La delocalizzazione produttiva e il (non) rispetto dei diritti dei lavoratori

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La delocalizzazione produttiva e il (non) rispetto dei diritti dei lavoratori
La delocalizzazione produttiva e il
(non) rispetto dei diritti dei lavoratori
I giovani nel mercato del lavoro che cambia:
il punto di vista degli studenti
Roma, 17 dicembre 2013
Sara Di Ninno
Dottoranda in Ordine Internazionale e diritti umani
Cos’è la delocalizzazione? E’ lo spostamento
da parte di imprese di attività produttive al di
fuori dei confini nazionali
La delocalizzazione è un fenomeno strettamente connesso
alla globalizzazione e all’internazionalizzazione dei mercati.
Influiscono fortemente: lo sviluppo delle tecnologie e dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell’informatica.
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Quali sono le motivazioni della delocalizzazione?
«fisiologiche» - legate alla specializzazione e
all’utilizzo del «ricardiano» vantaggio comparato
«patologiche» - legate non alla specializzazione
ma alla deregolamentazione (minor costo
dell’attività d’impresa)
Quali sono le principali modalità di attuazione?
contratti di fornitura/subfornitura
apertura di aziende ex novo nel paese di
delocalizzazione
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Quali sono le conseguenze della
delocalizzazione?
Nei paesi che accolgono attività delocalizzate:
- Creazione di nuovi posti di lavoro
- Sfruttamento del lavoro (es. casi Nike, Nestlè, Benetton)
Nei paesi che esportano le loro attività produttive:
- Perdita di posti di lavoro
- Tendenza al ribasso dei diritti dei lavoratori
Compressione dei diritti dei lavoratori
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Quale spazio occupano i diritti dei lavoratori
nell’attuale contesto del mondo «globalizzato»?
DIRITTI ECONOMICI
E SOCIALI
Fondamentali diritti umani
Diritto internazionale generale:
- Ius cogens – core labour standards
- Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici sociali e
culturali
- Dichiarazioni/Convenzioni ILO
- Soft Law
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Diritto internazionale regionale:
contesto europeo
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo
- Carta sociale europea
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
- Giurisprudenza della Corte di giustizia europea: casi
Laval, Viking, Ruffert
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Riconoscimento formale dei diritti
ma
mancanza di tutela effettiva
La protezione dei diritti viene per la gran
parte dagli ordinamenti giuridici statali, a
danno dell’uniformità e a vantaggio del
dumping sociale
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La delocalizzazione delle imprese italiane:
l’entità del fenomeno…
Difficoltà nel trovare una stima che risponda effettivamente
alla realtà e che non sia settoriale e regionale – fenomeno
ampiamente sottostimato. Studio statistico ICSR 2003-2006
parla della creazione di una percentuale di disoccupazione
pari allo 0,2% connesso a fenomeni di delocalizzazione
… e le principali direttrici geografiche
Albania
Bulgaria
Polonia
Romania
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Un esempio concreto della «convenienza della
delocalizzazione»
Elementi
considerati
ITALIA
Quadro
normativo
Tipologie
contrattuali
lavoro
subordinato
Retribuzione
ALBANIA
Evidenze della
comparazione
L. n. 300/70; D. Lgs. n. 368/01; D. L. n. 7995/1995
Lgs. n. 276/03; D. Lgs. n. 167/11;
D. Lgs. n. 151/01; D. Lgs. n.
81/08; L. n. 604/66; D. Lgs. n.
61/00; L. n. 92/12; L. n. 68/99; L.
n. 183/10….
- Lavoro subordinato a tempo
Contratto di lavoro ordinario, a
indeterminato;
tempo determinato o indeterminato
- lavoro sub. a tempo determinato
(a-causale, causale,
determinabile);
- Apprendistato;
- Contratto intermittente
Il quadro normativo di
riferimento in Albania è
decisamente più snello e più
definito
La retribuzione minima è definita
dai CCNL di settore in riferimento
al livello di inquadramento. Varia
sensibilmente nei diversi CCNL
(Inoltre la maggior parte dei CCNL
prevede almeno una mensilità di
retribuzione aggiuntiva)
La retribuzione minima in
Albania è molto più bassa
rispetto a quella italiana
(ovviamente qui si ragiona in
termini di valore nominale
della moneta, e non di potere
d’acquisto della stessa)
La retribuzione minima è prevista
per legge e non si differenzia per
livelli di inquadramento. Per il 2013
è di 21.000 Leke mensili (circa 153
€)
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L’inquadramento contrattuale
in Albania è più semplice
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Elementi
considerati
ITALIA
Imposte e contributi
sul lavoro
Cessazione del
rapporto
Imposizione (a carico del
lavoratore, trattenuta in busta
paga) sul reddito (IRPEF) a
scaglioni di reddito, con un minimo
del 23% e un massimo del 43%
Contribuzione complessiva tra il
35 e il 40% circa della retribuzione
(a meno che non si tratti di
contratto di apprendistato), di cui il
9,19% a carico del lavoratore, il
resto a carico dell’azienda
Il recesso dal rapporto di lavoro
deve essere motivato da una
giusta causa o da un giustificato
motivo (oggettivo o soggettivo).
Nel caso di contratto a termine si
può recedere solo per giusta
causa
ALBANIA
Imposizione del 10% (con
esenzione fino a 10.000 Leke)
Contribuzione: 16,7% a carico del
datore di lavoro
11,2% a carico del lavoratore
(27,9% complessivo)
Dal rapporto di lavoro, previo
preavviso, si può recedere
liberamente. Se presente una
giusta causa non occorre neanche
il preavviso.
Nel caso di licenziamento
discriminatorio il datore di lavoro
potrebbe essere condannato dal
giudice al risarcimento al lavoratore
di 12 mensilità
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Evidenze della
comparazione
In Albania la differenza tra la
retribuzione netta e quella
lorda è percentualmente più
bassa rispetto all’Italia. Stessa
conclusione per il costo
complessivo del lavoro che
deve sostenere il datore di
lavoro
In Albania i datori di lavoro
sono soggetti a vincoli minori
rispetto all’Italia, recedere da
un contratto di lavoro è meno
rischioso e meno costoso
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La tendenza al ribasso dei diritti dei lavoratori
Gli ordinamenti giuridici dei diversi Stati e gli stessi
lavoratori competono per attrarre investimenti e per
mantenere l’occupazione
A fronte di una
maggiore offerta di
forza lavoro le imprese
offrono un trattamento
(non solo economico)
meno favorevole
Dietro la «minaccia» di
delocalizzare le
imprese chiedono un
abbassamento delle
tutele dei lavoratori
Contrazione dei livelli di tutela anche nei paesi
occidentali
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Esempi di carattere
normativo
Art. 8 D. L. 138/2011 – permette alla
contrattazione collettiva di prossimità di
derogare a norme di legge
Call center – per gli operatori outbound è
consentito l’utilizzo di contratti a progetto (senza
progetto!) con compensi molto bassi
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Si pone la questione del bilanciamento tra ragioni
dell’efficienza economica e diritto del lavoro
Qual è il ruolo del diritto del
lavoro?
Il diritto del lavoro nazionale non è più sufficiente alla
soluzione del problema – in un contesto globale le
regole del gioco non possono essere locali
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Riequilibrio della situazione socio-economica:
interventi di carattere non meramente nazionale
rafforzamento dei meccanismi di controllo degli
strumenti giuridici internazionali esistenti (e per
questo occorre che gli stati si “rassegnino” a
cedere parte della loro sovranità nazionale)
l’inserimento di clausole sociali nei trattati e negli
accordi commerciali
la valorizzazione della contrattazione collettiva
internazionale
diffusione di informazioni sui metodi di produzione
dei beni nei Paesi labour intensive per la discesa
in campo dell’opinione pubblica
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Riequilibrio della situazione socio-economica:
interventi di carattere nazionale
Attrazione di capitali stranieri, in primo luogo
attraverso una razionalizzazione e semplificazione
del quadro normativo, per dare maggiore certezza e
stabilità alle regole applicabili ai rapporti di lavoro
Specializzazione in settori che non siano labour
intensive
Miglioramento delle infrastrutture
Snellimento della burocrazia
Riduzione del costo del lavoro e più in generale di
impresa
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