4. Collusioni - e-Learning

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4. Collusioni - e-Learning
4. Collusioni e accordi orizzontali
II Parte
Fattori che facilitano la collusione.
A.
Fattori strutturali;
B.
Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni;
C.
Regole di prezzo e contratti.
2
Fattori strutturali. 1
Quali sono le caratteristiche strutturali dell’industria che
facilitano o contrastano la collusione e pertanto
possono portare ad aumentare o a ridurre d ?
•
•
•
•
•
Concentrazione e numero delle imprese;
Regolarità e frequenza degli ordini;
Evoluzione della domanda;
Simmetria delle imprese;
Contratti multimercato.
Accanto a questi fattori che considereremo con maggior
dettaglio analitico, vi sono poi:
3
Fattori strutturali. 2
Altri fattori strutturali:
•
•
•
•
•
•
Facilità di entrata;
Partecipazioni proprietarie intrecciate;
Potere degli acquirenti;
Elasticità della domanda;
Omogeneità dei prodotti;
Capacità produttiva in eccesso e giacenze di
magazzino.
4
Fattori strutturali: Concentrazione
Concentrazione
Gli
aspetti della struttura del mercato rilevanti ai fini della
collusione sono:
– Numero delle imprese;
– Distribuzione dimensionale (simmetria o meno delle
quote→rinvio).
Numero delle imprese: più elevato il numero delle imprese,
meno probabile è la collusione e viceversa:
1
δ ≥1 n
Ciò significa che al crescere di n cresce anche il limite inferiore
di d e quindi diventa più difficile superarlo per colludere.
N.B.: una struttura di mercato più concentrata sembra facilitare
la collusione.
5
Fattori strutturali:
Regolarità e frequenza degli ordini. 1
Regolarità e frequenza degli ordini
Stabilità della domanda e regolarità degli ordini facilitano la
sostenibilità della collusione.
Un’improvviso aumento degli ordini che poi ritornano alla consueta
regolarità può spingere a deviare per appropriarsi di una quota
maggiore dei profitti aggregati dovuti all’aumento della
domanda.
Per valutare l’effetto di un evento simile, supponiamo che nel I°
periodo si manifesti un aumento della domanda pari a kD(p),
(k>1) con un corrispondente aumento dei profitti aggregati kp m,
mentre nei periodi successivi si ritorna ai soliti livelli D(p) e pm.
6
Fattori strutturali:
Regolarità e frequenza degli ordini. 2
Il vincolo di incentivo diventa:
kπ m
πm
+
(δ + δ 2 + ...) ≥kπ m
n
n
Ovvero la deviazione conviene se il profitto di monopolio, legato
ad un ordine straordinario supera il flusso dei profitti di
collusione che include anche il profitto iniziale.
kπ m
πm δ
+
≥kπ m ;
n
n 1- δ
m
πm δ
m kπ
≥kπ n 1- δ
n
πm δ
kπ m ( n - 1)
≥
n 1- δ
n
7
Fattori strutturali:
Regolarità e frequenza degli ordini. 3
πm δ
kπ m ( n - 1)
≥
n 1- δ
n
semplificando si ottiene:
δ
≥k(n - 1)
1- δ
⇒
δ ≥(1- δ)(kn- k)
e si ottiene l’espressione:
k( n - 1)
δ≥
1 + k( n - 1)
Al crescere di k, d→1 ovvero cresce il limite inferiore della soglia
ed è sempre più difficile colludere.
NB.: La regolarità degli ordini rende più facile colludere perché si
può applicare subito la punizione.
8
Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 1
Evoluzione della domanda
La domanda può mutare per:
1. Shock improvvisi, indipendenti e imprevedibili (non c’è
correlazione tra gli stati della domanda nei diversi
periodi);
2. Espansione costante e prevedibile.
1.
Shock improvvisi, indipendenti e imprevedibili. Quando
shock improvvisi determinano aumenti della domanda, la
situazione è simile al caso di ordini rilevanti e ci sarà
incentivo a deviare. Viceversa se vi è una caduta della
domanda non c’è incentivo a rompere l’accordo.
9
Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 2
In generale si può affermare che:
La collusione piena (pm e pm), quale che sia lo stato della
domanda, si raggiunge solo per d molto elevati, mentre per
valori di d intermedi non si raggiunge la piena collusione.
Le imprese scelgono pm quando la domanda è bassa e pColl<pm
quando la domanda è alta. Infatti riducendo pColl si impedisce
di deviare e si mantiene l’equilibrio di collusione.
Per questa ragione si parla di “guerra dei prezzi nei periodi di
boom”, in realtà ci si riferisce solo alla deviazione di pColl da
pm.
10
Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 3
2. Espansione costante e prevedibile:
Domanda in fase di crescita. In presenza di andamenti
costanti e prevedibili della domanda, a parità del numero
di imprese, aumenta la spinta alla collusione per
appropriarsi di profitti futuri elevati e perché la punizione
sarebbe più alta.
Domanda in fase di decrescita. La spinta a deviare
aumenta per appropriarsi dei profitti attuali, più elevati di
quelli futuri. La punizione (perdita dei profitti futuri) è più
bassa.
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Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 4
Supponiamo di esprimere la domanda e il profitto come:
q tD(p) e q tp(p) dove:
q >0 che esprime la crescita o la diminuzione della domanda
t =0 nel periodo iniziale
Riscriviamo il vincolo:
θ 0π m θδπm θ 2δ 2π m
+
+
+ ... ≥π m
n
n
n
πm
( 1+ θδ + θ 2δ 2 + ...) ≥π m
n
πm 1
≥π m
n 1 - θδ
12
Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 5
πm 1
≥π m
n 1 - θδ
da cui:
1
1
δ ≥ ( 1)
θ
n
L’analisi è sull’impatto della variazione della domanda e non
sulle altre caratteristiche dell’industria (numero delle imprese
e libertà di entrata→considerate separatamente).
Con q>1 si ha crescita continua della domanda. È più facile
colludere. La punizione è più alta (perdita di profitti più
elevata) se si devia;
Con q<1 si ha declino continuo della domanda. La spinta a
deviare è maggiore e la punizione minore perché la perdita
dei profitti nel tempo è via via minore.
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Fattori strutturali:
Evoluzione della domanda. 6
Corollario alla crescita della domanda.
Se la domanda è soggetta a fluttuazioni, la collusione è meno
sostenibile. In particolare:
Quando la domanda è superiore alla media anche i benefici della
deviazione di breve periodo sono più alti della media.
Al crescere delle dimensioni della fluttuazione, nei casi in cui la
domanda è particolarmente elevata, le imprese colludono meno
(ovvero i prezzi di collusione sono più bassi) oppure non
colludono.
Soprattutto in presenza di fluttuazioni deterministiche (stagionali),
le imprese deviano quando la domanda è al picco perché la
punizione avverrà nei periodi successivi di domanda più bassa.
Per contro, al minimo del ciclo, è più facile sostenere la
collusione.
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Fattori strutturali: Simmetria. 1
Simmetria
La collusione è più sostenibile in presenza di imprese con struttura
produttiva simile perché hanno gli stessi incentivi a deviare e a
punire.
Caso semplificato di duopolio alla Bertrand con Trigger Strategies:
Imprese con uguale tecnologia e costi ma con quote diverse:
s1= l e s2 = 1 – l dove
l > 1/2
Le imprese possono decidere di colludere pienamente (p = pm) e di
ritornare a p = c in caso di deviazione.
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Fattori strutturali: Simmetria. 2
Il vincolo per la generica impresa i, dove
i = 1,2
si π m ( 1+ δ + δ 2 + ....) ≥π m
1
si π m ≥πm
1-δ
⇒
si π m ≥ 1-δ  π m
Se i = 1 (impresa grande)
λ ≥1 - δ
Se i = 2 (impresa piccola)
1 - λ ≥1 - δ
Poiché
l>½
⇒
δ ≥1 - λ
⇒
δ ≥λ
l’impresa piccola avrà il vincolo più rigido.
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Fattori strutturali: Simmetria. 3
L’impresa grande guadagna meno dalla collusione
perché ha una quota di mercato più ampia.
L’impresa piccola ha più incentivo a deviare perché,
anche con prezzi inferiori potrebbe guadagnare di
più aumentando la sua quota di mercato.
NB.: Maggiore è l’asimmetria delle imprese, minore
è l’incentivo a colludere.
17
Fattori strutturali: Simmetria. 4
L’ipotesi precedente considera quote di mercato
esogene.
In realtà le quote sono largamente endogene.
Ovvero, quando le quote sono asimmetriche, non
è ragionevole ritenere che le imprese abbiano gli
stessi costi marginali.
Ne consegue che, l’asimmetria delle quote di
mercato
riflette
asimmetrie
più
profonde
nell’industria (costi diversi e/o qualità diversa) che
rendono ancora più difficile sostenere la
collusione.
18
Fattori strutturali: Contratti multimercato. 1
Contratti multimercato
Le imprese colludono più facilmente quando interagiscono su più
mercati.
I Contratti Multimercato (CM):
1.
aumentano la frequenza delle interazioni;
2.
riducono le asimmetrie tra imprese che operano su mercati
diversi;
3.
consentono collusioni che non si realizzerebbero se le
imprese interagissero su un solo mercato (come nel caso
di forte asimmetria).
19
Fattori strutturali: Contratti multimercato. 2
Illustriamo il caso al punto 2).
Aggiungendo al modello precedente le ipotesi:
• i mercati (A e B) sono uguali per dimensioni;
• le imprese ( 1 e 2) hanno dimensioni simmetriche sui due
mercati;
s 1A = l
e
s1 B = 1 – l
s 2A = 1 – l e
s2 B = l
Il vincolo considerato in precedenza diventa:
s1A π m
1
B m 1
+ s1 π
≥ πm + πm
1- δ
1- δ
(s1A + s1B )π m 1 1- δ ≥ 2π m
⇒ λ + 1 - λ ≥ 2(1 - δ )
⇒
1
δ≥
2
20
Fattori strutturali: Contratti multimercato. 3
Analogamente, il calcolo del vincolo per l’impresa 2:
(s2A + s2B )π m 1 1- δ ≥ 2π m
⇒ 1 - λ + λ ≥ 2(1 - δ )
⇒
1
δ≥
2
Le imprese che operano congiuntamente sui due mercati
ritornano, in questo caso, a una situazione di simmetria.
In generale, se le imprese vengono considerate separatamente
sui mercati, dove operano con quote asimmetriche, la
collusione è molto meno probabile. Soprattutto quando
l’asimmetria è molto elevata.
Ex.: US Airline Industry
21
Altri fattori strutturali. 1
Entrata
La facilità di entrata rende più difficile sostenere la collusione.
In presenza di collusione, le imprese entranti possono decidere
di:
• non colludere, comportandosi in modo aggressivo;
• colludere, ma la loro presenza fa aumentare il numero di
imprese presenti (n) e rende meno conveniente la
collusione.
In entrambi i casi, se vi è facilità di entrata (accomodante o
aggressiva), è più difficile colludere.
22
Altri fattori strutturali. 2
Potere degli acquirenti
Un acquirente, che detiene una quota elevata della
domanda, può mettere in concorrenza tra di loro i
venditori, anche minacciando di farne entrare di nuovi nel
mercato.
L’acquirente può arrivare a rompere un accordo collusivo
modificando la distribuzione e l’entità degli ordini nel
tempo e rivolgendosi a pochi produttori con ordini
distanziati nel tempo.
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Altri fattori strutturali. 3
Incroci proprietari
Le partecipazioni proprietarie incrociate o la presenza in più
CdA dei managers favorisce lo scambio di informazioni
e il monitoraggio delle altre imprese.
Anche in assenza di altre forme di controllo incrociato, la
proprietà incrociata favorisce la collusione perché le
imprese non hanno convenienza a danneggiare altre di
cui posseggono anche solo una parte della proprietà.
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Altri fattori strutturali. 4
Elasticità della domanda
Gli effetti di una elevata elasticità non sono facilmente
identificabili poiché questa incide su entrambi i lati del
vincolo e sul livello del prezzo di collusione (che sarà
più basso con minore perdita di surplus per i
consumatori).
L’elasticità elevata determina una reazione più intensa,
quando il prezzo si riduce, sia in caso di deviazione che
in caso di punizione.
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Altri fattori strutturali. 5
Omogeneità dei prodotti
Le AA considerano pro-collusiva l’omogeneità dei prodotti.
La teoria economica non fornisce risposte generali.
Anche in caso di prodotti differenziati la punizione è difficile da
implementare e quindi ci possono essere spinte alla collusione.
Infatti la riduzione dei prezzi, a scopo di punizione, può non ridurre
significativamente la domanda dell’impresa deviante. Analogamente
la riduzione dei prezzo da parte della deviante può non sottrarre
quote di mercato ai rivali.
Nel primo caso, è difficile punire l’impresa deviante e c’è spinta a
deviare.
Nel secondo caso, è meno conveniente deviare e si favorisce la
collusione.
26
Altri fattori strutturali. 6
Giacenze di magazzino e capacità produttiva in
eccesso
Entrambe aumentano l’elasticità dell’offerta e incidono su
entrambi i lati del vincolo.
In presenza di elevata capacità produttiva in eccesso, per tutte
le imprese, aumenta la spinta a deviare (ovvero ridurre i prezzi
per sfruttare la capacità in eccesso).
Tuttavia la punizione potrebbe essere più severa e i prezzi di
punizione più bassi.
Anche l’analisi empirica fornisce risultati ambigui.
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Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 1
E’ possibile osservare i prezzi e le quantità rilevanti ai fini della
collusione?
Quanto è importante ai fini della collusione l’osservabilità di tali
grandezze?
La non osservabilità dei prezzi e degli sconti che possono essere
praticati ai clienti operano contro la collusione.
Se d è abbastanza elevato, vi possono essere numerose strategie
di collusione, anche più articolate di quelle previste dal modello
teorico standard. Ad esempio, revisioni periodiche dei prezzi
verso il basso rappresentano un meccanismo proprio del cartello
al fine di scoraggiare le deviazioni.
28
Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 2
Ne consegue qualche considerazione:
• se i prezzi sono bassi, in un certo periodo, ciò non significa che
siamo in presenza di accordi collusivi;
• anche in presenza di informazioni insufficienti si può avere
collusione;
• minore informazione (minore osservabilità) spinge le imprese
che colludono a fissare prezzi più bassi, per scoraggiare le
deviazioni.
Individuare e combattere la collusione sembra difficile ma è
indispensabile per disegnare le politiche anticompetitive.
29
Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 3
Per le AA è importante capire quali sono le pratiche che facilitano gli
accordi collusivi.
Benché, dal punto di vista della teoria economica, la collusione
tacita sia possibile, le AA vanno comunque alla ricerca di accordi
espliciti nascosti perché la collusione non può essere sostenuta,
in assenza di accordi, per due ragioni:
monitoraggio: le imprese per colludere devono disporre di
informazioni sui risultati della collusione e per coordinare le loro
azioni, anche quelle punitive;
condivisione delle informazioni: per superare i problemi connessi
con l’incertezza della domanda.
30
Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 4
La comunicazione è dunque centrale ai fini della collusione e, quando
viene realizzata, lascia sempre qualche traccia che le AA cercano
per provare l’esistenza degli accordi.
Pratiche che facilitano la collusione:
A. Scambio di informazioni;
B. Clausole contrattuali di prezzo.
A. Scambio di informazioni.
Lo scambio di informazioni su prezzi e quantità passati, avviene di
solito tramite le associazioni di categoria e si riferiscono anche ad
altre grandezze dell’industria (capacità produttiva, costi …).
31
Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 5
Le informazioni possono anche migliorare l’efficienza.
L’analisi economica fornisce esiti ambigui: le informazioni
favoriscono la collusione ma consentono anche di ridurre
l’incertezza favorendo guadagni di efficienza.
E’ comunque possibile osservare diverse modalità di scambio :
• Informazioni su prezzi e quantità passati e presenti;
• Informazioni generali sul mercato.
Sono queste ultime che tendono a ridurre l’incertezza.
Le AA devono prestare attenzione soprattutto alle informazioni su
prezzi e quantità passate e presenti.
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Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 6
La comunicazione è centrale ai fini della collusione anche
perché consente di individuare la configurazione di mercato (il
punto o prezzo focale) da scegliere (cheap talk).
Lo status quo può rappresentare un punto focale quando la
situazione di mercato o del settore si modifica, il prezzo
raggiunto in precedenza può rappresentare un riferimento per
colludere in futuro.
La collusione può essere favorita anche da un’altra forma di
scambio di informazioni sui prezzi o sui piani di produzione
mediante annunci futuri privati e pubblici.
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Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 7
Annunci privati
Si tratta di annunci fatti direttamente alle imprese rivali (ad
esempio via fax) di aumento di prezzi futuri. L’obiettivo non è
di migliorare l’efficienza ma facilitare la collusione evitando
guerre dei prezzi.
Caso 1. Airline Tariff Publishers in USA.
Caso 2. Vendita licenze per uso frequenze radio mediante
comunicazione di vendita nelle aste simultanee al rialzo in
Germania.
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Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 8
Caso 2. : Vendita licenze per uso frequenze radio in Germania
1999 governo tedesco mette all’asta 10 blocchi di frequenze radio.
• Asta simultanea al rialzo, ogni offerta deve essere almeno il 10%
superiore alla precedente;
• Due incumbent: Mannesman e T-Mobil.
Prima offerta:
Mannesmann offre:
18.18 milioni di marchi per i blocchi 1-5;
20 milioni di marchi per i blocchi 6-10.
T-Mobil fa offerte inferiori.
35
Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 9
Caso 2. : Vendita licenze per uso frequenze radio in Germania.
Mannesmann invia due messaggi:
• Dividere il mercato in quote : 1-5 e 6-10;
• Coordinare il prezzo a 20 milioni ( 18.18+10%18.18 =20).
T-Mobil comprende il messaggio e il giorno successivo offre 20 milioni
per i blocchi 1-5 e l’asta si conclude.
NB: I messaggi lanciati nelle aste facilitano la collusione. Le AA devono
porre vincoli come: vietare alle imprese di rivelare pubblicamente le
proprie intenzioni (alla stampa) o fare offerte in cifre tonde.
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Trasparenza nei prezzi e scambio di
informazioni. 10
Annunci pubblici
Annunci rivolti a tutti, anche ai consumatori, ad esempio a
mezzo stampa.
La trasparenza può essere utile ai consumatori e ciò sembra
più importante che facilitare la collusione.
Tuttavia possono essere usati a fini collusivi (es: Caso Ethyl –
additivi antidetonanti).
NB.: Consentire le comunicazioni ai consumatori su variazioni
di prezzo vincolanti.
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Regole di prezzo e contratti. 1
Nei contratti a lungo termine le imprese possono offrire clausole
sui prezzi:
• Most favoured nation (prezzo minimo garantito);
• Meeting competition.
Most favoured nation
Il venditore si impegna ad applicare all’acquirente lo stesso
prezzo che offre agli altri (non discrimina i prezzi) anche
abbassando i prezzi, se lo farà in futuro ai nuovi acquirenti
(retroattiva).
Gli effetti sulla collusione sono diversi:
La clausola rende costoso fare gli sconti e quindi favorisce la
collusione su prezzi elevati, ma rende meno severa la
punizione perché l’equilibrio in caso di deviazione si realizza
comunque con livelli di profitto elevati.
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Regole di prezzo e contratti. 2
Meeting competition
Se un acquirente trova un prodotto ad un prezzo inferiore, il venditore è
tenuto ad applicare lo stesso prezzo (eventualmente a liberarlo dal
contratto → meeting release clause).
Le clausole possono facilitare la collusione perchè:
• rendono pubbliche le informazioni sui prezzi (è il consumatore che
informa il venditore) e possibili gli interventi punitivi;
• riducono l’incentivo a deviare: la riduzione può attrarre nuovi clienti,
ma non sottrae clienti ai rivali che possono applicare la stessa
riduzione.
NB.: Entrambe le clausole hanno effetti pro-collusivi tali da fare
introdurre la proibizione per sé.
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Regole di prezzo e contratti. 3
Altre clausole:
Prezzo di rivendita imposto. Si tratta di un accordo verticale in cui il
produttore impone il prezzo di vendita finale (rinvio). Può avere
effetti pro-collusivi perché rende uniforme il prezzo applicato dai
rivenditori e facilita il monitoraggio delle deviazioni.
Prezzo di consegna uniforme che include il prezzo del trasporto.
Prezzo a partire da data località (basing point) che include il prezzo del
trasporto a partire da una data località.
In entrambi i casi migliora la trasparenza dei prezzi dal lato dei
produttori.
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Le politiche antitrust. 1
Quali elementi esaminare per valutare l’esistenza di una pratica
collusiva?
Standards of proof. Si tratta di cercare ex-post le prove delle pratiche
collusive.
Poiché le pratiche collusive dovrebbero portare a prezzi elevati si considerano:
• livello dei prezzi;
• evoluzione dei prezzi.
Livello dei prezzi. Occorre vedere se i prezzi superano livelli di soglia.
E’ difficile da valutare perché:
• non sono disponibili i dati sui prezzi effettivamente applicati;
• senza informazioni sui costi non si riesce a valutare se i prezzi sono di
concorrenza oligopolistica non collusiva o di collusione.
NB.: Non si può sanzionare un’impresa perché per prezzi troppo elevati. Le
41
cause di un elevato livello possono essere diverse.
Le politiche antitrust. 2
Evoluzione dei prezzi
E’ preferibile analizzare l’evoluzione dei prezzi per vedere
se essi si muovono insieme. Tuttavia, anche il questo
caso la causa può essere ricondotta a shock comuni
esogeni.
In
generale l’analisi dei dati del mercato non è
sufficientemente rigorosa e non è sempre accolta dai
tribunali.
.
42
Le politiche antitrust. 3
L’analisi delle pratiche collusive è complessa perché l’esistenza delle
pratiche dovrebbe essere provata ricostruendo le strategie e le
intenzioni delle imprese, anche se le AA nella UE vietano anche la
collusione tacita (caso: Soda).
Ad esempio un andamento parallelo dei prezzi soprattutto se è molto
stretto e avviene in presenza di fattori facilitanti (clausole di prezzo)
può indicare la presenza di collusione, ma non sempre ne è la
prova.
Neppure la guerra dei prezzi può essere considerata una prova di
collusione poiché può essere la conseguenza di aumentata capacità
produttiva o dell’entrata di nuove imprese sul mercato.
NB.: E’ problematico distinguere tra pratiche collusive e comportamenti
non cooperativi sulla base di fatti che possono essere l’esito di
entrambi.
43
Le politiche antitrust. 4
ambiguità dell’analisi economica nel decidere i
comportamenti collusivi lasciano spazio agli strumenti della
giurisprudenza.
Tali strumenti definiscono la collusione come accordo e
considerano le pratiche che la facilitano.
Le
In particolare:
• Analisi delle comunicazioni (documenti scritti o registrati);
• Attività di coordinamento;
• Adozione di clausole di prezzo.
NB.: Si tratta di elementi più verificabili rispetto ai dati di
mercato. Inoltre le imprese tendono a comunicare piuttosto
che osservare i dati di mercato.
44
Le politiche antitrust. 5
Come operano le politiche della concorrenza contro le pratiche
collusive?
Con la definizione e l’applicazione delle regole.
1. Definizione delle regole
Le AA definiscono una tipologia di interventi, sulla base
dell’analisi dei fattori facilitanti, individuando le pratiche
commerciali ammesse e quelle vietate e poi quelle vietate per
sé o secondo la rule of reason:
•
•
•
Definizione di linee guida;
Disegno di regole,
Controllo delle fusioni.
45
Le politiche antitrust. 6
A.
Definizione di linee guida con l’elenco delle pratiche vietate
(annunci su p e q, scambio di informazioni, clausole di vendita,
partecipazioni di minoranza…). Le imprese possono comunque
chiedere l’esenzione dal divieto sulla base di comprovati
guadagni di efficienza.
B.
Disegno di regole che riducono la possibilità di colludere nelle
aste. Nel caso di aste simultanee ascendenti si tratta di definire in
che modo devono essere presentate le offerte (anonime, in cifra
tonda, in lotti più grandi…).
C.
Controllo delle fusioni per rendere più difficile la collusione. Le
fusioni possono infatti ridurre il numero delle imprese, rendere più
simmetriche le quote e favorire così la collusione.
46
Le politiche antitrust. 7
2. Applicazione delle regole (enforcement).
Le AA svolgono un’attività di enforcement per verificare la presenza
di collusione, mediante:
– Ispezioni a sorpresa;
– Programmi di clemenza.
Ispezioni a sorpresa (Dawn raids). Interventi eseguiti, all’inizio delle
indagini, nelle sedi delle imprese sospettate e nelle abitazioni dei
dirigenti per reperire prove documentali.
Programmi di clemenza (Leniency programmes). Schemi di sanzioni
più articolate che prevedono pene meno severe o immunità per chi
collabora con le AA.
Caso GPL da riscaldamento.
47
Le politiche antitrust. 8
Programmi di clemenza (Leniency programmes).
Il DOJ ha incominciato ad applicare questo schema nel 1978
garantendo, in alcune situazioni, l’immunità per le condanne
penali. Nel 1993 lo schema è stato riscritto e prevede:
• Clemenza automatica per le imprese che rivelano l’esistenza di
un cartello prima dell’avvio dell’indagine, purché non sia il
leader del cartello, smetta di colludere e risarcisca i danni.
• Clemenza discrezionale per le imprese che rivelano dopo
purché le rivelazioni aiutino le AA nell’indagine e a raggiungere
un risultato di condanna.
NB.: Il nuovo schema ha prodotto significativi risultati.
48
Le politiche antitrust. 9
Programmi di clemenza (Leniency programmes).
La UE ha adottato un programma di clemenza nel 1996 che prevede la
riduzione delle sanzioni fino al 75-100% se l’impresa informa prima
e dal 50 al 75%, dopo dell’avvio dell’indagine ma prima che sia
avviata l’istruttoria.
I risultati non sono stati molto soddisfacenti per due ragioni:
– la clemenza veniva accordata in modo discrezionale e le imprese non
potevano sapere quella che sarebbe stata l’entità della sanzione;
– la clemenza non veniva concessa qualora l’istruttoria fossa già stata
avviata.
Nel 2002 i programmi vennero ridisegnati, in linea con l’esperienza
USA, dando più trasparenza all’aspetto delle sanzioni e
introducendo la possibilità di concedere clemenza anche ad
istruttoria avviata.
NB.: I programmi di clemenza consentono alle AA di risparmiare
49
risorse.
Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 1
Si tratta di accordi per costituire un nuovo soggetto che si occuperà di
svolgere alcune attività soprattutto di ricerca ma anche di marketing
e di vendita, al posto delle singole imprese.
La nuova entità si colloca tra i cartelli e le fusioni e può assumere il
carattere di cartello se si occupa di fissare p e q sul mercato finale,
senza svolgere altre attività.
L’analisi delle JV è simile a quella delle fusioni (rinvio) in cui si può
avere un soggetto con maggiore potere di mercato ma che, al tempo
stesso, consente di migliorare l’efficienza riducendo i costi delle
attività svolte.
Le AA devono valutare il potere di mercato prima della creazione della
JV. Se le quote di mercato delle imprese che partecipano sono
piccole, la JV viene approvata. Tuttavia, diversamente dalle fusioni, i
soggetti proponenti sopravvivono.
50
Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 2
JV di Ricerca e Sviluppo
Si occupano della conoscenza che è caratterizzata da:
Spillovers: le conoscenze acquisite si diffondono da
un’impresa all’altra impedendo a chi ha sostenuto i costi di
appropriarsi dei risultati conseguiti (anche se c’è la
protezione del brevetto) con effetti negativi sugli incentivi.
Non rivalità: le conoscenze possono essere utilizzate
contemporaneamente da più soggetti.
Il problema della creazione della conoscenza (costosa) e della
sua diffusione (facile e desiderabile) è quello di evitare la
duplicazione dei costi (investire per sviluppare conoscenze
già esistenti).
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Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 3
Il mercato non riesce a produrre esiti ottimali e le JV
rappresentano una possibile soluzione. Le imprese
sostengono insieme i costi e condividono i risultati. Tuttavia,
occorre impedire che le JV si traformino in accordi collusivi.
Occorre analizzare:
• gli effetti sul benessere che sono positivi (più difficile
appropriarsi degli sforzi innovativi) quando gli spillovers sono
elevati, ma è difficile misurarli, e valutare il potere di mkt dei
partecipanti;
• accordo di JV per vedere se contiene clausole anticompetitive
(ad esempio sulla ripartizione dei mercati tra le imprese).
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Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 4
JV nella normativa USA e UE
Le JV sono viste favorevolmente dagli anni ’80.
Negli USA sono soggette alla rule of reason.
Nella UE sono esentate alcune forme di cooperazione. Le JV in
R&S sono esentate dal 2000, dietro il soddisfacimento di
alcune condizioni. In particolare, le imprese devono poter
usare i risultati dell’attività in modo indipendente, e se sono
concorrenti le loro quote aggregate non devono superare il
25%
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Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 5
Altri accordi orizzontali
Concessione di licenze incrociate e patent pooling.
Le licenze incrociate consentono un uso reciproco di
tecnologie coperte da brevetti. Possono portare a una
riduzione della concorrenza, soprattutto se le tecnologie
sono sostituibili.
Tuttavia se i brevetti sono indispensabili per proseguire
nella ricerca o le tecnologie sono complementari, lo
scambio può consentire miglioramenti nella tecnologia e
riduzione dei prezzi.
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Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 6
Nel caso di patent pooling, siamo in presenza di un soggetto
che possiede i brevetti di più imprese e le cede in uso, in
forma di pacchetto.
In questo caso si ha una riduzione dei costi di transazione,
ma soprattutto si consente la fissazione di un prezzo
minore (congiunto) per l’uso delle diverse proprietà
intellettuali.
I pools rappresentano un modo per evitare la violazione dei
brevetti e il ricorso ai tribunali.
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Joint Ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 7
Esempi:
aircraft pool; radio broadcast pool, DVD standard; laser eye
surgery:
Oltre al problema dei prezzi sul mercato delle licenze, i patent
pools possono condizionare, riducendoli, gli incentivi ad
innovare che sono legati al modo in cui il pool distribuisce i
profitti, alle regole di adesione, ecc.
Inoltre, per gli esterni, il pool può operare da barriera all’entrata nei
confronti di chi possiede una nuova tecnologia ma ha difficoltà
a farla accettare dal pool perché comporta di abbandonare la
vecchia tecnologia.
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Joint ventures e accordi orizzontali non
collusivi. 7
Accordi per definire standard comuni.
Le imprese che competono per sviluppare una nuova tecnologia possono
accordarsi per fissare standard comuni.
Sono accordi vantaggiosi? Creano benessere per la collettività?
Argomenti a favore:
– esternalità di rete: i consumatori sono avvantaggiati ad usare lo stesso
protocollo;
– lo s. c. avvantaggia la concorrenza (all’interno dello s.c.).
Argomenti contro:
– non c’è concorrenza per definire lo s.c. e questo può scoraggiare la ricerca
di uno migliore;
– se lo s.c. non è l’esito della collaborazione tra imprese, i consumatori si
troveranno poi a fronteggiare un’impresa monopolista.
NB.: Le AA valutano favorevolmente, ma con cautela, l’accordo per definire
lo standard.
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Analisi di casi: accordi collusivi e
programma di leniency. 1
Prezzo per il GPL da riscaldamento regione Sardegna
AGCM - Provvedimento n. 20931 – Bollettino n. 12/2010 del 24/3/2010
Aprile 2008: Segnalazione dei consumatori: prezzo di vendita del GPL al
dettaglio, in bombole per uso domestico, più elevato che nel resto del
territorio italiano (BUTANGAS, Eni, LIQUIGAS, e altre imprese minori).
Aprile 2008: Istruttoria: Verificare l’esistenza di un’intesa per la determinazione
congiunta dei prezzi e di altre condizioni contrattuali da applicare ai rivenditori
e la compartimentazione del mercato, 1995-2005.
Ottobre 2008: Eni fa richiesta di trattamento favorevole (leniency) rivela
l’esistenza di un’intesa con BUTANGAS e LIQUIGAS e le modalità (incontri
al vertice in diversi luoghi: sedi delle società, riunioni dell’associazione di
categoria). AA estende l’indagine su tutto il territorio nazionale.
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Analisi di casi: accordi collusivi e
programma di leniency. 2
L’istruttoria rileva la presenza di:
– parallelismo nei listini dei prezzi delle tre società nel periodo1995-2005,
non legato all’andamento delle quotazioni internazionali della materia
prima;
– contatti frequenti tra le parti;
– sostanziale stabilità delle quote di mercato a livello nazionale;
– le tre società coprivano il 40% dell’offerta, mentre il restante 60% era
frammentato.
AGCM delibera che le tre società :
– hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza;
– devono astenersi in futuro da comportamenti analoghi;
– devono pagare una sanzione pecuniaria: BUTANGAS, 4.8 mil. €;
LIQUIGAS, 17 mil. €, Eni nessuna sanzione.
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Analisi di casi: accordi collusivi.1
I cartelli delle vitamine
2001 la CE condanna 8 produttori di vitamine a pagare una multa di
855* mil € per avere partecipato a cartelli per fissare i prezzi e
ripartire i mercati delle vitamine.
Le società maggiori sono: Hoffmann-La Roche (Svizzera), BASF
(Germania) e Takeda C.I. (Giappone).
La CE individua otto cartelli, per i diversi tipi di vitamine (i primi accordi
avvengono sui mercati delle vitamine A ed E). Per alcuni cartelli le
ammende cadono in prescrizione poiché avevano cessato di
esistere 5 anni prima dell’indagine.
In precedenza, nel 1999, DOJ aveva già condannato per la stessa
ragione Hoffmann-La Roche alla multa di 500 mil $ e BASF a 225
mil $.
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(*) 462 a H-LR; 296 a BASF e 7 a Takeda.
Analisi di casi: accordi collusivi. 2
Il cartelli avevano potuto sostenersi per:
• elevata concentrazione dal lato dell’offerta con elevati costi di
entrata e la presenza di alcune grandi imprese che potevano
imporre gli accordi e punire le deviazioni;
• omogeneità del prodotto;
• bassa elasticità della domanda;
• elevato livello di comunicazione. I cartelli si comportavano in modo
simile con incontri mensili o trimestrali per lo scambio di informazioni
su prezzi e volumi di vendite e avevano addirittura creato delle
strutture gerarchiche tra i diversi membri.
I cartelli avevano portato a prezzi elevati. Negli USA, dopo l’annuncio
della condanna, i prezzi erano scesi del 50% circa.
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Analisi di casi: accordi collusivi e
programma di leniency. 3
Il cartello della birra.
2007 la CE condanna 3 produttori di birra olandesi: Heineken, Grolsch and
Bavaria a pagare una multa complessiva di €274 milioni per la
costituzione di un cartello diretto a limitare la concorrenza sul mercato
del consumo finale nei Paesi Bassi durante il periodo 1996-1999.
Nel luglio 1999 la Commissione aveva effettuato accertamenti nella sede di
InBev a Leuven (Belgio) in seguito ad una denuncia di un eventuale
abuso di posizione dominante. Gli accertamenti avevano portato
all'apertura di un secondo caso concernente un cartello sul mercato
belga.
Nel corso di questa seconda indagine, InBev aveva presentato domanda
di trattamento favorevole per il caso del secondo cartello sul mercato
belga (riguardante la birra con marchio proprio e comprendente altri
fabbricanti di birra) nonché in merito a pratiche anticoncorrenziali in
Francia, Lussemburgo, Italia e Paesi Bassi.
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Analisi di casi: accordi collusivi e
programma di leniency. 4
2000 In seguito alla dichiarazione di InBev, erano state effettuate
indagini nei Paesi Bassi. Le prove trovate durante le ispezioni,
soprattutto appunti manoscritti presi durante gli incontri con date e
luoghi degli incontri, confermarono le informazioni fornite da InBev.
La Commissione trovò anche le prove che managers di livello elevato
partecipavano agli incontri e che erano consapevoli che il loro
comportamento fosse illegale.
Ammende inflitte:
a) Heineken NV e Heineken Nederland BV: € 219,3 milioni;
b) Koninklijke Grolsch NV: € 31,6 milioni;
c) Bavaria NV: € 22,8 milioni;
d) InBev riduzione del 100 % dell'ammenda (leniency) .
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