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Fiano (Pd) interroga Mef: “Si intervenga contro totem
elettronici”
Scritto da Amr Sabato 17 Dicembre 2011 11:49
Il deputato del Pd Emanuele Fiano ha presentato un'interrogazione a risposta in Commissione al ministro
dell'Economia e della Finanze nel quale chiede di intervenire contro i 'chioschi elettronici' che, sulla base
della direttiva europea n. 31 dell'8 giugno 2000, dedicata al commercio elettronico, propongono una serie di
giochi per accumulare crediti finalizzati all'acquisto di prodotti e servizi e nei quali non sono ammesse vincite
in denaro, mentre in realtà "risulta... che i crediti vengano convertiti automaticamente in denaro da parte di
molti esercenti che provvedono a liquidare ai clienti gli importi maturati" e che "questi 'Totem elettronici'
ospitano giochi tra i più performanti del mercato nazionale configurando, di fatto, un 'casinò domestico'".
"Nelle schermate d'accesso - si legge sul testo dell'interrogazione - sono disponibili link diretti nei confronti
che collegano ai più importanti siti che trattano moneta elettronica, in particolare Bancoposta, in modo tale
che l'utente possa automaticamente disporre l'utilizzo dei propri conti per implementare il conto gioco; i
giochi disponibili non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale; i 'Totem elettronici' non hanno alcun nulla
osta emesso da Aams o da altre agenzie dello Stato; drenano sempre più importanti risorse dal gioco lecito
verso queste forme diverse; da parte delle preposte amministrazioni sono stati eseguiti diversi sequestri,
tuttavia i tribunali hanno costantemente ritirato questi provvedimenti stante la difficoltà di individuare il
momento di scambio fisico del denaro tra esercente e giocatore".
Da qui la richiesta sul se e su quali provvedimenti si intendano disporre "per neutralizzare il dilagante
fenomeno in particolare nelle provinciale di Modena e Milano; se non si ritenga opportuno verificare la
possibilità di impedire che i giochi sottoposti alla regolamentazione da parte di Aams entrino a far parte del
catalogo prodotti del 'chiosco elettronico'".
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05821
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 562 del 16/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/12/2011
Destinatari
Ministero destinatario:
•
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data
16/12/2011
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-05821
presentata da
EMANUELE FIANO
venerdì 16 dicembre 2011, seduta n.562
FIANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
in parecchie zone geografiche del nostro paese si stanno diffondendo «chioschi elettronici» che, sulla base
della direttiva europea n. 31 dell'8 giugno 2000, dedicata al commercio elettronico, propongono una serie di
giochi per accumulare crediti finalizzati all'acquisto di prodotti e servizi;
in coerenza con la direttiva europea, non sono ammesse vincite in denaro;
risulta che in realtà i crediti vengano convertiti automaticamente in denaro da parte di molti esercenti che
provvedono a liquidare ai clienti gli importi maturati;
questi «Totem elettronici» ospitano giochi tra i più performanti del mercato nazionale configurando, di fatto,
un «casinò domestico»;
nelle schermate d'accesso sono disponibili link diretti nei confronti che collegano ai più importanti siti che
trattano moneta elettronica, in particolare Bancoposta, in modo tale che l'utente possa automaticamente
disporre l'utilizzo dei propri conti per implementare il conto gioco;
giochi disponibili non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale;
i «Totem elettronici» non hanno alcun nulla osta emesso da AAMS o da altre agenzie dello Stato;
drenano sempre più importanti risorse dal gioco lecito verso queste forme diverse;
da parte delle preposte amministrazioni sono stati eseguiti diversi sequestri, tuttavia i tribunali hanno
costantemente ritirato questi provvedimenti stante la difficoltà di individuare il momento di scambio fisico del
denaro tra esercente e giocatore -:
se e quali provvedimenti si intendano disporre per neutralizzare il dilagante fenomeno in particolare nelle
provinciale di Modena e Milano;
se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di impedire che i giochi sottoposti alla regolamentazione
da parte di AAMS entrino a far parte del catalogo prodotti del «chiosco elettronico». (5-05821)
Tar Lecce: “Autorizzazioni per internet point non utilizzabili per
l'accettazione delle scommesse”
In Leggi&Diritto
venerdì 16 dicembre 2011 - 12:07:05
(Jamma) Respinto il ricorso proposto dal titolare di un centro trasmissioni dati di Lecce contro il provvedimento adottato dal Questore di Taranto
che gli aveva negato l’autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività di intermediazione telematica nella raccolta e nella
trasmissionedi dati inerenti a proposte negoziali di scommesse in collegamento con Goldbet Sportwetten gmbh.
Il Questore di Taranto in considerazione del fatto che Goldbet Sportwetten gmbh non rientra tra i soggetti concessionari o autorizzati da parte di
Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare e gestire scommesse nel territorio dello Stato aveva rifiutato la
licenza. Nei giorni scorsi i giudici del Tar di Lecce si sono pronunciati contro i motivi presentati dal ricorrente spiegando che le questioni sollevate
sono manifestamente infondate”.
Il CTD leccese contestava, tra i vari motivi, che il provvedimento questorile violasse il principio del mutuo riconoscimento fra Stati membri
limitando la diretta applicazione interna del diritto comunitario.
Nella sentenza pronunciata in questi giorni presso il Tar Lecce, i giudici dopo aver ripercorso le pronunce della Corte di giustizia europea sul
caso italiano attraverso la sentenza Gambelli e Placanica, hanno affermato di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo la quale “in generale colui che raccoglie scommesse per terzi, in assenza dell'autorizzazione ministeriale prevista dal R.D.
18 giugno 1931, n. 773, art. 88, anche se ciò avvenga in via telefonica o telematica, opera di fatto da intermediario, in quanto mette a
disposizione il proprio conto scommesse mediante accesso ad internet, commettendo così il reato sanzionato dal cit., art. 4.
Infatti il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156, avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica della giocate relative a scommesse, giochi e
concorsi pronostici, continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore; mentre il decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002 (che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle
scommesse sportive), consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale
conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi, oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.
Pertanto, in presenza di un'attività che assuma la forma descritta, quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dal
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS), l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere integra il
reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, anche nel caso in cui il soggetto agente operi mediante comunicazioni telematiche avendo ottenuto per
l'uso di tali mezzi l'apposita autorizzazione prescritta dal comma 4 ter della norma citata nel rispetto del D.Lgs. n. 259 del 2003, artt. 3, 4 e 25
(codice delle comunicazioni)”.
“Nella specie non risulta che il ricorrente – hanno precisato i giudici - intendesse solo mettere a disposizione la propria attrezzatura al fine del
collegamento ad Internet di soggetti che disponevano di un proprio “conto scommesse”, sicché si deve ritenere che intendesse raccogliere
scommesse, fungendo da intermediario con i privati, che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del relativo importo economico
della giocata, con la conseguenza che il possesso delle autorizzazioni relative all'installazione dei macchinari per la costituzione di un Internet
Point non esentava dal richiedere la menzionata diversa autorizzazione per l'esercizio di attività di scommesse”.
“L’assoggettamento al disposto – continua il Collegio - dell’art. 88 T.U.L.P.S. di chi voglia, anche come intermediario, raccogliere scommesse
non lede alcuno dei diritti che la nostra Costituzione tutela e che sono pertanto manifestamente infondate le questioni sollevate”.