COMPRAVENDITA DI OPERE D`ARTE: QUANDO L
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COMPRAVENDITA DI OPERE D`ARTE: QUANDO L
COMPRAVENDITA DI OPERE D’ARTE: QUANDO L’ACQUIRENTE SBAGLIA SULL’ATTRIBUIBILITA’. di Fabrizio Lemme La storia dell’arte è una scienza recente: da mera che era anche uomo di profonda cultura, Carlo biografia degli artisti, come era dal Vasari in poi (con Sestieri, recentemente scomparso: quando era rare escursioni teoriche: penso, soprattutto, al giovane, bellissimo “Discorso sulla Pittura” di Vincenzo l’attribuzione di recenti acquisti e si sentivano Giustiniani, una lettera del dotto Marchese all’amico discorsi di questo genere, pronunziati in assoluta Dirk van Ameyden), comincia ad assumere dignità di buona fede: “Non è Tiziano, non è Tintoretto, scienza con il Lanzi, con il Morelli e con il Cavalcaselle dunque, è Paolo Veronese”: come se non esistessero nel secolo XIX, per poi articolarsi in un insieme di centinaia di altri artisti operanti a Venezia nel secolo discipline e di ricerche complementari: si pensi alla XVI, alcuni ancor oggi completamente non iconografia, alla iconologia, alla cultura materiale, identificati. Donde la provocatoria frase di Federico allo studio dei rapporti tra civiltà ed arte figurativa. Zeri: “Le attribuzioni sono tutte sbagliate, in quanto Gli studi di Panofski, di Gombrich, di Federico Zeri, di il Giuliano Briganti, di Hauser, aprono prospettive incompleto”. nuove ed ardite, mentre Pierre Rosenberg insiste sul Perché questa lunga introduzione? dato poetico - misterioso, anzi, inspiegabile - e Marc Essa mi è stata suggerita dalla lettura di una nota a Fumaroli sottolinea i legami dell’arte figurativa con la sentenza di un giovane collega milanese, l’Avv. retorica, intesa come arte del discorso e del Roberto Campagnolo, che esamina il problema de convincimento, posti alla radice di una figurazione “L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione intesa come illuminazione dei fedeli. di opere d’arte” in “Responsabilità Civile e Tutto questo appartiene al secolo scorso ed Previdenza”, fasc. di luglio-ottobre 2000, nota a all’attualità e comporta l’emersione dei c.d. “valori Cass. Civ., 2.2.1998 n. 985. intermedi”, precedentemente schiacciati dalle grandi Campagnolo è un operatore del diritto ortodosso: i personalità. problemi storico artistici dell’attribuzione non sono Si studiano, in tal modo, artisti minori; si studiano le da lui affrontati, perché la nota si limita ad una botteghe; tanti nomi nuovi vengon fuori, ponendo in diligente esegesi delle norme codicistiche in materia discussione le precedenti attribuzioni, che ruotavano di errore (artt. 1427 e ss. c.c.). intorno a pochi “grandi”. Ma, proprio per questo, il lavoro - giuridicamente Rammento quel che mi diceva un mercante d’arte pregevole - non mi sembra completo ed appagante, www.studiolemme.it il quadro padre di convocava riferimento [email protected] è studiosi per assolutamente almeno per chi, come chi scrive, si cimenta da anni soggetta alla prescrizione decennale, che decorre dal sul delicato problema dei rapporti tra “Arte e momento della consegna; Diritto”. l’azione di annullamento per errore, soggetta alla In particolare, Campagnolo non si pone un problema prescrizione quinquennale, che peraltro decorre dalla assolutamente determinante: la relatività delle scoperta dell’errore. conoscenze storico-artistiche e la provvisorietà delle Nel secondo caso, la brevità dei termini è soltanto attribuzioni. apparente: l’errore commesso dai contraenti nel Proprio in questi giorni, visitando la splendida mostra contratto concluso duecento anni or sono può “Caravaggio e i Giustiniani”, in corso a Roma, ho essere fatto valere anche ai giorni nostri, se solo visto adesso l’errore sia stato scoperto. un dipinto della Galleria Spada che, anticamente attribuito a Giovanni Lanfranco da Il che rende praticamente eterna la possibilità di Federico contese, in barba al principio fondamentale che le Zeri, sarebbe emerso, attraverso i documenti, come opera di Angelo Caroselli. situazioni giuridiche debbono acquisire una certezza E allora mi sono posto questo problema: la certezza non conciliabile con l’eternità. giuridica è una certezza soltanto storica (quindi E allora, quali rimedi si pongono? contingente e relativa), fondata su un calcolo I l p r i m o, mi è stato suggerito da un fine ingegno probabilistico, giuridico, la Prof. Maria Costanza, cattedratica che accetta in partenza una prospettiva di mutevolezza? dell’Università di Pavia: l’azione di annullamento può Vediamo di esemplificare. anche durare in eterno, ma è temporalmente Come ho detto prima, ancora nel primo Ottocento circoscritto il diritto alla restituzione del prezzo, da tutti i dipinti tizianeschi erano di mano del Tiziano, inquadrare nell’ambito del pagamento dell’indebito tutti i dipinti caravaggeschi erano di mano del (artt. 2033 e ss. c.c.) e soggetto alla prescrizione Caravaggio. decennale, decorrente dal momento in cui venne Supponiamo che, nell’Ottocento, appunto in questa effettuato il pagamento. E la soluzione potrebbe prospettiva, un dipinto sia stato venduto come opera apparire soddisfacente. del Maestro di Pieve di Cadore e tale attribuzione sia I l s e c o n d o, è suggerito modestamente da chi scrive poi risultata errata nei giorni nostri. L’ordinamento (anche se oggi sono un penalista, non dimentico le giuridico, in tale ipotesi, riconosce due forme di mie origini di civilista e la lunga consuetudine con le tutela, fra loro concorrenti: vertenze civili). L’errore non deve essere solo l’azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio, essenziale, ma anche r i c o n o s c i b i l e: lo stabilisce l’art. www.studiolemme.it [email protected] 1428 c.c., con una disposizione che può ritenersi vincolante, in quanto le prestazioni patrimoniali che ne conseguono sono soggette a riserva di legge (art. 23 Cost.). Nel caso che ci occupa, l’errore non era riconoscibile, in quanto entrambi i contraenti, anche per le cognizioni del momento, ritenevano la validità della paternità garantita. In tal caso (che la dottrina civilistica chiama “errore comune”), si deve ritenere che l’errore non fosse riconoscibile, anche perché il convincimento delle parti era fondato su una comune prospettiva storica. Conseguentemente, non potrà dirsi operante, almeno nella materia delle attribuzioni, quanto deciso da Cass. 12.11.1979 n. 5829 circa l’irrilevanza dell’errore comune. Questi, i rimedi per dare certezza a situazioni altrimenti imprescrittibili ed eterne e, dunque, per riportare l’ordinamento civilistico nel suo istituzionale rifiuto per quel che dura, come dicono le fonti, “diu et fere semper”. www.studiolemme.it [email protected]