regolamento per il conseguimento del diploma di laurea di i livello

Transcript

regolamento per il conseguimento del diploma di laurea di i livello
REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO
Art. 1 – Ammissione
Lo studente per accedere all'esame finale di laurea deve aver superato tutti gli esami di profitto del
piano di studio, come previsto dal proprio Regolamento didattico e aver svolto il tirocinio ottenendo il giudizio
di idoneità dalla Commissione didattica di Corso di Studio con il conseguimento dei relativi CFU, come
previsto dall’art. 10 del “Regolamento delle attività didattiche di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea del
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente”.
Art. 2 - Commissione di laurea
La Commissione di laurea é costituita da un minimo di 7 membri fino ad un massimo di 11 membri
ufficiali scelti fra i professori titolari di corsi ufficiali ed i ricercatori, tutor universitari dei laureandi.
Il Presidente della Commissione di laurea designa tra i componenti il segretario incaricato della
verbalizzazione. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione che hanno assistito alla prova.
Il componente che non può partecipare alla seduta di laurea è tenuto, entro il giorno precedente
all’esame di laurea, a segnalare al Direttore il proprio impedimento e dovrà provvedere personalmente alla
propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto, dandone comunicazione al Settore Didattica e
Servizi agli Studenti.
Tutti i professori titolari di corsi ufficiali ed i ricercatori sono tenuti a garantire almeno due presenze per
ciascun anno accademico.
La Commissione di laurea é presieduta dal Direttore oppure, su nomina del Direttore stesso, da un
Coordinatore di Corso di Studio o da altro docente di I fascia.
Art. 3 - Svolgimento della seduta di laurea
Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di laurea vengono stabilite dal Direttore.
La seduta di laurea si articola in due momenti:
- l’esame di laurea e la proclamazione di laurea.
Art. 4 – Esame di laurea
L'esame di laurea consiste nella discussione orale, da parte del candidato, dell’attività svolta durante il
tirocinio.
L’esposizione della relazione di tirocinio non può avere una durata superiore ai 12 minuti ai quali vanno
aggiunti un massimo 3 minuti per la discussione dei principali aspetti dell’attività di tirocinio.
1/1
Art. 5 – Proclamazione di laurea
La proclamazione di laurea può non svolgersi simultaneamente all’esame di laurea. La proclamazione
di laurea dovrà comunque avvenire entro dieci giorni dall’esame finale di laurea. Il luogo e le modalità di
svolgimento della seduta di esame vengono stabilite dal Direttore.
Art. 6 – Presentazione domande esami di laurea
Sono previste, per ogni anno accademico, tre sessioni per sostenere la prova: estiva, autunnale e
straordinaria.
Lo studente, in debito di non oltre quattro esami rispetto al proprio piano di studi, si potrà prenotare per
la sessione di laurea scelta depositando presso la Segreteria Studenti la domanda di laurea secondo il
seguente calendario:
- dal 21 aprile al 30 aprile per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione estiva;
- dal 1 settembre al 10 settembre per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione autunnale;
- dal 1 dicembre al 10 dicembre per gli studenti che intendano laurearsi nella sessione straordinaria.
In via del tutto eccezionale, per gravi e documentati motivi, il Rettore può autorizzare la presentazione
della domanda, entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza dei termini.
Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di
profitto relativi al suo piano di studi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio dell’esame di
laurea.
L'ammissione alla prova finale ha luogo previa verifica da parte della Segreteria Studenti del regolare
conseguimento di tutti i crediti previsti dal piano di studi del Corso di laurea cui lo studente è iscritto.
Art. 7 –Valutazione dell’esame di laurea
Il voto finale di laurea viene espresso in centodecimi ed è formulato dalla Commissione di laurea dopo
aver letto il giudizio ed acquisito il punteggio espresso dalla Commissione didattica di Corso di Studio sulla
relazione di tirocinio svolta dal candidato ed aver preso visione della carriera universitaria del laureando.
In particolare la Commissione di laurea attribuirà fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:
- fino ad un massimo di 6 punti, assegnati dalla Commissione didattica di Corso di Studio (come
previsto dall’art. 10 – “Valutazione del tirocinio” del Regolamento delle attività didattiche di tirocinio per gli
studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente);
- fino a un massimo di 4 punti, in funzione della qualità della presentazione orale, attribuibili da tutti i
membri della Commissione (in base alla propria frazione di voto) ad esclusione del tutor universitario se
presente.
2/1
L'esame si intende superato se il voto risulta non inferiore a 66/110.
Al voto finale di laurea saranno, inoltre, aggiunti 1 punto se lo studente ha partecipato ad un
programma di scambio internazionale e 2 punti se lo studente si laurea regolarmente nel corso dei tre anni
accademici con una media dei voti riportati negli esami di profitto non inferiore a 88/110.
I punteggi sopraelencati vanno sommati alla media dei voti di tutti gli esami sostenuti dallo studente, (il
30 e lode equivale al 30) in base 110. Il voto così determinato verrà arrotondato all’unità superiore ove la
parte espressa in millesimi è compresa tra 500 e 999 e all’unità inferiore ove la parte espressa in millesimi è
compresa tra 0 e 499.
In caso di pieni voti assoluti (110/110) la Commissione, su proposta del Presidente e con votazione
unanime, conferisce la lode a studenti che abbiano una media dei voti riportati negli esami di profitto non
inferiore a 101/110 e, qualora la lode fosse concessa, la Commissione, su proposta del Presidente, può
concedere il Plauso accademico a studenti che abbiano una media dei voti riportati negli esami di profitto
non inferiore a 107/110.
Superato l'esame di laurea lo studente acquisisce i CFU relativi alla prova finale e all’atto della
proclamazione consegue il titolo di "Dottore".
Art. 8 – Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Consiglio di Dipartimento.
3/1