Sovraindebitamento e "rottamazione" cartelle

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Sovraindebitamento e "rottamazione" cartelle
Dr. Giovanni Matteucci
2.1.2017
[email protected]
Sovraindebitamento e “rottamazione” cartelle Equitalia
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Con il Decreto fiscale 193/2016 è stata introdotta la “la definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”, più conosciuta come “rottamazione delle cartelle Equitalia”, che prevede l’estinzione di debiti tributari risparmiando su sanzioni e parte degli interessi; molto probabilmente si possono falcidiare anche il capitale e
l’IVA, se la rottamazione è effettuata nell’ambito della procedura di sovraindebitamento. Il
tutto, ricorso per l’ammissione alla procedura e deposito della domanda di “rottamazione”,
entro il 31 marzo 2017. Rischi economici per il debitore e probabile superfetazione del
numero delle pratiche con non molte possibilità di successo.
Con il Decreto fiscale (DL 193/2016, convertito nella L. 225/2016 2 ) è stata approvata la così detta “rottamazione delle cartelle Equitalia”. Più correttamente, “ la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” risparmiando su sanzioni ed interessi 3 . Nella conversione in legge è stata poi introdotta la possibilità, per coloro che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento, di ridurre
anche la parte capitale dei tributi e i debiti IVA.
Art. 6, commi 9-bis, e 9-ter :
“ 9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli
agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai
debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
“ 9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del
debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore”.
Questa normativa quanto permette di risparmiare e come si coordina con quella relativa al sovraindebitamento ? Quali rischi economici comporta per il debitore ?
Alcune precisazioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Data di riferimento: i debiti fiscali sono quelli relativi ai carichi affidati all’agente
della riscossione al 31 dicembre 2016. Per cui determinante non è la data della notifica della
1ArticolopubblicatosuAltalexil4.1.2017http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/04/cartelle-equitalia-sovraindebitamento-e-rottamazione
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Decreto legge 22.10.2016, n. 193 (in G.U. - Serie generale - n. 249 del 24.10.2016) coordinato con la legge
di conversione 1.12.2016, n. 225 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (16A08374) (GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 - S.O. n. 53) - In vigore dal 03.12.2016
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-1202&atto.codiceRedazionale=16A08374&elenco30giorni=true
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https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/
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cartella al contribuente, bensì quella dell’affidamento della riscossione al relativo agente.
Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia invierà una comunicazione, per posta, con l’indicazione
dei carichi a lei affidati, ma non ancora notificati (l’informazione può essere acquisita anche
on line).
Entro il 31 marzo 2017 il contribuente, se lo riterrà opportuno, segnalerà all’agente
della riscossione la sua intenzione di ricorrere all’agevolazione, per tutti o parte dei gravami.
Entro il 31 maggio 2017 l’ente incaricato della riscossione comunicherà l’ indicazione della scelta effettuata, gli importi della/e rata/e richiesta/e ed allegherà i bollettini per
il pagamento (se, come richiesto dal contribuente, da effettuare tramite canale postale).
L’agevolazione potrà consistere in pagamento
- unico entro il 31 luglio 2017
- più rate, da un minimo di 2 ad un massimo di 5, dal 31 luglio 2017 al 30 settembre 2018
(31/07/17, 30/09/17, 30/11/17, 30/04/18, 30/09/18).
Il 70% dell’importo dovrà essere pagato entro il 2017 e sulle rate successive a quella del 31.7.2017 saranno calcolati interessi di mora al tasso del 4,5% annuo.
Quali i contribuenti interessati ? Tutti.
Quali le imposte / tributi oggetto della definizione agevolata ? Tutte, eccetto
comma 10 - …
“ a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014 4 , e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
“ b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 ;
“ c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
“ d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
“ e) (soppressa);
“ e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali ”.
Cosa si rischia se non si effettuano i pagamenti indicati alle scadenze richieste ?
Comma 4 - “ In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della
riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ”.
In altri termini, se un contribuente aveva già chiesto ed ottenuto la rateizzazione del
proprio debito, ricorre alla “rottamazione” e non rispetta le scadenze sopra indicate, dovrà
pagare il residuo senza sconti, tutto e subito, nonché ulteriori interessi di mora, e non potrà
chiedere la riammissione alla precedente rateizzazione né ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso !
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Dazi doganali sulle importazioni verso la UE, diritti agricoli, quote sullo zucchero.
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L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione comporta vantaggi per il contribuente :
- risparmi in termini economici;
“Il Comune ha contestato una maggiore ICI per l’anno 20007 con un avviso di accertamento notificato nel 2012. Non avendolo definito né impugnato, nel 2014 il contribuente riceve una cartella di
pagamento di Equitalia in cui vengono indicate le seguenti voci con aggio dell’8%.
rottamazione
Maggiore ICI da versare
Sanzioni (100%)
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo
Interessi di mora
Aggio di riscossione
Spese di notifica
Totale da versare
Risparmio pari ad euro 2.950, circa il 52% ”
2.500
2.500
50
450
200
10
5.710
2.500
0
50
0
200
10
2.760
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- blocco di alcune azioni esecutive e cautelari poste in essere dall’agente della riscossione
Comma 5. “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione (( e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate
di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 )). L'agente della riscossione,
relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati ”.
- regolarizzazione del DURC.
Probabile ulteriore vantaggio, per chi effettua la definizione agevolata nell’ambito
della procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012), la possibilità di FALCIDIARE ANCHE
IL CAPITALE dei tributi dovuti (“i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora .. ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive .. provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato ”).
Inoltre non si dovrebbe essere vincolati al disposto dell’art. 7, c.1, periodo 3 della
L. 3/2012 : “ Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta
sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento ”. Cioè, considerando anche l’elenco tassativo di imposte e tributi che
non possono essere oggetti della definizione agevolata, c’è la possibilità di FALCIDIARE
ANCHE il debito IVA. Rimane il limite che “ E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti
5
Ceroli P., Pucci S., Bonsignore P e Studio associato tributario CMNP; “ Guida pratica alla rottamazione
cartelle”, Il Sole 24 Ore, dicembre 2016, pag.102
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sui quali insiste la causa di prelazione .. “ (L. 3/2012, art.1, c.1, periodo 2). Opportunità antici-
pata dalla decisione della Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-546/14, sentenza Degano
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, e presente nella nuova formulazione dell’art. 182-ter Legge Fallimentare (già intitolato
“Transazione fiscale”, ora “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” – Legge di stabilità 2017, articolo 81) in vigore dal 1.1.2017 7 .
Valutiamo però tali possibilità nell’ambito della procedura di sovraindebitamento.
Questa si articola nei seguenti passaggi :
1 - deposito del ricorso (in genere senza proposta di accordo / piano del consumatore) presso
un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o il Tribunale; in questo secondo caso
nomina di un professionista facente funzione dell’OCC;
2 - redazione della proposta di accordo / piano del consumatore (secondo la legge, da parte
6Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016; Causa promossa da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C.; Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Insolvenza –
Procedura di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA; Causa C-546/14
Conclusioni dell’avvocato generale Eleanor Sharpston 14.1.2016 : “….. consentire ad un’impresa in difficoltà
finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto indipendente concluda che
non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice”.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173525&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=212491
Vedi inoltre Cass. SS.UU. 26988/16, depositata il 27.12.2016.
7Art.
182-ter Legge Fallimentare
Transazione fiscale (in vigore fino al 31.12.2016) - “ Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti
a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul
valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione
del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento
più favorevole. / …. ” .
Trattamento dei crediti tributari e contributivi (in vigore dal 1.1.2017) - “ Con il piano di cui all'articolo
160 il debitore, (( esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo )), può proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori, (( se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in
ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d )). Se il credito tributario o
contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori (( o meno vantaggiosi rispetto )) a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. (( Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato,
la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe )) . / …. “ .
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del sovraindebitato; in pratica, redatta dall’OCC o dal professionista f.f.) e dell’ attestazione;
deposito di entrambe in Tribunale;
3 - decreto del Tribunale di fissazione della prima udienza di trattazione del procedimento,
con successiva comunicazione della proposta di accordo / piano ai creditori;
4 - udienza per la dichiarazione di voto da parte dei creditori (che può mancare in caso di
piano del consumatore); omologa / rigetto ;
5 – in caso di omologa, attuazione della proposta di accordo / piano (nel cui ambito, se prevista, liquidazione del patrimonio del debitore).
Se, nell’arco temporale 2 gennaio - 31 marzo 2017, la procedura di sovraindebitamento si trova nelle fasi 1 e 2 (anche se iniziata prima del 31.12.2016), nessun problema ad
inserire la rottamazione nella proposta di accordo / piano, in via di redazione. Più difficile
inserirla nelle fasi 3 e 4. Impossibile nella 5 ; in questo caso, infatti, bisognerebbe rinunciare
alla procedura e l’art. 7, c.2 lettera 2a della L.3/2012 impedisce di avviarne un’altra entro
cinque anni.
Rimaniamo nelle fasi 1 e 2. Nell’ambito della proposta di accordo / piano viene inserita pure la richiesta di definizione agevolata 8 . Anche nel caso di omologazione, considerati i tempi in genere lunghi della procedura di sovraindebitamento (non per cause relative
alla sua semplicità strutturale), sarà ben difficile rispettare le scadenze delle rate entro il
30.9.2018; ed è molto probabile che a queste ultime si sostituiranno le scadenze, ben più
procrastinate nel tempo, indicate nella proposta di accordo / piano. Nessun problema se il
magistrato omologherà e poi la proposta di accordo / piano verrà rispettata (compreso il pagamento del debito fiscale abbondantemente ridotto). Ma, se non ci sarà l’omologa, il debitore dovrà pagare il residuo debito fiscale senza sconti, tutto e subito ?
Inoltre, già si vedono ricorsi per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento
di non molte righe di foglio uso bollo, con uno scheletrico accenno di proposta di accordo /
piano, spesso depositati dopo la notifica di un precetto o l’inizio di una procedura esecutiva
a carico del debitore. C’è quindi il rischio di una quantità notevole di ricorsi 9 , con le caratteristiche di cui sopra, unitamente alla richiesta di definizione agevolata del pagamento delle
cartelle, al mero scopo di bloccare la procedura esecutiva (art. 10, c.2, lett.e della L.3/2012)
e guadagnare del tempo purchessia (l’esperienza del concordato in bianco docet). Le probabilità di omologa di queste proposte non dovrebbero essere altissime.
La possibilità di potenziare gli effetti della definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione, nell’ambito della procedura di sovraindebitamento, è positiva.
Nella pratica, tuttavia, molto probabilmente si riscontreranno un notevole ulteriore accumulo
di pezzi di carta (o invii telematici) e limitati risultati concreti. Conseguenza di una ricorrente normativa emergenziale, con l’obiettivo precipuo dei “pochi, maledetti e subito”, e della
sempiterna mancanza dell’elemento essenziale per la sopravvivenza dell’impresa: l’ emersione anticipata della crisi 10 .
Giovanni Matteucci
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Nel Mod. DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, di Equitalia, tuttavia NON vi è uno
spazio per eventuali note.
9
I contribuenti debitori fino ad euro 50.000 (importo proprio della maggior parte dei soggetti ammissibili al
sovraindebitamento) sono 18.761.842 ( ripeto, DICIOTTOMILIONI ….. ! ) . Fonte: Acierno R., Dell’Oste C.
e Parente G., “La riscossione in cifre”, Il Sole 24 Ore, 7.11.2016.
10https://www.academia.edu/29541524/Emersione_anticipata_della_crisi_di_impresa_in_Italia_lindice_di_allerta_esiste_funziona_non_viene_usato_2016.10.30
.
6
Decreto fiscale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201612-02&atto.codiceRedazionale=16A08374&elenco30giorni=true
Decreto legge 22.10.2016, n. 193
(in G.U. - Serie generale - n. 249 del 24.10.2016) coordinato con la
legge di conversione 1.12.2016, n. 225
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
(16A08374) (GU Serie Generale n.282 del 2-12-2016 - S.O. n. 53) - In vigore dal 03.12.2016
Art. 6 - Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi (( affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 )), i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni (( comprese )) in tali carichi, gli interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 11 , ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 12 , provvedendo al pagamento integrale (( delle somme di
cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli
interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 13. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell' anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare,
nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018 : ))
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 14 , a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
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DPR n. 602 del 1973 - Art. 30. (Interessi di mora) :
“ 1 . Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi ”.
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D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L.
28 settembre 1998, n. 337) - Art. 27. (Accessori dei crediti previdenziali) :
“ 1 . In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
“ 2 . All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero «26», è aggiunto
il seguente: "27,"
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DPR n. 602 del 1973 - Art. 21. (Interessi per dilazione del pagamento). “Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo”.
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D.Lgs. 13.04.1999, n. 112, (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
L. 28.09.1998, n. 337) - Art. 17. (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) :
“ 1 . Al fine di assicurare il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento
del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione
e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia
S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività, dell'at-
7
delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di
pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la
sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il (( 31 marzo 2017 )) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
(( Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. ))
3. Entro (( il 31 maggio 2017 )), l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, (( attenendosi ai seguenti criteri )):
(( a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis . Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
tività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività, dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le
quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.
“ 2 . Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti
della riscossione, a carico del debitore, e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da
determinare con il decreto di cui alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il
decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
“ 3 . Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno
solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.
Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente
della riscossione a successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei
rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
“ 4 . Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo
della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
definitiva inesigibilità.”.
8
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter . Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore
dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora
notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1,
del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 15 )) .
15
D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
Art. 29. (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) :
“ 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli
importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere
al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché
ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico
le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di
cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non
opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a),
come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene
luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente
della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecu-
9
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata
di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati
sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento
del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 16 .
tive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo
si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti
di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate
riscuotibili a mezzo ruolo.
(Omissis).”.
Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) :
“ 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo “.
16
DPR n. 602 del 1973 - Art. 19. (Dilazione del pagamento) :
“ 1 . L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad
un massimo di settantadue rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il
contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
“ 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
“ 1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate
variabili di importo crescente per ciascun anno.
“ 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3.
Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può
essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in
caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
“ 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a
centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione
di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
“ 2 . In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
10
(( 4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione
di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del
2010. ))
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione (( e, fermo
restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di
definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 )). L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto
con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2 ;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall' agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani
rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre
2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi ((
compresi )) nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica
della cartella di pagamento;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.
“ 3-bis . In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in
relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle
stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero
di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
“ 4 . Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante
domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
“ 4-bis . ”.
11
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni (( comprese )) nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina,
limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi
indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli
effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
(( 9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi
affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della
legge 27 gennaio 2012, n. 3
17
.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'
articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
18
, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,
19
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. ))
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, (( lettera a), delle decisioni
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del
20
26 maggio 2014,
)) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
17
L. 27.01.2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), Capo II, sezione I, articoli da 6 a 14-bis.
Art. 6. (Finalità e definizioni) :
“ 1 . Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali
diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della
procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni, di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8“.
18
DPR n. 602 del 1973 - Art. 30. (Interessi di mora) :
“ 1 . Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi. ”.
19
DLgs 46 / 1999 - Art. 27 (Accessori dei crediti previdenziali) :
“ 1 . In deroga all'articolo 30 del DPR 29.9.1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi
o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”.
20
Decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26.05.2014 : Art. 2. (Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo) :
“ 1 . Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:
12
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi (( dell'articolo 16 del regolamento
21
(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015
));
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) (( (Soppressa) )).
(( e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli inte22
ressi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
))
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il (( 30 giugno 2019
)), l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è
stato effettuato il versamento.
(( 12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
23
, il primo periodo è
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri
dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che
rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri,
agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno Stato membro, l'imponibile da
prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50% del reddito nazionale lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri “.
21
Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, 13.07.2015 (recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) – Art. 16 (Recupero degli aiuti) :
“ 1 . Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone
allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario ("decisione di recupero"). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.
“ 2 . All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso
adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il
beneficiario, fino alla data del recupero.
“ 3 . Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione
che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.”.
- Il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella G.U. 18.05.1992, n. 114, S.O.
22
L. 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – Art. 27 (Esecuzione forzata) :
“ 6 . Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti “ .
23
L. n.190 del 2014 - Art.1 :
“ 684 . Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31
dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al
13
sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato
o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre
2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2019. ))
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, (( nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )), si applica la disciplina dei crediti prededucibili
24
di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
.
(( 13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico
iscritto a ruolo o affidato. ))
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote
costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.».
24
R.D. n. 267 del 1942 -
Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme) : “ Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi
del primo comma n. 1).”
Art. 111-bis. (Disciplina dei crediti prededucibili) : “ I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al
capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio,
e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al
momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della legge.”.