensione per studenti nel quartiere di S. Genesio, come pure di un certo Enrico Schala di Zurigo, anch'egli albergatore nel medesimo quartiere e di altri ancora, fra i quali Enrico de Bussune, tedesco, e Guglielmo Bergognone proveniente dalla Svizzera Romanza. La città ben presto si anima ed è come percorsa da un flusso nuovo e rigeneratore, la sua ubicazione privilegiata di nodo stradale importantissimo le conferisce in breve tempo una posizione preminente fra i centri commerciali della penisola, il grano arriva abbondante Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama dalle ubertose campagne circostanti e viene smerciato con ricchi guadagni. Il lusso e le consuetudini dei ricchi stranieri recano alla cittadinanza bolognese nuove conoscenze e creano le premesse a nuove concezioni di vita; sulla scia degli studenti accorrono da ogni contrada mercanti e quattrini, portando alla città, che si fregia del gloriosissimo appellativo di «Alma Mater Studiorum», una prosperità mai conosciuta di cui sono ancora oggi testimoni i magnifici edifici e le "grandi Chiese dell'epoca." Il Comune, conscio che i forestieri che accorrevano allo Studio costituivano la ricchezza principale della città e preoccupato dell'enorme danno che sarebbe derivato da un loro eventuale esodo, ebbe sempre cura di proteggerli ed onorarli affinché si sentissero circondati da un'atmosfera di giustizia e di benessere; lasciò agli scolari una piena indipendenza nella loro giurisdizione civile, li esentò da ogni gabella sui libri, concesse loro di essere immuni dalle rappresaglie importante provvedimento questo, perché è facile arguire che se si fossero sancite le rappresaglie a danno degli scolari essi avrebbero dovuto tornarsene ai loro paesi, in quanto ogni volta che un loro concittadino avesse commesso violenza contro un bolognese essi avrebbero potuto essere colpiti, pur senza colpa, da gravi ritorsioni -; insieme agli scolari ne erano inoltre esenti anche i parenti che eventualmente fossero venuti a visitarli o abitassero con loro. Il Comune minacciava pure pene gravissime a tutti coloro che avessero attentato all'incolumità ed agli averi degli scolari. Purtroppo questo ultimo provvedimento si mostrò il più delle volte vano, perché le strade che conducevano alla città non davano sempre possibilità di controllo ed erano straordinariamente malsicure; molti sono i fatti che si ricollegano a questa precarietà di transito ma, comunque andassero le cose, il Governo della città intervenne sempre fattivamente, anche presso altri Comuni, perché si cercasse di provvedere a questo deprecabile inconveniente. Per impedire, infine, che gli scolari fossero... "pelati" dalla cittadinanza bolognese nei loro contratti per le pensioni, si stabilì che ogni anno venisse fissato il prezzo delle dozzine dai "taxatores hospitiorum" che erano degli incaricati delle Università; veniva così eliminata ogni forma di speculazione sul vitto e sull'alloggio che, da che mondo è mondo, sono gli elementi basilari della problematica amministrazione di chi è costretto a vi vere lontano dalla propria dimora e dalla famiglia. Mi sembra a questo punto opportuno riportare dal Sorbelli la citazione tradotta da un anonimo poema latino che narra la vita di Federico I e, precisamente, il passo che descrive quando dottori e studenti bolognesi si recano a visitare l'imperatore accampato sulle rive del Reno a poca distanza da Bologna; alla richiesta, fatta da Federico I ai visitatori, in merito alla loro vita ed alloro trattamento nella città, un dottore risponde: «Noi amiamo sopra le altre questa città, ricca di prodotti e adatta per l'insegnamento: qui giunge da ogni parte d'Europa una moltitudine di scolari che vogliono apprendere. Qui portiamo cose, vesti, denaro: troviamo case adatte nel centro della città; compriamo a giusto prezzo le cose che ciascuno di noi vuole, salvo l'acqua il cui uso è comune a tutti. Studiamo sempre, e lo studio ci è di vera letizia. I cittadini, a dire il vero, ci onorano...». Naturalmente non andava tutto liscio tra i cittadini, i birri e gli studenti che qualche volta si abbandonavano ad eccessi e ad insane gazzarre, ma gli eventi venivano allora misurati dai bolognesi con altro metro che non quello attualmente usato e, pertanto, non si dava troppo peso alle baruffe ed alle liti. È significativo fare un confronto tra il sentimento favorevole della cittadinanza bolognese per gli studenti ed il disprezzo che si usava per loro a Napoli, dove venivano allontanati dai quartieri eleganti e considerati alla stessa stregua delle meretrici. Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama [Athos Vianelli, Fatti e vicende dello studio bolognese, Tamari Editori, Bologna, 1961, pp.14-16] FOCUS Diritto della privacy, diritto penale, diritto delle nuove tecnologie: TRIBUNALE DI MILANO: I RESPONSABILI DI GOOGLE HANNO AGITO SENZA DILIGENZA E BUON SENSO La nota vicenda della diffusione su Google Video nella sezione video divertenti di un video della durata di circa tre minuti e mezzo che ritraeva offese e gravi atti denigratori compiuti da un gruppo di studenti nei confronti di un ragazzo autistico, si è conclusa con la condanna del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione (poi amministratori delegati) di Google Italia S.r.l. e del responsabile delle politiche sulla privacy per l’Europa di Google Inc. per violazione dell’articolo 167 del Codice Privacy in materia di trattamento di dati personali (sensibili). Premesso che le oltre cento pagine di sentenza dovrebbero essere lette integralmente, ciò che forse tanti autorevoli commentatori della prima ora non hanno fatto, ci soffermiamo sui passaggi che reputiamo più significativi. "L'IP (e cioè I'internet provider) che fornisca agli utenti un semplice servizio di interconnessione e che avvisi correttamente gli stessi degli obblighi di legge concernenti la privacy, non può essere considerato punibile se non controlla preventivamente l'ottemperanza da parte dell'utente all'obbligo di legge citato. "Ad impossibilia nemo tenetur", e cioè non è possibile imporre a qualcuno un obbligo a cui egli non è in grado di fare fronte con i normali mezzi a sua disposizione: sarebbe del tutto impossibile pretendere che un IP possa verificare che in tutti i migliaia di video che vengono caricati ogni momento sul suo sito web siano stati rispettati gli obblighi concernenti la privacy di tutti i soggetti negli stessi riprodotti. E' però necessario (ed è quindi legittimo richiedere il rispetto di tale comportamento) che l'IP fornisca agli utenti medesimi tutte le necessarie avvertenze in ordine al rispetto delle norme citate, con particolare attenzione a quelle che concernono la necessità di procurarsi l'obbligatorio consenso in ordine alla diffusione di dati personali sensibili. Esiste quindi, a parere di chi scrive, un obbligo NON di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema, ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti ed apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano. Lo impone non solo la norma di legge (art. 13 DL citato), ma anche il buon senso, nella particolare modulazione dello stesso che può applicarsi alla gestione di un sistema informatico. ... Sulla base di tale interpretazione dovrebbe quindi ritenersi corresponsabile del reato di cui all'art. 167 DL citato, quel tipo di ISP che ( come nel caso in esame) non si limiti a fornire un semplice rapporto di interconnessione, ma, gestendo i dati in suo possesso, ne divenga in qualche modo "dominus" e quindi "titolare del trattamento" ai sensi di legge, con gli obblighi corrispondenti. Deve dirsi che questo tipo di impostazione accusatoria da un Iato sembra richiedere un Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama livello di approfondimento probatorio forse troppo elevato (quando un ISP può con certezza definirsi un hoster attivo quando può ritenersi esaurita la ricerca di quel quid pluris di cui parla la S.C.), dall'altra esclude dal novero dei potenziali responsabili tutte le numerose platee degli host providers che, come si è cercato di dimostrare, non sembrano poter sfuggire alle ricadute concorsuali delle condotte di reato evidenziate. La normativa che punisce le violazioni del diritto d'autore non sembra, peraltro, di così facile trasportabilità nell'ambito del presente procedimento: l'oggetto della tutela, in quel caso, appare chiaramente ricollegabile alla mera condotta di caricamento del dato, di talchè l'eventuale "apprensione" del dato medesimo da parte dell'ISP (sotto forma di indicizzazione dello stesso o altro) costituisce di per sé un concorso nel reato preesistente; nel caso in esame, invece, la violazione della legge è, per così dire, più nascosta, o comunque occultata nelle pieghe di un possibile comportamento altrui, e non può essere quindi "trasportata" nelle mani del provider solo e soltanto perché il dato viene gestito o organizzato dallo stesso. In parole più semplici il provider che indicizza dei testi coperti dal diritto d'autore che altri caricano e si scambiano, consentendone una commercializzazione più veloce e facile, certamente può essere ritenuto corresponsabile del reato contestato agli uploaders (così come indicato dalla S.C.); ma un provider che carica dei video contenenti dati sensibili di soggetti a cui non è stato richiesto il consenso e li organizza e gestisce non può essere ritenuto responsabile della mancata richiesta di consenso (nonostante la gestione dei dati in parola) se non viene provata la sua piena consapevolezza di tale mancanza; consapevolezza che, naturalmente può e deve derivarsi da una mancanza di segnali o di elementi significativi all'atto della prima comunicazione del caricamento. A parere di chi scrive, comunque, il fatto che l'ISP faccia qualcosa di più del suo dovere di mero intermediatore (e cioè diventi un hoster attivo o un content provider, come anche può dirsi) è una volta provato, certamente un elemento importante ai fini della ricostruzione delle ipotesi di reato contestate o contestabili, ma non trasforma, sic et simpliciter, l'ISP in un immediato realizzatore dei possibili reati emergenti dai dati caricati: non esiste, a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d'un balzo il divieto di analogia in malam partem, cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale. Ma, d'altro canto, non esiste nemmeno la "sconfinata prateria di internet" dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web. Esistono, invece, leggi che codificano comportamenti e che creano degli obblighi, obblighi che, ove non rispettati conducono al riconoscimento di una penale responsabilità. E' pertanto ovvio che l'hoster attivo o il content provider che dir si voglia avrà certamente un livello di obblighi e di comportamenti più elevato di quello di un semplice host provider o service provider o access provider: lo rende inevitabile il suo diventare il "dominus" di dati che, per il solo fatto di essere organizzati e quindi selezionati e quindi "appresi" non sono più il flusso indistinto che non si conosce e che non si ha obbligo di conoscere; ma tale fatto, non crea una specie di effetto a catena che fa dell'hoster attivo automaticamente il corresponsabile di tutti i reati che gli uploaders hanno commesso comunicando e caricando i dati in loro possesso. In tutti questi casi varranno come in effetti valgono, le normali coordinate interpretative e valutative che si usano per ogni tipo di reato che il legislatore ha inteso codificare nel codice penale o nelle leggi complementari, sia da un punto di vista Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama oggettivo che soggettivo. E perciò, nel caso in esame, se è ben vero che un hoster attivo ( come nel caso Google Italy) ha sicuramente più elementi per poter riconoscere l'esistenza di un reato commesso da un singolo uploader, ed ha, inoltre, sicuramente degli obblighi che la legge gli impone per il trattamento dei dati sensibili dei soggetti che vengono "caricati" sul suo sito web, è altrettanto vero che non può essere imposto (perché irrealizzabile) allo stesso un obbligo generale e specifico di controllo su tutti i dati "sensibili" caricati (obbligo impossibile, se non altro, perché si imporrebbe ad un terzo la preventiva conoscenza di tutti i dati personali e particolari di tutte le persone che ogni momento “transitano" sul web); quello che, come si è detto, è imponibile allo stesso è un obbligo di corretta informazione agli utenti dei conseguenti obblighi agli stessi imposti dalla legge, del necessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono non ottemperandoli (oltre che, naturalmente, l'obbligo di immediata cancellazione di quei dati e di quelle comunicazioni che risultassero correttamente segnalate come criminose). E' peraltro evidente, perlomeno a parere di chi scrive, che NON costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge impone, "nascondere" le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all'interno di "condizioni generali di servizio" il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all'accettazione dell'utente; tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di "precostituzione di alibi" da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti. Da questo punto di vista, tornando alla valutazione del caso concreto, non può dubitarsi dei seguenti elementi conoscitivi e probatori: - Google Italy costituiva la limano operativa e commerciale di Google Inc. in Italia; - Attraverso il sistema AD Words ed il riconoscimento di parole chiave, Google Italy aveva sicuramente la possibilità di collegare, attraverso la creazione di link pubblicitari, le informazioni riguardanti i clienti paganti alle schermate riguardanti Google Video, e quindi, in qualche modo, gestire, indicizzare, organizzare anche i dati contenuti in quest'ultimo sito; - Google Italy quindi "trattava" i dati contenuti nei video caricati sulla piattaforma di Google Video e ne era quindi responsabile, perlomeno ai fini del DL sulla privacy; - L'informativa sulla privacy visualizzabile per l'utente dalla pagina iniziale del servizio Google Video in sede di attivazione de! relativo account al fine di porre in essere il caricamento dei files da parte dell'utente medesimo era del tutto carente o comunque talmente "nascosta" nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge. - Si veda in questo senso l'annotazione di PG della GdF di Milano del 19 giugno 2008 (reperibili negli atti del PM faldone 11 n. 13 pagg. 462/490), alla quale sono stati allegati i "termini e condizioni di servizio di Google" i "termini e condizioni del programma di caricamento di Google Video" "i punti salienti delle norme sulla privacy di Google" datate 14 ottobre 2005, "le norme sulla privacy di Google" datate 14 ottobre 2005 agli indirizzi web ricollegati ai servizi in questione: tutte le informazioni comunicate all'utente relative alla Privacy fanno riferimento, senza possibilità di dubbio, alla tutela della privacy dell'utente medesimo, utente che accetta di sottoscrivere il contratto con Google e che carica il video (o qualsiasi altro dato o informazione) in suo possesso, senza fare alcun esplicito riferimento alla privacy di altre persone eventualmente presenti nel video o nel contenuto dell'uploading; è ben vero che al punto 9 dei "termini e condizioni del programma di caricamento di Google video" si chiede all'utente di garantire che il contenuto "autorizzato" che sta caricando Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama non violi "diritti o obblighi verso qualsiasi persona, inclusi ...i diritti di privacy" ma l'avviso in questione, al di là della sua genericità ed astrattezza, è dato in modo "nascosto ed anonimo", quasi a garantirsi (come si è già detto) la presenza di un alibi in un eventuale momento successivo di contrasto. Ad assoluta riprova di quanto fin qui riferito, nel momento in cui I'utente più attento e testardo di altri avrebbe voluto compulsare "i punti salienti della normativa sulla privacy di Google" avrebbe scoperto, al punto 2 della medesima ("Quali sono i dati personali e gli altri dati che raccogliamo") che "Google raccoglie dati personali quando vi registrate per accedere ad un servizio di Google": non vi è chi non veda che chiunque legga questa frase non può che pensare ai "propri" dati personali e non certo a quelli delle persone incautamente citate o riprese nei "contenuti autorizzati", - Il fine di profitto (richiesto dalla norma specificamente per la sussistenza del dolo) era, evidentemente, ricollegabile alla interazione commerciale ed operativa esistente tra Google Italy e Google Video, interazione derivante dalla operatività del sistema AD Words e dal collegamento esistente tra le keywords (parole chiave) utilizzate in quest'ultimo ed il sito web ospitante i video (vedi, sul punto, le precise risultanze di indagini effettuate dai PM e riportate nella parte iniziale della presente motivazione). - Si vedano inoltre, ad ulteriore riprova di quanto fin qui riferito, le affermazioni di Google contenute nel punto 17 dei "termini di servizio e condizioni di contratto": "alcuni dei servizi sono finanziati dalle pubblicità e possono visualizzare pubblicità e promozioni. Queste pubblicità possono avere come oggetto il contenuto di informazioni memorizzate nei servizi ..." nonché il punto 3 dei "termini e condizioni del programma di caricamento di Google Video": "Google può rendere disponibile...uno o più link al sito web specificato dall'utente ...in relazione a qualsiasi messa a disposizione dei contenuti autorizzati, e rendere disponibili i link ai siti web di rivenditori commerciali di terzi in cui, eventualmente, è possibile acquistare i contenuti autorizzati". - L'esistenza di tutti questi "indici rivelatori" di tipo fattuale e documentale dimostra, a parere di chi scrive, una chiara accettazione consapevole del rischio concreto di inserimento e divulgazione di dati, anche e soprattutto sensibili, che avrebbero dovuto essere oggetto di particolare tutela; non solo, ma anche dell'interesse economico ricollegabile a tale accettazione del rischio e della chiara consapevolezza di quest'ultimo. In parole semplici: non è la scritta sul muro che costituisce reato per il proprietario del muro, ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo, in determinati casi ed in presenza di determinate circostanze. Per queste ragioni non può esservi dubbio in ordine al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati in relazione al reato contestato sub B (illecito trattamento di dati personali e sensibili): le risultanze probatorie ottenute ed utilizza bili permettono la ricostruzione del fatto/reato così come contestato dai PM nel decreto di citazione diretta e ne impongono la conseguente valutazione di responsabilità penale in termini di colpevolezza". (Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Quarta Penale, Giudice Dott. Oscar Magi, Sentenza 24 febbraio - 12 aprile 1010, 1972). Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Caio Svetonio Tranquillo (70-126) VITE DEI CESARI Domiziano VIII. Amministrò scrupolosamente ed attivamente la giustizia, spesso anche nel Foro, in via straordinaria, davanti al suo seggio. Annullò le sentenze dei centumviri viziate da interessi politici. Ammonì spesso i giudici delle cause d'indennizzo a non accontentarsi di argomentazioni cavillose. Inflisse nota d'infamia ai giudici venali ed ai loro consiglieri. Fece accusare di concussione dai tribuni della plebe un edile disonesto e richiese al senato giudici contro di lui. Tanta cura mise inoltre nel punire i magistrati urbani e i governatori delle province, che non se ne ebbero mai né di più moderati né di più giusti. E sì che più tardi ne vedemmo moltissimi incriminati per misfatti di ogni genere. 3 Assuntosi inoltre il compito di moralizzare i costumi, tolse ai cittadini la libertà di assistere promiscuamente agli spettacoli teatrali dagli scranni dei cavalieri; ritirò dalla circolazione scritti infamanti e pubblicamente divulgati in cui si colpivano uomini e donne insigni, e tacciò gli autori d'ignominia. Espulse dal senato un ex questore preso dalla passione della recitazione e della danza. Proibi alle donne disonorate l'uso della lettiga e il diritto di ricevere legati ed eredità. Cancellò dall'albo dei giudici un cavaliere romano che aveva nuovamente sposato la moglie, già ripudiata sotto accusa di adulterio. Condannò, secondo la legge Scantinia *, alcuni cittadini di entrambi gli ordini. 4 Punì severamente e in vari modi l'immoralità delle vergini vestali, di cui anche il padre e il fratello non si erano occupati, prima con la condanna a morte, poi secondo l'antica procedura **. Alle sorelle Ocellate ed a Varronilla diede infatti la facoltà di scegliere liberamente il genere di morte, condannando alla relegazione i loro seduttori; ma ordinò di seppellire viva Cornelia, la maggiore delle vestali, già un tempo assolta e poi, dopo un lungo intervallo, nuovamente accusata e dichiarata colpevole, e di fustigarne a morte i seduttori in comizio, ad eccezione di un ex pretore cui concesse l'esilio, poiché la causa appariva dubbia ed incerti gli interrogatori; l'uomo aveva infatti confessato solo sotto tortura. * Lex Scantinia de nefanda Venere, contro la sodomia (N.d.C.). ** Le vestali colpevoli venivano per antica legge sepolte vive (N.d.C.). [Traduzione di Annamaria Rindi, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1962, pp.473-4]. CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto commerciale, diritto doganale: MADE IN ITALY: ULTIME NOVITÀ Commento al DDL Reguzzoni in materia di Made in Italy nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria Avv. Riccardo degli Antonini - Diritto dei trasporti, diritto pubblico, diritto amministrativo: Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama DISCHI CRONOTACHIGRAFI: DISCIPLINA E CONTROLLI Dott.ssa Anna Rita Caruso - Diritto amministrativo, diritto degli appalti, diritto della concorrenza: PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA: QUANDO LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ DECIDERE DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA? Nota a Tar Calabria – Catanzaro, Sentenza 25 maggio 2009, n. 511 Avv. Ilenia Alizzi - Diritto delle nuove tecnologie, diritto pubblico, diritto amministrativo: LA FIRMA ELETTRONICA DEL QUINTO TIPO Dott. Gianni Penzo Doria - Diritto tributario: TARSU NON PIU’ APPLICABILE Avv. Maurizio Villani e Dott.ssa Stefania Attolini Ivan Reitman (1946) PERICOLOSAMENTE INSIEME (Legal Eagles, 1986) Accusa: « Signore e signori della Giuria. La Pubblica Accusa è pronta a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la notte del sette ottobre Cheisea Deardon commise il crimine di omicidio contro la persona di certo Victor Taft, e che, nell'intento di provocare la morte di Victor Taft, gli sparò in pieno petto tre colpi. Presenteremo testi che dichiareranno, sotto giuramento, di aver visto Chelsea Deardon fuggire dal luogo del delitto. Le perizie proveranno che la pistola usata per uccidere Victor Taft era registrata a nome di Chelsea Deardon e, più importante, che c'erano le sue impronte sulla pistola. Così noi proveremo che Chelsea Deardon era sul luogo del delitto, possedeva i mezzi per ordire tale delitto, e ogni opportunità per commetterlo. "Opportunità" e "mezzi", elementi cruciali di per sé sufficienti a stabilire la colpa oltre ogni ragionevole dubbio in un caso di omicidio. Ma noi possiamo anche fornire un valido e inoppugnabile movente. Questo è un omicidio compiuto da una donna che è stata segretamente l'amante di Victor Taft per due anni, durante i quali egli fu, per lei, il solo mezzo di sostentamento! ». Avvocato Logan: « Signore e signori, Chelsea Deardon non ha ucciso Victor Taft. La Pubblica Accusa ha suggerito un possibile movente basato interamente su dei "si dice", congetture e prove circostanziali. Prove che, superficialmente, sembrerebbero di qualche sostanza, ma che, a un più attento esame, risulteranno di nessunissima rilevanza in questo caso ... Non la bevete, eh? Non mi state neanche ascoltando, vero, giusto? Vi dico che vi capisco. Dopo aver ascoltato il signor Blanchard sciorinare le proprie prove dell'accusa ... persino io sono convinto ... la mia cliente ha assassinato Victor Taft! In fondo, se fossi entrato là e avessi trovato Victor Taft morto per terra, e le impronte di Chelsea Deardon sulla pistola che lo ha ucciso, niente al mondo mi convincerebbe che non è colpevole. Ecco, risparmiamoci un sacco di tempo, allora. Siamo sinceri, sono sicuro che abbiamo tutti di meglio da fare. Chi crede che Chelsea Deardon sia colpevole? ». Accusa: «Obiezione, Vostro Onore! ». Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Logan: « Non tiratevi indietro, ho la mano alzata, guardate, io penso che la mia cliente abbia assassinato Victor Taft a sangue freddo, non ne siete tutti convinti? ». Giudice: «Signor Logan... ». Logan: « Lui è d'accordo con me! Tu sei convinta... guardate! l'accusa dice "colpevole", tutti i giurati dicono "colpevole", risparmiamo allo Stato di New York tanto tempo e denaro e passiamo direttamente alla sentenza... ». Un giurato: « Mi scusi avvocato... ». Logan: «Dica... ». Giurato: «Non ha diritto a un equo processo? ». Logan: « Che abbia un equo processo, ma che sia condannata! ... anche se la Giuria ormai giudica la mia cliente colpevole, vorrei che si mettesse a verbale che credo ancora in quella Giuria, e mi impegno ad accettare il suo verdetto finale, qualunque esso sia ... Allora, premesso che è colpevole, ora che facciamo? Questo è il problema, vero? È un problema particolarmente arduo, perché noi partiamo dall'assioma legale di un Paese che protegge noi e i nostri diritti. Si chiama "presunzione d'innocenza", cioè si presume che tu sia innocente finché non sia provato che tu sia colpevole. Perciò, qualsiasi idea vi possiate già essere fatti sul caso, Chelsea Deardon deve essere vista dai vostri occhi, deve essere intesa dalle vostre menti, deve essere compresa dai vostri cuori come innocente. E allora, qual'è la verità? Forse la verità comincia diciotto anni fa, quando decine di quadri, opere d'arte del padre di Chelsea, Sebastian Deardon, forse furono distrutte dall'incendio in cui egli tragicamente perse la vita. Ora, l'assicurazione pagò per quei dipinti due milioni e mezzo di dollari, eccezionale come somma per quei tempi, ma irrisoria per il loro valore attuale. Riteniamo che quei dipinti ancora esistano, e che oggi valgano più di venti milioni di dollari. Victor Taft non è stato assassinato a scopo di vendetta dall'imputata. È stato assassinato allo scopo di proteggere qualcuno. Qualcuno che a sua volta, diciotto anni fa, gli fu complice in incendio doloso, frode e omicidio. Qualcuno che ha tratto vantaggio da Chelsea Deardon. Qualcuno che, ora, cerca di addossarle un crimine di cui egli è responsabile. Signore e signori della giuria, questo è un caso molto complesso, però io confido che voi, ascoltati tutti gli elementi, arriverete ad una decisione che sarà veritiera. E la verità è che Chelsea Deardon è innocente! Grazie. [Pericolosamente insieme di Ivan Reitman (1986), tratto da Giovanni Ziccardi, Il diritto al cinema, Giuffrè Editore, 2010, pp.108-110] [Con l'occasione segnaliamo l'associazione Legal Drama Society (LDS)] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 331 - 19 aprile 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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