Linee guida Algeria
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Linee guida Algeria
Modello proposto da ANCE per l'intervento coordinato in Algeria Nella riunione svoltasi a Roma presso l'ANCE sono state illustrate alle imprese partecipanti alcune linee guida per chi fosse interessato a lavorare in Algeria per la realizzazione di importanti interventi di Housing con finanziamenti pubblici. Le imprese italiane porteranno il loro know how e in corrispettivo avranno la Governance degli interventi. Considerata la complessità del Paese Algeria, l'ANCE reputa imprescindibile che le imprese italiane entrino in rapporti più o meno stabili con le strutture imprenditoriali Algerine in posizione minoritaria (49%-51%). ANCE reputa necessario un coordinamento fra le strutture imprenditoriali italiane tali da consentire di esprimere una posizione unitaria nelle singole trattative. Si ipotizzano 10 soggetti misti (Italia-Algeria) (società mista o raggruppamento temporaneo) su 10 aree di intervento che necessitano di un doppio coordinamento: tra imprese italiane nella singola struttura operativa e fra le 10 strutture italiane nei confronti del Governo Algerino. In ciascun soggetto misto la parte italiana potrà intervenire come impresa singola (italiana o filiale algerina) o come consorzio di imprese italiane od ancora come New.CO Italiana o New.Co algerina. I soggetti partecipanti dovranno avere requisiti minimi stabiliti dal sistema bancario (SACE). Le Società miste 1 La forma attualmente necessaria, per scelta del Governo algerino, è quella della società mista. Le intese governative firmate e la legge algerina permettono anche il partenariato in forma di raggruppamenti di imprese. La forma da preferire dipende dal tipo di partecipazione al Progetto (costruzione, realizzazione impianto, formazione) e da considerazioni finanziarie, fiscali, societarie. 2.La società mista va costituita con atto notarile registrato (spese notarili 1% del capitale, spese di registrazione 1% del capitale, con plafond di 300.000 DA, salvo esenzione da parte dell’ANDI – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Investimenti), va dotata di capitale sociale. La durata massima statutaria è di 99 anni, ma può essere liquidata in qualunque momento per decisione dei soci. 3.Nel caso di apporto di capitale in natura, la valutazione è fatta obbligatoriamente mediante un commissario designato dal Presidente del Tribunale competente. 4.Devono essere soddisfatti determinati requisiti tecnico-finanziari che sono normalmente indicati dai capitolati (certificazione di qualificazione e classificazione professionale secondo sistema algerino o equivalente per imprese estere, lavori svolti in precedenza, bilanci degli ultimi 4 anni ecc.), applicabili alle società miste per l’aggiudicazione di commesse. I requisiti sembrano potersi riferire a quelli posseduti dai soci. Tali requisiti vengono fissati proporzionalmente al valore delle commesse. E’ presumibile che si applichino anche nel caso di affidamento diretto (grè-à-grè). 5.Il corrispettivo della commessa è pagato in dinari e gli utili possono essere trasferiti a chiusura esercizio convertendoli in valuta estera 6. Il finanziamento può essere ottenuto anche presso banche locali con garanzie su beni propri e pegni per il socio algerino (51%) e controgaranzia di primaria banca per il socio straniero (49%). 7. Macchinari ed attrezzature possono essere portati in Algeria in regime doganale di importazione temporanea ed esenzione fiscale a condizione di riesportazione a fine lavori. Possono anche essere oggetto di conferimento in natura alla società mista. 8. Non ci sono limiti all’assunzione di maestranze locali, il personale straniero deve ottenere obbligatoriamente i permessi di lavoro e di soggiorno. Vanno assolti gli obblighi contributivi (a carico di impresa e lavoratori pro quota) per assistenza sanitaria di cui beneficiano anche gli stranieri. 9. Tutti gli obblighi tecnici e finanziari a carico della società mista sono fissati dal contratto di appalto e dal relativo capitolato. Il performance bond bancario è obbligatorio, può essere emesso da banca locale, con controgaranzia di banca estera primaria, e viene svincolato a valle di verbale di collaudo ed accettazione. 10. L’anticipazione è pari al 15%, pagabile ad inizio lavori. I SAL sono a cadenza mensile certificati da verbali in contraddittorio delle parti. 11. Eventuali limiti ai contratti di sub-appalto, fornitura, licenza di tecnologia, consulenza, management, ecc. sono fissati nei capitolati (che nelle gare normalmente limitano l’affidamento di sub-appalto ad imprese algerine). Per favorire le imprese locali, il ricorso a tali strumenti è di solito riservato ai casi di comprovata necessità, tanto che il trasferimento del corrispettivo all’estero è condizionato alla registrazione del relativo contratto presso una banca domiciliataria che deve a sua volta registrarlo con la Banca Centrale algerina. 12. Per la stessa ragione, nel caso di gara di appalto, la legge algerina prevede il diritto di preferenza per le imprese a maggioranza di capitale algerino fino al 25%. L’obbligo di indire gara per il sub-appalto e le disposizioni specifiche per le menzionate tipologie di contratti sembrerebbero poter essere superate dai capitolati vista la natura di affidamento diretto dei lavori in discussione (deroga prevista nel caso di progetti di interesse nazionale). In conclusione, va verificato se la deroga sia possibile nel caso di affidamento diretto per il social housing e, nel caso, negoziata tale deroga. 13.L’IVA normale è del 17%, per le opere di housing sociale si applica l’aliquota ridotta del 7%. 14. L’importazione definitiva di macchinari ed attrezzature è soggetta a diritti doganali del 5% oltre a IVA al 17% (salvo esenzione dell’ANDI). 15. L’esenzione degli utili da tassazione, prevista in teoria per tre anni, in realtà al momento opera solo per un anno a causa della mancanza di norme applicative della legge finanziaria. Il trasferimento di dividendi è soggetto ad una imposta (IRG) trattenuta alla fonte dalla società mista che, per le imprese italiane, non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi per trattato bilaterale se il percipiente non possiede stabile organizzazione in Algeria. 16. Il trasferimento di dividendi all’estero avviene attraverso banca commerciale sulla base di dossier documentato (non è necessaria una autorizzazione). 17. Il prezzo a metro quadro per ciascuna tipologia di alloggio è materia di negoziato e potrebbe variare a seconda della specifica zona geografica. 18. Le pattuizioni tra i soci nell’ambito della società mista sono valide ed efficaci in base al diritto algerino. La legge algerina riconosce la scelta di una legge applicabile estera (ed i tribunali algerini ne danno applicazione, anche se è preferibile optare per una clausola per arbitrato internazionale per decidere le eventuali controversie con il socio algerino). 19. Quanto all’accordo con il Governo algerino (o una sua agenzia pubblica), che prevede lavori di costruzione, realizzazione di impianti di produzione di pannelli e formazione del personale, esso rappresenta un accordo per investimento ai sensi del trattato italoalgerino sulla protezione degli investimenti e può essere senz’altro inserita la clausola arbitrale ICSID. Il Centro Internazionale per il Regolamento delle controversie relative agli Investimenti (ICSID), istituito con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, costituisce l’istituzione interstatale di conciliazione ed arbitrato di maggiore importanza per la soluzione delle controversie relative agli investimenti tra stati ed imprese estere. La clausola ICSID è presente nella maggior parte degli accordi bilaterali d’investimento. L’uso dell’arbitrato ICSID è previsto anche dal trattato italo-algerino sulla protezione degli investimenti. Gli effetti sono la rinuncia dello Stato in cui avviene l’investimento ad eccepire la sua immunità sovrana; in caso di disaccordo tra le parti circa la legge applicabile al rapporto contrattuale, la possibilità del tribunale arbitrale di applicare oltre al diritto dello Stato algerino anche norme e principi di diritto internazionale; l’efficacia del lodo arbitrale equivalente a quella di un giudicato nazionale in tutti gli Stati membri della Convenzione di Washington; un sistema internazionale di controllo sulla validità delle sentenze arbitrali. Raggruppamenti di imprese 1. Anche nei raggruppamenti il partner straniero non può avere più del 49%, ma non è chiaro in che modo questa limitazione si possa concretamente applicare. Sembra che anche per i raggruppamenti locali sia previsto un capitale con ripartizione 51-49%. 2. La responsabilità delle imprese del raggruppamento verso il committente, secondo le regole ordinarie algerine e quanto stabilito nei capitolati, è normalmente a carattere solidale per l’insieme dei lavori affidati. 3. Non sembrano esserci differenze relativamente ai requisiti delle imprese estere per ottenere l’affidamento di lavori, per l’importazione temporanea di macchinari ed attrezzature, l’assunzione di maestranze locali e l’obbligo di permessi di lavoro e di soggiorno per i lavoratori stranieri. 4. Gli obblighi tecnici e finanziari a carico del raggruppamento sono sempre fissati dal contratto di appalto e dal relativo capitolato. Il performance bond bancario è comunque obbligatorio e viene svincolato a valle di verbale di collaudo ed accettazione. 7. I SAL sono a cadenza mensile certificati da verbali in contraddittorio delle parti. 8. Eventuali limiti ai contratti di sub-appalto, fornitura, licenza di tecnologia, consulenza, management, ecc. sono fissati nei capitolati (valgono le considerazioni fatte per la società mista). 9. L’IVA normale è del 17%, per le opere di housing sociale si applica l’aliquota ridotta del 7%. 10. L’importazione definitiva di macchinari ed attrezzature è soggetta a diritti doganali del 5% oltre a IVA al 17% (salvo esenzione dell’ANDI). 11. Il trasferimento dei corrispettivi all’estero avviene attraverso banca commerciale se il relativo contratto è stato registrato, previo pagamento delle imposte locali. 12. L’Algeria applica normalmente una imposta sui redditi delle imprese straniere di costruzione che operano direttamente (24% con ritenuta alla fonte). Per le imprese italiane, gli utili derivanti da attività svolta in Algeria vengono tassati in base alle leggi fiscali algerine solo se ottenuti tramite una stabile organizzazione in loco. Per stabile organizzazione si intende anche un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attività abbiano una durata superiore a tre mesi. 13. L’affidamento delle commesse per lavori di appalto non può di per sè definirsi un «investimento», quindi vi potrebbero essere dei dubbi sulla possibilità di applicare in tal caso le clausole arbitrali ICSID. Esistono però precedenti positivi in questo senso nel quale il termine «investimento» è stato applicato anche ad un semplice appalto per costruzione di tratto autostradale (Salini/Regno del Marocco). Nel trattato italo-algerino sulla protezione degli investimenti appare sufficientemente chiaro che per «investimento» devono intendersi anche i diritti derivanti da contratto. Quindi anche in tal caso sarebbero applicabili le clausole arbitrali ICSID. Ne è conferma il caso Groupement LESI-DIPENTA c. Algerie sottoposto ad arbitrato ICSID. Tassazione Esistono in Algeria vari tipi di tassazione che si possono così riassumere: Tassazione Persone fisiche: Sono soggette all'imposta sul Reddito Globale I.R.G., le cui aliquote sono divise in quattro scaglioni (0%, 20%, 30%, 35%). Tassazione società: sono soggette all'I.B.S. la cui aliquota per la costruzione di alloggi popolari e nel settore turistico ammonta al 17%. I.V.A.: aliquota ordinaria ammonta al 17% Tassa Fondiaria: colpisce la persona fisica o giuridica proprietaria di immobili o di fondi edificati e non edificati o il titolare di altri diritti reali su tali beni. Le aliquote sono le seguenti: •3% per gli immobili in generale •10% per gli immobili ad uso abitativo; •Dal 5% al 10% per le pertinenze di edifici. Sono esenti le nuove costruzioni destinate ad abitazione per un periodo di 7 anni. Le imprese individuali, le società di capitali e le società di persone che esercitano temporaneamente attività di prestazione di servizi sulla base di un contratto concluso con un operatore economico algerino non aventi una stabile organizzazione o una base fissa in Algeria sono assoggettate rispettivamente all’I.B.S. (aliquota 24%, 25% per lavori immobiliari) e all’I.R.G.(applicando la tabella degli scaglioni). L’imposta sul patrimonio Imposta progressiva per scaglioni sul patrimonio ( da 0,25% a 1,5%) che riguarda esclusivamente i contribuenti che possiedono beni mobili ed immobili per un valore netto superiore a 30.000.000 DZD. L’imposta di registro La vendita di beni mobili ed immobili scontano un’imposta proporzionale del 5% (più 1% a titolo di imposta ipotecaria). I contratti di locazione e sublocazione di immobili ad uso abitativo scontano un’imposta fissa.