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Fiano (Pd) interroga Mef: “Si intervenga contro totem elettronici” Scritto da Amr Sabato 17 Dicembre 2011 11:49 Il deputato del Pd Emanuele Fiano ha presentato un'interrogazione a risposta in Commissione al ministro dell'Economia e della Finanze nel quale chiede di intervenire contro i 'chioschi elettronici' che, sulla base della direttiva europea n. 31 dell'8 giugno 2000, dedicata al commercio elettronico, propongono una serie di giochi per accumulare crediti finalizzati all'acquisto di prodotti e servizi e nei quali non sono ammesse vincite in denaro, mentre in realtà "risulta... che i crediti vengano convertiti automaticamente in denaro da parte di molti esercenti che provvedono a liquidare ai clienti gli importi maturati" e che "questi 'Totem elettronici' ospitano giochi tra i più performanti del mercato nazionale configurando, di fatto, un 'casinò domestico'". "Nelle schermate d'accesso - si legge sul testo dell'interrogazione - sono disponibili link diretti nei confronti che collegano ai più importanti siti che trattano moneta elettronica, in particolare Bancoposta, in modo tale che l'utente possa automaticamente disporre l'utilizzo dei propri conti per implementare il conto gioco; i giochi disponibili non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale; i 'Totem elettronici' non hanno alcun nulla osta emesso da Aams o da altre agenzie dello Stato; drenano sempre più importanti risorse dal gioco lecito verso queste forme diverse; da parte delle preposte amministrazioni sono stati eseguiti diversi sequestri, tuttavia i tribunali hanno costantemente ritirato questi provvedimenti stante la difficoltà di individuare il momento di scambio fisico del denaro tra esercente e giocatore". Da qui la richiesta sul se e su quali provvedimenti si intendano disporre "per neutralizzare il dilagante fenomeno in particolare nelle provinciale di Modena e Milano; se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di impedire che i giochi sottoposti alla regolamentazione da parte di Aams entrino a far parte del catalogo prodotti del 'chiosco elettronico'". ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05821 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 562 del 16/12/2011 Firmatari Primo firmatario: FIANO EMANUELE Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 16/12/2011 Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/12/2011 Stato iter: IN CORSO Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05821 presentata da EMANUELE FIANO venerdì 16 dicembre 2011, seduta n.562 FIANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in parecchie zone geografiche del nostro paese si stanno diffondendo «chioschi elettronici» che, sulla base della direttiva europea n. 31 dell'8 giugno 2000, dedicata al commercio elettronico, propongono una serie di giochi per accumulare crediti finalizzati all'acquisto di prodotti e servizi; in coerenza con la direttiva europea, non sono ammesse vincite in denaro; risulta che in realtà i crediti vengano convertiti automaticamente in denaro da parte di molti esercenti che provvedono a liquidare ai clienti gli importi maturati; questi «Totem elettronici» ospitano giochi tra i più performanti del mercato nazionale configurando, di fatto, un «casinò domestico»; nelle schermate d'accesso sono disponibili link diretti nei confronti che collegano ai più importanti siti che trattano moneta elettronica, in particolare Bancoposta, in modo tale che l'utente possa automaticamente disporre l'utilizzo dei propri conti per implementare il conto gioco; giochi disponibili non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale; i «Totem elettronici» non hanno alcun nulla osta emesso da AAMS o da altre agenzie dello Stato; drenano sempre più importanti risorse dal gioco lecito verso queste forme diverse; da parte delle preposte amministrazioni sono stati eseguiti diversi sequestri, tuttavia i tribunali hanno costantemente ritirato questi provvedimenti stante la difficoltà di individuare il momento di scambio fisico del denaro tra esercente e giocatore -: se e quali provvedimenti si intendano disporre per neutralizzare il dilagante fenomeno in particolare nelle provinciale di Modena e Milano; se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di impedire che i giochi sottoposti alla regolamentazione da parte di AAMS entrino a far parte del catalogo prodotti del «chiosco elettronico». (5-05821) Tar Lecce: “Autorizzazioni per internet point non utilizzabili per l'accettazione delle scommesse” In Leggi&Diritto venerdì 16 dicembre 2011 - 12:07:05 (Jamma) Respinto il ricorso proposto dal titolare di un centro trasmissioni dati di Lecce contro il provvedimento adottato dal Questore di Taranto che gli aveva negato l’autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività di intermediazione telematica nella raccolta e nella trasmissionedi dati inerenti a proposte negoziali di scommesse in collegamento con Goldbet Sportwetten gmbh. Il Questore di Taranto in considerazione del fatto che Goldbet Sportwetten gmbh non rientra tra i soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare e gestire scommesse nel territorio dello Stato aveva rifiutato la licenza. Nei giorni scorsi i giudici del Tar di Lecce si sono pronunciati contro i motivi presentati dal ricorrente spiegando che le questioni sollevate sono manifestamente infondate”. Il CTD leccese contestava, tra i vari motivi, che il provvedimento questorile violasse il principio del mutuo riconoscimento fra Stati membri limitando la diretta applicazione interna del diritto comunitario. Nella sentenza pronunciata in questi giorni presso il Tar Lecce, i giudici dopo aver ripercorso le pronunce della Corte di giustizia europea sul caso italiano attraverso la sentenza Gambelli e Placanica, hanno affermato di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “in generale colui che raccoglie scommesse per terzi, in assenza dell'autorizzazione ministeriale prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, anche se ciò avvenga in via telefonica o telematica, opera di fatto da intermediario, in quanto mette a disposizione il proprio conto scommesse mediante accesso ad internet, commettendo così il reato sanzionato dal cit., art. 4. Infatti il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156, avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica della giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore; mentre il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002 (che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive), consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi, oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi. Pertanto, in presenza di un'attività che assuma la forma descritta, quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS), l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, anche nel caso in cui il soggetto agente operi mediante comunicazioni telematiche avendo ottenuto per l'uso di tali mezzi l'apposita autorizzazione prescritta dal comma 4 ter della norma citata nel rispetto del D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 3, 4 e 25 (codice delle comunicazioni)”. “Nella specie non risulta che il ricorrente – hanno precisato i giudici - intendesse solo mettere a disposizione la propria attrezzatura al fine del collegamento ad Internet di soggetti che disponevano di un proprio “conto scommesse”, sicché si deve ritenere che intendesse raccogliere scommesse, fungendo da intermediario con i privati, che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del relativo importo economico della giocata, con la conseguenza che il possesso delle autorizzazioni relative all'installazione dei macchinari per la costituzione di un Internet Point non esentava dal richiedere la menzionata diversa autorizzazione per l'esercizio di attività di scommesse”. “L’assoggettamento al disposto – continua il Collegio - dell’art. 88 T.U.L.P.S. di chi voglia, anche come intermediario, raccogliere scommesse non lede alcuno dei diritti che la nostra Costituzione tutela e che sono pertanto manifestamente infondate le questioni sollevate”.