4. Collusioni - e-Learning
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4. Collusioni e accordi orizzontali II Parte Fattori che facilitano la collusione. A. Fattori strutturali; B. Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni; C. Regole di prezzo e contratti. 2 Fattori strutturali. 1 Quali sono le caratteristiche strutturali dell’industria che facilitano o contrastano la collusione e pertanto possono portare ad aumentare o a ridurre d ? • • • • • Concentrazione e numero delle imprese; Regolarità e frequenza degli ordini; Evoluzione della domanda; Simmetria delle imprese; Contratti multimercato. Accanto a questi fattori che considereremo con maggior dettaglio analitico, vi sono poi: 3 Fattori strutturali. 2 Altri fattori strutturali: • • • • • • Facilità di entrata; Partecipazioni proprietarie intrecciate; Potere degli acquirenti; Elasticità della domanda; Omogeneità dei prodotti; Capacità produttiva in eccesso e giacenze di magazzino. 4 Fattori strutturali: Concentrazione Concentrazione Gli aspetti della struttura del mercato rilevanti ai fini della collusione sono: – Numero delle imprese; – Distribuzione dimensionale (simmetria o meno delle quote→rinvio). Numero delle imprese: più elevato il numero delle imprese, meno probabile è la collusione e viceversa: 1 δ ≥1 n Ciò significa che al crescere di n cresce anche il limite inferiore di d e quindi diventa più difficile superarlo per colludere. N.B.: una struttura di mercato più concentrata sembra facilitare la collusione. 5 Fattori strutturali: Regolarità e frequenza degli ordini. 1 Regolarità e frequenza degli ordini Stabilità della domanda e regolarità degli ordini facilitano la sostenibilità della collusione. Un’improvviso aumento degli ordini che poi ritornano alla consueta regolarità può spingere a deviare per appropriarsi di una quota maggiore dei profitti aggregati dovuti all’aumento della domanda. Per valutare l’effetto di un evento simile, supponiamo che nel I° periodo si manifesti un aumento della domanda pari a kD(p), (k>1) con un corrispondente aumento dei profitti aggregati kp m, mentre nei periodi successivi si ritorna ai soliti livelli D(p) e pm. 6 Fattori strutturali: Regolarità e frequenza degli ordini. 2 Il vincolo di incentivo diventa: kπ m πm + (δ + δ 2 + ...) ≥kπ m n n Ovvero la deviazione conviene se il profitto di monopolio, legato ad un ordine straordinario supera il flusso dei profitti di collusione che include anche il profitto iniziale. kπ m πm δ + ≥kπ m ; n n 1- δ m πm δ m kπ ≥kπ n 1- δ n πm δ kπ m ( n - 1) ≥ n 1- δ n 7 Fattori strutturali: Regolarità e frequenza degli ordini. 3 πm δ kπ m ( n - 1) ≥ n 1- δ n semplificando si ottiene: δ ≥k(n - 1) 1- δ ⇒ δ ≥(1- δ)(kn- k) e si ottiene l’espressione: k( n - 1) δ≥ 1 + k( n - 1) Al crescere di k, d→1 ovvero cresce il limite inferiore della soglia ed è sempre più difficile colludere. NB.: La regolarità degli ordini rende più facile colludere perché si può applicare subito la punizione. 8 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 1 Evoluzione della domanda La domanda può mutare per: 1. Shock improvvisi, indipendenti e imprevedibili (non c’è correlazione tra gli stati della domanda nei diversi periodi); 2. Espansione costante e prevedibile. 1. Shock improvvisi, indipendenti e imprevedibili. Quando shock improvvisi determinano aumenti della domanda, la situazione è simile al caso di ordini rilevanti e ci sarà incentivo a deviare. Viceversa se vi è una caduta della domanda non c’è incentivo a rompere l’accordo. 9 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 2 In generale si può affermare che: La collusione piena (pm e pm), quale che sia lo stato della domanda, si raggiunge solo per d molto elevati, mentre per valori di d intermedi non si raggiunge la piena collusione. Le imprese scelgono pm quando la domanda è bassa e pColl<pm quando la domanda è alta. Infatti riducendo pColl si impedisce di deviare e si mantiene l’equilibrio di collusione. Per questa ragione si parla di “guerra dei prezzi nei periodi di boom”, in realtà ci si riferisce solo alla deviazione di pColl da pm. 10 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 3 2. Espansione costante e prevedibile: Domanda in fase di crescita. In presenza di andamenti costanti e prevedibili della domanda, a parità del numero di imprese, aumenta la spinta alla collusione per appropriarsi di profitti futuri elevati e perché la punizione sarebbe più alta. Domanda in fase di decrescita. La spinta a deviare aumenta per appropriarsi dei profitti attuali, più elevati di quelli futuri. La punizione (perdita dei profitti futuri) è più bassa. 11 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 4 Supponiamo di esprimere la domanda e il profitto come: q tD(p) e q tp(p) dove: q >0 che esprime la crescita o la diminuzione della domanda t =0 nel periodo iniziale Riscriviamo il vincolo: θ 0π m θδπm θ 2δ 2π m + + + ... ≥π m n n n πm ( 1+ θδ + θ 2δ 2 + ...) ≥π m n πm 1 ≥π m n 1 - θδ 12 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 5 πm 1 ≥π m n 1 - θδ da cui: 1 1 δ ≥ ( 1) θ n L’analisi è sull’impatto della variazione della domanda e non sulle altre caratteristiche dell’industria (numero delle imprese e libertà di entrata→considerate separatamente). Con q>1 si ha crescita continua della domanda. È più facile colludere. La punizione è più alta (perdita di profitti più elevata) se si devia; Con q<1 si ha declino continuo della domanda. La spinta a deviare è maggiore e la punizione minore perché la perdita dei profitti nel tempo è via via minore. 13 Fattori strutturali: Evoluzione della domanda. 6 Corollario alla crescita della domanda. Se la domanda è soggetta a fluttuazioni, la collusione è meno sostenibile. In particolare: Quando la domanda è superiore alla media anche i benefici della deviazione di breve periodo sono più alti della media. Al crescere delle dimensioni della fluttuazione, nei casi in cui la domanda è particolarmente elevata, le imprese colludono meno (ovvero i prezzi di collusione sono più bassi) oppure non colludono. Soprattutto in presenza di fluttuazioni deterministiche (stagionali), le imprese deviano quando la domanda è al picco perché la punizione avverrà nei periodi successivi di domanda più bassa. Per contro, al minimo del ciclo, è più facile sostenere la collusione. 14 Fattori strutturali: Simmetria. 1 Simmetria La collusione è più sostenibile in presenza di imprese con struttura produttiva simile perché hanno gli stessi incentivi a deviare e a punire. Caso semplificato di duopolio alla Bertrand con Trigger Strategies: Imprese con uguale tecnologia e costi ma con quote diverse: s1= l e s2 = 1 – l dove l > 1/2 Le imprese possono decidere di colludere pienamente (p = pm) e di ritornare a p = c in caso di deviazione. 15 Fattori strutturali: Simmetria. 2 Il vincolo per la generica impresa i, dove i = 1,2 si π m ( 1+ δ + δ 2 + ....) ≥π m 1 si π m ≥πm 1-δ ⇒ si π m ≥ 1-δ π m Se i = 1 (impresa grande) λ ≥1 - δ Se i = 2 (impresa piccola) 1 - λ ≥1 - δ Poiché l>½ ⇒ δ ≥1 - λ ⇒ δ ≥λ l’impresa piccola avrà il vincolo più rigido. 16 Fattori strutturali: Simmetria. 3 L’impresa grande guadagna meno dalla collusione perché ha una quota di mercato più ampia. L’impresa piccola ha più incentivo a deviare perché, anche con prezzi inferiori potrebbe guadagnare di più aumentando la sua quota di mercato. NB.: Maggiore è l’asimmetria delle imprese, minore è l’incentivo a colludere. 17 Fattori strutturali: Simmetria. 4 L’ipotesi precedente considera quote di mercato esogene. In realtà le quote sono largamente endogene. Ovvero, quando le quote sono asimmetriche, non è ragionevole ritenere che le imprese abbiano gli stessi costi marginali. Ne consegue che, l’asimmetria delle quote di mercato riflette asimmetrie più profonde nell’industria (costi diversi e/o qualità diversa) che rendono ancora più difficile sostenere la collusione. 18 Fattori strutturali: Contratti multimercato. 1 Contratti multimercato Le imprese colludono più facilmente quando interagiscono su più mercati. I Contratti Multimercato (CM): 1. aumentano la frequenza delle interazioni; 2. riducono le asimmetrie tra imprese che operano su mercati diversi; 3. consentono collusioni che non si realizzerebbero se le imprese interagissero su un solo mercato (come nel caso di forte asimmetria). 19 Fattori strutturali: Contratti multimercato. 2 Illustriamo il caso al punto 2). Aggiungendo al modello precedente le ipotesi: • i mercati (A e B) sono uguali per dimensioni; • le imprese ( 1 e 2) hanno dimensioni simmetriche sui due mercati; s 1A = l e s1 B = 1 – l s 2A = 1 – l e s2 B = l Il vincolo considerato in precedenza diventa: s1A π m 1 B m 1 + s1 π ≥ πm + πm 1- δ 1- δ (s1A + s1B )π m 1 1- δ ≥ 2π m ⇒ λ + 1 - λ ≥ 2(1 - δ ) ⇒ 1 δ≥ 2 20 Fattori strutturali: Contratti multimercato. 3 Analogamente, il calcolo del vincolo per l’impresa 2: (s2A + s2B )π m 1 1- δ ≥ 2π m ⇒ 1 - λ + λ ≥ 2(1 - δ ) ⇒ 1 δ≥ 2 Le imprese che operano congiuntamente sui due mercati ritornano, in questo caso, a una situazione di simmetria. In generale, se le imprese vengono considerate separatamente sui mercati, dove operano con quote asimmetriche, la collusione è molto meno probabile. Soprattutto quando l’asimmetria è molto elevata. Ex.: US Airline Industry 21 Altri fattori strutturali. 1 Entrata La facilità di entrata rende più difficile sostenere la collusione. In presenza di collusione, le imprese entranti possono decidere di: • non colludere, comportandosi in modo aggressivo; • colludere, ma la loro presenza fa aumentare il numero di imprese presenti (n) e rende meno conveniente la collusione. In entrambi i casi, se vi è facilità di entrata (accomodante o aggressiva), è più difficile colludere. 22 Altri fattori strutturali. 2 Potere degli acquirenti Un acquirente, che detiene una quota elevata della domanda, può mettere in concorrenza tra di loro i venditori, anche minacciando di farne entrare di nuovi nel mercato. L’acquirente può arrivare a rompere un accordo collusivo modificando la distribuzione e l’entità degli ordini nel tempo e rivolgendosi a pochi produttori con ordini distanziati nel tempo. 23 Altri fattori strutturali. 3 Incroci proprietari Le partecipazioni proprietarie incrociate o la presenza in più CdA dei managers favorisce lo scambio di informazioni e il monitoraggio delle altre imprese. Anche in assenza di altre forme di controllo incrociato, la proprietà incrociata favorisce la collusione perché le imprese non hanno convenienza a danneggiare altre di cui posseggono anche solo una parte della proprietà. 24 Altri fattori strutturali. 4 Elasticità della domanda Gli effetti di una elevata elasticità non sono facilmente identificabili poiché questa incide su entrambi i lati del vincolo e sul livello del prezzo di collusione (che sarà più basso con minore perdita di surplus per i consumatori). L’elasticità elevata determina una reazione più intensa, quando il prezzo si riduce, sia in caso di deviazione che in caso di punizione. 25 Altri fattori strutturali. 5 Omogeneità dei prodotti Le AA considerano pro-collusiva l’omogeneità dei prodotti. La teoria economica non fornisce risposte generali. Anche in caso di prodotti differenziati la punizione è difficile da implementare e quindi ci possono essere spinte alla collusione. Infatti la riduzione dei prezzi, a scopo di punizione, può non ridurre significativamente la domanda dell’impresa deviante. Analogamente la riduzione dei prezzo da parte della deviante può non sottrarre quote di mercato ai rivali. Nel primo caso, è difficile punire l’impresa deviante e c’è spinta a deviare. Nel secondo caso, è meno conveniente deviare e si favorisce la collusione. 26 Altri fattori strutturali. 6 Giacenze di magazzino e capacità produttiva in eccesso Entrambe aumentano l’elasticità dell’offerta e incidono su entrambi i lati del vincolo. In presenza di elevata capacità produttiva in eccesso, per tutte le imprese, aumenta la spinta a deviare (ovvero ridurre i prezzi per sfruttare la capacità in eccesso). Tuttavia la punizione potrebbe essere più severa e i prezzi di punizione più bassi. Anche l’analisi empirica fornisce risultati ambigui. 27 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 1 E’ possibile osservare i prezzi e le quantità rilevanti ai fini della collusione? Quanto è importante ai fini della collusione l’osservabilità di tali grandezze? La non osservabilità dei prezzi e degli sconti che possono essere praticati ai clienti operano contro la collusione. Se d è abbastanza elevato, vi possono essere numerose strategie di collusione, anche più articolate di quelle previste dal modello teorico standard. Ad esempio, revisioni periodiche dei prezzi verso il basso rappresentano un meccanismo proprio del cartello al fine di scoraggiare le deviazioni. 28 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 2 Ne consegue qualche considerazione: • se i prezzi sono bassi, in un certo periodo, ciò non significa che siamo in presenza di accordi collusivi; • anche in presenza di informazioni insufficienti si può avere collusione; • minore informazione (minore osservabilità) spinge le imprese che colludono a fissare prezzi più bassi, per scoraggiare le deviazioni. Individuare e combattere la collusione sembra difficile ma è indispensabile per disegnare le politiche anticompetitive. 29 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 3 Per le AA è importante capire quali sono le pratiche che facilitano gli accordi collusivi. Benché, dal punto di vista della teoria economica, la collusione tacita sia possibile, le AA vanno comunque alla ricerca di accordi espliciti nascosti perché la collusione non può essere sostenuta, in assenza di accordi, per due ragioni: monitoraggio: le imprese per colludere devono disporre di informazioni sui risultati della collusione e per coordinare le loro azioni, anche quelle punitive; condivisione delle informazioni: per superare i problemi connessi con l’incertezza della domanda. 30 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 4 La comunicazione è dunque centrale ai fini della collusione e, quando viene realizzata, lascia sempre qualche traccia che le AA cercano per provare l’esistenza degli accordi. Pratiche che facilitano la collusione: A. Scambio di informazioni; B. Clausole contrattuali di prezzo. A. Scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni su prezzi e quantità passati, avviene di solito tramite le associazioni di categoria e si riferiscono anche ad altre grandezze dell’industria (capacità produttiva, costi …). 31 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 5 Le informazioni possono anche migliorare l’efficienza. L’analisi economica fornisce esiti ambigui: le informazioni favoriscono la collusione ma consentono anche di ridurre l’incertezza favorendo guadagni di efficienza. E’ comunque possibile osservare diverse modalità di scambio : • Informazioni su prezzi e quantità passati e presenti; • Informazioni generali sul mercato. Sono queste ultime che tendono a ridurre l’incertezza. Le AA devono prestare attenzione soprattutto alle informazioni su prezzi e quantità passate e presenti. 32 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 6 La comunicazione è centrale ai fini della collusione anche perché consente di individuare la configurazione di mercato (il punto o prezzo focale) da scegliere (cheap talk). Lo status quo può rappresentare un punto focale quando la situazione di mercato o del settore si modifica, il prezzo raggiunto in precedenza può rappresentare un riferimento per colludere in futuro. La collusione può essere favorita anche da un’altra forma di scambio di informazioni sui prezzi o sui piani di produzione mediante annunci futuri privati e pubblici. 33 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 7 Annunci privati Si tratta di annunci fatti direttamente alle imprese rivali (ad esempio via fax) di aumento di prezzi futuri. L’obiettivo non è di migliorare l’efficienza ma facilitare la collusione evitando guerre dei prezzi. Caso 1. Airline Tariff Publishers in USA. Caso 2. Vendita licenze per uso frequenze radio mediante comunicazione di vendita nelle aste simultanee al rialzo in Germania. 34 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 8 Caso 2. : Vendita licenze per uso frequenze radio in Germania 1999 governo tedesco mette all’asta 10 blocchi di frequenze radio. • Asta simultanea al rialzo, ogni offerta deve essere almeno il 10% superiore alla precedente; • Due incumbent: Mannesman e T-Mobil. Prima offerta: Mannesmann offre: 18.18 milioni di marchi per i blocchi 1-5; 20 milioni di marchi per i blocchi 6-10. T-Mobil fa offerte inferiori. 35 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 9 Caso 2. : Vendita licenze per uso frequenze radio in Germania. Mannesmann invia due messaggi: • Dividere il mercato in quote : 1-5 e 6-10; • Coordinare il prezzo a 20 milioni ( 18.18+10%18.18 =20). T-Mobil comprende il messaggio e il giorno successivo offre 20 milioni per i blocchi 1-5 e l’asta si conclude. NB: I messaggi lanciati nelle aste facilitano la collusione. Le AA devono porre vincoli come: vietare alle imprese di rivelare pubblicamente le proprie intenzioni (alla stampa) o fare offerte in cifre tonde. 36 Trasparenza nei prezzi e scambio di informazioni. 10 Annunci pubblici Annunci rivolti a tutti, anche ai consumatori, ad esempio a mezzo stampa. La trasparenza può essere utile ai consumatori e ciò sembra più importante che facilitare la collusione. Tuttavia possono essere usati a fini collusivi (es: Caso Ethyl – additivi antidetonanti). NB.: Consentire le comunicazioni ai consumatori su variazioni di prezzo vincolanti. 37 Regole di prezzo e contratti. 1 Nei contratti a lungo termine le imprese possono offrire clausole sui prezzi: • Most favoured nation (prezzo minimo garantito); • Meeting competition. Most favoured nation Il venditore si impegna ad applicare all’acquirente lo stesso prezzo che offre agli altri (non discrimina i prezzi) anche abbassando i prezzi, se lo farà in futuro ai nuovi acquirenti (retroattiva). Gli effetti sulla collusione sono diversi: La clausola rende costoso fare gli sconti e quindi favorisce la collusione su prezzi elevati, ma rende meno severa la punizione perché l’equilibrio in caso di deviazione si realizza comunque con livelli di profitto elevati. 38 Regole di prezzo e contratti. 2 Meeting competition Se un acquirente trova un prodotto ad un prezzo inferiore, il venditore è tenuto ad applicare lo stesso prezzo (eventualmente a liberarlo dal contratto → meeting release clause). Le clausole possono facilitare la collusione perchè: • rendono pubbliche le informazioni sui prezzi (è il consumatore che informa il venditore) e possibili gli interventi punitivi; • riducono l’incentivo a deviare: la riduzione può attrarre nuovi clienti, ma non sottrae clienti ai rivali che possono applicare la stessa riduzione. NB.: Entrambe le clausole hanno effetti pro-collusivi tali da fare introdurre la proibizione per sé. 39 Regole di prezzo e contratti. 3 Altre clausole: Prezzo di rivendita imposto. Si tratta di un accordo verticale in cui il produttore impone il prezzo di vendita finale (rinvio). Può avere effetti pro-collusivi perché rende uniforme il prezzo applicato dai rivenditori e facilita il monitoraggio delle deviazioni. Prezzo di consegna uniforme che include il prezzo del trasporto. Prezzo a partire da data località (basing point) che include il prezzo del trasporto a partire da una data località. In entrambi i casi migliora la trasparenza dei prezzi dal lato dei produttori. 40 Le politiche antitrust. 1 Quali elementi esaminare per valutare l’esistenza di una pratica collusiva? Standards of proof. Si tratta di cercare ex-post le prove delle pratiche collusive. Poiché le pratiche collusive dovrebbero portare a prezzi elevati si considerano: • livello dei prezzi; • evoluzione dei prezzi. Livello dei prezzi. Occorre vedere se i prezzi superano livelli di soglia. E’ difficile da valutare perché: • non sono disponibili i dati sui prezzi effettivamente applicati; • senza informazioni sui costi non si riesce a valutare se i prezzi sono di concorrenza oligopolistica non collusiva o di collusione. NB.: Non si può sanzionare un’impresa perché per prezzi troppo elevati. Le 41 cause di un elevato livello possono essere diverse. Le politiche antitrust. 2 Evoluzione dei prezzi E’ preferibile analizzare l’evoluzione dei prezzi per vedere se essi si muovono insieme. Tuttavia, anche il questo caso la causa può essere ricondotta a shock comuni esogeni. In generale l’analisi dei dati del mercato non è sufficientemente rigorosa e non è sempre accolta dai tribunali. . 42 Le politiche antitrust. 3 L’analisi delle pratiche collusive è complessa perché l’esistenza delle pratiche dovrebbe essere provata ricostruendo le strategie e le intenzioni delle imprese, anche se le AA nella UE vietano anche la collusione tacita (caso: Soda). Ad esempio un andamento parallelo dei prezzi soprattutto se è molto stretto e avviene in presenza di fattori facilitanti (clausole di prezzo) può indicare la presenza di collusione, ma non sempre ne è la prova. Neppure la guerra dei prezzi può essere considerata una prova di collusione poiché può essere la conseguenza di aumentata capacità produttiva o dell’entrata di nuove imprese sul mercato. NB.: E’ problematico distinguere tra pratiche collusive e comportamenti non cooperativi sulla base di fatti che possono essere l’esito di entrambi. 43 Le politiche antitrust. 4 ambiguità dell’analisi economica nel decidere i comportamenti collusivi lasciano spazio agli strumenti della giurisprudenza. Tali strumenti definiscono la collusione come accordo e considerano le pratiche che la facilitano. Le In particolare: • Analisi delle comunicazioni (documenti scritti o registrati); • Attività di coordinamento; • Adozione di clausole di prezzo. NB.: Si tratta di elementi più verificabili rispetto ai dati di mercato. Inoltre le imprese tendono a comunicare piuttosto che osservare i dati di mercato. 44 Le politiche antitrust. 5 Come operano le politiche della concorrenza contro le pratiche collusive? Con la definizione e l’applicazione delle regole. 1. Definizione delle regole Le AA definiscono una tipologia di interventi, sulla base dell’analisi dei fattori facilitanti, individuando le pratiche commerciali ammesse e quelle vietate e poi quelle vietate per sé o secondo la rule of reason: • • • Definizione di linee guida; Disegno di regole, Controllo delle fusioni. 45 Le politiche antitrust. 6 A. Definizione di linee guida con l’elenco delle pratiche vietate (annunci su p e q, scambio di informazioni, clausole di vendita, partecipazioni di minoranza…). Le imprese possono comunque chiedere l’esenzione dal divieto sulla base di comprovati guadagni di efficienza. B. Disegno di regole che riducono la possibilità di colludere nelle aste. Nel caso di aste simultanee ascendenti si tratta di definire in che modo devono essere presentate le offerte (anonime, in cifra tonda, in lotti più grandi…). C. Controllo delle fusioni per rendere più difficile la collusione. Le fusioni possono infatti ridurre il numero delle imprese, rendere più simmetriche le quote e favorire così la collusione. 46 Le politiche antitrust. 7 2. Applicazione delle regole (enforcement). Le AA svolgono un’attività di enforcement per verificare la presenza di collusione, mediante: – Ispezioni a sorpresa; – Programmi di clemenza. Ispezioni a sorpresa (Dawn raids). Interventi eseguiti, all’inizio delle indagini, nelle sedi delle imprese sospettate e nelle abitazioni dei dirigenti per reperire prove documentali. Programmi di clemenza (Leniency programmes). Schemi di sanzioni più articolate che prevedono pene meno severe o immunità per chi collabora con le AA. Caso GPL da riscaldamento. 47 Le politiche antitrust. 8 Programmi di clemenza (Leniency programmes). Il DOJ ha incominciato ad applicare questo schema nel 1978 garantendo, in alcune situazioni, l’immunità per le condanne penali. Nel 1993 lo schema è stato riscritto e prevede: • Clemenza automatica per le imprese che rivelano l’esistenza di un cartello prima dell’avvio dell’indagine, purché non sia il leader del cartello, smetta di colludere e risarcisca i danni. • Clemenza discrezionale per le imprese che rivelano dopo purché le rivelazioni aiutino le AA nell’indagine e a raggiungere un risultato di condanna. NB.: Il nuovo schema ha prodotto significativi risultati. 48 Le politiche antitrust. 9 Programmi di clemenza (Leniency programmes). La UE ha adottato un programma di clemenza nel 1996 che prevede la riduzione delle sanzioni fino al 75-100% se l’impresa informa prima e dal 50 al 75%, dopo dell’avvio dell’indagine ma prima che sia avviata l’istruttoria. I risultati non sono stati molto soddisfacenti per due ragioni: – la clemenza veniva accordata in modo discrezionale e le imprese non potevano sapere quella che sarebbe stata l’entità della sanzione; – la clemenza non veniva concessa qualora l’istruttoria fossa già stata avviata. Nel 2002 i programmi vennero ridisegnati, in linea con l’esperienza USA, dando più trasparenza all’aspetto delle sanzioni e introducendo la possibilità di concedere clemenza anche ad istruttoria avviata. NB.: I programmi di clemenza consentono alle AA di risparmiare 49 risorse. Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 1 Si tratta di accordi per costituire un nuovo soggetto che si occuperà di svolgere alcune attività soprattutto di ricerca ma anche di marketing e di vendita, al posto delle singole imprese. La nuova entità si colloca tra i cartelli e le fusioni e può assumere il carattere di cartello se si occupa di fissare p e q sul mercato finale, senza svolgere altre attività. L’analisi delle JV è simile a quella delle fusioni (rinvio) in cui si può avere un soggetto con maggiore potere di mercato ma che, al tempo stesso, consente di migliorare l’efficienza riducendo i costi delle attività svolte. Le AA devono valutare il potere di mercato prima della creazione della JV. Se le quote di mercato delle imprese che partecipano sono piccole, la JV viene approvata. Tuttavia, diversamente dalle fusioni, i soggetti proponenti sopravvivono. 50 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 2 JV di Ricerca e Sviluppo Si occupano della conoscenza che è caratterizzata da: Spillovers: le conoscenze acquisite si diffondono da un’impresa all’altra impedendo a chi ha sostenuto i costi di appropriarsi dei risultati conseguiti (anche se c’è la protezione del brevetto) con effetti negativi sugli incentivi. Non rivalità: le conoscenze possono essere utilizzate contemporaneamente da più soggetti. Il problema della creazione della conoscenza (costosa) e della sua diffusione (facile e desiderabile) è quello di evitare la duplicazione dei costi (investire per sviluppare conoscenze già esistenti). 51 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 3 Il mercato non riesce a produrre esiti ottimali e le JV rappresentano una possibile soluzione. Le imprese sostengono insieme i costi e condividono i risultati. Tuttavia, occorre impedire che le JV si traformino in accordi collusivi. Occorre analizzare: • gli effetti sul benessere che sono positivi (più difficile appropriarsi degli sforzi innovativi) quando gli spillovers sono elevati, ma è difficile misurarli, e valutare il potere di mkt dei partecipanti; • accordo di JV per vedere se contiene clausole anticompetitive (ad esempio sulla ripartizione dei mercati tra le imprese). 52 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 4 JV nella normativa USA e UE Le JV sono viste favorevolmente dagli anni ’80. Negli USA sono soggette alla rule of reason. Nella UE sono esentate alcune forme di cooperazione. Le JV in R&S sono esentate dal 2000, dietro il soddisfacimento di alcune condizioni. In particolare, le imprese devono poter usare i risultati dell’attività in modo indipendente, e se sono concorrenti le loro quote aggregate non devono superare il 25% 53 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 5 Altri accordi orizzontali Concessione di licenze incrociate e patent pooling. Le licenze incrociate consentono un uso reciproco di tecnologie coperte da brevetti. Possono portare a una riduzione della concorrenza, soprattutto se le tecnologie sono sostituibili. Tuttavia se i brevetti sono indispensabili per proseguire nella ricerca o le tecnologie sono complementari, lo scambio può consentire miglioramenti nella tecnologia e riduzione dei prezzi. 54 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 6 Nel caso di patent pooling, siamo in presenza di un soggetto che possiede i brevetti di più imprese e le cede in uso, in forma di pacchetto. In questo caso si ha una riduzione dei costi di transazione, ma soprattutto si consente la fissazione di un prezzo minore (congiunto) per l’uso delle diverse proprietà intellettuali. I pools rappresentano un modo per evitare la violazione dei brevetti e il ricorso ai tribunali. 55 Joint Ventures e accordi orizzontali non collusivi. 7 Esempi: aircraft pool; radio broadcast pool, DVD standard; laser eye surgery: Oltre al problema dei prezzi sul mercato delle licenze, i patent pools possono condizionare, riducendoli, gli incentivi ad innovare che sono legati al modo in cui il pool distribuisce i profitti, alle regole di adesione, ecc. Inoltre, per gli esterni, il pool può operare da barriera all’entrata nei confronti di chi possiede una nuova tecnologia ma ha difficoltà a farla accettare dal pool perché comporta di abbandonare la vecchia tecnologia. 56 Joint ventures e accordi orizzontali non collusivi. 7 Accordi per definire standard comuni. Le imprese che competono per sviluppare una nuova tecnologia possono accordarsi per fissare standard comuni. Sono accordi vantaggiosi? Creano benessere per la collettività? Argomenti a favore: – esternalità di rete: i consumatori sono avvantaggiati ad usare lo stesso protocollo; – lo s. c. avvantaggia la concorrenza (all’interno dello s.c.). Argomenti contro: – non c’è concorrenza per definire lo s.c. e questo può scoraggiare la ricerca di uno migliore; – se lo s.c. non è l’esito della collaborazione tra imprese, i consumatori si troveranno poi a fronteggiare un’impresa monopolista. NB.: Le AA valutano favorevolmente, ma con cautela, l’accordo per definire lo standard. 57 Analisi di casi: accordi collusivi e programma di leniency. 1 Prezzo per il GPL da riscaldamento regione Sardegna AGCM - Provvedimento n. 20931 – Bollettino n. 12/2010 del 24/3/2010 Aprile 2008: Segnalazione dei consumatori: prezzo di vendita del GPL al dettaglio, in bombole per uso domestico, più elevato che nel resto del territorio italiano (BUTANGAS, Eni, LIQUIGAS, e altre imprese minori). Aprile 2008: Istruttoria: Verificare l’esistenza di un’intesa per la determinazione congiunta dei prezzi e di altre condizioni contrattuali da applicare ai rivenditori e la compartimentazione del mercato, 1995-2005. Ottobre 2008: Eni fa richiesta di trattamento favorevole (leniency) rivela l’esistenza di un’intesa con BUTANGAS e LIQUIGAS e le modalità (incontri al vertice in diversi luoghi: sedi delle società, riunioni dell’associazione di categoria). AA estende l’indagine su tutto il territorio nazionale. 58 Analisi di casi: accordi collusivi e programma di leniency. 2 L’istruttoria rileva la presenza di: – parallelismo nei listini dei prezzi delle tre società nel periodo1995-2005, non legato all’andamento delle quotazioni internazionali della materia prima; – contatti frequenti tra le parti; – sostanziale stabilità delle quote di mercato a livello nazionale; – le tre società coprivano il 40% dell’offerta, mentre il restante 60% era frammentato. AGCM delibera che le tre società : – hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza; – devono astenersi in futuro da comportamenti analoghi; – devono pagare una sanzione pecuniaria: BUTANGAS, 4.8 mil. €; LIQUIGAS, 17 mil. €, Eni nessuna sanzione. 59 Analisi di casi: accordi collusivi.1 I cartelli delle vitamine 2001 la CE condanna 8 produttori di vitamine a pagare una multa di 855* mil € per avere partecipato a cartelli per fissare i prezzi e ripartire i mercati delle vitamine. Le società maggiori sono: Hoffmann-La Roche (Svizzera), BASF (Germania) e Takeda C.I. (Giappone). La CE individua otto cartelli, per i diversi tipi di vitamine (i primi accordi avvengono sui mercati delle vitamine A ed E). Per alcuni cartelli le ammende cadono in prescrizione poiché avevano cessato di esistere 5 anni prima dell’indagine. In precedenza, nel 1999, DOJ aveva già condannato per la stessa ragione Hoffmann-La Roche alla multa di 500 mil $ e BASF a 225 mil $. 60 (*) 462 a H-LR; 296 a BASF e 7 a Takeda. Analisi di casi: accordi collusivi. 2 Il cartelli avevano potuto sostenersi per: • elevata concentrazione dal lato dell’offerta con elevati costi di entrata e la presenza di alcune grandi imprese che potevano imporre gli accordi e punire le deviazioni; • omogeneità del prodotto; • bassa elasticità della domanda; • elevato livello di comunicazione. I cartelli si comportavano in modo simile con incontri mensili o trimestrali per lo scambio di informazioni su prezzi e volumi di vendite e avevano addirittura creato delle strutture gerarchiche tra i diversi membri. I cartelli avevano portato a prezzi elevati. Negli USA, dopo l’annuncio della condanna, i prezzi erano scesi del 50% circa. 61 Analisi di casi: accordi collusivi e programma di leniency. 3 Il cartello della birra. 2007 la CE condanna 3 produttori di birra olandesi: Heineken, Grolsch and Bavaria a pagare una multa complessiva di €274 milioni per la costituzione di un cartello diretto a limitare la concorrenza sul mercato del consumo finale nei Paesi Bassi durante il periodo 1996-1999. Nel luglio 1999 la Commissione aveva effettuato accertamenti nella sede di InBev a Leuven (Belgio) in seguito ad una denuncia di un eventuale abuso di posizione dominante. Gli accertamenti avevano portato all'apertura di un secondo caso concernente un cartello sul mercato belga. Nel corso di questa seconda indagine, InBev aveva presentato domanda di trattamento favorevole per il caso del secondo cartello sul mercato belga (riguardante la birra con marchio proprio e comprendente altri fabbricanti di birra) nonché in merito a pratiche anticoncorrenziali in Francia, Lussemburgo, Italia e Paesi Bassi. 62 Analisi di casi: accordi collusivi e programma di leniency. 4 2000 In seguito alla dichiarazione di InBev, erano state effettuate indagini nei Paesi Bassi. Le prove trovate durante le ispezioni, soprattutto appunti manoscritti presi durante gli incontri con date e luoghi degli incontri, confermarono le informazioni fornite da InBev. La Commissione trovò anche le prove che managers di livello elevato partecipavano agli incontri e che erano consapevoli che il loro comportamento fosse illegale. Ammende inflitte: a) Heineken NV e Heineken Nederland BV: € 219,3 milioni; b) Koninklijke Grolsch NV: € 31,6 milioni; c) Bavaria NV: € 22,8 milioni; d) InBev riduzione del 100 % dell'ammenda (leniency) . 63