COMPRAVENDITA DI OPERE D`ARTE: QUANDO L

Transcript

COMPRAVENDITA DI OPERE D`ARTE: QUANDO L
COMPRAVENDITA DI OPERE D’ARTE: QUANDO L’ACQUIRENTE
SBAGLIA SULL’ATTRIBUIBILITA’. di Fabrizio Lemme
La storia dell’arte è una scienza recente: da mera
che era anche uomo di profonda cultura, Carlo
biografia degli artisti, come era dal Vasari in poi (con
Sestieri, recentemente scomparso: quando era
rare escursioni teoriche: penso, soprattutto, al
giovane,
bellissimo “Discorso sulla Pittura” di Vincenzo
l’attribuzione di recenti acquisti e si sentivano
Giustiniani, una lettera del dotto Marchese all’amico
discorsi di questo genere, pronunziati in assoluta
Dirk van Ameyden), comincia ad assumere dignità di
buona fede: “Non è Tiziano, non è Tintoretto,
scienza con il Lanzi, con il Morelli e con il Cavalcaselle
dunque, è Paolo Veronese”: come se non esistessero
nel secolo XIX, per poi articolarsi in un insieme di
centinaia di altri artisti operanti a Venezia nel secolo
discipline e di ricerche complementari: si pensi alla
XVI, alcuni ancor oggi completamente non
iconografia, alla iconologia, alla cultura materiale,
identificati. Donde la provocatoria frase di Federico
allo studio dei rapporti tra civiltà ed arte figurativa.
Zeri: “Le attribuzioni sono tutte sbagliate, in quanto
Gli studi di Panofski, di Gombrich, di Federico Zeri, di
il
Giuliano Briganti, di Hauser, aprono prospettive
incompleto”.
nuove ed ardite, mentre Pierre Rosenberg insiste sul
Perché questa lunga introduzione?
dato poetico - misterioso, anzi, inspiegabile - e Marc
Essa mi è stata suggerita dalla lettura di una nota a
Fumaroli sottolinea i legami dell’arte figurativa con la
sentenza di un giovane collega milanese, l’Avv.
retorica, intesa come arte del discorso e del
Roberto Campagnolo, che esamina il problema de
convincimento, posti alla radice di una figurazione
“L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione
intesa come illuminazione dei fedeli.
di opere d’arte” in “Responsabilità Civile e
Tutto questo appartiene al secolo scorso ed
Previdenza”, fasc. di luglio-ottobre 2000, nota a
all’attualità e comporta l’emersione dei c.d. “valori
Cass. Civ., 2.2.1998 n. 985.
intermedi”, precedentemente schiacciati dalle grandi
Campagnolo è un operatore del diritto ortodosso: i
personalità.
problemi storico artistici dell’attribuzione non sono
Si studiano, in tal modo, artisti minori; si studiano le
da lui affrontati, perché la nota si limita ad una
botteghe; tanti nomi nuovi vengon fuori, ponendo in
diligente esegesi delle norme codicistiche in materia
discussione le precedenti attribuzioni, che ruotavano
di errore (artt. 1427 e ss. c.c.).
intorno a pochi “grandi”.
Ma, proprio per questo, il lavoro - giuridicamente
Rammento quel che mi diceva un mercante d’arte
pregevole - non mi sembra completo ed appagante,
www.studiolemme.it
il
quadro
padre
di
convocava
riferimento
[email protected]
è
studiosi
per
assolutamente
almeno per chi, come chi scrive, si cimenta da anni
soggetta alla prescrizione decennale, che decorre dal
sul delicato problema dei rapporti tra “Arte e
momento della consegna;
Diritto”.
l’azione di annullamento per errore, soggetta alla
In particolare, Campagnolo non si pone un problema
prescrizione quinquennale, che peraltro decorre dalla
assolutamente determinante: la relatività delle
scoperta dell’errore.
conoscenze storico-artistiche e la provvisorietà delle
Nel secondo caso, la brevità dei termini è soltanto
attribuzioni.
apparente: l’errore commesso dai contraenti nel
Proprio in questi giorni, visitando la splendida mostra
contratto concluso duecento anni or sono può
“Caravaggio e i Giustiniani”, in corso a Roma, ho
essere fatto valere anche ai giorni nostri, se solo
visto
adesso l’errore sia stato scoperto.
un
dipinto
della
Galleria
Spada
che,
anticamente attribuito a Giovanni Lanfranco da
Il che rende praticamente eterna la possibilità di
Federico
contese, in barba al principio fondamentale che le
Zeri,
sarebbe
emerso,
attraverso
i
documenti, come opera di Angelo Caroselli.
situazioni giuridiche debbono acquisire una certezza
E allora mi sono posto questo problema: la certezza
non conciliabile con l’eternità.
giuridica è una certezza soltanto storica (quindi
E allora, quali rimedi si pongono?
contingente e relativa), fondata su un calcolo
I l p r i m o, mi è stato suggerito da un fine ingegno
probabilistico,
giuridico, la Prof. Maria Costanza, cattedratica
che
accetta
in
partenza
una
prospettiva di mutevolezza?
dell’Università di Pavia: l’azione di annullamento può
Vediamo di esemplificare.
anche durare in eterno, ma è temporalmente
Come ho detto prima, ancora nel primo Ottocento
circoscritto il diritto alla restituzione del prezzo, da
tutti i dipinti tizianeschi erano di mano del Tiziano,
inquadrare nell’ambito del pagamento dell’indebito
tutti i dipinti caravaggeschi erano di mano del
(artt. 2033 e ss. c.c.) e soggetto alla prescrizione
Caravaggio.
decennale, decorrente dal momento in cui venne
Supponiamo che, nell’Ottocento, appunto in questa
effettuato il pagamento. E la soluzione potrebbe
prospettiva, un dipinto sia stato venduto come opera
apparire soddisfacente.
del Maestro di Pieve di Cadore e tale attribuzione sia
I l s e c o n d o, è suggerito modestamente da chi scrive
poi risultata errata nei giorni nostri. L’ordinamento
(anche se oggi sono un penalista, non dimentico le
giuridico, in tale ipotesi, riconosce due forme di
mie origini di civilista e la lunga consuetudine con le
tutela, fra loro concorrenti:
vertenze civili). L’errore non deve essere solo
l’azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio,
essenziale, ma anche r i c o n o s c i b i l e: lo stabilisce l’art.
www.studiolemme.it
[email protected]
1428 c.c., con una disposizione che può ritenersi
vincolante, in quanto le prestazioni patrimoniali che
ne conseguono sono soggette a riserva di legge (art.
23 Cost.).
Nel caso che ci occupa, l’errore non era riconoscibile,
in quanto entrambi i contraenti, anche per le
cognizioni del momento, ritenevano la validità della
paternità garantita.
In tal caso (che la dottrina civilistica chiama “errore
comune”), si deve ritenere che l’errore non fosse
riconoscibile, anche perché il convincimento delle
parti era fondato su una comune prospettiva storica.
Conseguentemente, non potrà dirsi operante,
almeno nella materia delle attribuzioni, quanto
deciso da Cass. 12.11.1979 n. 5829 circa
l’irrilevanza dell’errore comune.
Questi, i rimedi per dare certezza a situazioni
altrimenti imprescrittibili ed eterne e, dunque, per
riportare
l’ordinamento
civilistico
nel
suo
istituzionale rifiuto per quel che dura, come dicono le
fonti, “diu et fere semper”.
www.studiolemme.it
[email protected]